Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 541/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 541/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
,
c.f. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ilenia Quattrocchi, elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni, Via Asiago n. 11
nei confronti di
c.f. con sede legale in Torino, Piazza San Controparte_1 P.IVA_1
Carlo 156, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 13
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna l'ordinanza n. 1209/2020, pubblicata il 18/9/2020, Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n.
3973/2019 R.G., con cui è stata rigettata la domanda finalizzata ad ottenere il pagamento di € 4.848,38, liquidata dall'Arbitro delle Controversie Finanziarie, quale risarcimento della somma investita in azioni emesse dalla BA
Popolare di Vicenza, con intermediazione di BA OV S.p.a.
Il giudice di primo grado, ritenuta la legittimazione di , Controparte_2
subentrata per fusione a BA OV S.p.a., ha dichiarato infondata la domanda in ragione della legittimità dell'attività di intermediazione finanziaria svolta dalla banca, ravvisando l'adempimento dell'obbligo informativo della banca.
- Domanda dell'appellante
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di risarcimento era fondata sull'esistenza di operazioni baciate, anziché nel riconoscimento di un finanziamento, concesso da BA OV S.p.a., contestuale all'acquisto di azioni.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la mancanza della prova da parte della banca dell'avvenuta segnalazione all'investitore della non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
La documentazione modulistica prodotta dalla banca dimostra un assolvimento solo formale dei propri obblighi, non essendovi alcuna evidenza
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di un'informativa specifica e adeguata su cui il cliente ha potuto fondare una consapevole scelta d'investimento.
Con il terzo motivo, il impugna il capo sulla liquidazione delle spese di Pt_1
giudizio, deducendo che il giudizio si è svolto in una sola udienza senza lo svolgimento di fase istruttoria e decisoria e che l'importo liquidato non corrisponde alle tabelle applicabili.
- Appello incidentale di Controparte_2
[...]
deduce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
[...]
c.p.c.
Altresì, impugna incidentalmente la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto esistente la propria legittimazione passiva. Deduce, in proposito, che il tribunale ha disapplicato il decreto-legge n. 99/2017 art. 3, lett. b, in ragione del quale restano in ogni caso esclusi dalla cessione i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate. Inoltre, sono escluse dalla cessione, ai sensi dell'art. 3, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Pertanto, secondo l' , le pretese del Controparte_2 Pt_1
Contr devono essere fatte valere nei confronti di in LCA.
In relazione al primo motivo d'appello, rappresenta che il Controparte_2
Contr Contr ha acquistato le azioni direttamente da e non da BA Pt_1
OV e che anche il finanziamento connesso alla sottoscrizione di azioni Contr Contr è stato concesso direttamente da . BA OV ha avuto solo un ruolo di intermediazione tra la banca veneta ed il Conseguentemente, Pt_1
BA OV, e per essa , non essere considerata la Controparte_2 legittima “destinataria” di una pronuncia di nullità dei contratti di acquisto delle
Azioni CP_3
In ordine al secondo motivo d'appello, evidenzia che le Controparte_1 domande dell'odierno appellante non possono trovare accoglimento in quanto Contr la BA, nello svolgimento della sua attività di collocamento di Azioni ha correttamente adempiuto a tutti gli obblighi posti a suo carico in materia di
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intermediazione mobiliare. Deduce, altresì, che il cliente possedeva tutti gli strumenti necessari per valutare correttamente i rischi connessi ad un
Contr investimento in Azioni .
Circa il terzo motivo d'appello, deduce la genericità e Controparte_2
l'astrattezza delle argomentazioni.
***
1.- Sulla legittimazione passiva di Controparte_2
1. Occorre in linea preliminare esaminare l'appello incidentale proposto da
, la quale impugna la sentenza nella parte in cui ha ravvisato Controparte_2
la sua legittimazione passiva. Deduce, in proposito, che il Tribunale ha disapplicato il decreto-legge n. 99/2017 art. 3, lett. b, in ragione del quale restano in ogni caso esclusi dalla cessione i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate. Inoltre, sono escluse dalla cessione, ai sensi dell'art. 3, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
Pertanto, secondo Intesa San Paolo s.p.a., le pretese del devono Pt_1
Contr essere fatte valere nei confronti di in LCA.
2. Il motivo è infondato.
La controversia in esame riguarda la responsabilità di BA OV per l'attività di intermediazione finanziaria avente ad oggetto titoli azionari emessi Contr da , per violazione degli obblighi informativi dell'intermediario, nonché per violazione dell'art. 2358 c.c. (operazione baciata) costituita dalla concessione di fido.
Per disciplinare la liquidazione coatta delle Banche Venete è stato emesso il d.l. 99/2017, in considerazione del quale è stato stipulato il contratto di
Contr cessione del 26 giugno 2017, con cui i commissari straordinari della hanno ceduto le attività e passività aziendali a Intesa San Paolo s.p.a.
In questa cessione non può ritenersi incluso il debito oggetto della presente controversia – responsabilità della BA OV per attività di intermediario –
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visto che BA OV non ha partecipato all'accordo ed è soggetto diverso dalla cedente ( che la responsabilità di cui si discute attiene all'attività CP_3
di intermediario finanziario, ossia di collocatore di titoli emessi da altra banca.
Comunque l'art.
3.1.4. lett. b) del contratto di cessione esclude dal trasferimento qualsiasi contenzioso diverso dal contenzioso pregresso, ossia quello relativo a giudizi già pendenti al 26 giugno 2017.
L'art.
3.1.2. lett. b) vii, include nella cessione il contenzioso pregresso, ossia le passività oggetto di giudizi già pendenti al 26 giugno 2017.
In data 19 gennaio 2018 Intesa San Paolo s.p.a. e le banche venete in lca hanno sottoscritto un atto ricognitivo, con cui hanno escluso dalla cessione il contenzioso in materia di azioni emesse dalle banche venete.
In data 22 gennaio 2018 BA OV Spa e hanno sottoscritto CP_4
un addendum al contratto di ritrasferimento dei crediti del 10 luglio 2017, con cui è stato disposto il trasferimento di attività e passività a , incluso CP_4
il contenzioso (precedentemente escluso, vale a dire quello) sorto successivamente alla cessione del 2017.
Il 5 febbraio 2018 ha incorporato per fusione BA OV Controparte_2
s.p.a.
3. L'addendum del 22 gennaio 2018 – come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure – è qualificabile come accollo, di cui all'art. 1273 c.c. Nel caso di specie non vi è stata l'adesione del all'accordo; pertanto, il Pt_1
debitore originario (BA OV) non è stato liberato e quindi del credito rispondono in solido il debitore originario (BA OV) ed il terzo.
Conseguentemente, posto che BA OV (debitore originario), a febbraio
2018, è stata incorporata in , il debito oggetto di causa si è Controparte_2
trasferito alla Intesa San Paolo s.p.a., la cui legittimazione nella presente controversia, quindi, deriva dalla fusione per incorporazione e non dal d.l. n.
99/2017.
Nella fattispecie non trova applicazione l'art. 4 comma 4 lett. b e comma 6 del d.l. 99/2017, non trattandosi di retrocessione di attività e passività posta in essere dal cessionario (Intesa San Paolo s.p.a.). La retrocessione è stata posta in essere da soggetto diverso, ossia dalla BA OV, prima dell'incorporazione.
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Non applicandosi il d.l. n. 99/2017, la cessione non è opponibile al creditore
( , il quale pertanto può agire nei confronti del soggetto (Intesa San Pt_1
Paolo s.p.a.) subentrato nella posizione del debitore originario (BA OV).
L'appello incidentale va pertanto rigettato.
2.- Operazioni baciate
1. Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di risarcimento era fondata sull'esistenza di operazioni baciate, anziché sul riconoscimento di un finanziamento, concesso da BA OV S.p.a., contestuale all'acquisto di azioni.
Inoltre, osserva che erroneamente il giudice ha considerato che la banca concedente il finanziamento e la banca emittente i titoli fossero due soggetti diversi.
2. Il motivo è infondato.
È condivisibile l'assunto del giudice di prime cure secondo cui l'acquisto delle azioni per cui è causa è stato finanziato non mediante il contratto di affidamento stipulato con BA OV del 12 gennaio 2015, di importo di € Contr 10.000, ma dal contratto di finanziamento con del 23 gennaio 2015.
Il che si evince dalla medesimezza dell'importo del finanziamento e dell'esborso sostenuto per l'acquisto delle azioni.
Parte appellante non allega e non documenta che la somma oggetto del contratto di affidamento è stata la stessa somma utilizzata dall'odierno appellante per l'acquisto delle azioni e che quindi il contratto di finanziamento Contr del 23 gennaio 2015 con è stato fittizio.
Da ciò segue che, come rilevato dal giudice di primo grado, la contestazione
Contr dovrebbe essere rivolta nei confronti di e non di BA OV.
Il collegamento rilevante ai sensi dell'art. 2358 c.c. non è ravvisabile tra Contr l'acquisto delle azioni emesse da e contratto di affidamento con BA
OV, ma tra acquisto delle azioni e il contratto di finanziamento stipulato
Contr con . Dunque, per quanto riguarda l'art. 2358 c.c., il contratto di affidamento con BA OV rimane privo di rilievo.
Il motivo d'appello va quindi rigettato.
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3.- Obblighi informativi
Con il secondo motivo l'appellante deduce la mancanza della prova da parte della banca dell'avvenuta segnalazione all'investitore dell'inadeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari.
Secondo l'appellante, la documentazione modulistica prodotta dalla banca appellata dimostra un assolvimento solo formale dei propri obblighi, non essendovi alcuna evidenza di un'informativa specifica e adeguata su cui il cliente ha potuto fondare una consapevole scelta d'investimento.
2. Il motivo è infondato.
Vi è in atti il questionario di profilatura del cliente c.d. Mifid, debitamente compilato e sottoscritto dal il quale ha riferito di avere compiute Pt_1
conoscenze in materia di strumenti finanziari, tra cui i titoli di Stato, quasi tutti i derivati, le azioni, i certificati di deposito, le obbligazioni, o fondi comuni di investimento, nonché i prodotti assicurativi a contenuto finanziario (Index linked e unit linked), le gestioni patrimoniali, il prestito titoli.
Nel medesimo questionario il PO ha precisato di aver effettuato un numero di operazioni maggiore di dieci durante l'ultimo anno in strumenti finanziari
(esclusi i rinnovi) e di aver effettuato operazioni di negoziazione di importo da
€ 5.001,00 a 25.000,00 euro.
Ha, inoltre, dichiarato di aver acquistato strumenti finanziari a contenuto monetario obbligazionario e a contenuto azionario.
È di notevole rilievo ai fini della presente decisione la dichiarazione che l'obiettivo di investimento consiste nella «crescita significativa del capitale nel tempo supportando anche forti oscillazioni di valori e conseguenti perdite in conto capitale anche in relazione a fattori di mercato, al rischio di credito dell'emittente e alla scarsa liquidabilità del prodotto finanziario (rischio elevato)».
Dunque il ha dichiarato di accettare un investimento implicante un Pt_1
rischio elevato, con rischio di perdite di conto capitale.
Ha poi dichiarato di avere un patrimonio annuo netto tra i 30.000,00 e i
60.000,00 euro nonché un patrimonio – al netto degli impegni – tra 250.001 e
500.000,00 euro, esprimendo la volontà di mantenere l'investimento per un periodo di breve, medio e lungo termine anche oltre 60 mesi.
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Sono stati altresì depositati in atti il documento di sintesi ed il contratto, debitamente firmati, per i servizi e le attività di investimento prestati dalla banca.
A fronte di questa produzione documentale, l'appellante ha osservato che il questionario MIFID era facilmente sostituibile o alterabile, non essendo firmato in ogni pagina.
L'assunto secondo cui era facilmente sostituibile o alterabile il questionario
MIFID, siccome non sottoscritto in tutte le pagine, necessario in quanto, anche nella copia prodotta dall'odierno appellante risulta la dichiarazione riguardante il rischio elevato come obiettivo dell'investimento nonché quella riguarda l'esperienza professionale correlata al settore finanziario.
Tra l'altro, nella pagina sottoscritta (con doppia firma) dal si dà atto Pt_1 che “in quanto stampato su più fogli, gli stessi vengono uniti in sua presenza da apposito sigillo che ne garantisce la completezza e l'integrità».
Il non ha formulato querela di falso. Pt_1
Occorre rimarcare che il questionario è stato compilato contestualmente al contratto di acquisto delle azioni per cui è causa (ha la stessa data). Quindi evidentemente è stato redatto in funzione dell'acquisto delle azioni.
Cosicché è ragionevole ritenere che la dichiarazione riguardante l'obiettivo di investimento (di rischio elevato) esprima consapevolezza (e accettazione) del cliente circa la natura rischiosa dello specifico investimento in questione.
La dichiarazione circa l'accettazione dell'elevato rischio contestuale all'investimento in questione non può essere ridotta a dichiarazione di generica propensione al rischio;
ma è ragionevole ritenere tale dichiarazione preordinata all'investimento di cui si tratta.
Sono state date altre informazioni specifiche sull'investimento in questione.
A pag. 31 del II supplemento al documento di registrazione, sezione D, si indicano i fattori di rischio legato alla valutazione del rating dell'emittente.
A pag. 7 del contratto si riporta che l'informativa precontrattuale è stata consegnata in data 15 dicembre 2014.
Appurato ciò, appurata cioè la consapevolezza da parte del cliente della natura rischiosa dell'investimento in concreto proposto e verificato che erano state date le predette informazioni specifiche sui rischi dell'investimento, era onere dell'appellante allegare specificamente il fattore di rischio taciuto
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dall'intermediario e l'informazione omessa che lo avrebbe indotto a rifiutare l'investimento stesso.
Nella fattispecie l'allegazione dell'inesatto adempimento manca.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
4.- Spese processuali del primo grado
È fondato il motivo d'appello riguardante la regolamentazione delle spese processuali del primo grado.
La novità e peculiarità della questione nonché il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta giustificano, ad avviso del Collegio, la compensazione integrale delle spese processuali del primo grado.
Pertanto in tale parte l'appello va accolto con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata.
5.- Spese processuali del secondo grado
In ragione della soccombenza reciproca, determinata dal rigetto dell'appello 1. incidentale e dal parziale accoglimento dell'appello principale, si reputa equo compensare integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio.
6.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
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- rigetta l'appello incidentale;
accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto compensa
- interamente tra le parti le spese processuali del primo grado;
- rigetta nel resto l'appello principale;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 11.4.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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