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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 936/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3614/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Is.137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003821838-000 SANZIONI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/4/2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al competente Assessorato della Regione Sicilia, depositato in data 13/5/2025, la società Ricorrente_1
ha impugnato l'intimazione di pagamento 29520259003821838, notificata in data
19/2/2025, per l'importo complessivo di euro 2.616,08, emessa in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento 29520230018592609, indicata come notificata in data 12/5/2023, per l'importo di euro 2212,42, a titolo di tassa auto anno 2020;
2. Cartella di pagamento 29520230026111352, indicata come notificata il 30/06/2023, per l'importo di euro 403,56, a titolo di tassa auto anno 2020.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1-inesistenza della notifica dell'intimazione effettuata a mezzo PEC in assenza della firma digitale del mittente;
2-inesistenza della notifica dell'intimazione, in quanto effettuata da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri;
3-difetto di motivazione, anche in relazione ai criteri di calcolo per la determinazione degli interessi;
4-omessa notifica degli atti prodromici;
5-prescrizione triennale del tributo;
6-prescrizione di sanzioni ed interessi.
In data 23/9/2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso, contraddicendo alle diverse doglianze articolate nello stesso. Quanto alla notifica delle cartelle, ne ha rassegnato la regolare notifica entro i prescritti termini di prescrizione.
All'udienza cautelare del 17/10/2025 è stata disposta la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato con rinvio della causa alla trattazione nel merito. La parte ricorrente è stata onerata di documentare l'esito del procedimento iscritto al Rgr n. 4916/2024, concernente l'impugnazione della cartella 29520230018592609, con indicazione di eventuale passaggio in giudicato.
La documentazione è stata depositata in data 21.10.2025. Nello specifico è stata prodotta la sentenza 4577/2024, di rigetto del ricorso, nonché l'attestazione di pendenza dell'appello.
Nessuno si è costituito per l'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso infondato.
Ed invero, deve preliminarmente rilevarsi che non sussistono i vizi denunciati in ordine alla notifica dell'intimazione.
In odine al punto 1) va fatto richiamo a Cass. ord. 30922 del 03.12.2024 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
Quanto all'indirizzo usato per la notifica di atti tributari, va osservato che la Suprema Corte ha precisato che
“In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684/23; n. 982/23). Di tale concreto pregiudizio la parte ricorrente non ha dato sufficiente indicazione e dimostrazione.
Ciò senza obliterare l'operatività del principio generale secondo il quale, non sussistendo ipotesi di inesistenza della notifica ma eventuale vizio di nullità, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
In ordine agli interessi, la motivazione deve ritenersi soddisfatta mediante il richiamo alla fonte legale, salva la deduzione di precisi errori di calcolo derivanti dall'applicazione errata dei criteri normativi, che non è stata argomentata dalla parte ricorrente con il dovuto grado di concretezza e specificità (cfr. Cass. S.U. n.
22281/2022 che ha censurato la contestazione generica, atta a determinare l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., rimarcando l'onere della parte ricorrente di dimostrare che il calcolo in concreto adottato sia diverso ed erroneo rispetto al calcolo che ne sarebbe derivato, applicando correttamente la normativa di riferimento richiamata negli atti impugnati).
Per quanto concerne la notifica delle cartelle, non può che rilevarsene la documentata notifica a mezzo pec, alle date indicate. In aggiunta a tale dato, deve rilevarsi che l'impugnazione avverso la cartella
29520230018592609 è stata rigettata dal giudice di prime cure e rimane irrilevante la pendenza dell'appello ai fini della legittimità dell'intimazione oggi impugnata.
La data di notifica delle cartelle, in rapporto all'anno d'imposta richiesto, esclude la maturazione di qualsivoglia prescrizione, tanto quella triennale relativa al tributo quanto quella quinquennale operante per interessi e sanzioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'unica resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'AdER, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3614/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N. 126 Is.137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003821838-000 SANZIONI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/4/2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al competente Assessorato della Regione Sicilia, depositato in data 13/5/2025, la società Ricorrente_1
ha impugnato l'intimazione di pagamento 29520259003821838, notificata in data
19/2/2025, per l'importo complessivo di euro 2.616,08, emessa in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento 29520230018592609, indicata come notificata in data 12/5/2023, per l'importo di euro 2212,42, a titolo di tassa auto anno 2020;
2. Cartella di pagamento 29520230026111352, indicata come notificata il 30/06/2023, per l'importo di euro 403,56, a titolo di tassa auto anno 2020.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1-inesistenza della notifica dell'intimazione effettuata a mezzo PEC in assenza della firma digitale del mittente;
2-inesistenza della notifica dell'intimazione, in quanto effettuata da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri;
3-difetto di motivazione, anche in relazione ai criteri di calcolo per la determinazione degli interessi;
4-omessa notifica degli atti prodromici;
5-prescrizione triennale del tributo;
6-prescrizione di sanzioni ed interessi.
In data 23/9/2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso, contraddicendo alle diverse doglianze articolate nello stesso. Quanto alla notifica delle cartelle, ne ha rassegnato la regolare notifica entro i prescritti termini di prescrizione.
All'udienza cautelare del 17/10/2025 è stata disposta la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato con rinvio della causa alla trattazione nel merito. La parte ricorrente è stata onerata di documentare l'esito del procedimento iscritto al Rgr n. 4916/2024, concernente l'impugnazione della cartella 29520230018592609, con indicazione di eventuale passaggio in giudicato.
La documentazione è stata depositata in data 21.10.2025. Nello specifico è stata prodotta la sentenza 4577/2024, di rigetto del ricorso, nonché l'attestazione di pendenza dell'appello.
Nessuno si è costituito per l'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso infondato.
Ed invero, deve preliminarmente rilevarsi che non sussistono i vizi denunciati in ordine alla notifica dell'intimazione.
In odine al punto 1) va fatto richiamo a Cass. ord. 30922 del 03.12.2024 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
Quanto all'indirizzo usato per la notifica di atti tributari, va osservato che la Suprema Corte ha precisato che
“In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684/23; n. 982/23). Di tale concreto pregiudizio la parte ricorrente non ha dato sufficiente indicazione e dimostrazione.
Ciò senza obliterare l'operatività del principio generale secondo il quale, non sussistendo ipotesi di inesistenza della notifica ma eventuale vizio di nullità, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
In ordine agli interessi, la motivazione deve ritenersi soddisfatta mediante il richiamo alla fonte legale, salva la deduzione di precisi errori di calcolo derivanti dall'applicazione errata dei criteri normativi, che non è stata argomentata dalla parte ricorrente con il dovuto grado di concretezza e specificità (cfr. Cass. S.U. n.
22281/2022 che ha censurato la contestazione generica, atta a determinare l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., rimarcando l'onere della parte ricorrente di dimostrare che il calcolo in concreto adottato sia diverso ed erroneo rispetto al calcolo che ne sarebbe derivato, applicando correttamente la normativa di riferimento richiamata negli atti impugnati).
Per quanto concerne la notifica delle cartelle, non può che rilevarsene la documentata notifica a mezzo pec, alle date indicate. In aggiunta a tale dato, deve rilevarsi che l'impugnazione avverso la cartella
29520230018592609 è stata rigettata dal giudice di prime cure e rimane irrilevante la pendenza dell'appello ai fini della legittimità dell'intimazione oggi impugnata.
La data di notifica delle cartelle, in rapporto all'anno d'imposta richiesto, esclude la maturazione di qualsivoglia prescrizione, tanto quella triennale relativa al tributo quanto quella quinquennale operante per interessi e sanzioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'unica resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'AdER, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge.