TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 707 / 2024
Il giudice VA Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 20/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 20.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 707/2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA APRILE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. LA VALLE LUIGI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: infortunio professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 11.03.2024, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi che per l'infortunio occorso in data 17.12.2022, gli è residuata un'invalidità rispettivamente pari al
25% o comunque una diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, chiede condannarsi l' al riconoscimento dei diritti spettanti in CP_1
base alla percentuale di postumi accertati in giudizio, con interessi e rivalutazione come per legge. Con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' , la quale deduce di avere riconosciuto l'evento come CP_1
infortunio sul lavoro nella misura del 16% ritenendo congrua la percentuale riconosciuta.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, argomentandone variamente l'infondatezza. Con
condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio né sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in merito alla sussistenza o meno di postumi residuati al ricorrente rispetto a quanto precedentemente accertato e riconosciuto dall' . CP_1 Orbene, il CTU nominato ha riferito che: “La valutazione effettuata dallo scrivente individua il
codice 223 quale mero riferimento indicativo, in cui la presenza della protesi non rappresenta un
semplice incremento della percentuale indicata, ma deve integrarsi nella valutazione costituendone
un'entità significativa. La presenza della protesi di spalla, per complessità di intervento, di rapporti
interarticolari e alta possibilità di funzionalità residua non ottimale, non può essere assimilabile, come
sostenuto dalla CTP, alla protesi d'anca o di ginocchio, interventi routinari e di ottima resa, evidenza
che ci viene peraltro confermata dalla storia clinica del soggetto e dalle plurime complicanze connesse
all'intervento suddetto. Le indicazioni correnti prevedono una valutazione base tra 15 e 20% solo per
la presenza di protesi di spalla, stima che andrebbe completata con la valutazione funzionale dell'arto.
Si ritiene pertanto congrua al quadro clinico e funzionale accertato la stima di Danno Biologico pari
al 20% (ventipercento)”.
Da tali conclusioni deriva l'accoglimento della domanda del ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d lgs. 38/2000.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di parte resistente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio professionale, ha subito un danno biologico permanente pari complessivamente al 20 % e,
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo previsto CP_1
dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 1.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu, come separatamente liquidate.
Agrigento, 20/11/2025. IL GIUDICE
VA Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 707 / 2024
Il giudice VA Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 20/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 20.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 707/2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA APRILE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. LA VALLE LUIGI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: infortunio professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 11.03.2024, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi che per l'infortunio occorso in data 17.12.2022, gli è residuata un'invalidità rispettivamente pari al
25% o comunque una diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e, per l'effetto, chiede condannarsi l' al riconoscimento dei diritti spettanti in CP_1
base alla percentuale di postumi accertati in giudizio, con interessi e rivalutazione come per legge. Con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' , la quale deduce di avere riconosciuto l'evento come CP_1
infortunio sul lavoro nella misura del 16% ritenendo congrua la percentuale riconosciuta.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, argomentandone variamente l'infondatezza. Con
condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio né sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in merito alla sussistenza o meno di postumi residuati al ricorrente rispetto a quanto precedentemente accertato e riconosciuto dall' . CP_1 Orbene, il CTU nominato ha riferito che: “La valutazione effettuata dallo scrivente individua il
codice 223 quale mero riferimento indicativo, in cui la presenza della protesi non rappresenta un
semplice incremento della percentuale indicata, ma deve integrarsi nella valutazione costituendone
un'entità significativa. La presenza della protesi di spalla, per complessità di intervento, di rapporti
interarticolari e alta possibilità di funzionalità residua non ottimale, non può essere assimilabile, come
sostenuto dalla CTP, alla protesi d'anca o di ginocchio, interventi routinari e di ottima resa, evidenza
che ci viene peraltro confermata dalla storia clinica del soggetto e dalle plurime complicanze connesse
all'intervento suddetto. Le indicazioni correnti prevedono una valutazione base tra 15 e 20% solo per
la presenza di protesi di spalla, stima che andrebbe completata con la valutazione funzionale dell'arto.
Si ritiene pertanto congrua al quadro clinico e funzionale accertato la stima di Danno Biologico pari
al 20% (ventipercento)”.
Da tali conclusioni deriva l'accoglimento della domanda del ricorrente alla percezione dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d lgs. 38/2000.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di parte resistente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio professionale, ha subito un danno biologico permanente pari complessivamente al 20 % e,
per l'effetto, condanna l' al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo previsto CP_1
dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione fino al saldo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 1.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15%, come per legge e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di ctu, come separatamente liquidate.
Agrigento, 20/11/2025. IL GIUDICE
VA Di AL