Ordinanza cautelare 16 novembre 2022
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 23189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23189 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11955/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11955 del 2022, proposto da
RG CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Cogo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni 1/E;
contro
Città di Tarquinia;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Viterbo;
per l'annullamento:
- della nota della Città di Tarquinia, Settore 9 – Edilizia Privata prot. n. C816 del 02/08/2022 n. 0028090, notificata in data 02/08/2022, avente ad oggetto il diniego del rimborso degli oneri di concessione edilizia versati in relazione all'istanza di concessone in sanatoria presentata dal Sig. RG CA in data 22/05/2004, per l'unità immobiliare sita in Tarquinia, località San Giorgio, contraddistinta al Foglio n. 111 – Particella 1684 – Cat. A3 e successivamente rigettata con provvedimento espresso del 14/04/2018 prot. n. 11643;
- della nota della Città di Tarquinia - Settore 9° - Edilizia Privata, prot. n. C816 del 12/08/2022 n. 0029689 indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e comunicata per notizia al ricorrente il 12/08/2022, nella parte in cui il Comune resistente ritiene di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze che: “dalle date dei suddetti versamenti sembrerebbe essere scaduto il termine decennale di prescrizione per l'istanza di rimborso”;
nonché per l'accertamento:
del diritto del ricorrente alla restituzione degli oneri di concessione edilizia versati;
e per la condanna:
della Città di Tarquinia al pagamento in favore del Ricorrente della somma di € 4.086,50, a titolo di rimborso degli oneri di concessione a suo tempo versati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda, rivolta in data 09/06/2022, sino all'effettivo integrale soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa RI GR D'LT e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la nota impugnata il Comune di Tarquinia ha rigettato l’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di oneri concessori dal ricorrente, per l’importo complessivo di € 4.086,50, presentata a seguito del diniego della domanda di condono, datata 22 maggio 2004, relativa a un immobile di sua proprietà in località San Giorgio (Foglio n. 111 – Particella 1684 – Cat. A3).
Il rigetto del Comune è motivato in ragione della ritenuta esclusione dal rimborso dei “versamenti degli oneri concessori effettuati oltre il decennio di prescrizione (antecedente alla data di richiesta del 10.06.2022)”.
2. A fondamento dell’impugnativa proposta con il ricorso all’esame, notificato e depositato in data 18 ottobre 2022, il ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo così rubricato:
“eccesso di potere - violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 del c.c., erroneità manifesta, sviamento; nullità ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione della nota impugnata in parte qua; sussistenza del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri di concessione a suo tempo versati”.
In tesi di parte, la Città di Tarquinia avrebbe errato nel calcolare il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso degli oneri di concessione, obliterando il disposto dall’art. 2935 c.c. che prescrive, in maniera chiara, che: “la prescrizione comincia a decorrere da giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
3. Nella mancata costituzione delle amministrazioni intimate, la causa è passata in decisione all’udienza del 24 ottobre 2025, tenuta da remoto.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Secondo l’ormai consolidato e pacifico orientamento della Giurisprudenza Amministrativa in tema di diritto al rimborso degli oneri di concessione edilizia (o in sanatoria) “Gli oneri concessori costituiscono un corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del permesso di costruire (anche in sanatoria, a seguito di condono), ragion per cui, quando tale rilascio è denegato, difetta il titolo in forza del quale esso possa essere trattenuto dal Comune che intanto lo abbia incassato” (TAR Campania Napoli, Sez. III, n. 6175 del 5 ottobre 2022). Inoltre, “Nei casi di condono definito con provvedimento espresso, il credito vantato dal presentatore dell'istanza di sanatoria per il versamento di un tributo non dovuto, rientra nell'ambito di operatività della disciplina generale in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e resta assoggettato al termine di prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. che inizia a decorrere dal momento in cui il credito diventa esigibile” (Cfr. TAR Lazio Roma sent. n. 4629/2014) e sotto questo ultimo profilo (in caso identico a quello di specie) che: “il diniego importa l’insorgere di un diritto al rimborso di oneri indebitamente versati, l’azione per la ripetizione di quanto versato si prescrive nell’ordinario termine decennale ( Cfr., ex multis, Tar Sicilia, Catania, 30 novembre 2021, n. 3581, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2018, n. 735, Tar Lazio Roma, sez. II, 5 maggio 2014, n. 4629). Tale termine decorre, ordinariamente, dal momento in cui l’amministrazione adotta il provvedimento di rigetto del condono.” (cfr. TAR Lazio di Roma, Sez. II-ter, sent. n. 682/2022).
Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, dunque, una volta rigettata l’istanza di condono, l’intervenuto pagamento degli oneri concessori costituisce indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. in quanto posto in esclusiva connessione con la presentazione di detta istanza di condono e con il suo auspicato accoglimento.
4.2 Ciò posto, poiché il diritto del ricorrente di richiedere la restituzione delle somme divenute indebitamente versate è sorto solo al momento dell’adozione del rigetto della domanda di concessione in sanatoria (nel 2018), il decorso del tempo necessario per il maturarsi della prescrizione non poteva che essere computato da tale momento, mentre è evidente che la Città di Tarquinia ha erroneamente individuato il dies a quo dalla data dei singoli versamenti degli oneri di concessione, effettuati tra il 2004 ed il 2005.
Applicandosi, dunque, la disciplina generale in tema di indebito oggettivo, per la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto, oltre alla ripetizione di ciò che ha pagato, “ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda” (art. 2033 c.c.) sono inoltre dovuti gli interessi legali a far data dalla notifica del ricorso introduttiva, avvenuta il 18 ottobre 2022 (Cfr. TAR Lazio di Roma, Sez. II-ter, sent. n. 682 del 20 gennaio 2022; TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 6175 del 5 ottobre 2022). Invero, non vi è alcuna concreta ragione per ritenere superata la presunzione di buona fede in capo all’accipiens, posto che l’amministrazione aveva ricevuto il pagamento in collegamento alla domanda di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi della relativa legislazione sul condono.
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, essendo il debito del Comune un debito di valuta, soggetto al c.d. principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c., per cui spetta al creditore, al quale sono in ogni caso attribuiti gli interessi nella misura legale, la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c.: ebbene, tale prova non è stata minimamente offerta da parte del ricorrente.
4.3 È invece inammissibile l’impugnativa della nota della Città di Tarquinia - Settore 9° - Edilizia Privata, prot. n. C816 del 12 agosto 2022 n. 0029689 indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze (e comunicata per notizia al ricorrente il 12/08/2022), nella parte in cui, si esprime sull’ulteriore diritto del ricorrente alla percezione degli oneri di oblazione versati per la medesima domanda di concessione in sanatoria, ritenendo che: “dalle date dei suddetti versamenti sembrerebbe essere scaduto il termine decennale di prescrizione per l’istanza di rimborso”. Detta nota è infatti priva di immediata lesività, oltre ad essere superata dal N.O. rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che, ad esito dell’istruttoria svolta ed in accoglimento dell’istanza presentata dal ricorrente, ha comunicato il nulla osta, rilasciato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, al rimborso delle somme versate a titolo di oblazione, per l’importo di € 3.715,00.
4.4 Alla luce delle superiori considerazioni va accertato il diritto del ricorrente al rimborso degli oneri di concessione versati, come da documentazione in atti non oggetto di contestazione, nella suesposta misura complessiva di € 4.086,50, con conseguente condanna della Città di Tarquinia al pagamento di detti importi oltre gli interessi legali.
5. Le spese di lite cedono a carico della Città di Tarquinia, in base al principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
dichiara inammissibile l’impugnativa della nota della Città di Tarquinia del 12 agosto 2022 n. 29689, nei sensi di cui in motivazione;
accoglie per il resto il ricorso e, per l’effetto, condanna l'amministrazione comunale intimata al rimborso della somma di cui all'istanza di restituzione avanzata dalla parte ricorrente, unitamente agli interessi legali dalla data della notifica del ricorso introduttivo (18 ottobre 2022) e sino al soddisfo.
Condanna la Città di Tarquinia alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE SI, Presidente FF
RI GR D'LT, Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GR D'LT | LE SI |
IL SEGRETARIO