Articolo 2 della Legge 26 luglio 1956, n. 850
Articolo 1
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24 agosto 1956
Art. 2.
All'onere di 1.000.000.000, derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 agosto 1956