Articolo 9 della Legge 23 settembre 2025, n. 132
Articolo 8Articolo 10
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10 ottobre 2025
Art. 9. Disposizioni in materia di trattamento di dati personali 1. Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall' articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 , con il massimo delle modalita' semplificate consentite dal predetto regolamento per finalita' di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, e' disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonche' le autorita' e gli operatori del settore.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 si vedano le note all'articolo 4.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2025