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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/09/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 642/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Lorenzo Venini, elettivamente domiciliato in Milano, via G. Uberti n. 6, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. – P. I. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente P.IVA_2 giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 02.12.2024, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 03.12.2024, ha convenuto in giudizio l' innanzi alla Parte_1 CP_1
Sezione Lavoro del Tribunale di Piacenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo dal 6/6/2018 al 31/1/2021 computando nel nucleo familiare le due figlie e;
3) Persona_1 Persona_2 condannare l' a pagare al ricorrente la somma di Euro 5.148,53 o la diversa somma che risulterà CP_1 dovuta per il periodo dal 6/6/2018 al 31/1/2021 a titolo di ANF, oltre interessi legali;
4) condannare
l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. CP_1
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino del Burkina Faso, di vivere in Italia dal 2002 e di essere titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di durata illimitata rilasciato il 05.04.2012 (doc. 1 parte ricorrente);
- di lavorare regolarmente in Italia dal 2002, da ultimo presso Gi Group s.p.a. (doc. 2 parte ricorrente);
- di avere due figlie che, per tutto il periodo per cui è causa, cioè dal 06.06.2018 al 28.02.2022, avevano risieduto in Burkina Faso (docc. 3, 4 e 5 parte ricorrente);
- di essere coniugato con , nata in [...] il [...], dall'01.02.2021 Persona_3
(doc. 6 parte ricorrente);
- che la moglie aveva risieduto in Burkina Faso per tutti gli anni oggetto di causa e aveva raggiunto il marito in Italia nel marzo 2022, in virtù di un permesso per motivi familiari ottenuto in quanto coniuge del ricorrente;
che la stessa non lavorava ed era a suo carico (doc. 7 parte ricorrente);
- che, in data 05.06.2023, presentava all' domanda di autorizzazione ANF, chiedendo di poter CP_1 inserire nel proprio nucleo familiare le figlie residenti in [...](doc. 8 parte ricorrente);
- che presentava, altresì, domande di pagamento degli ANF con riferimento ai medesimi familiari e per il medesimo periodo, autocertificando in ciascuna domanda la composizione del proprio nucleo familiare ed i redditi complessivi percepiti dal nucleo medesimo, nonché il fatto di non percepire altri trattamenti di famiglia in Italia o all'estero (doc. 9 parte ricorrente);
- che la domanda di autorizzazione risultava accolta solo dal 01.02.2021; allo stesso modo, la domanda di pagamento risultava accolta per il medesimo periodo (docc. 8, 10 e 11 parte ricorrente);
- che le domande di pagamento ANF presentate per i periodi precedenti al 01.02.2021 erano respinte con distinti provvedimenti con le seguenti motivazioni: “nucleo non autorizzato”; “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” (doc. 12 parte ricorrente);
2/7 - che, avverso i rigetti delle domande di pagamento ANF per il periodo antecedente all'01.02.2021, proponeva ricorso amministrativo in data 22.02.2024 (doc. 13 parte ricorrente), che veniva rigettato
(doc. 14 parte ricorrente);
- che, per gli anni oggetto di causa, le figlie non disponevano in Burkina Faso (né altrove) di alcun reddito e, non godevano, né in Burkina Faso, né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF e lui provvedeva interamente al loro sostentamento (docc. 5 e 9 parte ricorrente);
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai modelli CU e 730 (docc. 2 e 15 parte ricorrente).
1.1) L' si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27.03.2025, chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso. Contestava l'assenza della documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto. Rappresentava che, nell'anagrafe della popolazione residente, il ricorrente risultava coniugato con madre Persona_3 delle due figlie per le quali era chiesta la prestazione, soltanto dal 01.02.2.2021, conseguentemente, per il periodo precedente, le due ragazze erano “figlie naturali”. Sosteneva che, in caso di richiesta di inclusione nel nucleo di figli nati fuori dal matrimonio trascritto in Italia, questo era possibile solo se gli stessi fossero residenti in Italia con il richiedente. Contestava i conteggi inerenti all'importo rivendicato. Assumeva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
1.2) In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 18.09.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2) Nel merito, l'art. 2, comma 6 bis, del d.l. n. 69 del 13 marzo 1988, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112), nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), dispone che: “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
I presupposti per l'erogazione dell'assegno sono: la sussistenza di un rapporto di lavoro;
il numero dei componenti del nucleo familiare, composto dal richiedente l'assegno e dai familiari indicati al comma
6 dell'art. 2 cit. (debitamente documentati anche tramite una dichiarazione di responsabilità appositamente compilata); il reddito del nucleo familiare, pari all'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di
3/7 ciascun anno nel quale viene presentata la domanda;
l'assenza di un altro A.N.F. o di altro trattamento di famiglia.
Ciò premesso, quanto alla prova della composizione del nucleo e dell'ammontare dei redditi del ricorrente, questo giudice ritiene che il quest'ultimo abbia dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge. infatti, ha prodotto, dapprima in sede di presentazione della domanda di Parte_1 autorizzazione, poi con ricorso amministrativo e, infine, in sede giudiziale, copiosa documentazione consolare tradotta e legalizzata volta a dimostrare i legami di parentela e l'assenza di redditi in capo ai familiari per cui ha proposto domanda di inclusione. Invero: il rapporto di filiazione emerge dagli atti di nascita, dal “certificato di stato di famiglia” del Generale del Burkina Faso a Milano del Per_4
05.12.2023, legalizzato dalla Prefettura di Piacenza – UTG il 04.01.2024, che attesta come i familiari del ricorrente siano e siano Persona_3 Persona_2 Persona_5 Persona_1 componenti del nucleo familiare del ricorrente e che sono fiscalmente a suo carico;
il certificato dell'Ambasciata del Burkina Faso a Roma del 12.04.2023, legalizzato dalla Prefettura di Piacenza -
UTG il 02.05.2023, che attesta la vivenza a carico della moglie (docc. 4, 5 e 7 parte Persona_3 ricorrente); il rapporto di coniugio con è fornito dal certificato di matrimonio tradotto Persona_3
e legalizzato (doc. 6 parte ricorrente); il ricorrente ha, poi, ottenuto dall'Agenzia delle Entrate italiana il rilascio dei codici fiscali per i familiari residenti all'estero e, per gli anni qui rilevanti, ha usufruito delle detrazioni fiscali per i familiari a carico (docc. 3 e 15 parte ricorrente).
Sul punto, vi è da segnalare che la Corte di Cassazione, con sentenza del 04.03.2025 n. 5802, ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva fatto riferimento “oltre all'autocertificazione, alla prova presuntiva rappresentata dal fatto che sia ben poco verosimile il possesso di redditi in Senegal da parte sia della moglie che dei figli minori dei coniugi”. E ancora: “La
Corte ha ritenuta raggiunta la prova sul requisito reddituale motivando su una pluralità di indici a carattere presuntivo, compresa l'autocertificazione”.
Essendo, dunque, ammessa e doverosa una valutazione complessiva di vari indici (compresa la presunzione e l'autocertificazione), vi è da elencare gli indici che, nel caso di specie, possono essere considerati: l'attestazione che i famigliari “sono a carico”; l'autocertificazione (resa necessariamente dal ricorrente in sede di presentazione della domanda) che, come chiarito dalla Cassazione, pur non costituendo elemento di prova può essere, comunque, considerata dal giudice come un elemento presuntivo da considerare e che fonda quantomeno l'onere di chi la contesta di indicare esattamente quale sia l'elemento documentale mancante;
il riconoscimento dell' che i redditi considerabili (ai CP_1 fini del pagamento ANF) sono solo quelli del ricorrente, avendo l' già pagato gli ANF sulla base CP_1 di detti redditi anche se solo successivamente alla trascrizione del matrimonio.
4/7 Può, invero, affermarsi che l'attestazione debitamente legalizzata che i familiari sono “a carico” soddisfa pienamente il requisito di cui al punto 4, par. 4 della circolare n. 95/2022. Né potrebbe CP_1 ipotizzarsi che il ricorrente stesso debba fornire prove ulteriori riguardo a sé medesimo, visto che la stessa circolare richiede la prova dei “redditi dei familiari prodotti all'estero” e nulla richiede relativa alla prova degli eventuali “redditi del richiedente prodotti all'estero” (che evidentemente non possono sussistere, se il richiedente vive e lavora in Italia).
Decisiva è, come detto, la considerazione che, nel caso di specie, l' ha già riconosciuto la titolarità CP_1 degli ANF in capo a seppur soltanto a decorrere dall'01.02.2021, e ciò nonostante la Parte_1 moglie e le figlie fossero pacificamente residenti all'Estero. Pertanto, l' aveva già ritenuto CP_1 sufficiente la documentazione in suo possesso ai fini del riconoscimento e della quantificazione della prestazione spettante. E, infatti, il parziale rigetto non è motivato da una carenza documentale, bensì dallo status di figli naturati di e quantomeno fino Persona_2 Persona_1 all'01.02.2021, ossia la data della trascrizione del matrimonio del ricorrente con la loro madre. Invero, come dedotto dal ricorrente, le figlie, per l'intero periodo di causa (2018-2022), hanno convissuto con la madre, giunta in Italia solamente nel marzo 2022: se, con riferimento all'intero nucleo familiare,
l'Istituto ha ritenuto raggiunta la prova dei redditi dal momento della trascrizione del matrimonio in
Italia (01.02.2021), non si vede come la medesima circostanza non possa ritenersi provata anche per il periodo precedente, anche considerando che le figlie erano ancora più piccole (avendo la maggiore 7 anni e la minore appena 1 anno, avuto come riferimento l'anno 2020, ossia l'ultimo anno fiscale rilevante ai fini del computo del reddito).
Deve, quindi, ritenersi assolto l'onere di provare la composizione del nucleo familiare e lo stato di coniuge del ricorrente con la documentazione prodotta, contrariamente a quanto argomentato dall' , la cui tesi non può essere condivisa, in particolare alla luce dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. CP_1
286/1998, che prevede: “allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”, trattandosi di principio che è applicabile al caso di specie, in cui viene prospettata una condizione che, in ultima analisi, appare limitare l'accesso al residente extra-comunitario rispetto al cittadino italiano con familiari residenti all'estero”.
Infatti, la richiesta di ulteriore documentazione in relazione alla maternità dei figli ed allo stato civile del ricorrente, secondo l'INPS necessaria per la verifica del diritto all'A.n.f., trova riscontro unicamente in quanto previsto dalla Circolare n. 95 del 02.08.2022, che richiama una normativa secondaria (d.p.r. n. 445/2000), che, da ultimo, non potrebbe derogare ad una fonte primaria espressiva
5/7 di un principio (il menzionato art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998). Si tratta, invero, di una condizione non richiesta dalla fonte primaria, introdotta unilateralmente dall' in virtù di una CP_1 normativa interna (circolare), che in ultima analisi è foriera di condizioni deteriori per i cittadini extra-
UE regolarmente soggiornanti in territorio italiano, rispetto a quelle previste per i cittadini italiani.
Ciò premesso, scendendo nell'esame della vera res litigiosa del presente giudizio, l' Controparte_2 ha contestato il diritto del ricorrente a percepire gli ANF per le figlie indicate in ricorso,
[...]
e per il periodo antecedente l'01.02.2021 in quanto figlie nate fuori dal Per_2 Persona_1 matrimonio trascritto in Italia e non conviventi in Italia con il richiedente, subordinando l'equiparazione tra figli naturali e figli legittimi alla convivenza in Italia delle stesse con il padre (così, testualmente, la risposta in data 25.11.2024: “Gli ANF spettano, come per gli italiani con nucleo CP_1 all'estero, se i genitori risultano coniugati per il periodo richiesto e solo per i figli di quel matrimonio se trascritto in Italia. Pertanto, in caso di richiesta di inclusione nel nucleo di figli nati fuori dal matrimonio trascritto in Italia, è possibile l'inclusione solo se gli stessi sono residenti in Italia con il richiedente”).
La prospettazione dell' non trova conferma nella normativa. Controparte_3
Invero, l'art. 2, comma 6, del D.L. n. 69/1988 prevede che: “Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818”, mentre l'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 prevede che: “Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge”.
Da tale disposto normativo si evince che anche i figli naturali debbano essere inseriti nel nucleo familiare rilevante ai fini della determinazione del diritto agli ANF. Laddove si adottasse il criterio della convivenza, si svuoterebbe di fatto l'equiparazione prevista dalla legge fra figlio legittimo e figlio naturale, posto che per il primo la prestazione verrebbe riconosciuta indipendentemente dalla convivenza, per il secondo verrebbe, invece, richiesta la convivenza.
Ciò è del resto confermato dalla stessa circolare n. 95/2022, ove si riconosce la possibilità di CP_1 ricevere gli ANF anche per i figli naturali riconosciuti dall'altro genitore a condizione che sia allegata documentazione attestante i dati anagrafici dell'altro genitore.
Il ricorrente, in conclusione, ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del beneficio.
6/7 A titolo di rimozione degli effetti, l' va condannato a versare al ricorrente l'importo di CP_1 complessivi € 5.148,53 (oltre interessi legali).
Il suddetto importo si ricava dall'estratto conto previdenziale e dai redditi riportati nei modelli 730
(docc. nn. 2 e 15 parte ricorrente), da cui è ricavabile il reddito di lavoro, anno per anno, del ricorrente.
Considerando i componenti del nucleo familiare per il periodo di cui è causa, incrociando i dati con il livello di reddito posseduto dal ricorrente anno per anno, emerge che l'importo mensile corrisponde a quanto indicato a pagine 12 e 13 del ricorso introduttivo.
In assenza di una specifica contestazione dei conteggi di parte, e verificatane la correttezza, il giudice non può che prenderli a riferimento.
3) La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente (c.f. ) a Parte_1 C.F._1 percepire l'ANF per il periodo dal 06.06.2018 al 31.01.2021, computando nel nucleo familiare le due figlie e;
Persona_1 Persona_2
2. condanna al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore del ricorrente, per il CP_1 periodo dal 06.06.2018 al 31.01.2021, nella misura di € 5.148,53, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Piacenza, 22.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 642/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Lorenzo Venini, elettivamente domiciliato in Milano, via G. Uberti n. 6, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. – P. I. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente P.IVA_2 giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 02.12.2024, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza del 03.12.2024, ha convenuto in giudizio l' innanzi alla Parte_1 CP_1
Sezione Lavoro del Tribunale di Piacenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo dal 6/6/2018 al 31/1/2021 computando nel nucleo familiare le due figlie e;
3) Persona_1 Persona_2 condannare l' a pagare al ricorrente la somma di Euro 5.148,53 o la diversa somma che risulterà CP_1 dovuta per il periodo dal 6/6/2018 al 31/1/2021 a titolo di ANF, oltre interessi legali;
4) condannare
l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. CP_1
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadino del Burkina Faso, di vivere in Italia dal 2002 e di essere titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di durata illimitata rilasciato il 05.04.2012 (doc. 1 parte ricorrente);
- di lavorare regolarmente in Italia dal 2002, da ultimo presso Gi Group s.p.a. (doc. 2 parte ricorrente);
- di avere due figlie che, per tutto il periodo per cui è causa, cioè dal 06.06.2018 al 28.02.2022, avevano risieduto in Burkina Faso (docc. 3, 4 e 5 parte ricorrente);
- di essere coniugato con , nata in [...] il [...], dall'01.02.2021 Persona_3
(doc. 6 parte ricorrente);
- che la moglie aveva risieduto in Burkina Faso per tutti gli anni oggetto di causa e aveva raggiunto il marito in Italia nel marzo 2022, in virtù di un permesso per motivi familiari ottenuto in quanto coniuge del ricorrente;
che la stessa non lavorava ed era a suo carico (doc. 7 parte ricorrente);
- che, in data 05.06.2023, presentava all' domanda di autorizzazione ANF, chiedendo di poter CP_1 inserire nel proprio nucleo familiare le figlie residenti in [...](doc. 8 parte ricorrente);
- che presentava, altresì, domande di pagamento degli ANF con riferimento ai medesimi familiari e per il medesimo periodo, autocertificando in ciascuna domanda la composizione del proprio nucleo familiare ed i redditi complessivi percepiti dal nucleo medesimo, nonché il fatto di non percepire altri trattamenti di famiglia in Italia o all'estero (doc. 9 parte ricorrente);
- che la domanda di autorizzazione risultava accolta solo dal 01.02.2021; allo stesso modo, la domanda di pagamento risultava accolta per il medesimo periodo (docc. 8, 10 e 11 parte ricorrente);
- che le domande di pagamento ANF presentate per i periodi precedenti al 01.02.2021 erano respinte con distinti provvedimenti con le seguenti motivazioni: “nucleo non autorizzato”; “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” (doc. 12 parte ricorrente);
2/7 - che, avverso i rigetti delle domande di pagamento ANF per il periodo antecedente all'01.02.2021, proponeva ricorso amministrativo in data 22.02.2024 (doc. 13 parte ricorrente), che veniva rigettato
(doc. 14 parte ricorrente);
- che, per gli anni oggetto di causa, le figlie non disponevano in Burkina Faso (né altrove) di alcun reddito e, non godevano, né in Burkina Faso, né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF e lui provvedeva interamente al loro sostentamento (docc. 5 e 9 parte ricorrente);
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai modelli CU e 730 (docc. 2 e 15 parte ricorrente).
1.1) L' si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27.03.2025, chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso. Contestava l'assenza della documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto. Rappresentava che, nell'anagrafe della popolazione residente, il ricorrente risultava coniugato con madre Persona_3 delle due figlie per le quali era chiesta la prestazione, soltanto dal 01.02.2.2021, conseguentemente, per il periodo precedente, le due ragazze erano “figlie naturali”. Sosteneva che, in caso di richiesta di inclusione nel nucleo di figli nati fuori dal matrimonio trascritto in Italia, questo era possibile solo se gli stessi fossero residenti in Italia con il richiedente. Contestava i conteggi inerenti all'importo rivendicato. Assumeva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
1.2) In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 18.09.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2) Nel merito, l'art. 2, comma 6 bis, del d.l. n. 69 del 13 marzo 1988, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153 (in G.U. 14/05/1988, n.112), nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), dispone che: “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
I presupposti per l'erogazione dell'assegno sono: la sussistenza di un rapporto di lavoro;
il numero dei componenti del nucleo familiare, composto dal richiedente l'assegno e dai familiari indicati al comma
6 dell'art. 2 cit. (debitamente documentati anche tramite una dichiarazione di responsabilità appositamente compilata); il reddito del nucleo familiare, pari all'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di
3/7 ciascun anno nel quale viene presentata la domanda;
l'assenza di un altro A.N.F. o di altro trattamento di famiglia.
Ciò premesso, quanto alla prova della composizione del nucleo e dell'ammontare dei redditi del ricorrente, questo giudice ritiene che il quest'ultimo abbia dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla legge. infatti, ha prodotto, dapprima in sede di presentazione della domanda di Parte_1 autorizzazione, poi con ricorso amministrativo e, infine, in sede giudiziale, copiosa documentazione consolare tradotta e legalizzata volta a dimostrare i legami di parentela e l'assenza di redditi in capo ai familiari per cui ha proposto domanda di inclusione. Invero: il rapporto di filiazione emerge dagli atti di nascita, dal “certificato di stato di famiglia” del Generale del Burkina Faso a Milano del Per_4
05.12.2023, legalizzato dalla Prefettura di Piacenza – UTG il 04.01.2024, che attesta come i familiari del ricorrente siano e siano Persona_3 Persona_2 Persona_5 Persona_1 componenti del nucleo familiare del ricorrente e che sono fiscalmente a suo carico;
il certificato dell'Ambasciata del Burkina Faso a Roma del 12.04.2023, legalizzato dalla Prefettura di Piacenza -
UTG il 02.05.2023, che attesta la vivenza a carico della moglie (docc. 4, 5 e 7 parte Persona_3 ricorrente); il rapporto di coniugio con è fornito dal certificato di matrimonio tradotto Persona_3
e legalizzato (doc. 6 parte ricorrente); il ricorrente ha, poi, ottenuto dall'Agenzia delle Entrate italiana il rilascio dei codici fiscali per i familiari residenti all'estero e, per gli anni qui rilevanti, ha usufruito delle detrazioni fiscali per i familiari a carico (docc. 3 e 15 parte ricorrente).
Sul punto, vi è da segnalare che la Corte di Cassazione, con sentenza del 04.03.2025 n. 5802, ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva fatto riferimento “oltre all'autocertificazione, alla prova presuntiva rappresentata dal fatto che sia ben poco verosimile il possesso di redditi in Senegal da parte sia della moglie che dei figli minori dei coniugi”. E ancora: “La
Corte ha ritenuta raggiunta la prova sul requisito reddituale motivando su una pluralità di indici a carattere presuntivo, compresa l'autocertificazione”.
Essendo, dunque, ammessa e doverosa una valutazione complessiva di vari indici (compresa la presunzione e l'autocertificazione), vi è da elencare gli indici che, nel caso di specie, possono essere considerati: l'attestazione che i famigliari “sono a carico”; l'autocertificazione (resa necessariamente dal ricorrente in sede di presentazione della domanda) che, come chiarito dalla Cassazione, pur non costituendo elemento di prova può essere, comunque, considerata dal giudice come un elemento presuntivo da considerare e che fonda quantomeno l'onere di chi la contesta di indicare esattamente quale sia l'elemento documentale mancante;
il riconoscimento dell' che i redditi considerabili (ai CP_1 fini del pagamento ANF) sono solo quelli del ricorrente, avendo l' già pagato gli ANF sulla base CP_1 di detti redditi anche se solo successivamente alla trascrizione del matrimonio.
4/7 Può, invero, affermarsi che l'attestazione debitamente legalizzata che i familiari sono “a carico” soddisfa pienamente il requisito di cui al punto 4, par. 4 della circolare n. 95/2022. Né potrebbe CP_1 ipotizzarsi che il ricorrente stesso debba fornire prove ulteriori riguardo a sé medesimo, visto che la stessa circolare richiede la prova dei “redditi dei familiari prodotti all'estero” e nulla richiede relativa alla prova degli eventuali “redditi del richiedente prodotti all'estero” (che evidentemente non possono sussistere, se il richiedente vive e lavora in Italia).
Decisiva è, come detto, la considerazione che, nel caso di specie, l' ha già riconosciuto la titolarità CP_1 degli ANF in capo a seppur soltanto a decorrere dall'01.02.2021, e ciò nonostante la Parte_1 moglie e le figlie fossero pacificamente residenti all'Estero. Pertanto, l' aveva già ritenuto CP_1 sufficiente la documentazione in suo possesso ai fini del riconoscimento e della quantificazione della prestazione spettante. E, infatti, il parziale rigetto non è motivato da una carenza documentale, bensì dallo status di figli naturati di e quantomeno fino Persona_2 Persona_1 all'01.02.2021, ossia la data della trascrizione del matrimonio del ricorrente con la loro madre. Invero, come dedotto dal ricorrente, le figlie, per l'intero periodo di causa (2018-2022), hanno convissuto con la madre, giunta in Italia solamente nel marzo 2022: se, con riferimento all'intero nucleo familiare,
l'Istituto ha ritenuto raggiunta la prova dei redditi dal momento della trascrizione del matrimonio in
Italia (01.02.2021), non si vede come la medesima circostanza non possa ritenersi provata anche per il periodo precedente, anche considerando che le figlie erano ancora più piccole (avendo la maggiore 7 anni e la minore appena 1 anno, avuto come riferimento l'anno 2020, ossia l'ultimo anno fiscale rilevante ai fini del computo del reddito).
Deve, quindi, ritenersi assolto l'onere di provare la composizione del nucleo familiare e lo stato di coniuge del ricorrente con la documentazione prodotta, contrariamente a quanto argomentato dall' , la cui tesi non può essere condivisa, in particolare alla luce dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. CP_1
286/1998, che prevede: “allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”, trattandosi di principio che è applicabile al caso di specie, in cui viene prospettata una condizione che, in ultima analisi, appare limitare l'accesso al residente extra-comunitario rispetto al cittadino italiano con familiari residenti all'estero”.
Infatti, la richiesta di ulteriore documentazione in relazione alla maternità dei figli ed allo stato civile del ricorrente, secondo l'INPS necessaria per la verifica del diritto all'A.n.f., trova riscontro unicamente in quanto previsto dalla Circolare n. 95 del 02.08.2022, che richiama una normativa secondaria (d.p.r. n. 445/2000), che, da ultimo, non potrebbe derogare ad una fonte primaria espressiva
5/7 di un principio (il menzionato art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998). Si tratta, invero, di una condizione non richiesta dalla fonte primaria, introdotta unilateralmente dall' in virtù di una CP_1 normativa interna (circolare), che in ultima analisi è foriera di condizioni deteriori per i cittadini extra-
UE regolarmente soggiornanti in territorio italiano, rispetto a quelle previste per i cittadini italiani.
Ciò premesso, scendendo nell'esame della vera res litigiosa del presente giudizio, l' Controparte_2 ha contestato il diritto del ricorrente a percepire gli ANF per le figlie indicate in ricorso,
[...]
e per il periodo antecedente l'01.02.2021 in quanto figlie nate fuori dal Per_2 Persona_1 matrimonio trascritto in Italia e non conviventi in Italia con il richiedente, subordinando l'equiparazione tra figli naturali e figli legittimi alla convivenza in Italia delle stesse con il padre (così, testualmente, la risposta in data 25.11.2024: “Gli ANF spettano, come per gli italiani con nucleo CP_1 all'estero, se i genitori risultano coniugati per il periodo richiesto e solo per i figli di quel matrimonio se trascritto in Italia. Pertanto, in caso di richiesta di inclusione nel nucleo di figli nati fuori dal matrimonio trascritto in Italia, è possibile l'inclusione solo se gli stessi sono residenti in Italia con il richiedente”).
La prospettazione dell' non trova conferma nella normativa. Controparte_3
Invero, l'art. 2, comma 6, del D.L. n. 69/1988 prevede che: “Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818”, mentre l'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 prevede che: “Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge”.
Da tale disposto normativo si evince che anche i figli naturali debbano essere inseriti nel nucleo familiare rilevante ai fini della determinazione del diritto agli ANF. Laddove si adottasse il criterio della convivenza, si svuoterebbe di fatto l'equiparazione prevista dalla legge fra figlio legittimo e figlio naturale, posto che per il primo la prestazione verrebbe riconosciuta indipendentemente dalla convivenza, per il secondo verrebbe, invece, richiesta la convivenza.
Ciò è del resto confermato dalla stessa circolare n. 95/2022, ove si riconosce la possibilità di CP_1 ricevere gli ANF anche per i figli naturali riconosciuti dall'altro genitore a condizione che sia allegata documentazione attestante i dati anagrafici dell'altro genitore.
Il ricorrente, in conclusione, ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del beneficio.
6/7 A titolo di rimozione degli effetti, l' va condannato a versare al ricorrente l'importo di CP_1 complessivi € 5.148,53 (oltre interessi legali).
Il suddetto importo si ricava dall'estratto conto previdenziale e dai redditi riportati nei modelli 730
(docc. nn. 2 e 15 parte ricorrente), da cui è ricavabile il reddito di lavoro, anno per anno, del ricorrente.
Considerando i componenti del nucleo familiare per il periodo di cui è causa, incrociando i dati con il livello di reddito posseduto dal ricorrente anno per anno, emerge che l'importo mensile corrisponde a quanto indicato a pagine 12 e 13 del ricorso introduttivo.
In assenza di una specifica contestazione dei conteggi di parte, e verificatane la correttezza, il giudice non può che prenderli a riferimento.
3) La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente (c.f. ) a Parte_1 C.F._1 percepire l'ANF per il periodo dal 06.06.2018 al 31.01.2021, computando nel nucleo familiare le due figlie e;
Persona_1 Persona_2
2. condanna al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore del ricorrente, per il CP_1 periodo dal 06.06.2018 al 31.01.2021, nella misura di € 5.148,53, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Piacenza, 22.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7/7