TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/03/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22/09/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. DALLA TORRE CRISTIANO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con il Dott. Giovanni Celano e il Dott. Francesco Migotto
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 16/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
i. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che a quelli economici per la ricostruzione di carriera, dell'integrale servizio prestato, sia di ruolo che pre-ruolo, e, per l'effetto:
ii. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n.1999/70/CE, previa disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009 e del D.lgs. n.297/2004, e dei decreti di ricostruzione carriera già emanati e, dunque:
iii. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare parte ricorrente nella corretta fascia stipendiale a decorrere dal primo contratto a termine con l'anzianità di servizio correttamente determinata alla luce dei servizi effettivamente prestati sia in ruolo che in pre-ruolo;
iv. In particolare, condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare parte ricorrente nelle fasce stipendiali come segue
Fascia di anzianità 3 - 8 anni con decorrenza dal 16/10/2006
Fascia di anzianità 9 - 14 anni con decorrenza dal 02/03/2014
Fascia di anzianità 15 - 20 anni con decorrenza dal 02/03/2020
Ed: ANNI: 18 - MESI:
6 - GIORNI: 29 - AL:30/09/2023
v. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo nonché al pagamento di ogni altro beneficio economico così come contrattualmente previsto;
vi. Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
PER IL RESISTENTE
In via preliminare
Si eccepisce la prescrizione quinquennale per gli asseriti crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso (relata di notifica del 12/12/2023), oltre al mancato rispetto del disposto dell'art. 415, 4,
C.P.C. in merito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza (notifica avvenuta in data in data
12/12/2023).
In via principale
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 22/9/2023, – Parte_1
dipendente del convenuto a tempo indeterminato con decorrenza Controparte_1
giuridica dal 1/9/2013 ed economica dal 1/9/2014 nella qualifica personale di “Assistente tecnico” avendo svolto prima dell'immissione in ruolo per 6 anni 5 mesi e 19 giorni servizi pre-ruolo in scuole statali provenienti da rapporti di lavoro a tempo determinato a partire dall'a.s. 2006/2007 – ha inteso sentir dichiarare, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria N. 1999/70/CE, il proprio diritto al riconoscimento, sia ai fini giuridici che a quelli economici per la ricostruzione di carriera, dell'integrale servizio prestato sia di ruolo che pre-ruolo con conseguente condanna della resistente
Amministrazione:
• all'effettuazione dell'esatta ricostruzione di carriera della dipendente e previo inquadramento della medesima nella corretta fase stipendiale a decorrere dal primo contratto a termine;
• alla corresponsione delle differenze retributive ed arretrati sugli emolumenti stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella dovuta posizione.
Ciò premesso, ritiene l'adito Tribunale di evidenziare quanto segue.
A) Con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale, non può il giudicante esimersi dal rilevare che nel caso in esame il non si è costituito nel termine CP_1 perentorio previsto dall'art. 416 co 1 cpc. CON CONSEGUENTE DECADENZA DALLA
FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI DI RITO E DI MERITO NON RILEVABILI
D'UFFICIO, fermo restando il dirimente principio inerente L'IMPRESCRITTIBILITÀ
DEL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA secondo anche la recente pronuncia della Cass. sez. lav. 30/1/2020 N. 2232.
B) Quanto poi all'invocato RICONOSCIMENTO INTEGRALE DEL SERVIZIO PRE-
LUOGO PER IL PERSONALE ATA, si rileva dirimente la sentenza della Suprema Corte sez. lavoro 28/11/2019 n° 31150.
In tale pronuncia, gli innanzitutto evidenziano che la questione si pone in ragione Parte_2
del fatto che la disciplina dettata, prima dal legislatore e successivamente dal contrattatore collettivo, per gli assunti a tempo indeterminato fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, la quale condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto, svolgendo l'anzianità, nel settore scolastico, un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. 46. Il Supremo collegio precisa dunque che per tale ragione il
Legislatore, sin da tempo risalente, ha ritenuto necessario disporre, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. 47. Gli nel pronunciarsi sulla Parte_2 questione della compatibilità all'ordinamento dell'Unione Europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA) della scuola, compiono una pregevole ricognizione dell'evoluzione storica di tale disciplina, evidenziando che «con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei
Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo".
Tale disposizione era stata modificata dapprima dal D.P.R. n. 420 del 1974, art. 23 e poi dalla L. n. 463 del 1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 9, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici". Con il D.lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili". Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo". Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.lgs. n.
297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate."». 48.
Gli concludono affermando che «dalla chiara formulazione della norma» … «si Parte_2
evince che, a partire dalla pubblicazione del D.lgs., le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati». 49. Nel procedere con il proprio excursus, il Supremo Collegio afferma che «in questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che
"Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno
1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4". Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.". Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007». 50. La
Suprema Corte conclude dunque affermando che, «per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL
1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.lgs. n. 297 del
1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370 del 1970, "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del
T.U., che non a caso non figurano fra le norme del Decreto Legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il
D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali"». 51. Gli specificano inoltre che «la normativa dettata dal Parte_2
T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito "», non applicandosi al personale non docente della scuola «la L. n.
124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"». 52. Il Supremo Collegio ha altresì avvertito l'esigenza di sottolineare che, poiché «l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale», «pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio». 53.
Nella prospettiva dei Supremi Giudici, «la norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n.
22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica». Essendo però noto, come si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte
Costituzionale e della stessa Corte di Cassazione che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore, la Suprema Corte rileva che «ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute». 55. Gli affrontano altresì la questione dell'applicabilità alla fattispecie in Parte_2 esame della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, evidenziando che essa «non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Per_1
Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)». 56. La evidenzia che «come ha rimarcato la stessa Corte di Parte_3
Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz
Arostegui; 11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa
C619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice
Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del
2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn.
28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e
6146 del 2019)». 57. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Per_2
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero
Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)». 58. Gli puntualizzano altresì che «i richiamati principi Parte_2
non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a Per_3
seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi". E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonché sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e
48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio". Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33- CP_1
34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia"». 59. La
Suprema Corte affronta altresì la questione della compatibilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, ribadendo l'orientamento già espresso nelle pronunce precedentemente richiamate, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere Per_3 che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». 60. «Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se hanno potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza
Motter)». 61. Il Supremo Collegio conclude affermando che «una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56)». 62. La Corte enuncia pertanto il seguente principio di diritto: «il D.lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
C) Per quel che attiene ai blocchi stipendiali, le condivisibili argomentazioni svolte dal patrocinio attoreo in sede di ricorso indurrebbero ragionevolmente a ritenere come l'unico anno astrattamente da non prendere in considerazione parrebbe essere il 2013. Senonché sul punto risulta essersi recentemente pronunciata la Suprema Corte (Cass. sez. lav. 11/06/2024
n° 16133) a detta della quale “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato condannato a pagare differenze retributive che sono CP_2
maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni”.
Pacifico, dunque, che anche di tale annualità si debba tenere conto ai fini delle successive progressioni stipendiali.
Alla luce dell'esposta novità giurisprudenziale, la progressione di carriera viene così aggiornata:
Fascia di anzianità 3-8 anni con decorrenza dal 16/10/2006
Fascia di anzianità 9-14 anni con decorrenza dal 2/3/2013
Fascia di anzianità 15-20 anni con decorrenza dal 2/3/2019
Ed ANNI 20 – MESI 9 – GIORNI 16 al 17/12/2024.
D) Appaiono infine dovute – pronunciandosi in tal senso condanna generica – le differenze retributive ed arretrati sugli emolumenti stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella corretta posizione, tenuto conto del
CCNL Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento ammesse, con maggiorazione del tasso più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, sia ai fini giuridici che a quelli economici per la ricostruzione di carriera, dell'integrale servizio prestato sia di ruolo che pre-ruolo e per l'effetto
2) Condanna la convenuta Amministrazione scolastica, in persona del Ministro pro-tempore in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n° 1999/70/CE e previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento ostativo, ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera del dipendente inquadrando il medesimo nella corretta fascia stipendiale a decorrere dalla data del primo contratto a termine con l'anzianità di servizio correttamente determinata alla luce dei servizi prestati sia in ruolo che in pre-ruolo con inquadramento del ricorrente nelle fasce stipendiali come segue:
• Fascia di anzianità 3-8 anni con decorrenza dal 16/10/2006;
• Fascia di anzianità 9-14 anni con decorrenza dal 02/03/2013;
• Fascia di anzianità 15-20 anni con decorrenza dal 02/03/2019. Ed ANNI 20 MESI 9 GIORNI 16 al 17/12/2024
3) Condanna altresì l'odierna parte resistente al pagamento a favore della ricorrente delle differenze retributive ed arretrati sugli emolumenti stipendiali maturati a seguito della ricostruzione ed inquadramento di cui sopra tenuto conto del CCNL Comparto Scuola e tabelle di riferimento annesse e con maggiorazione del tasso più favorevole fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) Condanna, infine, il a rifondere al procuratore antistatario del ricorrente le Controparte_1
spese di lite, che complessivamente liquida in € 4.700,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 16/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci