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29 luglio 2009
29 luglio 2009
Art. 13. (Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalita' di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformita' deiconcimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e' abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 .
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 13:
- Il regolamento (CE) 2003/2003 e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformita' deiconcimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e' abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 .
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 13:
- Il regolamento (CE) 2003/2003 e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.
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- 1. Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 11.451498
[…]
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Giurisprudenza • 18
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/12/2024, n. 9870Provvedimento: […] 7. Con il primo articolato motivo d'appello, si denuncia erroneità della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione V, 28 dicembre 2022 n. 17727/2022 per mancata e/o errata valutazione dei fatti ed atti di causa, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 ed 11 del D.lgs. 29 aprile 2010 nr. 75 e dell'allegato 3 d.lgs. 75/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea in relazione all'art. 29 del Reg. CE 13 ottobre 2003/2003; violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009 nr, 88.Leggi di più...
- art. 5 d.lgs. 75/2010·
- analisi chimiche·
- metodi di campionamento·
- art. 6 d.lgs. 75/2010·
- art. 11 d.lgs. 75/2010·
- principio di precauzione·
- d.lgs. 75/2010·
- art. 191 TFUE·
- compensazione spese legali·
- fertilizzanti