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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3609/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3609/2020, avente ad oggetto: annullamento donazione, vertente tra
(C.F. , nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
curatore speciale di rappresentato e difeso da se Persona_1
stesso ed elett.te domiciliata in S. Maria C.V. (CE), alla Piazza Salvo
d'Acquisto,
-Attore originario-
e
(CF: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Carmela De Franciscis, presso lo studio della quale elett.te domicilia in Caserta, alla via Roma n. 11, in virtù di procura in atti;
-Convenuto- nonchè
(C.F.: ) e Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3
(C.F.: , rapp.te e difese dall'Avv. Costantino CodiceFiscale_4
Maglione (C.F.: ), presso il cui studio in Santa CodiceFiscale_5
Maria Capua Vetere -trav. M. Fiore n. 32 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
- Attrici in riassunzione – nonché partita IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittoria Lagani dall'avvocato Pierfrancesco Lagani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 207, in virtù di procura in atti,
- Convenuta - nonchè
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5
- Convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo.
Per i convenuti costituiti: come da rispettive comparse di costituzione e comparse conclusionali.
Per le parti intervenute: come da comparsa di costituzione e comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Parte attrice ha premesso che, con ricorso ex art. 712 cpc, le signore e chiedevano dichiararsi l'interdizione Controparte_3 Controparte_2 della zia, sig.ra Persona_1
L'istante ha aggiunto che nelle more del procedimento veniva nominato quale tutore provvisorio dell'interdicendo suo nipote CP_1
Parte attrice ha precisato che veniva espletata CTU medica, eseguita dal dott. il quale, accertata l'incapacità di intendere e di Persona_2 volere di formulava le seguenti conclusioni “… la Persona_1
- 2 - misura di protezione più congrua e adeguata al caso di specie sia
l'istituto della interdizione”; “sulla base della storia clinica- anamnestica, della documentazione sanitaria e del verbale INPS del
03.09.15 con diagnosi di M.di Alzheimer con afasia progressiva - cardiopatia ipertensiva - incontinenza e riconoscimento di indennità di
Accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita”.
L'istante ha dedotto che il consulente oltre ad accertare l'incapacità della interdicenda ne retrodatava lo stato al 14.10.2014.
Parte attrice ha poi sostenuto che, in sede di inventario redatto sui beni dell'interdicenda, si appurava che la aveva stipulato due Per_1
Polizze "Vita" a beneficio del nipote quali:-1) Polizza CP_1
"Giusto Mix" n. 710001016165, sottoscritta in data 07.09.2015 con
Intesa San Paolo Vita S.p.A, premio unico versato di € 11.200,00;- 2)
Polizza "Life Income 360-750” n. 7454758, sottoscritta in data
04.05.2015 con con premio unico versato pari ad € CP_4
60.000,00 e che tali polizze venivano stipulate successivamente al
14.10.2014, ovvero, successivamente alla data in cui il dott. Per_2 accertava la decorrenza della condizione di incapacità di intendere e volere della signora Per_1
Tali polizze vita, a parere della parte attrice, sarebbero sono qualificabili quali donazioni indirette, suscettibili, quindi, di azione di annullamento nel caso in cui il donante risulti incapace al momento della stipula.
Per tale motivo l'avvocato Maglione, in data 18.04.2019, nell'interesse delle signore e , nipoti della Controparte_3 Parte_2 Per_1 depositava istanza per la nomina di un curatore speciale, evidenziando la necessità della nomina di un curatore speciale che rappresentasse ed assistesse l'interdicenda e nel suo interesse Persona_1 promuovesse azione di annullamento delle donazioni fatte con le polizze indicate.
La Procura delle Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., nella
- 3 - persona del P.M. dr. Alessandro Milita, così statuiva: “rilevato che :
“gli istanti sono indicati quali nipoti di , persona nei Persona_1
cui confronti pende procedimento di interdizione innanzi al Tribunale di
S. Maria Capua Vetere (RG 2928/2016); rilevato che dagli atti allegati all'istanza è stato nominato quale tutore provvisorio, con decreto del
6112/2016, uno dei nipoti della , (n. a Persona_1 CP_1
Smcv 28/11/1960 ed vi residente a[...] (proc. n. 2658/16
Volontaria Giurisdizione); evidenziato che nell'istanza sono state allegate CTU del dr. previo incarico del 4/3/2017, il quale Per_2 concludeva per l'incapacità di indicata tale con Persona_1 decorrenza al 14/10/2014, concludendo che la misura protettiva più congrua ed adeguata al caso di specie sia interdizione (vedi relazione del 17/7/2017); rilevato che dal verbale di inventario redatto dal tutore provvisorio datato 9/6/2018, sono stati indicati tra i CP_1
rapporti diversi, n. 2 Polizze Vita, sottoscritte da , le Persona_1 quali recano come destinatario del capitale in caso di morte e beneficiario (l'una sottoscritta il 7/9/2015, l'altra in CP_1 data 4/5/2015, entrambe stipulate in un periodo in cui la Per_1 risultava già incapace, secondo la relazione del CTU. Evidenziato che le polizze vita che vedono, in caso di morte dei sottoscrittore, quale beneficiario un Terzo (nella specie sono qualificabili CP_1 quali donazioni indirette suscettibili di azione di annullamento nel caso in cui il donante risulti incapace al momento della stipula, come nel caso di specie ( cfr . Sez. 2, Sentenza n. 17130 del 09/08/2011 (RV.
618900 – 01)”.
Veniva dunque instaurato il presente giudizio dal curatore speciale nominato dal Tribunale, avv. il quale, nell'atto introduttivo, Pt_1 nell'interesse di formulava le seguenti richieste Persona_1 conclusive“1)Accertare e dichiarare la Polizza Giusto Mix" n.
710001016165, sottoscritta in data 07.092015 con Intesa San Paolo
Vita S.p.A, premio unico versato di € 11.200,00, e la Polizza "Life
- 4 - Income 360-750” n. 7454758, sottoscritta in data 04.05.2015 con
, con premio unico versato pari ad € 60.000,00, quali CP_4
donazioni indirette;
2) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'incapacità di intendere e di volere della Sig.ra Per_1
al momento della sottoscrizione della donazioni indirette Polizza
[...]
"Giusto Mix" n. 710001016165, sottoscritta in data 07.092015 con
Intesa San Paolo Vita S.p.A, premio unico versato di € 11.200,00 e
Polizza "Life Income 360-750” n. 7454758, sottoscritta in data
04.05.2015 con , con premio unico versato pari ad € CP_4
60.000,00; 3) Per l'effetto, annullare le predette polizze vite quali donazioni indirette, stipulate da persona incapace di intendere e volere, condannando la Intesa San Paolo Vita spa e la a CP_4 restituire, alla Sig.ra in persona del l.r.p.t. i premi Persona_1 versati, le somme elargite e gli interessi maturati per le predette polizze vita sopra emarginate;
4) Adottare ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge. 5) Vinte le spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed oneri di legge.”
Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito CP_1
l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta in riferimento alla
Polizza "Life Income 360-750” n. 7454758, sottoscritta in data
04.05.2015 con essendo stato l'atto di citazione CP_4 introduttivo del giudizio notificato in data 20.5.2020 e quindi oltre il termine quinquennale dalla data dell'atto contestato.
Parte convenuta ha sostenuto che la retrodatazione dell'incapacità dedotta da parte attrice al momento della stipula delle polizze non risulti provata e non sia stata accertata in sede di CTU.
Inoltre il convenuto ha precisato che:
-la sig.ra presentò istanza per l'indennità di Per_1 accompagnamento all'INPS il 14.10.2014 ed in epoca successiva e cioè il 13.9.2015 a distanza di un anno la Commissione Medica dell'INPS diagnosticò il morbo di Alzheimer in fase iniziale;
- 5 - - l'attore non ha affatto dimostrato che la sig.ra era affetta da Per_1 incapacità naturale allorché fu sottoposta a visita presso l'INPS in data
13.9.2015 e venne redatto il verbale che sanciva il diritto della alla indennità di accompagnamento, quindi ad epoca Per_1 successiva alla sottoscrizione di entrambe le polizze oggetto di causa;
- non sussiste prossimità temporale tra la data di presentazione della domanda di accompagnamento all'INPS avvenuta il 14.10.2014 e l'accertamento dell'incapacità di intendere e di volere della Per_1
con la CTU depositata dal dott. il 27.7.2017, sicchè la Per_2 sottoscrizione delle polizze non si colloca in alcun breve periodo intermedio tra due momenti in cui l'incapacità è indiscussa.
Parte convenuta ha osservato inoltre che le polizze oggetto di causa vennero sottoscritte dalla signora presso due Istituti Bancari Per_1
(Intesa San Paolo ed di S. Maria C.V. dei quali la CP_4 Per_1 era cliente da lungo tempo e che le due operazioni furono istruite dai
Funzionari dei due Istituti Bancari con la verifica delle caratteristiche dell'investitore ed in particolare dalla funzionaria Testimone_1 del Banco di Napoli e dal Direttore dell' dott. , il quale CP_4 Per_3 attestò di aver personalmente proceduto all'identificazione del contraente e che la signora appose personalmente la Per_1 sottoscrizione.
Dunque il convenuto ha sostenuto che la sig.ra all'epoca di Per_1 sottoscrizione di entrambe le polizze era capace di intendere e di volere e di conseguenza in maniera consapevole ha determinato la propria volontà, come si evincerebbe dalla stessa relazione tecnica d'ufficio redatta dal dott. il quale stabiliva che le patologie della Per_2 perizianda subiscono una evoluzione nel tempo, tanto che la Per_1 nell'anno 2017 venne visitata dal CTU e non fu in condizione di apporre la propria sottoscrizione, mentre nell'anno 2015 sottoscrisse entrambe le polizze oggetto di causa con tratto sicuro e coerente.
Concludeva: “Si dichiari prescritta per le causali di cui in narrativa
- 6 - l'azione proposta in riferimento alla polizza Life Income 360-750 n.
7454758 sottoscritta il 4.5.2015 con . Si dichiari il difetto CP_4
di legittimazione del concludente per le causali di cui in narrativa. In ogni caso si rigetti la domanda attrice per le causali di cui in narrativa.
Si dichiari inammissibile l'avversa richiesta di consulenza tecnica
d'ufficio stante la sua natura esplorativa”.
Si è costituita in giudizio la mentre è rimasta Controparte_4 contumace l' Controparte_6
Nel corso del giudizio, è deceduta ed il giudizio è Persona_1 proseguito per impulso di e di , nipoti Controparte_2 Controparte_3 di che sono intervenute in giudizio ed hanno chiesto Persona_1
l'accoglimento della domanda attorea.
Il merito
L'originaria attrice, a mezzo del curatore speciale, ha chiesto l'annullamento della Polizza Giusto Mix" n. 710001016165, sottoscritta in data 07.092015 con Intesa San Paolo Vita S.p.A, e della Polizza "Life
Income 360-750” n. 7454758, sottoscritta in data 04.05.2015 con
, deducendo che verrebbero in rilievo due donazioni CP_4 indirette effettuate da persona incapace di intendere di volere al momento della sottoscrizione degli atti perché già dichiarata interdetta
o comunque perché incapace naturale.
In sede di riassunzione e hanno chiesto Controparte_2 Controparte_3 esclusivamente “l'accertamento e declaratoria che la Polizza Giusto
Mix n. 71000 1016165 sottoscritta in data 07/09/2015, con Intesa San
Paolo Vita S.p.a., premio unico versato di € 11.200,00 costituisce donazione indiretta;
2) l'accertamento e declaratoria dell'incapacità di intendere e di volere della sig.ra al momento della Persona_1 sottoscrizione della donazione indiretta ut sopra costituita dalla
[...]
n. 71000 1016165 in data 07/09/2015 con Intesa San Paolo CP_7
Vita S.p.a., premio unico versato di € 11.200,00; 3) l'annullamento della predetta polizza quale donazione indiretta stipulata da persona
- 7 - incapace di intendere e di volere condannando la Intesa San Paolo Vita
S.p.a. alla restituzione alla sig.ra (e per essa agli Persona_1
eredi aventi diritto), dei premi versati, delle somme elargite e gli interessi maturati;
4) l'adozione di ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge”.
Per tale ragione deve affermarsi che non sia stata coltivata mediante riassunzione la domanda relativa alla polizza “Life Income”.
Deve dunque essere dichiarato estinto ex art. 309 c.p.c. il giudizio relativo all'annullamento della Polizza “Life Income 360-750” n.
7454758, sottoscritta in data 04.05.2015 con , CP_4
Deve a questo punto essere esaminata la domanda di annullamento della polizza “Giusto Mix”
Ciò posto, va evidenziato che, in mancanza di prova di altra causa giustificatrice dell'atto, la stipula di una polizza vita deve essere qualificata come donazione indiretta.
Sul punto va richiamato il seguente principio giurisprudenziale relativo alla natura della polizza vita “L'obbligo di collazione previsto dall' art.
741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, sub specie di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente
(o del de cuius), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. -
l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale
- 8 - grava l'onere della relativa prova”. (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
22/10/2021 , n. 29583).
Ciò posto, ricondotta la stipula di polizza vita nell'alveo delle donazioni indirette, va valutato se sussistano o meno, nel caso di specie, i presupposti per ritenere il donante incapace di intendere e volere al momento del compimento dell'atto.
Ai sensi dell'art.428 c.c. “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa se ne risulta un grave pregiudizio all'autore”.
Innanzitutto, va evidenziato che l'azione di annullamento della donazione ai sensi dell'art. 775 c.c. richiede che il donante si sia di fatto trovato, per qualsiasi causa, permanente o temporanea, in stato di incapacità d'intendere o di volere al momento del compimento della stessa, senza che siano richiesti gli ulteriori presupposti prescritti in generale dall'art. 428 c.c. ai fini dell'annullamento dei contratti per identica causa, vale a dire che l'atto sia fonte di grave pregiudizio all'incapace e che sussista la mala fede dell'altro contraente.
Rileva dunque, al fine di ottenere l'annullamento dell'atto, la sussistenza di una situazione, in capo al donante, di incapacità legale, quale la dedotta interdizione, o di incapacità naturale.
Invero, posto che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo (Cass. n. 8079 del 2005; Cass. n. 9508 del 2005).
- 9 - Orbene, va evidenziato che la prova dei fatti posti a base della domanda di annullamento di un contratto o di una donazione per incapacità naturale, ai sensi degli art. 428 e 775 c.c., può essere fornita con ogni mezzo ed anche con elementi raccolti in un giudizio diverso tra le stesse parti o fra altri;
l'apprezzamento di queste prove sfugge al sindacato di legittimità se è sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 23/02/1995 , n. 2085).
Tuttavia l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. n. 9081 del 2010).
Nel caso di specie, non può affermarsi che sia stata provata la sussistenza della dedotta incapacità di intendere e volere, come sopra intesa, al momento del compimento degli atti.
Infatti, né può affermarsi che fosse intervenuta una pronuncia di interdizione al momento del compimento dell'atto e neppure può affermarsi che sia stata offerta in giudizio adeguata e sufficiente prova di una situazione di incapacità naturale.
In primo luogo, va evidenziato che, al momento della stipula della polizza oggetto di causa (settembre 2015) non era ancora stata dichiarata l'interdizione della donante (intervenuta con sentenza del 2020).
Sul punto basta evidenziare che la polizza è stata stipulata nell'anno
2015, laddove le operazioni peritali, volte ad accertare lo stato di
- 10 - incapacità di intendere e volere nell'ambito del giudizio di interdizione, hanno avuto inizio nel 2017 e la sentenza è stata emessa nel 2020.
Tale affermazione, da sola considerata, risulta dirimente, al fine di escludere la sussistenza di una condizione di incapacità giudizialmente accertata nel momento della stipula delle polizza, essendo la dichiarazione di interdizione successiva al momento di stipula della polizza oggetto di causa.
Né può condividersi la ricostruzione di parte attrice, secondo la quale, la relazione redatta dal CTU nominato nel giudizio di interdizione retrodaterebbe l'accertamento dell'incapacità al mese di ottobre del
2014, essendo tale data riconducibile alla domanda inoltrata all'INPS per ottenere l'accompagnamento. Tra l'altro la CTU risulta vaga e generica sul punto e, in ogni caso, non può essere rimessa alla sola CTU una prova che dovrebbe essere posta in capo alle parti e supportata da ulteriori adeguati elementi che la relazione peritale dovrebbe solo confermare e approfondire.
Va evidenziato che l'accertamento della capacità di intendere e volere è cosa differente dall'ottenimento dell'accompagnamento a seguito di richiesta all'INPS, non potendosi dal secondo desumersi in automatico la sussistenza della prima.
Tra l'altro, se è vero che la sig.ra ha presentato istanza per Per_1 ottenere l'indennità di accompagnamento all'INPS in data 14.10.2014, è altrettanto vero che soltanto un anno dopo, e cioè in data 13.9.2015, la
Commissione Medica dell'INPS effettuò la diagnosi in base alla quale ha riconosciuto l'accompagnamento.
Ciò si dice con riferimento alla retrodatazione al 14.10.2014.
Fatte tali precisazioni in ordine alla interdizione, non emergono elementi ulteriori, dagli atti di causa e dalle deduzioni delle parti, in grado di ritenere sussistente un'ipotesi di incapacità naturale risalente al momento della stipula delle polizze.
- 11 - Ciò si dice sia in ragione del lasso di tempo intercorso tra la stipula
(2015) e la visita del CTU (2017) e dell'assenza di qualsivoglia elemento significativo del fatto che già del 2015 sussistesse una condizione di incapacità.
D'altronde, la sig.ra era affetta da malattia degenerativa Per_1
(afasia), alla luce di quello che si evince dagli atti di causa, con la conseguenza che un lasso di tempo di due anni avrebbe potuto determinare un considerevole cambiamento in senso peggiorativo delle condizioni di salute della stessa.
Il lasso di tempo di due anni tra stipula e accertamento in sede di giudizio di interdizione, dunque, in mancanza di ulteriori elementi probatori di senso contrario, non può indurre a ritenere che la sig.ra si trovasse già in uno stato di incapacità mentale nel 2015. Per_1
A tale riguardo, va considerato che, in materia di donazione, per ottenere l'annullamento della stessa per incapacità del donante, è necessario dimostrare che l'incapacità di intendere e volere era tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, attraverso prove concrete e adeguate, non bastando generiche diagnosi o riferimenti nosologici non circostanziati (cfr. Corte appello , Napoli , sez. VII , 20/11/2024 , n.
4684).
Orbene, non può affermarsi che la sig.ra nel 2015, si trovasse Per_1 in una condizione tale da non essere in grado di formare una volontà cosciente, emergendo dagli atti esclusivamente che fosse affetta da patologie che incidevano sulla sua autonomia nella vita quotidiana.
Resta fermo che il verbale INPS non può assurgere a prova della incapacità di intendere e volere necessaria a determinare l'annullamento della polizza.
In ogni caso, il verbale INPS agli atti relativo alla visita medica effettuata nell'anno 2015 attesta la sussistenza di un decadimento cognitivo dovuto alla afasia ma attesta altresì la presenza di altre
- 12 - patologie (ipertensione arteriosa, bradicardia, deambulazione rallentata, incontinenza).
Pertanto non può affermarsi che l'invalidità e l'accompagnamento riconosciuti siano riconducibili ad una condizione di incapacità di carattere mentale tale da determinare il venir meno della capacità di determinarsi.
Una condizione di decadimento cognitivo non può implicare uno stato di incapacità di intendere e volere contraddistinta dalla sussistenza del necessario contenuto richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione per indurre a ritenere esistente una condizione di incapacità idonea a sorreggere una domanda di annullamento di un atto di liberalità.
Ciò si dice ancor di più in considerazione del fatto che nel verbale INPS sopra richiamato emerge la circostanza che risultava Persona_1 affetta da altre patologie non di carattere psichico.
Inoltre va considerato che la malattia di carattere psichico che affliggeva la de cuius risulta di tipo degenerativo, con la conseguenza che, per sua stessa natura e caratteristiche, è destinata a determinare un peggioramento nel tempo né può affermarsi che un soggetto affetto da malattia psichica generativa sia posto, per ciò solo, in una condizione di incapacità totale e continuativa.
Pertanto, le stesse caratteristiche della malattia inducono a ritenere che non sia provato in maniera adeguata che l'incapacità accertata nel 2017 fosse già sussistente nella stessa maniera nell'anno 2015.
Va poi considerato che la polizza oggetto di causa risulta sottoscritte dalla sig.ra presso l'istituto bancario alla presenza del Per_1 funzionario della banca, elemento che, valutato unitamente a quanto sin qui detto, supporta la ricostruzione in merito alla sussistenza della capacità della de cuius al momento della stipula, ancor più se si valuta che nella relazione peritale redatta in sede di giudizio di interdizione è stato accertato che la sig.ra non era in grado di parlare ed Per_1
- 13 - interagire al punto che non è stato possibile somministrarle prove di efficienza cognitiva.
Per completezza, occorre considerare che le attrici in riassunzione non hanno chiesto l'ammissione di ulteriori mezzi di prova, come in particolare la prova testimoniale, volti a supportare quanto dedotto in ordine alla infermità mentale della de cuius al momento di sottoscrizione della polizza.
Peraltro, non può affermarsi che risulti accertata, in maniera certa e tranquillizzante, l'incapacità di intendere e di volere di Persona_1 in un momento precedente alla sottoscrizione della polizza, con la conseguenza che non può applicarsi il principio per cui, per il periodo intermedio, vi è una presunzione di incapacità, con conseguente inversione dell'onere della prova.
In definitiva, la natura della patologia che affliggeva la sig.ra Per_1
(patologia di tipo degenerativo) valutata unitamente alle date in cui la stessa è stata sottoposta ad accertamenti medici nell'ambito del giudizio di interdizione (2017), nonché valutata unitamente all'assenza di ulteriori elementi, induce ad affermare che non sussiste una data iniziale a cui far risalire l'incapacità naturale della sig.ra ed in Per_1 particolare non esistono elementi per affermare che detta incapacità naturale sussistesse nel momento della stipula della polizza, nei termini richiesti dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione
(incapacità assoluta di autodeterminarsi in maniera cosciente e consapevole).
Pertanto la domanda di accertamento dell'incapacità e la domanda di annullamento della polizza vanno rigettate.
Per completezza, va evidenziato che la domanda di accertamento della natura di donazione indiretta della polizza, formulata in maniera autonoma, va accolta, essendo alla stessa sotteso un autonomo interesse, quale in particolare quello di disporre del proprio patrimonio, valutando le donazioni effettuate nel corso della propria vita. Sul punto
- 14 - si evidenzia che l'azione in esame risulta instaurata dalla donante e proseguita nell'interesse della stessa.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività espletata. Dette spese vanno compensate nella misura di ¼ in ragione dell'accoglimento della domanda di accertamento della donazione indiretta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della Controparte_5
• dichiara estinta la domanda relativa alla polizza "Life Income 360-750”
n. 7454758, sottoscritta in data 04.05.2015 con;
CP_4
• dichiara la natura di donazione indiretta della polizza “Giusto Mix" n.
710001016165, sottoscritta in data 07.092015 con Intesa San Paolo Vita
S.p.A;
• rigetta la domanda di accertamento dell'incapacità di intendere e volere al momento della sottoscrizione della polizza oggetto di causa;
• rigetta la domanda di annullamento della polizza “Giusto Mix" n.
710001016165, sottoscritta in data 07.092015 con Intesa San Paolo Vita
S.p.A;
• compensa nella misura di ¼ le spese di lite e condanna e Controparte_2
al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_3 CP_1
che liquida in € 2.540,25 per compensi (già calcolati tenendo
[...] conto della parziale compensazione), oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
• compensa nella misura di ¼ le spese di lite e condanna e Controparte_2
al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_3 CP_1
che liquida in € 2.540,25 per compensi (già calcolati tenendo
[...]
- 15 - conto della parziale compensazione), oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18.4.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
- 16 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3609/2020, avente ad oggetto: annullamento donazione, vertente tra
(C.F. , nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
curatore speciale di rappresentato e difeso da se Persona_1
stesso ed elett.te domiciliata in S. Maria C.V. (CE), alla Piazza Salvo
d'Acquisto,
-Attore originario-
e
(CF: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Carmela De Franciscis, presso lo studio della quale elett.te domicilia in Caserta, alla via Roma n. 11, in virtù di procura in atti;
-Convenuto- nonchè
(C.F.: ) e Controparte_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3
(C.F.: , rapp.te e difese dall'Avv. Costantino CodiceFiscale_4
Maglione (C.F.: ), presso il cui studio in Santa CodiceFiscale_5
Maria Capua Vetere -trav. M. Fiore n. 32 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
- Attrici in riassunzione – nonché partita IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittoria Lagani dall'avvocato Pierfrancesco Lagani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 207, in virtù di procura in atti,
- Convenuta - nonchè
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5
- Convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo.
Per i convenuti costituiti: come da rispettive comparse di costituzione e comparse conclusionali.
Per le parti intervenute: come da comparsa di costituzione e comparsa conclusionale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Parte attrice ha premesso che, con ricorso ex art. 712 cpc, le signore e chiedevano dichiararsi l'interdizione Controparte_3 Controparte_2 della zia, sig.ra Persona_1
L'istante ha aggiunto che nelle more del procedimento veniva nominato quale tutore provvisorio dell'interdicendo suo nipote CP_1
Parte attrice ha precisato che veniva espletata CTU medica, eseguita dal dott. il quale, accertata l'incapacità di intendere e di Persona_2 volere di formulava le seguenti conclusioni “… la Persona_1
- 2 - misura di protezione più congrua e adeguata al caso di specie sia
l'istituto della interdizione”; “sulla base della storia clinica- anamnestica, della documentazione sanitaria e del verbale INPS del
03.09.15 con diagnosi di M.di Alzheimer con afasia progressiva - cardiopatia ipertensiva - incontinenza e riconoscimento di indennità di
Accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita”.
L'istante ha dedotto che il consulente oltre ad accertare l'incapacità della interdicenda ne retrodatava lo stato al 14.10.2014.
Parte attrice ha poi sostenuto che, in sede di inventario redatto sui beni dell'interdicenda, si appurava che la aveva stipulato due Per_1
Polizze "Vita" a beneficio del nipote quali:-1) Polizza CP_1
"Giusto Mix" n. 710001016165, sottoscritta in data 07.09.2015 con
Intesa San Paolo Vita S.p.A, premio unico versato di € 11.200,00;- 2)
Polizza "Life Income 360-750” n. 7454758, sottoscritta in data
04.05.2015 con con premio unico versato pari ad € CP_4
60.000,00 e che tali polizze venivano stipulate successivamente al
14.10.2014, ovvero, successivamente alla data in cui il dott. Per_2 accertava la decorrenza della condizione di incapacità di intendere e volere della signora Per_1
Tali polizze vita, a parere della parte attrice, sarebbero sono qualificabili quali donazioni indirette, suscettibili, quindi, di azione di annullamento nel caso in cui il donante risulti incapace al momento della stipula.
Per tale motivo l'avvocato Maglione, in data 18.04.2019, nell'interesse delle signore e , nipoti della Controparte_3 Parte_2 Per_1 depositava istanza per la nomina di un curatore speciale, evidenziando la necessità della nomina di un curatore speciale che rappresentasse ed assistesse l'interdicenda e nel suo interesse Persona_1 promuovesse azione di annullamento delle donazioni fatte con le polizze indicate.
La Procura delle Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., nella
- 3 - persona del P.M. dr. Alessandro Milita, così statuiva: “rilevato che :
“gli istanti sono indicati quali nipoti di , persona nei Persona_1
cui confronti pende procedimento di interdizione innanzi al Tribunale di
S. Maria Capua Vetere (RG 2928/2016); rilevato che dagli atti allegati all'istanza è stato nominato quale tutore provvisorio, con decreto del
6112/2016, uno dei nipoti della , (n. a Persona_1 CP_1
Smcv 28/11/1960 ed vi residente a[...] (proc. n. 2658/16
Volontaria Giurisdizione); evidenziato che nell'istanza sono state allegate CTU del dr. previo incarico del 4/3/2017, il quale Per_2 concludeva per l'incapacità di indicata tale con Persona_1 decorrenza al 14/10/2014, concludendo che la misura protettiva più congrua ed adeguata al caso di specie sia interdizione (vedi relazione del 17/7/2017); rilevato che dal verbale di inventario redatto dal tutore provvisorio datato 9/6/2018, sono stati indicati tra i CP_1
rapporti diversi, n. 2 Polizze Vita, sottoscritte da , le Persona_1 quali recano come destinatario del capitale in caso di morte e beneficiario (l'una sottoscritta il 7/9/2015, l'altra in CP_1 data 4/5/2015, entrambe stipulate in un periodo in cui la Per_1 risultava già incapace, secondo la relazione del CTU. Evidenziato che le polizze vita che vedono, in caso di morte dei sottoscrittore, quale beneficiario un Terzo (nella specie sono qualificabili CP_1 quali donazioni indirette suscettibili di azione di annullamento nel caso in cui il donante risulti incapace al momento della stipula, come nel caso di specie ( cfr . Sez. 2, Sentenza n. 17130 del 09/08/2011 (RV.
618900 – 01)”.
Veniva dunque instaurato il presente giudizio dal curatore speciale nominato dal Tribunale, avv. il quale, nell'atto introduttivo, Pt_1 nell'interesse di formulava le seguenti richieste Persona_1 conclusive“1)Accertare e dichiarare la Polizza Giusto Mix" n.
710001016165, sottoscritta in data 07.092015 con Intesa San Paolo
Vita S.p.A, premio unico versato di € 11.200,00, e la Polizza "Life
- 4 - Income 360-750” n. 7454758, sottoscritta in data 04.05.2015 con
, con premio unico versato pari ad € 60.000,00, quali CP_4
donazioni indirette;
2) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'incapacità di intendere e di volere della Sig.ra Per_1
al momento della sottoscrizione della donazioni indirette Polizza
[...]
"Giusto Mix" n. 710001016165, sottoscritta in data 07.092015 con
Intesa San Paolo Vita S.p.A, premio unico versato di € 11.200,00 e
Polizza "Life Income 360-750” n. 7454758, sottoscritta in data
04.05.2015 con , con premio unico versato pari ad € CP_4
60.000,00; 3) Per l'effetto, annullare le predette polizze vite quali donazioni indirette, stipulate da persona incapace di intendere e volere, condannando la Intesa San Paolo Vita spa e la a CP_4 restituire, alla Sig.ra in persona del l.r.p.t. i premi Persona_1 versati, le somme elargite e gli interessi maturati per le predette polizze vita sopra emarginate;
4) Adottare ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge. 5) Vinte le spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed oneri di legge.”
Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito CP_1
l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta in riferimento alla
Polizza "Life Income 360-750” n. 7454758, sottoscritta in data
04.05.2015 con essendo stato l'atto di citazione CP_4 introduttivo del giudizio notificato in data 20.5.2020 e quindi oltre il termine quinquennale dalla data dell'atto contestato.
Parte convenuta ha sostenuto che la retrodatazione dell'incapacità dedotta da parte attrice al momento della stipula delle polizze non risulti provata e non sia stata accertata in sede di CTU.
Inoltre il convenuto ha precisato che:
-la sig.ra presentò istanza per l'indennità di Per_1 accompagnamento all'INPS il 14.10.2014 ed in epoca successiva e cioè il 13.9.2015 a distanza di un anno la Commissione Medica dell'INPS diagnosticò il morbo di Alzheimer in fase iniziale;
- 5 - - l'attore non ha affatto dimostrato che la sig.ra era affetta da Per_1 incapacità naturale allorché fu sottoposta a visita presso l'INPS in data
13.9.2015 e venne redatto il verbale che sanciva il diritto della alla indennità di accompagnamento, quindi ad epoca Per_1 successiva alla sottoscrizione di entrambe le polizze oggetto di causa;
- non sussiste prossimità temporale tra la data di presentazione della domanda di accompagnamento all'INPS avvenuta il 14.10.2014 e l'accertamento dell'incapacità di intendere e di volere della Per_1
con la CTU depositata dal dott. il 27.7.2017, sicchè la Per_2 sottoscrizione delle polizze non si colloca in alcun breve periodo intermedio tra due momenti in cui l'incapacità è indiscussa.
Parte convenuta ha osservato inoltre che le polizze oggetto di causa vennero sottoscritte dalla signora presso due Istituti Bancari Per_1
(Intesa San Paolo ed di S. Maria C.V. dei quali la CP_4 Per_1 era cliente da lungo tempo e che le due operazioni furono istruite dai
Funzionari dei due Istituti Bancari con la verifica delle caratteristiche dell'investitore ed in particolare dalla funzionaria Testimone_1 del Banco di Napoli e dal Direttore dell' dott. , il quale CP_4 Per_3 attestò di aver personalmente proceduto all'identificazione del contraente e che la signora appose personalmente la Per_1 sottoscrizione.
Dunque il convenuto ha sostenuto che la sig.ra all'epoca di Per_1 sottoscrizione di entrambe le polizze era capace di intendere e di volere e di conseguenza in maniera consapevole ha determinato la propria volontà, come si evincerebbe dalla stessa relazione tecnica d'ufficio redatta dal dott. il quale stabiliva che le patologie della Per_2 perizianda subiscono una evoluzione nel tempo, tanto che la Per_1 nell'anno 2017 venne visitata dal CTU e non fu in condizione di apporre la propria sottoscrizione, mentre nell'anno 2015 sottoscrisse entrambe le polizze oggetto di causa con tratto sicuro e coerente.
Concludeva: “Si dichiari prescritta per le causali di cui in narrativa
- 6 - l'azione proposta in riferimento alla polizza Life Income 360-750 n.
7454758 sottoscritta il 4.5.2015 con . Si dichiari il difetto CP_4
di legittimazione del concludente per le causali di cui in narrativa. In ogni caso si rigetti la domanda attrice per le causali di cui in narrativa.
Si dichiari inammissibile l'avversa richiesta di consulenza tecnica
d'ufficio stante la sua natura esplorativa”.
Si è costituita in giudizio la mentre è rimasta Controparte_4 contumace l' Controparte_6
Nel corso del giudizio, è deceduta ed il giudizio è Persona_1 proseguito per impulso di e di , nipoti Controparte_2 Controparte_3 di che sono intervenute in giudizio ed hanno chiesto Persona_1
l'accoglimento della domanda attorea.
Il merito
L'originaria attrice, a mezzo del curatore speciale, ha chiesto l'annullamento della Polizza Giusto Mix" n. 710001016165, sottoscritta in data 07.092015 con Intesa San Paolo Vita S.p.A, e della Polizza "Life
Income 360-750” n. 7454758, sottoscritta in data 04.05.2015 con
, deducendo che verrebbero in rilievo due donazioni CP_4 indirette effettuate da persona incapace di intendere di volere al momento della sottoscrizione degli atti perché già dichiarata interdetta
o comunque perché incapace naturale.
In sede di riassunzione e hanno chiesto Controparte_2 Controparte_3 esclusivamente “l'accertamento e declaratoria che la Polizza Giusto
Mix n. 71000 1016165 sottoscritta in data 07/09/2015, con Intesa San
Paolo Vita S.p.a., premio unico versato di € 11.200,00 costituisce donazione indiretta;
2) l'accertamento e declaratoria dell'incapacità di intendere e di volere della sig.ra al momento della Persona_1 sottoscrizione della donazione indiretta ut sopra costituita dalla
[...]
n. 71000 1016165 in data 07/09/2015 con Intesa San Paolo CP_7
Vita S.p.a., premio unico versato di € 11.200,00; 3) l'annullamento della predetta polizza quale donazione indiretta stipulata da persona
- 7 - incapace di intendere e di volere condannando la Intesa San Paolo Vita
S.p.a. alla restituzione alla sig.ra (e per essa agli Persona_1
eredi aventi diritto), dei premi versati, delle somme elargite e gli interessi maturati;
4) l'adozione di ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge”.
Per tale ragione deve affermarsi che non sia stata coltivata mediante riassunzione la domanda relativa alla polizza “Life Income”.
Deve dunque essere dichiarato estinto ex art. 309 c.p.c. il giudizio relativo all'annullamento della Polizza “Life Income 360-750” n.
7454758, sottoscritta in data 04.05.2015 con , CP_4
Deve a questo punto essere esaminata la domanda di annullamento della polizza “Giusto Mix”
Ciò posto, va evidenziato che, in mancanza di prova di altra causa giustificatrice dell'atto, la stipula di una polizza vita deve essere qualificata come donazione indiretta.
Sul punto va richiamato il seguente principio giurisprudenziale relativo alla natura della polizza vita “L'obbligo di collazione previsto dall' art.
741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, sub specie di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente
(o del de cuius), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. -
l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale
- 8 - grava l'onere della relativa prova”. (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
22/10/2021 , n. 29583).
Ciò posto, ricondotta la stipula di polizza vita nell'alveo delle donazioni indirette, va valutato se sussistano o meno, nel caso di specie, i presupposti per ritenere il donante incapace di intendere e volere al momento del compimento dell'atto.
Ai sensi dell'art.428 c.c. “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa se ne risulta un grave pregiudizio all'autore”.
Innanzitutto, va evidenziato che l'azione di annullamento della donazione ai sensi dell'art. 775 c.c. richiede che il donante si sia di fatto trovato, per qualsiasi causa, permanente o temporanea, in stato di incapacità d'intendere o di volere al momento del compimento della stessa, senza che siano richiesti gli ulteriori presupposti prescritti in generale dall'art. 428 c.c. ai fini dell'annullamento dei contratti per identica causa, vale a dire che l'atto sia fonte di grave pregiudizio all'incapace e che sussista la mala fede dell'altro contraente.
Rileva dunque, al fine di ottenere l'annullamento dell'atto, la sussistenza di una situazione, in capo al donante, di incapacità legale, quale la dedotta interdizione, o di incapacità naturale.
Invero, posto che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo (Cass. n. 8079 del 2005; Cass. n. 9508 del 2005).
- 9 - Orbene, va evidenziato che la prova dei fatti posti a base della domanda di annullamento di un contratto o di una donazione per incapacità naturale, ai sensi degli art. 428 e 775 c.c., può essere fornita con ogni mezzo ed anche con elementi raccolti in un giudizio diverso tra le stesse parti o fra altri;
l'apprezzamento di queste prove sfugge al sindacato di legittimità se è sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 23/02/1995 , n. 2085).
Tuttavia l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. n. 9081 del 2010).
Nel caso di specie, non può affermarsi che sia stata provata la sussistenza della dedotta incapacità di intendere e volere, come sopra intesa, al momento del compimento degli atti.
Infatti, né può affermarsi che fosse intervenuta una pronuncia di interdizione al momento del compimento dell'atto e neppure può affermarsi che sia stata offerta in giudizio adeguata e sufficiente prova di una situazione di incapacità naturale.
In primo luogo, va evidenziato che, al momento della stipula della polizza oggetto di causa (settembre 2015) non era ancora stata dichiarata l'interdizione della donante (intervenuta con sentenza del 2020).
Sul punto basta evidenziare che la polizza è stata stipulata nell'anno
2015, laddove le operazioni peritali, volte ad accertare lo stato di
- 10 - incapacità di intendere e volere nell'ambito del giudizio di interdizione, hanno avuto inizio nel 2017 e la sentenza è stata emessa nel 2020.
Tale affermazione, da sola considerata, risulta dirimente, al fine di escludere la sussistenza di una condizione di incapacità giudizialmente accertata nel momento della stipula delle polizza, essendo la dichiarazione di interdizione successiva al momento di stipula della polizza oggetto di causa.
Né può condividersi la ricostruzione di parte attrice, secondo la quale, la relazione redatta dal CTU nominato nel giudizio di interdizione retrodaterebbe l'accertamento dell'incapacità al mese di ottobre del
2014, essendo tale data riconducibile alla domanda inoltrata all'INPS per ottenere l'accompagnamento. Tra l'altro la CTU risulta vaga e generica sul punto e, in ogni caso, non può essere rimessa alla sola CTU una prova che dovrebbe essere posta in capo alle parti e supportata da ulteriori adeguati elementi che la relazione peritale dovrebbe solo confermare e approfondire.
Va evidenziato che l'accertamento della capacità di intendere e volere è cosa differente dall'ottenimento dell'accompagnamento a seguito di richiesta all'INPS, non potendosi dal secondo desumersi in automatico la sussistenza della prima.
Tra l'altro, se è vero che la sig.ra ha presentato istanza per Per_1 ottenere l'indennità di accompagnamento all'INPS in data 14.10.2014, è altrettanto vero che soltanto un anno dopo, e cioè in data 13.9.2015, la
Commissione Medica dell'INPS effettuò la diagnosi in base alla quale ha riconosciuto l'accompagnamento.
Ciò si dice con riferimento alla retrodatazione al 14.10.2014.
Fatte tali precisazioni in ordine alla interdizione, non emergono elementi ulteriori, dagli atti di causa e dalle deduzioni delle parti, in grado di ritenere sussistente un'ipotesi di incapacità naturale risalente al momento della stipula delle polizze.
- 11 - Ciò si dice sia in ragione del lasso di tempo intercorso tra la stipula
(2015) e la visita del CTU (2017) e dell'assenza di qualsivoglia elemento significativo del fatto che già del 2015 sussistesse una condizione di incapacità.
D'altronde, la sig.ra era affetta da malattia degenerativa Per_1
(afasia), alla luce di quello che si evince dagli atti di causa, con la conseguenza che un lasso di tempo di due anni avrebbe potuto determinare un considerevole cambiamento in senso peggiorativo delle condizioni di salute della stessa.
Il lasso di tempo di due anni tra stipula e accertamento in sede di giudizio di interdizione, dunque, in mancanza di ulteriori elementi probatori di senso contrario, non può indurre a ritenere che la sig.ra si trovasse già in uno stato di incapacità mentale nel 2015. Per_1
A tale riguardo, va considerato che, in materia di donazione, per ottenere l'annullamento della stessa per incapacità del donante, è necessario dimostrare che l'incapacità di intendere e volere era tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, attraverso prove concrete e adeguate, non bastando generiche diagnosi o riferimenti nosologici non circostanziati (cfr. Corte appello , Napoli , sez. VII , 20/11/2024 , n.
4684).
Orbene, non può affermarsi che la sig.ra nel 2015, si trovasse Per_1 in una condizione tale da non essere in grado di formare una volontà cosciente, emergendo dagli atti esclusivamente che fosse affetta da patologie che incidevano sulla sua autonomia nella vita quotidiana.
Resta fermo che il verbale INPS non può assurgere a prova della incapacità di intendere e volere necessaria a determinare l'annullamento della polizza.
In ogni caso, il verbale INPS agli atti relativo alla visita medica effettuata nell'anno 2015 attesta la sussistenza di un decadimento cognitivo dovuto alla afasia ma attesta altresì la presenza di altre
- 12 - patologie (ipertensione arteriosa, bradicardia, deambulazione rallentata, incontinenza).
Pertanto non può affermarsi che l'invalidità e l'accompagnamento riconosciuti siano riconducibili ad una condizione di incapacità di carattere mentale tale da determinare il venir meno della capacità di determinarsi.
Una condizione di decadimento cognitivo non può implicare uno stato di incapacità di intendere e volere contraddistinta dalla sussistenza del necessario contenuto richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione per indurre a ritenere esistente una condizione di incapacità idonea a sorreggere una domanda di annullamento di un atto di liberalità.
Ciò si dice ancor di più in considerazione del fatto che nel verbale INPS sopra richiamato emerge la circostanza che risultava Persona_1 affetta da altre patologie non di carattere psichico.
Inoltre va considerato che la malattia di carattere psichico che affliggeva la de cuius risulta di tipo degenerativo, con la conseguenza che, per sua stessa natura e caratteristiche, è destinata a determinare un peggioramento nel tempo né può affermarsi che un soggetto affetto da malattia psichica generativa sia posto, per ciò solo, in una condizione di incapacità totale e continuativa.
Pertanto, le stesse caratteristiche della malattia inducono a ritenere che non sia provato in maniera adeguata che l'incapacità accertata nel 2017 fosse già sussistente nella stessa maniera nell'anno 2015.
Va poi considerato che la polizza oggetto di causa risulta sottoscritte dalla sig.ra presso l'istituto bancario alla presenza del Per_1 funzionario della banca, elemento che, valutato unitamente a quanto sin qui detto, supporta la ricostruzione in merito alla sussistenza della capacità della de cuius al momento della stipula, ancor più se si valuta che nella relazione peritale redatta in sede di giudizio di interdizione è stato accertato che la sig.ra non era in grado di parlare ed Per_1
- 13 - interagire al punto che non è stato possibile somministrarle prove di efficienza cognitiva.
Per completezza, occorre considerare che le attrici in riassunzione non hanno chiesto l'ammissione di ulteriori mezzi di prova, come in particolare la prova testimoniale, volti a supportare quanto dedotto in ordine alla infermità mentale della de cuius al momento di sottoscrizione della polizza.
Peraltro, non può affermarsi che risulti accertata, in maniera certa e tranquillizzante, l'incapacità di intendere e di volere di Persona_1 in un momento precedente alla sottoscrizione della polizza, con la conseguenza che non può applicarsi il principio per cui, per il periodo intermedio, vi è una presunzione di incapacità, con conseguente inversione dell'onere della prova.
In definitiva, la natura della patologia che affliggeva la sig.ra Per_1
(patologia di tipo degenerativo) valutata unitamente alle date in cui la stessa è stata sottoposta ad accertamenti medici nell'ambito del giudizio di interdizione (2017), nonché valutata unitamente all'assenza di ulteriori elementi, induce ad affermare che non sussiste una data iniziale a cui far risalire l'incapacità naturale della sig.ra ed in Per_1 particolare non esistono elementi per affermare che detta incapacità naturale sussistesse nel momento della stipula della polizza, nei termini richiesti dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione
(incapacità assoluta di autodeterminarsi in maniera cosciente e consapevole).
Pertanto la domanda di accertamento dell'incapacità e la domanda di annullamento della polizza vanno rigettate.
Per completezza, va evidenziato che la domanda di accertamento della natura di donazione indiretta della polizza, formulata in maniera autonoma, va accolta, essendo alla stessa sotteso un autonomo interesse, quale in particolare quello di disporre del proprio patrimonio, valutando le donazioni effettuate nel corso della propria vita. Sul punto
- 14 - si evidenzia che l'azione in esame risulta instaurata dalla donante e proseguita nell'interesse della stessa.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività espletata. Dette spese vanno compensate nella misura di ¼ in ragione dell'accoglimento della domanda di accertamento della donazione indiretta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della Controparte_5
• dichiara estinta la domanda relativa alla polizza "Life Income 360-750”
n. 7454758, sottoscritta in data 04.05.2015 con;
CP_4
• dichiara la natura di donazione indiretta della polizza “Giusto Mix" n.
710001016165, sottoscritta in data 07.092015 con Intesa San Paolo Vita
S.p.A;
• rigetta la domanda di accertamento dell'incapacità di intendere e volere al momento della sottoscrizione della polizza oggetto di causa;
• rigetta la domanda di annullamento della polizza “Giusto Mix" n.
710001016165, sottoscritta in data 07.092015 con Intesa San Paolo Vita
S.p.A;
• compensa nella misura di ¼ le spese di lite e condanna e Controparte_2
al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_3 CP_1
che liquida in € 2.540,25 per compensi (già calcolati tenendo
[...] conto della parziale compensazione), oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
• compensa nella misura di ¼ le spese di lite e condanna e Controparte_2
al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_3 CP_1
che liquida in € 2.540,25 per compensi (già calcolati tenendo
[...]
- 15 - conto della parziale compensazione), oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18.4.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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