Articolo 24 della Legge 11 novembre 1982, n. 828
Articolo 23
Versione
30 novembre 1982
Art. 24.

L'esecuzione delle opere pubbliche finalizzate alla ricostruzione ed allo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche puo' essere affidata in concessione a societa', imprese di costruzione o loro consorzi, con preferenza, a parita' di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento da imprese ubicate nei rispettivi territori regionali.
L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente secondo i criteri di cui all' articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584 .
Il presente articolo si applica esclusivamente agli affidamenti delle opere realizzate con le provvidenze disposte ai sensi delle leggi statali emanate a seguito dei terremoti delle Marche e del Friuli, nonche' per l'attuazione degli accordi di Osimo.

Entrata in vigore il 30 novembre 1982
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