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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 208/2021 depositato il 27/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gradara - Via Mancini N. 23 61012 Gradara PU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 135/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 23/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.483 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.425 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorreva avverso gli avvisi di accertamento n. 483 per l'anno 2014 e n. 425 per l'anno 2015 emessi dal Comune di Gradara a seguito del mancato pagamento dell'IMU per i terreni da lui posseduti nel territorio comunale.
Il Comune di Gradara aveva proceduto alla emissione di tali avvisi in quanto aveva disconosciuto il diritto in capo al ricorrente di godere dell'agevolazione IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
In particolare, il Comune aveva ritenuto non applicabile il trattamento di favore ai fini IMU sui terreni del ricorrente perché lo stesso non rientrava nella categoria di soggetti che svolgevano in concreto e direttamente quale attività esclusiva o prevalente quella agricola, traendo dalla stessa l'unica fonte di reddito.
Il ricorrente contestava quanto dedotto dal Comune poiché riteneva che la propria qualifica di coltivatore diretto ed anche imprenditore agricolo professionale era evincibile dalla seguente documentazione: 1)
Certificato di iscrizione rilasciato dalla Provincia di Rimini il 17 ottobre 2005, tuttora vigente;
2) Certificazione di iscrizione alla previdenza agricola rilasciata dalINPS in data 08/08/2019 che attestava la iscrizione a far data dal 21/07/2007 nei ruoli contributivi previsti per il settore agricolo.
Il ricorrente affermava altresì che la normativa IMU condizionava l'agevolazione solo alla iscrizione nella previdenza agricola, sicché la circostanza che il coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale fosse pensionato era ininfluente, poiché la norma non poneva tale condizione come ostativa all'agevolazione richiesta. Nel ricorso, il ricorrente lamentava anche la mancanza di motivazione in ordine al recupero di imposta effettuato negli avvisi di accertamento. Chiedeva di dichiarare l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Il Comune di Gradara controdeduceva alle ragioni del ricorrente e precisava che: 1) La disposizione agevolativa IMU in discussione limitava il trattamento di favore ai soggetti che svolgevano in concreto e direttamente, quale attività esclusiva o prevalente, quella agricola, traendo dalla stessa l'unica fonte di reddito;
2) Il contribuente non aveva fornito alcuna prova della diretta, concreta ed effettiva utilizzazione dei terreni per lo svolgimento di attività agricole in quanto non era stata prodotta dichiarazione sottoscritta dal contribuente (Mod. CD1 quadro C) contenente l'elenco dei terreni direttamente coltivati;
3) Il ricorrente risultava titolare di un trattamento pensionistico, circostanza, quest'ultima, ostativa al riconoscimento del trattamento fiscale di favore (Cass. sent. n. 2142 del 30/01/2020).
In ordine all'eccepito difetto di motivazione degli avvisi di accertamento sollevato dal ricorrente, l'Ente comunale riteneva che gli atti impositivi erano forniti di adeguata e completa motivazione, nel pieno rispetto delle specifiche norme di legge. Evidenziava che negli atti erano indicati i dati relativi e identificativi degli immobili, l'aliquota applicata, nonché erano richiamate in maniera analitica tutte le specifiche disposizioni normative e regolamentari. Il Comune chiedeva di rigettare il ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro con sentenza n. 135/2020 pronunciata il 17/09/2020 e depositata in data 23/10/2020 ha respinto il ricorso.
Il Giudice di prime cure ha così statuito: “Questo Collegio, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e valutato quanto esposto in udienza, ritiene di non accogliere il ricorso per i seguenti motivi: ° Gli avvisi di accertamento devono ritenersi pienamente motivati perché riportano in maniera precisa i dati relativi agli immobili che permettono la loro identificazione, l'aliquota applicata e le specifiche disposizioni di legge che regolano il caso. Infatti, il contribuente è stato messo in condizione di conoscere esattamente i rilievi formulati dall'Ente impositore ed esporre le relative difese come risulta dal ricorso proposto;
° La normativa da applicare al caso in questione, come previsto dall'art. 13, co. 8 bis, D. L. 201/2011, dispone che il trattamento fiscale di favore si applica per: di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2044 n.99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti...>. E' quindi, necessario che vi sia anche una conduzione diretta ed effettiva dei terreni da parte del coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale tale da dimostrare l'utilizzo degli stessi mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione agricola;
Il ricorrente ha documentato la sua iscrizione nella previdenza agricola ma non ha fornito in alcun modo prova della diretta, concreta ed effettiva utilizzazione dei terreni per lo svolgimento di attività agricola. Come sentenziato dalla
Cassazione (sent. n. 13745 del 31/05/2017) il ricorrente aveva l'onere di provare in maniera puntuale l'esercizio concreto dell'attività agricola in via esclusiva, nonché la conduzione diretta dei terreni;
° Inoltre, il ricorrente, all'età di 83 anni, gode di trattamento pensionistico e per la Cassazione (sent. n. 2142 del
30/01/2020) in ragione della della disposizione agevolativa, il trattamento agevolato è diretto a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto a chi è titolare di pensione.
Per i motivi esposti, il ricorso non va accolto per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa in capo al contribuente.
P. Q. M.
La Commissione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 700,00 (settecento/00)”.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Sig. Ricorrente_1, nato a [...], residente a [...](c.f.: CF_Ricorrente_1) rappresentato e difeso dalla r Difensore_1, con domicilio eletto presso il suo Studio, sito a Rimini, Indirizzo_2.
Parte appellante nell'atto di gravame ha criticato la decisione assunta dal giudice di prime cure ed ha proposto motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare ed ha rassegnato le conclusioni così come trascritte nell'atto di appello.
Si è regolarmente costituito anche nel presente giudizio di appello il Comune di Gradara (PU), (c.f. P.IVA_1), con sede in Indirizzo_3, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso come da procura in allegato n.1, dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_3, giusta determinazione n.88/2021 (in allegato n.2), presso il cui studio in Indirizzo_4, è elettivamente domiciliato, mediante deposito di controdeduzioni laddove ha contestato gli assunti avversari rassegnando le conclusioni così come trascritte in atti.
All'udienza del giorno 9 febbraio 2026, fissata per la trattazione del merito dell'appello, la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014; da ultimo Cass. SSUU sentenza n. 24172/2025).
Tanto premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria, letti gli atti del giudizio, statuisce nei termini che seguono.
In via preliminare questo Collegio di seconda istanza ritiene superato il terzo motivo di appello proposto da parte appellante in relazione alla presenza di un trattamento pensionistico in capo al contribuente quale circostanza ostativa alla concedibilità dell'agevolazione in parola.
Lo stesso Ente comunale nelle proprie controdeduzioni ha riconosciuto non essere più ostantiva la circostanza che il Sig. Ricorrente_1 fosse pensionato agricolo.
D'altra parte la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13134 depositata il 12 maggio 2023 ha affermato che “In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis, commi 2 e 3, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr legge 13 ottobre 2020, n. 126), applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.”.
Ciò premesso, quale primo motivo di appello parte appellante ha eccepito la mancanza di chiarezza degli avvisi di accertamento derivante da un difetto di motivazione insito in tali atti che sarebbero carenti delle motivazioni necessarie a far conoscere al contribuente la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, consentendogli di esercitare il legittimo diritto alla difesa.
In sostanza, parte appellante sostiene che l'atto impositivo sarebbe carente di motivazione di talché precluderebbe l'esercizio del diritto di difesa.
Il motivo è infondato e da respingere.
Sull'argomento, la Corte di Cassazione – Sentenza 11 marzo 2020, n. 6796 - ha affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ma il principio è pacificamente estensibile anche in tema di IMU,
l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare i Giudici di legittimità hanno statuito che “È stato più volte affermato da questa Corte che: In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva> (Cass. n. 26431 del 2017; Cass. n. 21571 del 2004). Ove, pertanto, l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato. Ciò, pertanto, in coerenza con il carattere di “provocatio ad opponendum” riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (cfr. Cass. n. 1209 del 2000, Cass. n. 21571 del 2004;
Cass. n. 14385 del 2010).
Orbene, nel caso di specie ritiene questo Collegio che l'avviso di accertamento de-quo sia sufficientemente motivato contenendo al suo interno gli elementi essenziali che hanno determinato la pretesa tributaria.
In particolare l'avviso di accertamento con l'allegato che ne costituisce parte integrante riporta la precisa indicazione del compendio immobiliare oggetto di ripresa fiscale, e tutti i dati ad esso relativi, l'imposta applicata e le disposizioni normative e regolamentari, dovendosi pertanto ritenere che l'atto abbia correttamene adempiuto all'obbligo di motivazione come d'altronde dimostra la dettagliata esposizione di censure di merito effettuata da parte contribuente nei propri scritti processuali.
Come ha correttamente statuito il giudice di prime cure “gli avvisi di accertamento devono ritenersi pienamente motivati perché riportano in maniera precisa i dati relativi agli immobili che permettono la loro identificazione, l'aliquota applicata e le specifiche disposizioni di legge che regolano il caso. Infatti, il contribuente è stato messo in condizione di conoscere esattamente i rilievi formulati dall'ente impositore ed esporre le relative difese come risulta dal ricorso proposto;
”.
Con il secondo motivo di appello parte appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto non concedibile l'agevolazione in questione attesa la mancata dimostrazione di una diretta utilizzazione dei terreni per lo svolgimento dell'attività agricola.
In proposito sostiene l'appellante che: “La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, nella sua sentenza, afferma che alcun modo prova della diretta, concreta ed effettiva utilizzazione dei terreni per lo svolgimento di attività agricola.>. La sentenza non pone pertanto alcun dubbio circa l'iscrizione del ricorrente alla previdenza agricola dei coltivatori diretti. Il requisito soggettivo richiesto dall'Inps per l'iscrizione a tale previdenza agricola richiede che ricavato (Artt. 1 e 2 Legge 1047/57)>. L'iscrizione alla previdenza agricola è pertanto già di per sé prova della diretta, concreta ed effettiva utilizzazione dei terreni da parte del ricorrente.".
Tale motivo di appello è fondato e da accogliere sulla base delle seguenti argomentazioni.
Nel tempo l'imposta locale ha mantenuto le agevolazioni previste per il settore agricolo e consistenti, in primis, nell'esenzione da imposizione per i terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione”.
Sulla specifica questione che qui interessa, la Corte di Cassazione già con la Sentenza n. 13134 depositata il 12 maggio 2023 pur trattando il caso di un coadiutore del coltivatore agricolo, ha fissato alcuni principi basilari in materia laddove ha affermato che in tema di IMU, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis, comma 1, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr legge 13 ottobre 2020, n. 126), applicabile retroattivamente in riferimento alla l. 145 del 2018, art. 1 comma 705, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all'attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.
Orbene, questo Collegio ritiene che tali principi, applicati alla figura di un semplice coadiutore, risultano a maggior ragione applicabili al coltivatore agricolo esclusivo titolare.
Tale interpretazione è stata poi confermata sempre dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20563 del
24.7.2024, laddove ha affermato, in riferimento all'applicazione delle esenzioni di cui sopra, che “il testuale riferimento di cui al comma 2 dell'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all'attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi”..
A supporto di tale lettura della norma, sempre la Corte di Cassazione, richiama l'articolo 78-bis, comma 3,
D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, che "nell'interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura mantenendo l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
Pertanto, a seguito di tali arresti, i Giudici supremi hanno di fatto privato i Comuni della facoltà di verificare, in concreto, l'effettivo rispetto dei requisiti richiesti dalla norma essendo sufficiente, ai fini dell'agevolazione tributaria in questione, il mantenimento della iscrizione nella gestione di cui sopra.
E nel caso di specie il Sig. Ricorrente_1 risultava iscritto alla previdenza agricola
La sopravvenienza della norma di interpretazione autentica toglie definitivamente vigore alla riserva invocata dall'Ente in merito alla mancata conduzione diretta, che pertanto risulta assolutamente immotivata.
In ogni caso, non accoglibile risulta la eccezione svolta dall'Ente comunale allorché eccepisce la mancata dimostrazione dell'utilizzazione del fondo in quanto non sarebbe stata depositata da parte del contribuente, onerato dell'incombente, alcuna documentazione attestante la conduzione diretta del fondo.
Parte contribuente appellante, al contrario di quanto sostenuto dall'Ente appellato, non rivestendo alcuna efficacia preclusiva la produzione in questo grado di documenti, stante il tenore del disposto di cui all'art. 58 D.Lg.vo n. 546/1992, ha depositato in atti documentazione probatoria attestante la dimostrazione dell'utilizzo agricolo del fondo.
In effetti, parte contribuente comunque soddisfacendo l'onere della prova a suo carico, ha depositato in atti i piani colturali del Sig. Ricorrente_1 relativi agli anni in questione.
Come correttamente ha sostenuto parte contribuente “tali piani, pubblicati sulla piattaforma AGREA (Agenzia
Regionale per le erogazioni in Agricoltura) e facilmente consultabili, contengono la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda agricola. Ad ulteriore supporto di quanto già enunciato, in ogni caso, si allegano i piani colturali del Sig. Ricorrente_1 relativi agli anni oggetto di controversia (All. 3 e 4): tali piani, pubblicati sulla piattaforma AGREA (Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura) e facilmente consultabili, contengono la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda agricola. La normativa emanata a livello comunitario per la programmazione 2014/2020, infatti, stabilisce che l'erogazione dei contributi agricoli è subordinata ad una serie di condizioni e che tali condizioni devono essere tutte e .
Lo strumento attraverso il quale lo Stato Italiano garantisce tali precetti normativi è il fascicolo aziendale, all'interno del quale si colloca, appunto, il piano di coltivazione (o piano colturale). Il piano colturale rappresenta la pre-condizione per l'ammissibilità e costituisce la base delle verifiche connesse al pagamento degli aiuti comunitari nazionali e regionali basati sulla superficie. E' il principale documento, pertanto, che comprova la conduzione del terreno nell'anno di riferimento (il modello CD1 citato da controparte, infatti, è una denuncia che viene effettuata in fase di iscrizione dell'azienda all'Inps, all'inizio della vita aziendale, con minor valenza probatoria). E' facile notare come i terreni indicati negli avvisi di accertamento dal Comune di Gradara ed oggetto della pretesa erariale, siano inseriti nei piani colturali per gli anni 2014 e 2015 dimostrando la diretta, concreta ed effettiva utilizzazione degli stessi da parte del ricorrente per lo svolgimento di attività agricola. Per tutto quanto precede, è evidente che quanto affermato nella sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro non coincide con la realtà dei fatti: il Sig. Ricorrente_1, infatti, conduce direttamente i terreni agricoli oggetto di controversia, è iscritto alla previdenza agricola dei coltivatori diretti, versa annualmente i contributi previdenziali, è presente come attore principale e diretto nei piani colturali presentati per la richiesta dei contributi agricoli”.
Ne consegue che sulla base di tali presupposti e della documentazione versata in atti questo Collegio di seconda istanza ritiene, in difformità con quanto statuito dal primo giudice, che parte contribuente abbia fornito la prova della diretta, concreta ed effettiva utilizzazione dei terreni per lo svolgimento di attività agricola.
Pertanto e quale corollario sussistono le condizioni previste affinché il Sig. Ricorrente_1 possa godere della esenzione IMU.
Conclusivamente, per le suesposte motivazioni il ricorso in appello va accolto.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, tenuto conto del rigetto del primo motivo di appello nonché delle vicende alterne del procedimento giurisdizionale nel suo complesso e nei diversi gradi del giudizio, interessato anche dalla recente ordinanza (n. 20563/2024) da parte della
Corte di Cassazione innanzi richiamata, che ha di fatto definito la questione in senso favorevole al contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, annulla gli avvisi impugnati.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 9 febbraio 2026
Il Presidente relatore.
IM ET
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 208/2021 depositato il 27/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gradara - Via Mancini N. 23 61012 Gradara PU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 135/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 1 e pubblicata il 23/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.483 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.425 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorreva avverso gli avvisi di accertamento n. 483 per l'anno 2014 e n. 425 per l'anno 2015 emessi dal Comune di Gradara a seguito del mancato pagamento dell'IMU per i terreni da lui posseduti nel territorio comunale.
Il Comune di Gradara aveva proceduto alla emissione di tali avvisi in quanto aveva disconosciuto il diritto in capo al ricorrente di godere dell'agevolazione IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
In particolare, il Comune aveva ritenuto non applicabile il trattamento di favore ai fini IMU sui terreni del ricorrente perché lo stesso non rientrava nella categoria di soggetti che svolgevano in concreto e direttamente quale attività esclusiva o prevalente quella agricola, traendo dalla stessa l'unica fonte di reddito.
Il ricorrente contestava quanto dedotto dal Comune poiché riteneva che la propria qualifica di coltivatore diretto ed anche imprenditore agricolo professionale era evincibile dalla seguente documentazione: 1)
Certificato di iscrizione rilasciato dalla Provincia di Rimini il 17 ottobre 2005, tuttora vigente;
2) Certificazione di iscrizione alla previdenza agricola rilasciata dalINPS in data 08/08/2019 che attestava la iscrizione a far data dal 21/07/2007 nei ruoli contributivi previsti per il settore agricolo.
Il ricorrente affermava altresì che la normativa IMU condizionava l'agevolazione solo alla iscrizione nella previdenza agricola, sicché la circostanza che il coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale fosse pensionato era ininfluente, poiché la norma non poneva tale condizione come ostativa all'agevolazione richiesta. Nel ricorso, il ricorrente lamentava anche la mancanza di motivazione in ordine al recupero di imposta effettuato negli avvisi di accertamento. Chiedeva di dichiarare l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Il Comune di Gradara controdeduceva alle ragioni del ricorrente e precisava che: 1) La disposizione agevolativa IMU in discussione limitava il trattamento di favore ai soggetti che svolgevano in concreto e direttamente, quale attività esclusiva o prevalente, quella agricola, traendo dalla stessa l'unica fonte di reddito;
2) Il contribuente non aveva fornito alcuna prova della diretta, concreta ed effettiva utilizzazione dei terreni per lo svolgimento di attività agricole in quanto non era stata prodotta dichiarazione sottoscritta dal contribuente (Mod. CD1 quadro C) contenente l'elenco dei terreni direttamente coltivati;
3) Il ricorrente risultava titolare di un trattamento pensionistico, circostanza, quest'ultima, ostativa al riconoscimento del trattamento fiscale di favore (Cass. sent. n. 2142 del 30/01/2020).
In ordine all'eccepito difetto di motivazione degli avvisi di accertamento sollevato dal ricorrente, l'Ente comunale riteneva che gli atti impositivi erano forniti di adeguata e completa motivazione, nel pieno rispetto delle specifiche norme di legge. Evidenziava che negli atti erano indicati i dati relativi e identificativi degli immobili, l'aliquota applicata, nonché erano richiamate in maniera analitica tutte le specifiche disposizioni normative e regolamentari. Il Comune chiedeva di rigettare il ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro con sentenza n. 135/2020 pronunciata il 17/09/2020 e depositata in data 23/10/2020 ha respinto il ricorso.
Il Giudice di prime cure ha così statuito: “Questo Collegio, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e valutato quanto esposto in udienza, ritiene di non accogliere il ricorso per i seguenti motivi: ° Gli avvisi di accertamento devono ritenersi pienamente motivati perché riportano in maniera precisa i dati relativi agli immobili che permettono la loro identificazione, l'aliquota applicata e le specifiche disposizioni di legge che regolano il caso. Infatti, il contribuente è stato messo in condizione di conoscere esattamente i rilievi formulati dall'Ente impositore ed esporre le relative difese come risulta dal ricorso proposto;
° La normativa da applicare al caso in questione, come previsto dall'art. 13, co. 8 bis, D. L. 201/2011, dispone che il trattamento fiscale di favore si applica per: di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2044 n.99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti...>. E' quindi, necessario che vi sia anche una conduzione diretta ed effettiva dei terreni da parte del coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale tale da dimostrare l'utilizzo degli stessi mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione agricola;
Il ricorrente ha documentato la sua iscrizione nella previdenza agricola ma non ha fornito in alcun modo prova della diretta, concreta ed effettiva utilizzazione dei terreni per lo svolgimento di attività agricola. Come sentenziato dalla
Cassazione (sent. n. 13745 del 31/05/2017) il ricorrente aveva l'onere di provare in maniera puntuale l'esercizio concreto dell'attività agricola in via esclusiva, nonché la conduzione diretta dei terreni;
° Inoltre, il ricorrente, all'età di 83 anni, gode di trattamento pensionistico e per la Cassazione (sent. n. 2142 del
30/01/2020) in ragione della della disposizione agevolativa, il trattamento agevolato è diretto a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto a chi è titolare di pensione.
Per i motivi esposti, il ricorso non va accolto per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa in capo al contribuente.
P. Q. M.
La Commissione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 700,00 (settecento/00)”.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il Sig. Ricorrente_1, nato a [...], residente a [...](c.f.: CF_Ricorrente_1) rappresentato e difeso dalla r Difensore_1, con domicilio eletto presso il suo Studio, sito a Rimini, Indirizzo_2.
Parte appellante nell'atto di gravame ha criticato la decisione assunta dal giudice di prime cure ed ha proposto motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare ed ha rassegnato le conclusioni così come trascritte nell'atto di appello.
Si è regolarmente costituito anche nel presente giudizio di appello il Comune di Gradara (PU), (c.f. P.IVA_1), con sede in Indirizzo_3, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso come da procura in allegato n.1, dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_3, giusta determinazione n.88/2021 (in allegato n.2), presso il cui studio in Indirizzo_4, è elettivamente domiciliato, mediante deposito di controdeduzioni laddove ha contestato gli assunti avversari rassegnando le conclusioni così come trascritte in atti.
All'udienza del giorno 9 febbraio 2026, fissata per la trattazione del merito dell'appello, la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014; da ultimo Cass. SSUU sentenza n. 24172/2025).
Tanto premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria, letti gli atti del giudizio, statuisce nei termini che seguono.
In via preliminare questo Collegio di seconda istanza ritiene superato il terzo motivo di appello proposto da parte appellante in relazione alla presenza di un trattamento pensionistico in capo al contribuente quale circostanza ostativa alla concedibilità dell'agevolazione in parola.
Lo stesso Ente comunale nelle proprie controdeduzioni ha riconosciuto non essere più ostantiva la circostanza che il Sig. Ricorrente_1 fosse pensionato agricolo.
D'altra parte la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13134 depositata il 12 maggio 2023 ha affermato che “In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis, commi 2 e 3, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr legge 13 ottobre 2020, n. 126), applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.”.
Ciò premesso, quale primo motivo di appello parte appellante ha eccepito la mancanza di chiarezza degli avvisi di accertamento derivante da un difetto di motivazione insito in tali atti che sarebbero carenti delle motivazioni necessarie a far conoscere al contribuente la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, consentendogli di esercitare il legittimo diritto alla difesa.
In sostanza, parte appellante sostiene che l'atto impositivo sarebbe carente di motivazione di talché precluderebbe l'esercizio del diritto di difesa.
Il motivo è infondato e da respingere.
Sull'argomento, la Corte di Cassazione – Sentenza 11 marzo 2020, n. 6796 - ha affermato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ma il principio è pacificamente estensibile anche in tema di IMU,
l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare i Giudici di legittimità hanno statuito che “È stato più volte affermato da questa Corte che: In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva> (Cass. n. 26431 del 2017; Cass. n. 21571 del 2004). Ove, pertanto, l'accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato. Ciò, pertanto, in coerenza con il carattere di “provocatio ad opponendum” riconosciuto all'avviso di accertamento e, quindi, con l'esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (cfr. Cass. n. 1209 del 2000, Cass. n. 21571 del 2004;
Cass. n. 14385 del 2010).
Orbene, nel caso di specie ritiene questo Collegio che l'avviso di accertamento de-quo sia sufficientemente motivato contenendo al suo interno gli elementi essenziali che hanno determinato la pretesa tributaria.
In particolare l'avviso di accertamento con l'allegato che ne costituisce parte integrante riporta la precisa indicazione del compendio immobiliare oggetto di ripresa fiscale, e tutti i dati ad esso relativi, l'imposta applicata e le disposizioni normative e regolamentari, dovendosi pertanto ritenere che l'atto abbia correttamene adempiuto all'obbligo di motivazione come d'altronde dimostra la dettagliata esposizione di censure di merito effettuata da parte contribuente nei propri scritti processuali.
Come ha correttamente statuito il giudice di prime cure “gli avvisi di accertamento devono ritenersi pienamente motivati perché riportano in maniera precisa i dati relativi agli immobili che permettono la loro identificazione, l'aliquota applicata e le specifiche disposizioni di legge che regolano il caso. Infatti, il contribuente è stato messo in condizione di conoscere esattamente i rilievi formulati dall'ente impositore ed esporre le relative difese come risulta dal ricorso proposto;
”.
Con il secondo motivo di appello parte appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto non concedibile l'agevolazione in questione attesa la mancata dimostrazione di una diretta utilizzazione dei terreni per lo svolgimento dell'attività agricola.
In proposito sostiene l'appellante che: “La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, nella sua sentenza, afferma che alcun modo prova della diretta, concreta ed effettiva utilizzazione dei terreni per lo svolgimento di attività agricola.>. La sentenza non pone pertanto alcun dubbio circa l'iscrizione del ricorrente alla previdenza agricola dei coltivatori diretti. Il requisito soggettivo richiesto dall'Inps per l'iscrizione a tale previdenza agricola richiede che ricavato (Artt. 1 e 2 Legge 1047/57)>. L'iscrizione alla previdenza agricola è pertanto già di per sé prova della diretta, concreta ed effettiva utilizzazione dei terreni da parte del ricorrente.".
Tale motivo di appello è fondato e da accogliere sulla base delle seguenti argomentazioni.
Nel tempo l'imposta locale ha mantenuto le agevolazioni previste per il settore agricolo e consistenti, in primis, nell'esenzione da imposizione per i terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione”.
Sulla specifica questione che qui interessa, la Corte di Cassazione già con la Sentenza n. 13134 depositata il 12 maggio 2023 pur trattando il caso di un coadiutore del coltivatore agricolo, ha fissato alcuni principi basilari in materia laddove ha affermato che in tema di IMU, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis, comma 1, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr legge 13 ottobre 2020, n. 126), applicabile retroattivamente in riferimento alla l. 145 del 2018, art. 1 comma 705, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all'attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.
Orbene, questo Collegio ritiene che tali principi, applicati alla figura di un semplice coadiutore, risultano a maggior ragione applicabili al coltivatore agricolo esclusivo titolare.
Tale interpretazione è stata poi confermata sempre dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20563 del
24.7.2024, laddove ha affermato, in riferimento all'applicazione delle esenzioni di cui sopra, che “il testuale riferimento di cui al comma 2 dell'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all'attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi”..
A supporto di tale lettura della norma, sempre la Corte di Cassazione, richiama l'articolo 78-bis, comma 3,
D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, che "nell'interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura mantenendo l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
Pertanto, a seguito di tali arresti, i Giudici supremi hanno di fatto privato i Comuni della facoltà di verificare, in concreto, l'effettivo rispetto dei requisiti richiesti dalla norma essendo sufficiente, ai fini dell'agevolazione tributaria in questione, il mantenimento della iscrizione nella gestione di cui sopra.
E nel caso di specie il Sig. Ricorrente_1 risultava iscritto alla previdenza agricola
La sopravvenienza della norma di interpretazione autentica toglie definitivamente vigore alla riserva invocata dall'Ente in merito alla mancata conduzione diretta, che pertanto risulta assolutamente immotivata.
In ogni caso, non accoglibile risulta la eccezione svolta dall'Ente comunale allorché eccepisce la mancata dimostrazione dell'utilizzazione del fondo in quanto non sarebbe stata depositata da parte del contribuente, onerato dell'incombente, alcuna documentazione attestante la conduzione diretta del fondo.
Parte contribuente appellante, al contrario di quanto sostenuto dall'Ente appellato, non rivestendo alcuna efficacia preclusiva la produzione in questo grado di documenti, stante il tenore del disposto di cui all'art. 58 D.Lg.vo n. 546/1992, ha depositato in atti documentazione probatoria attestante la dimostrazione dell'utilizzo agricolo del fondo.
In effetti, parte contribuente comunque soddisfacendo l'onere della prova a suo carico, ha depositato in atti i piani colturali del Sig. Ricorrente_1 relativi agli anni in questione.
Come correttamente ha sostenuto parte contribuente “tali piani, pubblicati sulla piattaforma AGREA (Agenzia
Regionale per le erogazioni in Agricoltura) e facilmente consultabili, contengono la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda agricola. Ad ulteriore supporto di quanto già enunciato, in ogni caso, si allegano i piani colturali del Sig. Ricorrente_1 relativi agli anni oggetto di controversia (All. 3 e 4): tali piani, pubblicati sulla piattaforma AGREA (Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura) e facilmente consultabili, contengono la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda agricola. La normativa emanata a livello comunitario per la programmazione 2014/2020, infatti, stabilisce che l'erogazione dei contributi agricoli è subordinata ad una serie di condizioni e che tali condizioni devono essere tutte e .
Lo strumento attraverso il quale lo Stato Italiano garantisce tali precetti normativi è il fascicolo aziendale, all'interno del quale si colloca, appunto, il piano di coltivazione (o piano colturale). Il piano colturale rappresenta la pre-condizione per l'ammissibilità e costituisce la base delle verifiche connesse al pagamento degli aiuti comunitari nazionali e regionali basati sulla superficie. E' il principale documento, pertanto, che comprova la conduzione del terreno nell'anno di riferimento (il modello CD1 citato da controparte, infatti, è una denuncia che viene effettuata in fase di iscrizione dell'azienda all'Inps, all'inizio della vita aziendale, con minor valenza probatoria). E' facile notare come i terreni indicati negli avvisi di accertamento dal Comune di Gradara ed oggetto della pretesa erariale, siano inseriti nei piani colturali per gli anni 2014 e 2015 dimostrando la diretta, concreta ed effettiva utilizzazione degli stessi da parte del ricorrente per lo svolgimento di attività agricola. Per tutto quanto precede, è evidente che quanto affermato nella sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro non coincide con la realtà dei fatti: il Sig. Ricorrente_1, infatti, conduce direttamente i terreni agricoli oggetto di controversia, è iscritto alla previdenza agricola dei coltivatori diretti, versa annualmente i contributi previdenziali, è presente come attore principale e diretto nei piani colturali presentati per la richiesta dei contributi agricoli”.
Ne consegue che sulla base di tali presupposti e della documentazione versata in atti questo Collegio di seconda istanza ritiene, in difformità con quanto statuito dal primo giudice, che parte contribuente abbia fornito la prova della diretta, concreta ed effettiva utilizzazione dei terreni per lo svolgimento di attività agricola.
Pertanto e quale corollario sussistono le condizioni previste affinché il Sig. Ricorrente_1 possa godere della esenzione IMU.
Conclusivamente, per le suesposte motivazioni il ricorso in appello va accolto.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, tenuto conto del rigetto del primo motivo di appello nonché delle vicende alterne del procedimento giurisdizionale nel suo complesso e nei diversi gradi del giudizio, interessato anche dalla recente ordinanza (n. 20563/2024) da parte della
Corte di Cassazione innanzi richiamata, che ha di fatto definito la questione in senso favorevole al contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, annulla gli avvisi impugnati.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 9 febbraio 2026
Il Presidente relatore.
IM ET