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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 572/2025 V.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 12 gennaio 1982;
e
, C.F. nata a [...] il 30 CP_1 C.F._2 gennaio 1985; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. OR Carletti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Novellara (RE), Via Roma n. 40
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I figli minori e OR verranno affidati congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
2) il padre avrà la facoltà di vedere i figli quando vorrà previo accordo con la madre ed in ogni caso una settimana il lunedì, il martedì, il sabato e la domenica, la settimana successiva il mercoledì, il giovedì ed il venerdì. Potranno inoltre trascorrere con il padre almeno una settimana consecutiva durante le vacanze estive, periodo da concordare entro il 31.05. di ogni anno, durante le vacanze di Natale comprendendo la vigilia o il
Natale ad anni alterni e durante le vacanze di Pasqua comprendendo il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
3) i genitori di e OR avranno l'obbligo di comunicarsi Per_1 vicendevolmente il luogo in cui si trovano i figli minori nel periodo in cui gli stessi sono affidati alle cure dell'uno o dell'altro genitore in occasione dei periodi di vacanza, nonché di tenersi reciprocamente informati di eventuali cambiamenti di indirizzi
e/o residenza, nonché dei recapiti telefonici;
4) L'assegno unico verrà percepito totalmente dalla SI.ra
[...]
e pertanto il SI. rinuncerà alla quota CP_1 Parte_1
a lui spettante del 50%;
5) Stante la scelta del regime paritario, il SI. Parte_1 corrisponderà sino a settembre 2026 alla SI.ra , a CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie a) sportive, b) mediche, solamente qualora la singola prestazione superasse l'importo di euro 50,00
e c) scolastiche, comprensive dei campi estivi, solamente per
l'importo in eccedenza rispetto alla somma ricevuta mensilmente
2 di 5 a titolo di assegno UNICO da parte della madre , CP_1 detratta la retta dell'asilo e della mensa. Il pagamento di dette spese straordinarie dovrà avvenire da parte dell'altro genitore che non le ha sostenute entro il giorno 10 del mese successivo dall'esibizione della relativa ricevuta, sempre secondo il
Protocollo in uso a codesto Tribunale in riferimento al consenso richiesto dal genitore che dovrà affrontare la spesa;
7) Le spese riferite ad asilo e la mensa usufruita dai figli minori infatti rimarranno totalmente a carico della SI.ra . CP_1
8) La casa familiare in comproprietà acquistata in data 10.05.2018 con atto trascritto in data 23.05.2028 al n. 11799 R.G. e al n.
8083 R.P. dal Notaio dott. rimarrà assegnata Persona_2 alla SI.ra (doc. 5); CP_1
9) Il mutuo trascritto su detto immobile da Credito Emiliano con rata mensile di euro 507,00 (doc. 6) verrà pagato nella misura del 50% cadauno dai SIg.ri e , Parte_1 CP_1 così come le spese straordinarie relative al medesimo immobile verranno onorate al 50%;
10) I SIg.ri e si obbligano sin d'ora, Parte_1 CP_1 qualora l'immobile venisse venduto a terzi, di versare la quota di euro 100.000,00 ai figli e Persona_3 Persona_4 ciascuno per la quota del 50% e l'eventuale residuo suddiviso in parti uguali tra i due comproprietari;
11) Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare a comparire in udienza.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 4 febbraio 2025,
e , già conviventi more uxorio, hanno Parte_1 CP_1 chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento dei loro figli (nato il [...]) e OR (nata il 17 Per_1 novembre 2019) nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al mantenimento degli stessi.
3 di 5 Con provvedimento in data 7 febbraio 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 febbraio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Neppure le ulteriori statuizioni economiche appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conSIlio della Prima
Sezione Civile, in data 28 febbraio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 572/2025 V.G. promossa da
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 12 gennaio 1982;
e
, C.F. nata a [...] il 30 CP_1 C.F._2 gennaio 1985; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. OR Carletti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Novellara (RE), Via Roma n. 40
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I figli minori e OR verranno affidati congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
2) il padre avrà la facoltà di vedere i figli quando vorrà previo accordo con la madre ed in ogni caso una settimana il lunedì, il martedì, il sabato e la domenica, la settimana successiva il mercoledì, il giovedì ed il venerdì. Potranno inoltre trascorrere con il padre almeno una settimana consecutiva durante le vacanze estive, periodo da concordare entro il 31.05. di ogni anno, durante le vacanze di Natale comprendendo la vigilia o il
Natale ad anni alterni e durante le vacanze di Pasqua comprendendo il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
3) i genitori di e OR avranno l'obbligo di comunicarsi Per_1 vicendevolmente il luogo in cui si trovano i figli minori nel periodo in cui gli stessi sono affidati alle cure dell'uno o dell'altro genitore in occasione dei periodi di vacanza, nonché di tenersi reciprocamente informati di eventuali cambiamenti di indirizzi
e/o residenza, nonché dei recapiti telefonici;
4) L'assegno unico verrà percepito totalmente dalla SI.ra
[...]
e pertanto il SI. rinuncerà alla quota CP_1 Parte_1
a lui spettante del 50%;
5) Stante la scelta del regime paritario, il SI. Parte_1 corrisponderà sino a settembre 2026 alla SI.ra , a CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie a) sportive, b) mediche, solamente qualora la singola prestazione superasse l'importo di euro 50,00
e c) scolastiche, comprensive dei campi estivi, solamente per
l'importo in eccedenza rispetto alla somma ricevuta mensilmente
2 di 5 a titolo di assegno UNICO da parte della madre , CP_1 detratta la retta dell'asilo e della mensa. Il pagamento di dette spese straordinarie dovrà avvenire da parte dell'altro genitore che non le ha sostenute entro il giorno 10 del mese successivo dall'esibizione della relativa ricevuta, sempre secondo il
Protocollo in uso a codesto Tribunale in riferimento al consenso richiesto dal genitore che dovrà affrontare la spesa;
7) Le spese riferite ad asilo e la mensa usufruita dai figli minori infatti rimarranno totalmente a carico della SI.ra . CP_1
8) La casa familiare in comproprietà acquistata in data 10.05.2018 con atto trascritto in data 23.05.2028 al n. 11799 R.G. e al n.
8083 R.P. dal Notaio dott. rimarrà assegnata Persona_2 alla SI.ra (doc. 5); CP_1
9) Il mutuo trascritto su detto immobile da Credito Emiliano con rata mensile di euro 507,00 (doc. 6) verrà pagato nella misura del 50% cadauno dai SIg.ri e , Parte_1 CP_1 così come le spese straordinarie relative al medesimo immobile verranno onorate al 50%;
10) I SIg.ri e si obbligano sin d'ora, Parte_1 CP_1 qualora l'immobile venisse venduto a terzi, di versare la quota di euro 100.000,00 ai figli e Persona_3 Persona_4 ciascuno per la quota del 50% e l'eventuale residuo suddiviso in parti uguali tra i due comproprietari;
11) Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare a comparire in udienza.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente e depositato in data 4 febbraio 2025,
e , già conviventi more uxorio, hanno Parte_1 CP_1 chiesto recepirsi le condizioni concordate per l'affidamento dei loro figli (nato il [...]) e OR (nata il 17 Per_1 novembre 2019) nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al mantenimento degli stessi.
3 di 5 Con provvedimento in data 7 febbraio 2025 è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, altresì, confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 febbraio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine di tre giorni previsto dall'art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Neppure le ulteriori statuizioni economiche appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
[le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti nel ricorso a domanda congiunta così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conSIlio della Prima
Sezione Civile, in data 28 febbraio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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