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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/06/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 19.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 149 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Giovanni Pastore ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli ed Erminio
Capasso, in virtù di procura generale alle liti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Giovanni Sarnataro resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, a seguito dell'intimazione di pagamento n°
02820229005572163/000 notificata il 19.12.2022, ha proposto opposizione contro gli avvisi di addebito ad essa sottesi (meglio indicati in ricorso), relativi a crediti di natura previdenziale (contributi IVS) afferenti agli anni 2016-2018. A sostegno del ricorso ha
1 dedotto, in particolare, la nullità (ovvero inesistenza) della notifica dei titoli impugnati e, in
CP_ ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall' .
Instauratosi il contraddittorio, entrambe le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendone variamente l'infondatezza.
Ebbene, com'è noto, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli Enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nel caso in cui si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
Quanto ai lamentati vizi di notifica, deve rilevarsi che, smentendo l'affermazione dell'opponente di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito che le intimavano il CP_ pagamento degli importi dovuti all' , quest'ultimo, nel costituirsi, ha documentato di aver regolarmente proceduto alla notifica di tutti i predetti avvisi (tranne uno, di cui a breve si dirà) a mezzo lettere raccomandate consegnate all'indirizzo della ricorrente nelle date risultanti dall'atto di intimazione impugnato, come si evince dagli avvisi di ricevimento CP_ debitamente datati e sottoscritti versati in atti (cfr. fascic. ); ovvero a mezzo PEC (cfr. ricevute avvenuta consegna): sul punto, infatti, vanno disattese le doglianze della difesa attorea, non esseno necessaria l'attestazione di conformità per quanto disposto dall'art. 22
CAD, comma 3, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017 (“Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”).
È quindi evidente la tardività dell'opposizione, poiché l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). Spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile.
2 Cionondimeno, la tardività dell'opposizione non impedisce di rilevare che il credito CP_ contributivo dell' è parzialmente prescritto.
Specificamente, con riguardo al credito portato dall'avviso di addebito n° 328 2016
0004895600000, asseritamente notificato il 10.11.2016, va rilevato che in mancanza di prova dell'avvenuta notifica via PEC (non essendo idonea a tal fine la documentazione CP_ versata in atti dall' ), l'omissione della “4ª Rata Fissi IVS 2015, con scadenza
16/02/2015” deve ritenersi senz'altro prescritta alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (19.12.2022); peraltro, la prescrizione risulterebbe comunque maturata per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla data di presunta notifica del titolo (10.11.2016) fino alla data di notifica dell'impugnato atto di intimazione
(19.12.2022), non avendo il allegato e provato l'esistenza di altri atti di CP_3
messa in mora.
Ugualmente è a dirsi per l'avviso di addebito n° 328 2017 0001851950000, notificato il
4.10.2017.
Al contrario, la prescrizione non può essere maturata con riferimento ai restanti avvisi di addebito, tutti notificati tra il 2018 e il 2020, poiché evidentemente all'epoca della notifica dell'opposta intimazione di pagamento non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti azionati.
In conclusione, nella fattispecie de qua il credito risulta interamente prescritto limitatamente agli importi di cui agli avvisi di addebito sopra specificati, che vanno conseguentemente annullati.
Le spese sono compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
1) Annulla gli avvisi di addebito n° 328 2016 0004895600000 e n° 328 2017
0001851950000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
2) Rigetta nel resto l'opposizione.
3) Compensa le spese di lite.
3 S.M.C.V., 20.06.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino
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