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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, IC
FIORILLO ANTONIETTA, IC
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2023 depositato il 01/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1.Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50100 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 437/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 1 e pubblicata il 06/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. FI0001603/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.437/01/22, resa dalla ex CTP di Firenze all'udienza dell'11 luglio 2022, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima, avverso l'avviso di accertamento catastale sopraindicato, relativo ad una rideterminazione di classamento.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi, la parte appellante ha ipotizzato una carenza di motivazione dell'atto di classamento che, tra l'altro, non avrebbe considerato le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile.
Diversamente argomentando, l'Agenzia nel difendere la propria procedura di classamento ha, altresì, fatto presente che il DOCFA in esame sarebbe già stato oggetto di altro ricorso deciso con sentenza di reiezione, confermata in Appello.
Chiamata la causa all'odierna camera di consiglio, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
In primo luogo si deve dare atto che l'Agenzia in fase pre-giurisdizionale ha accolto la richiesta di parte relativa al classamento dell'unità immobiliare di cat. C) attribuendo la prospettata classe 6^.
Per quanto concerne invece, come testualmente riportato nelle controdeduzioni, l'abitazione in questione, come indicato nelle motivazioni dell'avviso di accertamento la stessa deriva dal precedente sub. 500, censito in categoria A/1, classe 1, già oggetto di sopralluogo effettuato in data 10.05.2017 e di avviso di accertamento catastale n. FI0065494/2017 (DOC. 4 – DOC. 5 fascicolo primo grado), avverso il quale è stato presentato ricorso e instaurato il giudizio di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze (RG 64/2020), dallo stesso Ricorrente_1.
Il giudizio in questione si è concluso con il rigetto del ricorso depositato dal Sig. Ricorrente_1 e, conseguentemente, con una pronuncia favorevole all'Ufficio (sentenza n. 356/2/2020 pronunciata il
23.06.2020 e depositata il 09.09.2020). Pertanto, il classamento indicato dall'Ufficio si è già rivelato, al vaglio giurisdizionale, del tutto legittimo e fondato. (DOC. 6 fascicolo primo grado).
In ogni caso si precisa che la suddetta sentenza è stata oggetto di impugnazione innanzi a questa Commissione Tributaria Regionale della Toscana di Firenze, da parte del Sig. Ricorrente_1, e quanto su riportato dalla Agenzia deve essere oggi attualizzato con il deposito della sentenza di II° grado
(n.1039/04/23) passata in giudicato che ha confermato il pronunciamento di I° grado.
In altri termini il DOCFA è già stato esaminato e rettificato da questa Corte tributaria per cui esiste un giudicato sul punto.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di aderire alle tesi di parte appellata per cui l'appello deve essere respinto con conferma del pronunciamento di primo grado.
Circa la liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la relativa complessità della questione giuridica, la trattazione in camera di consiglio ed il mero accoglimento per difetto di prova integrano le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente-relatore
(LO CO)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, IC
FIORILLO ANTONIETTA, IC
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2023 depositato il 01/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1.Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50100 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 437/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 1 e pubblicata il 06/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. FI0001603/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.437/01/22, resa dalla ex CTP di Firenze all'udienza dell'11 luglio 2022, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima, avverso l'avviso di accertamento catastale sopraindicato, relativo ad una rideterminazione di classamento.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi, la parte appellante ha ipotizzato una carenza di motivazione dell'atto di classamento che, tra l'altro, non avrebbe considerato le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile.
Diversamente argomentando, l'Agenzia nel difendere la propria procedura di classamento ha, altresì, fatto presente che il DOCFA in esame sarebbe già stato oggetto di altro ricorso deciso con sentenza di reiezione, confermata in Appello.
Chiamata la causa all'odierna camera di consiglio, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
In primo luogo si deve dare atto che l'Agenzia in fase pre-giurisdizionale ha accolto la richiesta di parte relativa al classamento dell'unità immobiliare di cat. C) attribuendo la prospettata classe 6^.
Per quanto concerne invece, come testualmente riportato nelle controdeduzioni, l'abitazione in questione, come indicato nelle motivazioni dell'avviso di accertamento la stessa deriva dal precedente sub. 500, censito in categoria A/1, classe 1, già oggetto di sopralluogo effettuato in data 10.05.2017 e di avviso di accertamento catastale n. FI0065494/2017 (DOC. 4 – DOC. 5 fascicolo primo grado), avverso il quale è stato presentato ricorso e instaurato il giudizio di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze (RG 64/2020), dallo stesso Ricorrente_1.
Il giudizio in questione si è concluso con il rigetto del ricorso depositato dal Sig. Ricorrente_1 e, conseguentemente, con una pronuncia favorevole all'Ufficio (sentenza n. 356/2/2020 pronunciata il
23.06.2020 e depositata il 09.09.2020). Pertanto, il classamento indicato dall'Ufficio si è già rivelato, al vaglio giurisdizionale, del tutto legittimo e fondato. (DOC. 6 fascicolo primo grado).
In ogni caso si precisa che la suddetta sentenza è stata oggetto di impugnazione innanzi a questa Commissione Tributaria Regionale della Toscana di Firenze, da parte del Sig. Ricorrente_1, e quanto su riportato dalla Agenzia deve essere oggi attualizzato con il deposito della sentenza di II° grado
(n.1039/04/23) passata in giudicato che ha confermato il pronunciamento di I° grado.
In altri termini il DOCFA è già stato esaminato e rettificato da questa Corte tributaria per cui esiste un giudicato sul punto.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di aderire alle tesi di parte appellata per cui l'appello deve essere respinto con conferma del pronunciamento di primo grado.
Circa la liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la relativa complessità della questione giuridica, la trattazione in camera di consiglio ed il mero accoglimento per difetto di prova integrano le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente-relatore
(LO CO)