Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1813 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 7 gennaio 2025 e vertente tra
TRA
, C.F. R.F.N. 722/2016 del Parte_1 P.IVA_1
Tribunale di Roma, dichiarato con sentenza n. 745/2016 del 27.9.2016, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giovanni Sicari;
APPELLANTE E
( ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2 Emanuele Dell'Ali e Mariafrancesca Dattilo;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Il Fallimento della conveniva in giudizio la Pt_1 Parte_1 CP_1
esponendo che:
[...]
-in data 14.4.2006, la in bonis aveva sottoscritto il contratto n. Parte_1
01276247/20047464/001 con la , avente ad oggetto la locazione finanziaria Parte_2 dell'immobile sito in Roma, Via Giacomo Perroni 400/402, acquisito al prezzo di € 608.000,00 dalla
Parte_1
-il contratto di leasing prevedeva una durata di 180 mesi, un canone mensile alla stipula di € 4.478,51
(indicizzato all'Euribor a tre mesi, da aggiungersi allo spread di 2,35%), un prezzo di acquisto in seguito all'esercizio della relativa opzione fissato in € 70.000,00;
-oltre a completare l'immobile, la nel tempo aveva apportato significative Parte_1 migliorie e addizioni, aumentandone il valore in modo consistente;
-pur essendo entrata in crisi nel 2011, aveva continuato a pagare le rate del leasing, a discapito degli altri creditori;
-in data 13.12.2012, la in bonis aveva realizzato una scissione parziale Parte_1 proporzionale, trasferendo la totalità del suo patrimonio alla nuova ET a tal fine contestualmente costituita: attribuendole un patrimonio netto per il valore di € 15.457,54, di Controparte_1 cui € 10.000,00 imputati a capitale sociale;
-erano soci della beneficiaria le stesse persone fisiche socie della scissa e gravi erano le commistioni di cariche e interessi tra soci e amministratori di scissa e beneficiaria;
-a seguito della scissione, la scissa aveva trasferito alla beneficiaria il contratto di leasing, accollandole un debito forfetario di € 47.500,00, a fronte di costi relativi all'immobile sostenuti dalla scissa;
-la beneficiaria, però, aveva sublocato l'immobile proprio alla scissa, a un corrispettivo mensile fuori mercato, pari ad € 5.500,00 euro al mese per il primo anno e ad € 6.000,00 al mese dal secondo anno in poi, da pagarsi peraltro in modo anomalo, ossia in parte mediante compensazione con deposito cauzionale di tre mensilità del canone del contratto di sublocazione e in parte in rate da stabilire;
-la Immobiliare Sirio s.r.l., quindi, aveva proseguito nel godimento del bene in leasing e nel pagamento dei canoni di leasing, con la prospettiva e il diritto di riscattare l'immobile al termine dei quindici anni di locazione (maggio 2021), a un canone finale irrisorio;
-per contro, la svuotata di ogni bene e sprovvista di azienda, era stata Parte_1 messa in liquidazione e, una volta decorso il termine per la revocatoria fallimentare, aveva infine rivelato all'esterno il proprio preesistente stato di decozione, con l'inevitabile dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza n. 745/2016 del 27.09.2016;
-agli accertamenti effettuati dalla Curatela era risultato che la ET fosse priva di qualsiasi risorsa atta a soddisfare i propri creditori e il passivo accertato era pari ad € 491.102,85;
-le modalità anomale di realizzazione della scissione avevano reso impossibile procedere alla revocatoria speciale, mentre la giurisprudenza riteneva non applicabile la revocatoria ordinaria in tema di scissione societaria, consistendo in operazione di natura organizzativa e non in un negozio traslativo di beni;
-era, quindi, interesse del invocare la responsabilità della beneficiaria nei limiti segnati Parte_1 dall'art. 2506 quater c.c., considerato che i debiti della Parte_1 erano certi (risultando all'esito dello stato passivo fallimentare) e la doveva Controparte_1 essere chiamata a rispondere del passivo fallimentare nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto, corrispondente al valore dell'asset trasferito costituito dal contratto di leasing e dai conseguenti diritti;
-in subordine, il contratto di scissione era nullo o inefficace, essendo stato realizzato abusando del diritto ovvero simulando un trasferimento che sostanzialmente non era mai avvenuto, in quanto i soci della beneficiaria erano gli stessi della scissa;
-l'atto di scissione era viziato, invalido e inefficace, perché la scissa era stata privata di tutti gli elementi patrimoniali, rimanendo titolare solo delle posizioni debitorie, ciò in evidente pregiudizio dei suoi creditori, in spregio alla garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c.;
-peraltro, in sede di scissione, i soci della ET scissa non avevano reputato di operare ai sensi dell'art. 2506 comma 2 c.c., ossia assegnando alla ET scissa le quote della ET beneficiaria, e il complesso di posizioni giuridiche soggettive trasferite alla beneficiaria, ossia i diritti nascenti dal contratto di leasing, non erano stati correttamente valutati;
-di conseguenza, il valore venale dell'immobile, riscattabile a fronte del pagamento di un canone finale irrisorio e con canoni in massima parte pagati dalla scissa (prima direttamente, poi per effetto della sublocazione) era significativamente superiore al prezzo di acquisto rivalutato con interessi e costo di riscatto;
-ne conseguiva la nullità dell'atto di scissione (e di tutti gli atti conseguenti), ai sensi dell'art. 1418
c.c. e/o dell'art. 1345 c.c., per violazione di norma imperativa, illiceità della causa ovvero per motivo illecito comune alle parti, in combinato disposto con l'art. 216, comma 1, n. 1 L.F..
Premesso ciò, il Fallimento attore precisava le seguenti conclusioni:
-in via principale: ai sensi dell'art. 2506 quater comma 3 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità di per i debiti di , nei limiti di valore Controparte_1 Parte_1 Parte_1 effettivo del patrimonio netto trasferito in esito alla scissione del 13.12.2012 e, per l'effetto, condannarla a pagare al il minor valore tra Parte_1 tale somma e il passivo fallimentare, se del caso oltre interessi legali, anche moratori, e rivalutazione;
-in via subordinata: ai sensi dell'art. 1418 e/o 1345 c.c., in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 L.F., accertare e dichiarare l'invalidità e inefficacia del contratto di scissione, per i motivi dedotti in narrativa, con ogni effetto che ne deriva, compreso quello di ripetizione.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, Controparte_1 deducendo che:
-l'operazione di scissione era stata decisa per motivi di espansione dell'azienda, al fine di consentire l'ingresso di nuovi investitori che erano interessati solo alla parte operativa dell'azienda e non a quella immobiliare;
-proprio in tale ottica era stata posta in essere l'operazione di scissione e la successiva locazione dell'immobile alla che all'epoca era in una situazione di equilibrio;
Parte_1
-la circostanza, poi, che l'investitore non aveva concretizzato il proprio interesse aveva inciso in maniera fondamentale sul futuro dell'azienda.
In via riconvenzionale, poi, chiedeva: accertare e dichiarare che vanta nei confronti di i crediti Controparte_1 Parte_1 descritti in premessa, e in via riconvenzionale, condannare a rifondere Parte_1
l'importo di Euro € 79.273,25, o quello di maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di invalidità del contratto di scissione, si chiede anche di condannare alla refusione di quanto già versato da Parte_1 Controparte_1
a titolo di rate di canone di leasing nel frattempo corrisposte, e ad oggi ammontanti ad Euro
250.796,56.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di TU , ha così deciso: “ 1)
DICHIARA il difetto di legittimazione ad agire del CO
con riferimento alla prima domanda;
[...]
2) RIGETTA la seconda domanda proposta dal CO
;
[...]
3) DICHIARA improcedibili le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Controparte_1
[...]
4) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
5) PONE definitivamente a carico del Fallimento attore le spese di ctu, liquidate in separato provvedimento”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…1 – Delimitazione del thema decidendum.
Nella presente sede, il attore ha convenuto in giudizio la al fine Parte_1 Controparte_1 di sentirla condannare al pagamento della minor somma tra il passivo fallimentare ed il valore effettivo del patrimonio netto trasferitole dalla ET fallita a seguito della scissione societaria del
13.12.2012.
A fondamento della domanda di condanna, il ha invocato la responsabilità solidale delle Parte_1 ET interessate dalla scissione, sancita dall'art. 2506 quater, comma 3, c.c..
In subordine, ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di scissione, con tutti i conseguenti effetti, anche restitutori.
2 – La scissione societaria.
La scissione societaria è disciplinata dagli artt. 2506 e seguenti del c.c.. In particolare, l'istituto della scissione è stato introdotto nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 22/1991, che ha recepito la direttiva Cee 17 dicembre 1982, n. 82/891.
La scissione è inquadrata dal legislatore tra le operazioni straordinarie e, pertanto, lo stesso dispone
l'adozione di peculiari cautele, onde evitare di recare pregiudizio alle ragioni dei vari soggetti di volta in volta coinvolti ed, in particolare, dei creditori anteriori all'operazione stessa, a seguito della quale la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. potrebbe subire una modifica qualitativa e quantitativa.
Con la scissione il patrimonio di una ET è sottoposto ed assegnato in tutto o in parte ad altre ET, preesistenti o di nuova costituzione, con contestuale assegnazione ai soci della prima di azioni o quote delle ET beneficiarie del trasferimento patrimoniale. La scissione, quindi, comporta il frazionamento dell'organizzazione sociale in più distinte organizzazioni, attraverso una operazione che si riflette sul patrimonio sociale e sulla posizione dei soci.
La scissione può essere totale o parziale. Con la scissione totale, l'intero patrimonio della ET scissa viene assegnato a più ET beneficiarie, che possono essere preesistenti (scissione mediante incorporazione) o di nuova costituzione (scissione in senso stretto). Nella scissione parziale, invece, la ET che dà vita alla scissione non si estingue, in quanto viene attribuita ad una o più ET beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione, solo una parte del patrimonio. Quindi la ET scissa resta in vita anche se con un patrimonio ridotto e continua l'attività parallelamente alle ET beneficiarie, di cui entrano a far parte i soci della prima.
La scissione parziale si traduce, quindi, in una fattispecie con effetti traslativi, che comporta
l'acquisizione in capo alla o alle ET beneficiarie di valori patrimoniali prima non presenti nel loro patrimonio, senza che ciò determini necessariamente l'estinzione della ET scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima (cfr.
Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016; id. Sez. 2, Sentenza n. 31313 del 04/12/2018).
Ne consegue che la fattispecie della scissione “parziale” possa determinare una diminuzione della garanzia generica assicurata ai terzi creditori dal patrimonio netto della ET scissa, che viene ad essere -anche se solo in parte- scorporato.
L'ordinamento, quindi, appresta diversi rimedi al fine di tutelare i soggetti che potrebbero subire pregiudizi da tale operazione societaria straordinaria e, in particolare, i creditori.
Un primo rimedio, di natura preventiva rispetto al momento in cui l'operazione diventerà efficace, consiste nella opposizione dei creditori sociali in via preventiva al momento in cui l'operazione diventerà efficace. Al fine di contemperare, da un lato, l'esigenza di concentrazione e rapidità del procedimento di scissione e, dall'altro, la necessità di tutela di coloro che possano subire pregiudizio dall'operazione, il legislatore ha previsto che, in pendenza del termine per la opposizione e per tutta la durata dell'eventuale giudizio, la delibera non possa essere eseguita. Tuttavia, nonostante l'opposizione, in entrambi i casi è previsto che il Tribunale possa disporre che l'operazione abbia comunque luogo, non solo quando la ET abbia prestato idonea garanzia (come era previsto anche prima della riforma), ma anche quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori.
Un secondo tipo di tutela, in tal caso successiva, è quella prevista dal terzo comma dell'art. 2506 quater c.c., in base al quale ciascuna ET è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della ET scissa non soddisfatti dalla ET cui fanno carico.
Con riferimento ai crediti non soddisfatti dalla ET cui fanno carico, la norma non riconosce un beneficio di previa escussione, perché, nei casi in cui è previsto, tale beneficio è sempre riferito al patrimonio o al debitore da sottoporre a esecuzione forzata, mentre la norma in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti. Essa, dunque, prevede solo un benficium ordinis, che presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore (Cass. n. 4455/2016;
Trib. Milano, 5.8.2016).
Inoltre, mentre la ET a cui secondo il progetto di scissione il debito fa carico risponde illimitatamente, le altre ET rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, ove la ET preventivamente escussa non abbia adempiuto;
tale limite di responsabilità, fatto valere nei confronti del creditore della ET scissa che agisce per l'adempimento del debito, si configura come un'eccezione (Cass. n. 15088/2001).
3 – La responsabilità solidale della ET beneficiaria: Il Fallimento attore, quindi, invoca tale ultima tipologia di tutela, facendo valere la responsabilità solidale della ET beneficiaria della scissione, per il pagamento dei debiti anteriori della ET scissa.
Ciò posto, in virtù di quanto stabilito dal citato terzo comma dell'art. 2506 quater c.c., la beneficiaria
è solidalmente responsabile dei debiti della ET scissa Controparte_1 [...]
, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa Parte_1 assegnato, che è stato calcolato dal ctu in € 650.211,00.
Tale responsabilità solidale attiene ai debiti della ET scissa che non Parte_1 sono stati soddisfatti dalla ET cui fanno carico.
Tuttavia, tale responsabilità solidale della ET beneficiaria sussiste nei Controparte_1 confronti dei creditori della ET scissa ma non nei confronti di Parte_1 quest'ultima, in riferimento alla quale può ravvisarsi un mero rapporto tra condebitori solidali.
Il Fallimento attore, quindi, non risulta legittimato ad agire nella presente sede per far valere la responsabilità solidale della ET beneficiaria, nei cui confronti potrebbero agire solo direttamente i creditori della scissa.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire del
con riferimento alla prima domanda. CO Parte_1
4 – La domanda di invalidità della scissione:
Quanto alla seconda domanda attore, volta a sentir dichiarare la nullità della scissione ai sensi dell'art. 1418 c.c., questa non può trovare accoglimento.
Il procedimento di scissione ricalca, sia pure con i necessari adattamenti, quello dettato per la fusione, così come analoghi sono gli effetti ed i rimedi approntati dall'ordinamento. Il procedimento termina con la stipulazione dell'atto pubblico di scissione da parte dei legali rappresentanti di tutte le ET coinvolte. L'atto deve essere, poi, depositato presso il registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede la ET scissa e le ET beneficiarie.
La scissione diviene efficace a partire dalla data in cui è stata eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le ET beneficiarie (così dispone l'art.
2506 quater c.c.).
La pubblicità, dunque, assume efficacia costitutiva degli effetti della scissione, in quanto da essa si produce la separazione soggettiva e patrimoniale delle diverse ET. Da tale momento, i soci delle ET che si estinguono hanno diritto di ottenere, in cambio delle proprie azioni o quote, azioni o quote della ET che continua l'attività, sulla base del rapporto di cambio fissato.
Oltre ad avere una efficacia costitutiva, la pubblicità dell'atto di scissione ha anche una efficacia sanante. Infatti, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2506 ter c.c., anche per la scissione trova applicazione l'art. 2504 quater c.c., in base al quale è preclusa la declaratoria di invalidità dell'atto di fusione (o di scissione) dal momento dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese. Tale preclusione ha lo scopo di tutelare l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici e si tratta di una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all'atto di scissione, quanto l'ipotesi in cui i vizi attengano al procedimento di formazione dell'atto e della sua iscrizione.
Il principio della pubblicità sanante della fusione invalida, introdotto nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 22 del 1991, trova la sua origine nella terza direttiva comunitaria (dir. 78/855/CE del 9 ottobre 1978). Il legislatore comunitario, allo scopo di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le ET interessate che fra queste ed i terzi nonché fra gli azionisti, aveva invitato gli Stati
a limitare i casi di nullità della fusione ed a prevedere la sanatoria dei vizi ogni volta che ciò fosse possibile e, comunque, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità.
La scelta del legislatore italiano è stata più drastica, escludendo la rilevanza di qualsivoglia vizio procedimentale dell'atto di fusione, una volta che ne sia avvenuta la pubblicazione nel Registro delle imprese. La relazione di accompagnamento al testo legislativo precisa che il principio espresso dalla disposizione in esame è stato inserito in ragione delle gravissime difficoltà che nascerebbero qualora si fosse dichiarata nulla una fusione (o una scissione) già attuata: difficoltà inerenti sia alla suddivisione dei patrimoni ormai unificati (o scissi), e nel tempo intercorrente fino alla formazione del giudicato, modificati magari profondamente;
sia alla ricostituzione delle compagini dei soci partecipanti all'operazione.
In giurisprudenza, si afferma che in tema di fusione tra ET, la preclusione della declaratoria di invalidità dell'atto di fusione, sancita dall'art. 2504 quater c.c. quale effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese, tutela l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando
l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori, l'inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari propedeutiche alla fusione, nei limiti in cui essa possa essere ipotizzata, non determina
l'inesistenza giuridica dell'atto di fusione, ormai iscritto nel registro, restando esclusa
l'impugnabilità di quest'ultimo e risultando carente, pertanto, l'interesse all'accertamento dell'inesistenza della delibera prodromica (Cass. n. 8864/2012; Cass. n. 26043/2013).
Sicchè, nel caso in esame, risulta ormai preclusa la possibilità di declaratoria della invalidità dell'atto di scissione.
5 – Conclusioni:
In conclusione, quanto alle domande attoree, va dichiarato il difetto di legittimazione del Parte_1 attore a proporre la prima, mentre va rigettata la seconda.
Vanno, invece, dichiarate improcedibili le domande riconvenzionali proposte dalla ET convenuta nei confronti del . Sul punto, si osserva che l'art. 52 r.d. 267 del 1942 stabilisce che ogni Parte_1 diritto di credito preteso nei confronti della ET fallita debba essere accertato nelle forme dell'accertamento del passivo innanzi al Tribunale fallimentare. La norma di cui all'art. 52 cit., infatti, è volta ad assoggettare tutti i crediti vantati nei confronti del fallito alla verifica degli organi della procedura concorsuale a garanzia della "par condicio creditorum".
La soccombenza reciproca giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, mentre appare equo porre definitivamente a carico del attore le spese di ctu, liquidate in separato Parte_1 provvedimento]»
§ 2 — Ha proposto appello il contestando Parte_1 la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “annullare e riformare la sentenza n.
2769/2022, pronunciata nel giudizio pendente inter partes con il N.R.G. 25404/2018 dal Tribunale di Roma il 15.2.2022, pubblicata il 21.2.2022, notificata il 22.2.2022, e in particolare del capo di cui
a pag. 6 della sentenza, del capo di cui alle pag. 7 e 8 della medesima sentenza, nonché del conseguente dispositivo di cui alla pag. 8, con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire del con riguardo alla CO domanda promossa ex art. 2506 quater c.c. e ha rigettato la domanda subordinata di nullità proposta dal , dichiarando integralmente compensate le spese di lite, e così, per l'effetto, accogliere Parte_1 le seguenti conclusioni rassegnate in primo grado che si trascrivono: «[…] Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, in via principale, ai sensi dell'art. 2506 quater comma 3 c.c., accertare
e dichiarare la responsabilità di per i debiti di Controparte_1 Parte_1
, nei limiti di valore effettivo del patrimonio netto trasferito in esito alla scissione del
[...]
13.12.2012 e, per l'effetto, condannarla a pagare al Parte_1
il minor valore tra tale somma e il passivo fallimentare, se del caso oltre interessi legali
[...]
e moratori, e rivalutazione;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 1418 e/o 1345 c.c., in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 L.F., accertare e dichiarare l'invalidità e inefficacia del contratto di scissione, per i motivi dedotti con atto di citazione in narrativa, con ogni effetto che ne deriva, compreso quello di ripetizione;
in ogni caso, accertare e dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità e/o infondatezza delle domande riconvenzionali formulate da controparte nella propria comparsa di risposta;
in via gradata, per l'ipotesi in cui venisse dichiarata l'invalidità del contratto di scissione e il venisse condannato a rifondere a Parte_1
la somma di 250.796,50 euro o la diversa somma determinata dal Giudice a titolo Controparte_1 di restituzione di canoni di leasing, condannare quest'ultima al rilascio dell'immobile sito in Roma, Via Giacomo Perroni 400/402, e al pagamento in favore del dell'indennità di occupazione Parte_1 dell'immobile stesso dal giorno 1.1.2015 sino alla data di effettivo rilascio, indennità da determinarsi in misura non inferiore al canone mensile risultante dal contratto di sublocazione stipulato inter partes il 31.12.2012, pari a 6.500,00 euro oltre IVA al mese. Pronunciare, inoltre, la compensazione dell'eventuale credito di con il credito vantato dal Controparte_1 Parte_1
in virtù del decreto di ingiunzione 29830/2015 del 29.12.2015, emesso dal
[...]
Tribunale di Roma, maggiorato degli interessi moratori maturati fino alla compensazione e delle spese lì liquidate”.
Ha resistito la ET appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa – con provvedimento in data 15 febbraio 2023- veniva assegnato a questo relatore.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 21 pagine, è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo il fallimento appellante impugnata la statuizione relativa al dichiarato difetto di legittimazione in capo al curatore della ET fallita, allegando che verosimilmente il
Tribunale aveva fatto riferimento alla distinzione tra danno riflesso e danno diretto, quest'ultimo collegato alla ipotesi dell'azione in favore del creditore.
Sostiene, quindi, parte appellante che il curatore ben può tutelare la massa, quale centro di interessi, essendo peraltro incontestato che la totalità dei debiti della ET fallita risale a tempo anteriore alla scissione, come emergeva dallo stato passivo, ammontante ad Euro 499.397,57, mentre il TU aveva accertato che il valore del ramo societario ceduto era pari ad Euro 650.211,00.
Precisa, ancora, l'appellante che al momento in cui aveva intrapreso l'azione giudiziaria la giurisprudenza non consentiva l'azione revocatoria e che l'art. 2506 quater C.C. è strumento per reintegrare il patrimonio della fallita, sicchè trattavasi in questo caso di azione assimilabile a quella per la tutela dei creditori.
Insiste, pertanto, il fallimento per il riconoscimento della propria legittimazione attiva ad intraprendere l'azione oggetto di giudizio.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 11) parte appellante impugna la statuizione con la quale il
Tribunale ha ritenuto non ammissibile la domanda di nullità della scissione, non potendosi applicare i principi indicati dalla giurisprudenza richiamata dal primo giudice, in quanto si tratta di contrasto a norme dell'ordine pubblico e, quindi, di un negozio in frode alla legge o con causa illecita, finalizzato a tutelare i soli interessi dei soci in danno dei creditori.
Illustra, poi, l'appellante la “malizia” della scissione, indicando che già nel 2011 vi era una crisi sistemica e che, di fatto, tutta l'operazione era stata funzionale a conservare l'immobile sottraendolo alla fallita, come da verbali assembleari che richiama.
Aggiunge l'appellante che nei confronti di coloro che avevano svolto ruoli gestionali nelle due ET interessate vi era stata richiesta da parte del pubblico ministero di decreto di rinvio a giudizio dinanzi al GIP per bancarotta fraudolenta per distrazione, come già avvenuto in casi similari per i quali cita giurisprudenza di legittimità.
Prosegue il fallimento appellante deducendo che la sanatoria indicata dal Tribunale poteva applicarsi esclusivamente alcune tipologie di nullità di tipo cioè procedurale , citando esempi di scissioni preordinate in materia di licenziamenti collettivi.
Conclude parte appellante indicando gli indizi attestanti che la scissione aveva finalità estranee all'interesse della ET e dei creditori, indicando il valore anomalo del prezzo di acquisto, unitamente alla sub locazione, alla determinazione del canone, alla messa in liquidazione.
§ 4 — L'appello è fondato alla luce del primo motivo di doglianza.
Il Tribunale ha fondato il suo ragionamento logico- giuridico – per escludere che il curatore fallimentare avesse la legittimazione attiva per rappresentare la ET oggi appellante ai fini del riconoscimento della solidarietà con l'appellata – riducendo il ruolo del primo a mero rappresentante
, appunto, dell'impresa fallita e ritenendo che l'azione non fosse esperibile perché utilizzabile esclusivamente dai singoli creditori che, in sostanza, potevano rivolgersi sia alla debitrice principale sia alla obbligata in via solidale.
Il ragionamento, contrastato dal fallimento appellante, non è condivisibile.
Va, preliminarmente, ricostruito l'istituto di cui all'art. 2506 quater comma 3 C.C., posto a fondamento della originaria azione del fallimento qui appellante.
Si tratta della tutela ex post (rispetto all'opposizione alla scissione che, quindi, integra una tutela ex ante) che si concretizza nell'assoggettazione delle ET coinvolte alla responsabilità solidale ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., il quale stabilisce che «ciascuna ET è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della ET scissa non soddisfatti dalla ET cui fanno carico». Questo strumento di tutela è uno strumento sussidiario in favore dei creditori e realizza una tutela ex post, che sostituisce o integra l'originaria garanzia eventualmente lesa per effetto della suddivisione patrimoniale dovuta dalla scissione.
Occorre evidenziare che gli interpreti sostengono, con visione sostanzialmente unanime, che i due rimedi dell'opposizione e della responsabilità solidale operano in un regime di complementarietà.
Estremamente chiaro sul punto è un condivisibile arresto di merito - Trib. Roma 12 giugno 2017- ove viene indicato: “la tutela dei creditori si realizza con il diritto di opposizione degli stessi alla progettata scissione, e con la disposizione che statuisce la responsabilità solidale (ancorché sussidiaria e limitata) delle ET risultanti dalla scissione, per i debiti della scissa anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione. L'opposizione costituisce strumento destinato ad operare ex ante come mezzo di conservazione della garanzia diretto a paralizzare gli effetti di atti dispositivi del patrimonio del debitore;
per converso, il sistema delle responsabilità sussidiarie e solidali ex art.
2506 quater c.c. opera ex post ed è diretto a sostituire o integrare l'originaria garanzia, eventualmente lesa”.
Dunque, la richiamata responsabilità solidale è stata introdotta dal legislatore (anche in ossequio al diritto unionale) quale ulteriore strumento di tutela dei creditori che si aggiunge, pertanto, allo strumento preventivo dell'opposizione perché, data la diversità degli scopi e degli effetti dei due strumenti in esame, non potrebbe in alcun modo sostenersi la loro alternatività.
Una delle norme più dibattute fra gli interpreti in ambito di scissione, che ha portato a numerose pronunce giurisprudenziali, talvolta contrastanti, riguarda la responsabilità delle ET partecipanti all'operazione per i debiti originariamente facenti capo alla scissa. Tale regime di responsabilità, oggetto di questo giudizio, costituisce un fondamentale rimedio ex post previsto dall'ordinamento a tutela della posizione dei creditori sociali. La disciplina positiva prevede, infatti, un articolato sistema di responsabilità delle imprese coinvolte, a seconda, da un lato, della totalità o parzialità dell'operazione e, dall'altro, della puntuale desumibilità dal progetto di scissione della destinazione dei cespiti passivi.
In particolare: (a) se la destinazione degli elementi patrimoniali passivi è desumibile in modo certo dal progetto di scissione, ciascuna ET risulterà solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto, dei debiti della ET scissa non soddisfatti dalla ET cui fanno carico (art. 2506 quater, comma 3, c.c.); (b) nel caso, invece, in cui la destinazione sia incerta, risponderanno le solidalmente le beneficiarie ove si tratti di scissione totale oppure la scissa e le beneficiarie nel caso di scissione parziale, in ogni caso entro il limite del valore effettivo del patrimonio netto (2506 bis, comma 3, c.c.). Tali previsioni recepiscono quanto disposto dall'art. 12, par. 3 della Dir. 82/891/CEE, il quale prevede che “nella misura in cui non sia stato soddisfatto un creditore della ET alla quale è stato trasferito l'obbligo, conformemente al progetto di scissione, le ET beneficiarie sono solidalmente responsabili di questo obbligo. Gli
Stati Membri possono limitare questa responsabilità all'attivo netto attribuito ad ogni ET diversa da quella cui l'obbligo è stato trasferito”. E' bene rimarcare – proprio ai fini della delibazione del primo profilo di gravame – che lo scopo della norma è quello di garantire l'invarianza della garanzia patrimoniale di cui disponevano i creditori della scissa anche a seguito del perfezionamento dell'operazione, ai sensi dell'art. 2740 c.c., atteso che “il debitore non può con un suo atto unilaterale, qual è la scissione rispetto ai creditori, diminuire la garanzia patrimoniale di cui essi godono” (così Trib. Milano 2 gennaio 2013; in tal senso anche Cass. 17 aprile 2015, n. 7914, cit.). Il fatto che la responsabilità solidale di cui all'art. 2506 quater, comma 3, c.c. abbia carattere sussidiario, come emerge chiaramente dal dato letterale della disposizione, ha trovato numerose conferme da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, fra cui pare opportuno segnalare
Cass. 7 marzo 2016, n. 4455, nonché la recente sentenza n. 2457/24 : “ La disposizione normativa da ultimo richiamata subordina la facoltà di agire del creditore verso ciascuna ET partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla ET cui fanno carico all'esito della scissione stessa, configurando in tal modo tra le ET partecipanti alla scissione un vincolo di solidarietà non pura, ma sussidiaria caratterizzata dal semplice beneficium ordinis che presuppone la verifica dell'inadempimento della ET cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione”.
A parte, dunque, la questione relativa alla utilizzabilità dell'azione revocatoria in queste fattispecie di scissione – estranea, appunto, al giudizio – occorre verificare la portata della norma nel caso di specie – ove la debitrice principale è assoggettata a procedura concorsuale – leggendola in modo organico ed armonico sia con il dettato unionale, sia con le norme imperative che regolano le procedure concorsuali, coinvolgendo peraltro interessi di natura pubblicistica.
Se, infatti, è pur vero quanto affermato dal Tribunale in ordine alla facoltà dei creditori (tali prima dell'intervenuto fallimento) di rivolgersi direttamente nei confronti della ET beneficiaria legata da responsabilità solidale, va evidenziato che tale ragionamento trova un limite nei casi in cui, anche con i citati rilievi pubblicistici, sia in corso una procedura concorsuale che deve assicurare la “par condicio creditorum”.
Ebbene, nel caso in esame i debiti (rimasti pacificamente insoddisfatti) sono della ET scissa e non della ET beneficiaria, sicchè in detta situazione vanno accertati mediante le regole concorsuali che sono, si ripete, inderogabili;
ecco la ragione per la quale vi è la legittimazione del curatore e non dei singoli creditori che, se si rivolgessero direttamente alla beneficiaria/responsabile solidale, potrebbero in tale modo aggirare la regola imperativa della “par condicio”, pregiudicando così anche i diritti di prelazione e privilegio.
In sostanza, la norma invocata dal fallimento appellante va necessariamente intesa in modo estensivo e non restrittivo come operato dal primo giudice per varie ragioni: in primo luogo, non è prevista alcuna esclusione di operatività per un'azione di tal genere da parte del curatore fallimentare a tutela sia dei creditori, sia della stessa massa attiva fallimentare e in rappresentanza del fallito, visto che il fine è pur sempre quello di conservazione del patrimonio ex art. 2740 C.C.; in secondo luogo, se ciascun creditore (pure insinuatosi al passivo, come in questo caso) avesse poi la “libertà” di rivolgersi indiscriminatamente (a prescindere cioè dalle prelazioni e dai privilegi) alla ET responsabile in via solidale – senza che la curatela fallimentare possa gestire tale rimedio anche a tutela degli altri creditori – verrebbe meno il regime, appunto, della “par condicio”, con conseguente compromissione dei principi fondamentali della procedura concorsuale.
Dunque, di fronte al fallimento della ET scissa ed alla conseguente non soddisfazione dei creditori, la norma di cui all'art. 2506 quater comma 3 C.C non esclude affatto che la ET scissa possa, per mezzo del curatore fallimentare, agire per ricostituire il patrimonio ex art. 2740 C.C.
Peraltro, neppure può ipotizzarsi che tale azione sia da qualificare esclusivamente come di regresso una volta che la ET debitrice principale abbia ottemperato ai pagamenti: tale ipotesi, infatti, è in contrasto con la realtà concorsuale, atteso che detta ET , una volta fallita, non risulta capace di pagare e, per questo motivo, ha diritto a vedere ripristinato il patrimonio ex art. 2740 C.C. mediante questa azione sussidiaria in favore di sé stessa come dei creditori insoddisfatti, trattandosi appunto di recupero dell'attivo. D'altro canto, logica vuole che se quel patrimonio netto fosse rimasto nel patrimonio della ET scissa, sarebbe stato destinato necessariamente ai creditori nel rispetto della par condicio e dei diritti di prelazione.
Dunque, può affermarsi che sussiste la legittimazione attiva in capo al curatore fallimentare ad azionare la tutela sussidiaria ex art. 2506 quater comma 3 C.C., in presenza di una (automatica) insoddisfazione dei creditori della originaria ET , la cui soddisfazione, invece, va assicurata anche nel rispetto di quelle norme concorsuali di rilevanza pubblicistica, sicchè una volta ripristinato quel patrimonio attivo, potrà poi procedersi al riparto successivo secondo dette regole imperative.
Ciò posto, nel caso in esame, correttamente in primo grado è stata ammessa ed espletata TU per accertare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito dalla in bonis Parte_1 alla con l'atto di scissione del 13.12.2012, accertamento i cui esiti sono stati Controparte_1 invocati dall'appellante e ben possono essere condivisi alla luce dei conteggi e delle verifiche contenute nella detta perizia, non specificamente contestata in questa sede dalla parte appellata che, invero, si è limitata – per il primo motivo di gravame – a riproporre la tesi del difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare, senza formulare cioè indicazioni particolari circa il “quantum” indicato dal fallimento appellante.
Il valore del patrimonio netto del ramo di azienda oggetto di scissione è dunque pari a € 650.211,00 come indicato dal TU nominato in primo grado, importo per il quale il fallimento appellante chiede la condanna di parte appellata.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va riformata e, dichiarata la legittimazione attiva del curatore fallimentare, va accertata e dichiarata la responsabilità di
[...] per i debiti di , nei limiti di valore Controparte_1 Parte_1 effettivo del patrimonio netto trasferito in esito alla scissione del 13.12.2012, pari ad Euro 650.211,00.
Quanto, invece, alla domanda volta ad ottenere – di conseguenza – la condanna di parte appellata al pagamento , in favore del , di una somma Parte_1 ripristinatoria del patrimonio, l'appellante – nelle conclusioni del gravame – ha chiesto “il minor valore” tra tale somma (rectius: patrimonio netto trasferito in esito alla scissione pari ad Euro
650.211,00) e il passivo fallimentare (indicato nell'atto pari ad Euro 491.102,85), se del caso oltre interessi legali e moratori, e rivalutazione.
Ora , il valore risultante dall'operazione matematica che mette a confronto patrimonio netto trasferito e passivo fallimentare conduce all'importo di Euro 491.102,85, pari cioè al passivo fallimentare, di minor entità rispetto all'attivo ottenuto, che costituisce quindi oggetto della invocata condanna.
Questo per la sorte capitale, previa – però – detrazione dell'eventuale attivo fallimentare ed in assenza di allegazioni ex art. 2697 comma 2 C.C. da parte della parte appellata con riguardo a fatti estintivi e/o modificativi.
Quanto agli accessori, sono certamente dovuti gli interessi legali dalla messa in mora, costituita – in assenza di diversa indicazione a cura dell'appellante – dalla notifica dell'atto originario di citazione, introduttivo del giudizio (6.4.18).
Non è invece ammissibile una generica domanda di “rivalutazione”, priva di qualsivoglia allegazione in ordine ad una natura del credito idoneo a farla maturare nonché alla sussistenza di un maggior danno. Tali considerazioni, peraltro, hanno carattere assorbente ed esimono il Collegio dal dover delibare il secondo motivo di impugnazione, ivi comprese tutte le questioni inerenti al procedimento penale per bancarotta, pure allegato da parte appellante a sostegno di quelle ulteriori doglianze.
§ 5 — Quanto alle spese del doppio grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00 Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 2769/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la responsabilità di
[...] per i debiti di , nei limiti di valore Controparte_1 Parte_1 effettivo del patrimonio netto trasferito in esito alla scissione del 13.12.2012, pari ad Euro
650.211,00;
2. Condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, della somma di Euro 491.102,85 – previa detrazione dell'eventuale attivo
[...] fallimentare - oltre interessi legali a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio (6.4.18) e fino al saldo;
3. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado, che si liquidano in Euro 22.457,00 quanto al primo grado ed in Euro 20.119,00 quanto al secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore