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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1780-2022
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e c omposta dai sigg.ri magistrati: dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE relat. dott.ssa CHIARA ERMINI CONSIGLIERA dott.ssa LAURA D'AMELIO CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
PAte_1 con gli Avv. ti Fernando M. Gabetta e Gianluca Bona
Appellante nei confronti di
, CP_1 con l'Avv. Gabriele Grifasi
CONVENUTA
e di
Controparte_2 con gli avvocati Roberto e Rodolfo Reggiani
Terza chiamata nel giudizio di primo grado avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Prato in materia di ripetizione indebito.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame avverso la sentenza pronunciata dal Tribulane di Prato, n. 498/2022 depositata in cancelleria in data 23 agosto 2022, RG 1870/2018, così GIUDICARE in riforma della predetta sentenza, dato atto del versamento di Euro 25.000,00 eseguito senza titolo in data
20/10/2009 da a favore della Sig.ra PAte_1 CP_1
dichiarare ex art. 2033 cod. civ. quest'ultima tenuta, e di
[...] conseguenza condannarla, a restituire l'importo di Euro 24.044,72
(Euro 25.000,00 dedotti Euro 955,28 già recuperati dall'appellante), o di quell'altra somma maggiore o minore he risulterà di giustizia, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza impugnata in misura di Euro 3.574,84. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, contributo Cassa Forense 4% e spese generali 15%. Con riserva di ulteriormente dedurre in replica alla conclusionale avversaria. Fatto salvo ogni diritto. ”
Per la EN: “Voglial'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza/deduzione/eccezione, Voglia: - rigettare l'appello avanzato da poiché infondato in fatto ed in diritto PAte_1 confermando la sentenza impugnata;
- nel merito, in subordine e in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato e, in riforma della sentenza impugnata condannare in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne la comparente per ogni e qualsiasi somma dovuta, ivi compresi gli interessi, alla In ogni caso, con PAte_1 vittoria di spese funzioni e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.ma Corte Territoriale adita, contrariis reiectis, rigettare l'impugnazione proposta nonché tutte le domande di nullità ovvero di annullamento della sentenza come proposte da parte appellante siccome inammissibili ovvero perché infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di sp ese, competenze e onorari.”
-
2 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice e odierna appellante conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Prato Pt_2 la EN (FB), chiedendo che costei fosse condannata a restituirle – ai sensi dell'art. 2033 c.c. - la somma di Euro 24.044 che assumeva esserle stata versata, senz a alcun valido titolo giustificativo, sul conto corrente da lei aperto presso la AN odierna terza chiamata in causa (BCR).
In citazione l'attrice deduceva di aver ricevuto in data 14.10.2010, tramite la AN terza chiamata, la richiesta di finanziament o n.8014405 che risultava apparentemente sottoscritta dalla EN e di aver quindi, una volta approvata la pratica, erogato la somma richiesta facendola transitare sul conto alla stessa intestato.
Avvenuto il pagamento delle prime due rate, aveva poi ricevuto la contestazione della EN, che negava di aver mai sottoscritto il contratto e che l'aveva poi EN in giudizio promuovendo azione di accertamento negativo del credito derivante dal contratto che assumeva di non aver mai firmato.
A fronte della domanda della debitrice, era stata proposta domanda riconvenzionale diretta a ottenere il pagamento di quanto dovuto in base al contratto, domanda questa respinta all'esito della causa nel corso della quale era stata accertata la natura apocrifa della firma e dichiarato nullo il contratto di finanziamento (sentenza del
Tribunale di rato num. 888\2015). PAt La assumeva quindi che, anche in base alle motivazioni della predetta sentenza, risultava manifesto che quelle domande fossero state respinte “sotto il profilo contrattuale”.
Dovendo quindi ritenersi che fosse emersa la natura di pagamento indebito del versamento effettuato sul conto corrente intestato alla PA EN , per essere entrata nella sua disponibilità la somma PAt di 25mila euro, la proponeva così azione per la ripetizione del
3 predetto indebito avanti al Tribunale di Prato, chiedendo la restituzione della somma medesima.
- PA La EN si costituiva in giudizio e contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto, sostenendo che la stessa fosse improponibile o inammissibile ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per intervenuto giudicato rilevabile d'ufficio.
Evidenziava che nel citato precedente giudizio, definito con la sentenza 888\2015, aveva chiesto fosse accertata l'assenza di titolo contrattuale a lei riferibile (il finanziamento) ed, al tempo stesso, di essere rilevata indenne dalla propria AN (la terza chiamata BCR), anch'essa EN in giudizio, nell'ipotesi in cui si fosse verificato a carico dell'odierna comparente comunque un obbligo restitutorio, seppure ad altro titolo. PAt La , odierna appellante, costituendosi in giudizio si era in quella sede limitata a chiedere il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della debitrice, non proponendo alta domanda con particolare riguardo all'ipotesi di nullità del contatto e, quindi, del conseguente venir meno della causa giustificatrice del finanziamento in questione.
La EN, nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda, ne contestava la fondatezza anche nel merito assumendo che le somme di cui era stata chiesta la restituzione non erano mai entrate nella sua disponibilità né, tantomeno, erano da lei state utilizzate richiamando a sostegno della sua tesi le risultanze del recedente giudizio nel quale erano risultate apocrife le firme che le erano state attribuite non solo con riguardo al c ontratto di finanziamento (dichiarato nullo), ma anche riguardo all'apertura del contratto di conto corrente e del documento di inserimento/variazione di recapito per l'invio della corrispondenza bancaria.
4 E pertanto, non avendo mai richiesto il finanziame nto in parola, né avendo avuto alcuna contezza dell'erogazione dell'importo finanziato per € 25.000,00 sul conto corrente (in particolare per il fatto che era stato accertato che non le apparteneva la firma sul documento di inserimento/variazione di recap ito per l'invio della corrispondenza bancaria), negava di aver avuto la disponibilità delle somme transitate sì sul proprio c/c per effetto del finanziamento richiesto da terzi non autorizzati, perché anche le successive operazioni di prelievi/bonifici e a ddebiti in conto corrente erano state richieste alla da soggetti terzi e CP_3 non legittimati.
A ciò conseguiva una responsabilità diretta della predetta BCR, per la negligente condotta posta in essere in violazione degli obblighi contrattuali e di legge, tenendo anche in debito conto che tutta la documentazione recante le firme apocrife era di formazione unilaterale ad opera della stessa. Pt_1
La EN chiedeva, comunque, l'autorizzatine a chiamare in causa la predetta al fine di esse re rilevata indenne da CP_3 ogni richiesta avanzata nel giudizio.
-
La BCR si costituiva a sua volta in giudizio, eccependo l'intervenuto giudicato poiché doveva ritenersi che la domanda proposta da ex art. 2033 cod. civ. fosse sovrapponibile alla doman da Pt_1 proposta nel precedente giudizio definito con sentenza.
Ciò dopo aver ribadito che la EN aveva personalmente sottoscritto una serie di documenti che attestavano i rapporti di conto corrente e finanziamento, evidenziava preliminarmente che la citata sentenza n. 888\2015 che conteneva l'accertamento in merito alla pretesa apocrifia delle firme sui vari documenti bancari, non era divenuta ancora definitiva, in quanto pendente il giudizio di appello.
5 Nel merito della domanda sosteneva che la periz ia invocata dalla EN era da ritenersi illegittima, in quanto frutto di un vizio procedurale commesso dal primo giudice che aveva disposto erroneamente in procedimento di verificazione delle firme in quanto PA la aveva omesso di reiterare il disconoscimento inizialmente operato rispetto alle copie anche rispetto agli originali dei documenti successivamente prodotti, avendo così implicitamente ammessa l'autenticità di questi ultimi.
-
La causa veniva decisa con la sentenza n. 498/2022, con la quale il Tribunale di Prato rigettava la domanda proposta ex art. 2033
c.c. da parte di condannandola altresì alla refusione CP_4 delle spese ritenuto che:
- la pregressa sentenza num. 888 \2015, emessa inter partes dal medesimo Tribunale era ormai passata in gi udicato, aveva PAt accertato l'insussistenza del credito fatto valere dalla;
PA
- la infatti, proponendo l'azione di accertamento negativo del credito derivante dalla richiesta di finanziamento/prestito personale aveva contestato sia di aver sottoscritto il c ontratto e sia la fondatezza della pretesa creditoria “nel complesso risultante, per effetto di operazioni non autorizzate dal saldo negativo di rapporti di conto corrente effettivamente intrattenuti con BCR s.p.a.”; PA
- nella sua domanda aveva, quindi, non solo chiesto accertarsi l'inesistenza della “situazione debitoria determinata e individuata del contratto di finanziamento” per non aver sottoscritto il contratto medesimo, ma contestato l'effettiva erogazione di somme in proprio favore;
PAt
- la nella propria comparsa di costituzione in giudizio aveva chiesto il rigetto di tali domande e la risoluzione del contratto in parola a causa dell'inadempimento della di cu aveva CP_1 chiesto la condanna al pagamento delle rate scadute;
6 - era infine risultato accertato non solo il fatto storico riguardante la mancata sottoscrizione del contratto da arte dell'attrice, ma anche quello avente ad oggetto la sussistenza o meno del diritto di credito che trovava “causa giustificativa nel versamento ed erogazione delle somme in forza di un titolo negoziale” mai concluso;
- ogni domanda avente ad oggetto la restituzione di somme basata su un titolo inesistente deve qualificarsi quale azione ex art. 2033 c.c. (ripetizione indebito) sia l'inesistenza sia originaria, sia se sopravvenuta, con richiamo alla giurisprudenza di
Cassazione num. 7897\2014;
- dal momento che il precedente giudizio era incentrato sull'accertamento del credito riguardante le somme corrisposte PA alla a titolo di finanziamento, conseguentemente la ripetizione di somme erogate in forza del contratto nullo avrebbe dovuto essere fatta valere nel medesimo giudizio;
- l'accertamento contenuto nella sentenza, ormai passato in giudicato, aveva quindi coperto non solo l'esistenza/inesistenza del credito ma anche i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti, seppure non dedotti al momento della formulazione della domanda, in quanto presupposto logico giuridico e premesse necessarie costituenti precedenti logici essenziali e indefettibi li” (con richiamo alla giurisprudenza di Cassazione num. 1 9113\2018);
- trattandosi di due giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, l'accertamento divenuto definitivo su un punto decisivo costituente indispensabile premes sa logica della statuizione contenuta nella sentenza, precludeva il riesame del punto accertato, anche nel caso in cui il successivo giudizio perseguiva finalità diverse (con richiamo alla giurisprudenza di
Cassazione num. 5486\2019).
7 Le altre domande dell'attrice, inerenti i rapporti di conto corrente e dare/avere con la propria venivano respinte. CP_3
- PAt La ha proposto quindi appello avverso la predetta decisione chiedendone la riforma.
Ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel considerar e coperta da giudicato la questione posta dalla presente azione ex art. 2033 c.c. in quanto non proposta nella vecchia causa. PA Nel merito ha ribadito che la avesse avuto la materiale disponibilità delle somme versate sul suo c/c, talché doveva essere condannata a restituirle.
- PA La EN , costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello, chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato.
Ha proposto appello incidentale condizionato, avendo la sentenza di primo grado “disposto” l'inammissibi lità della domanda di garanzia impropria nei confronti di BCR, sostenendo che il primo giudice avesse erroneamente interpretato “il contenuto” del giudizio di appello all'epoca pendente (ed oggi definito) avverso la citata sentenza 888\2015.
-
Si è quindi costituita in giudizio anche la BCR che ha sollevato preliminarmente l'exceptio rei iudicatae sostenendo che la PAt domanda proposta in primo grado dalla fosse “sovrapponibile”
a quella formulata in via riconvenzionale nella propria comparsa di risposta nel giudizio definito con la sentenza del 2015, domanda poi inspiegabilmente rinunciata in sede di p.c. una volta che la CTU aveva accertato la falsità delle sottoscrizioni attribuite alla CP_1
La BCR ha ulteriormente eccepito l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'art.5 del D.ls. n. 98 \2010 poiché, una volta incardinato su ordine del giudice il procedimento di mediazione, la PAt aveva ritenuto di non partecipare “direttamente o
8 personalmente” presenziando all'incontro a mezzo procuratore munito di delega processuale e non “sostanziale”, come sarebbe stato necessario per la definizione transattiva della controversia e ciò in violazione del principio dell'effettività della
“mediaconciliazione”.
-
All'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
L'odierna appellante (attrice in primo grado) ha ricostruito la pregressa vicenda intercorsa tra le parti che aveva dato corso a un precedente giudizio di cognizione svoltosi davanti al medesimo
Tribunale e definito con la sentenza num.888 \21.
In data 14/10/2010 la BC S.p.A. aveva approvato un finanziamento a seguito di richiesta pervenuta tramite l'Istituto di credito BCR PA S.p.A., apparentemente sottoscritta dalla EN .
Approvata la pratica, venivano quindi erogati a favore della richiedente Euro 25.000,00, che transitava no sul suo conto corrente n. 2259 acceso presso il predetto istituto di credito.
Il finanziamento prevedeva il rimborso da parte della mutuataria tramite il versamento di euro 470,33 per 84 rate, oltre che delle spese e accessori.
Ricevuto il pagamento di due rate per complessivi Euro 955,28 , la PAt PA era stata EN in giudizio dalla , la quale, negava di aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento, disconoscendo la sottoscrizione, proponendo azione di accertamento negativo del credito (“dichiarare ed accertare che niente è dovuto dalla Sig.ra alla in relazione alla Pt_5 PAte_6 richiesta di finanziamento n. 8014405, per tutti i motivi di cui in narrativa”).
9 PAt La si era costituita in giudizio assumendo di aver confidato nella dichiarazione di autenticità apposta dalla che aveva CP_3 agito da intermediaria, chiedendo la verificazione delle sottoscrizioni e proponendo domanda riconvenzionale diretta a ottenere il pagamento delle somme contrattualmente dovute dalla PA
dichiarandola tenuta all'adempimento.
All'esito del giudizio, con sente nza n. 888/2015 il Tribunale di
Prato, accertata la natura apocrifa della sottoscrizione del PA contratto, accoglieva la domanda della dichiarando che nulla fosse da lei dovuto alla in relazione al contratto di Pt_1 finanziamento n. 8014405 del 14.01.2010”, respingendo ovviamente la domanda riconvenzionale di adempimento contrattuale. PAt Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, la ha dedotto che, anche in base alle motivazioni della predetta sentenza, risultava manifesto che quelle domande fossero state respinte “sotto il profilo contrattuale”.
Dovendo quindi ritenersi che fosse e mersa la natura di pagamento indebito, riguardo al versamento effettuato sul conto corrente intestato alla entrata così nella disponibilità della somma di CP_1
25mila euro, proponeva così azione per la ripetizione del predetto indebito avanti al Tribunale di Prato, chiedendo la restituzione della somma medesima.
Col primo motivo di appello ha quindi lamentato l'errore commesso dal primo giudice nel non aver rilevato “l'essenziale e sostanziale differenza fra le domande contrattuali proposte dalle parti nel giudizio RG 557/2011, definito con la sentenza 888/2015 e la domanda ex art. 2033 cod. civ. proposta nella presente causa.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe riqualificato ex post come domanda di ripetizione di indebito la domanda proposta da nell'altro giudizio che era invece unicamente Pt_1 una domanda “contrattuale”.
10 La Corte ritiene che, effettivamente, il giudicato contenuto nella sentenza 888\2015 non copra anche l'attuale domanda proposta ex art. 2033 c.c.
Nel precedente giudizio l'attrice aveva sostenuto di nulla Pt_3 dovere in forza di un contratto di finanziamento ( n. 8014405 del
14.01.2010) da rimborsare a rate mai sottoscritto, mentre la EN aveva, in via riconvenzionale, reclamato il pagamento di tutte le somme dovute in base al contratto in questione.
L'accertamento compiuto dal giudice nella sentenza in parola ha quindi unicamente riguardato:
a) - la non debenza di somme (accogliendo la domanda di PA accertamento negativo del credito come richiesta dall'attrice ) in forza del contratto di finanziamento in parola e non certo l'assenza di una causa giustificativa a un pagamento effettuato;
PA b) – l'assenza dei presupposti per ritenere dovuto dalla l'adempimento contrattuale (respingendo così la domanda PAt riconvenzionale di , confermando che nulla era dovuto sulla base di quel titolo.
Inoltre, non sembra a questa Corte che i precedenti citati nella sentenza appellata siano pertinenti al caso di specie, poiché si tratta di due procedimenti che hanno avuto ad oggetto azioni con petitum e causa petendi de tutto differenti, né si può dire che l'avvenuto versamento di una somma senza titolo giustificativo sia un indefettibile antecedente logico giuridico della domanda di adempimento contrattuale.
Il motivo di appello è quindi fondato e si deve passare all'esame del merito della controversia.
In materia di indebito è la arte attrice che deve provare che il pagamento sia avvenuto senza una valida causa giustificatrice (una volta data tale prova, l'onere si sosta sulla parte conve nuta che deve allora provare la legittimità del pagamento o l'esistenza di valida cause estintive/modificative dell'obbligo).
11 Sin dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio PAt l'appellante ha dedotto che , nella causa decisa con la sentenza n. 888\15 precedentemente emessa tra le parti dal Tribunale di
Prato, fosse risultato accertato che la somma d i 25mila euro, erogata sula base di quel finanziamento poi ritenuto nullo, fosse PA
“effettivamente” entrata nella disponibilità della EN in quanto versata sul conto corrente n.2259 a lei intestato.
La Corte osserva che, invero, la sentenza non ha accertato che la somma in questione fosse “effettivamente” entrata nella PA disponibilità della a seguito del versamento sul conto corrente PA bancario aperto presso BCR e intestato a , avendo anzi accertato che anche quel conto corrente era stato aperto con firma a lei non riconducibile ed era quindi nullo.
La successiva sentenza num. 934\22 di questa Corte d'Appello PA (resa peraltro sulla sull'impugnazione proposta unicamente da in merito alla reiezione delle sue domande di risoluzione dei rapporti di conto corrente per inadempimento della ) CP_3 aveva ulteriormente accertato che la BCR aveva consentito PA operazioni ingiustificate sui due conti correnti intestati alla e che costei nemmeno avrebbe potuto rendersene conto , atteso che la corrispondenza non veniva da lei ricevuta (era infatti apocrifa anche la firma di sottoscrizione dell'atto di variazione del re capito per invio di corrispondenza). PA La EN , quindi, non solo ha visto accertata la circostanza riguardante il fatto di non aver firmato i documenti bancari (e anche il documento di inserimento/variazione di recapito per l'invio della corrispondenza che quindi deve ritenersi da lei mai ricevuta), ma anche quella relativa all'esistenza di “plurime ed illegittime operazioni a debito sul conto corrente di destinazione” tutte a lei non riconducibili in quanto non richieste o riferibili a soggetti da le i delegati.
12 Nel presente giudizio, allora, deve ritenersi che l'appellante non PA abbia assolto l'onere di dare prova del fatto che la EN avesse materialmente percepito l'importo preteso in restituzione .
La prova sul punto è rimasta carente in quanto non può affermarsi che il solo avvenuto versamento sul conto corrente falsamente PA intestato alla EN , costituisca dimostrazione del pagamento della somma alla medesima.
L'appellante ha unicamente posto a fondamento delle sue domande e delle sue difese, il predetto generico argomento secondo il quale l'azione di indebito proposta doveva ritenersi fondata in quanto la somma di cui al finanziamento nullo era “effettivamente stata accreditata sul conto corrente della EN acceso presso
del quale, in quanto soggetto intestatario, la Controparte_2 stessa dispone e ne è responsabile.”
Dalle risultanze di causa – v. anche la sentenza della Corte di
Appello di Firenze nel frattempo intervenuta sul citato appello PA incidentale interposto da avverso la sentenza 888\15 in relazione ai capi che avevano respinto le sue originarie domande contro la propria – può ritenersi acquisto in causa che CP_3 la EN, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, sia entrata nell'effettiva disponibilità della somma di €
25.000,00 che è solo transitata sul c/c n. 2259 a lei intestato in maniera fittizia, senza comunicazione valida alcuna dell'avvenuta operazione, con importo che, dopo l'accredito, è stato sottratto alla sua disponibilità per effetto di operazioni da lei non eseguite, né autorizzate ed addebitabili a inadempimenti della BCR e di terzi.
In altre parole, l'appellante ha unicamente allegato e dimostrato di aver eseguito un “pagamento” privo di titolo accreditando una somma su un conto corrente esistente presso la terza chiamata PA
ma risultato falsamente aperto a nome di . CP_3
Ciò non è sufficiente a fondare la proposta azione di indebito e PA l'originaria domanda di condanna di alla restituzione della
13 somma, in assenza di una dimostrazione della conseguita effettiva disponibilità della somma medesima.
L'appello principale andrà quindi respinto con conferma della decisione di primo grado, sia pur con motivazione diversa.
-
La reiezione dell'appello principale, supera e d assorbe le questioni oste dall'appello incidentale come in atti proposto dalla EN.
-
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al
D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore pari a 25mila euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
L'appellante principale dovrà quindi essere condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, poiché la chiamata si è resa necessaria in conseguenza della pretesa.
Pa Né la chiamata in causa operata dalla può ritenersi frutto di un'iniziativa manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
Sul punto vedi ad es. Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del
6/12/2019: “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spes e di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rive latasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.”
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei 14 presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione come in atti proposta avverso la sentenza n. 498/2022, pubbl. il 23/8/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Prato:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto;
- NN l'appellante a rimborsare alle controparti le spese del presente grado di giudizio che liquida:
quanto alla EN appellante incidentale, in complessivi
Euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto alla EN, terza chiamata in causa, in complessivi
Euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. TI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
15 privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e c omposta dai sigg.ri magistrati: dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE relat. dott.ssa CHIARA ERMINI CONSIGLIERA dott.ssa LAURA D'AMELIO CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
PAte_1 con gli Avv. ti Fernando M. Gabetta e Gianluca Bona
Appellante nei confronti di
, CP_1 con l'Avv. Gabriele Grifasi
CONVENUTA
e di
Controparte_2 con gli avvocati Roberto e Rodolfo Reggiani
Terza chiamata nel giudizio di primo grado avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Prato in materia di ripetizione indebito.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in accoglimento del presente gravame avverso la sentenza pronunciata dal Tribulane di Prato, n. 498/2022 depositata in cancelleria in data 23 agosto 2022, RG 1870/2018, così GIUDICARE in riforma della predetta sentenza, dato atto del versamento di Euro 25.000,00 eseguito senza titolo in data
20/10/2009 da a favore della Sig.ra PAte_1 CP_1
dichiarare ex art. 2033 cod. civ. quest'ultima tenuta, e di
[...] conseguenza condannarla, a restituire l'importo di Euro 24.044,72
(Euro 25.000,00 dedotti Euro 955,28 già recuperati dall'appellante), o di quell'altra somma maggiore o minore he risulterà di giustizia, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza impugnata in misura di Euro 3.574,84. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, contributo Cassa Forense 4% e spese generali 15%. Con riserva di ulteriormente dedurre in replica alla conclusionale avversaria. Fatto salvo ogni diritto. ”
Per la EN: “Voglial'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza/deduzione/eccezione, Voglia: - rigettare l'appello avanzato da poiché infondato in fatto ed in diritto PAte_1 confermando la sentenza impugnata;
- nel merito, in subordine e in via condizionata all'accoglimento dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato e, in riforma della sentenza impugnata condannare in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rilevare indenne la comparente per ogni e qualsiasi somma dovuta, ivi compresi gli interessi, alla In ogni caso, con PAte_1 vittoria di spese funzioni e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.ma Corte Territoriale adita, contrariis reiectis, rigettare l'impugnazione proposta nonché tutte le domande di nullità ovvero di annullamento della sentenza come proposte da parte appellante siccome inammissibili ovvero perché infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di sp ese, competenze e onorari.”
-
2 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice e odierna appellante conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Prato Pt_2 la EN (FB), chiedendo che costei fosse condannata a restituirle – ai sensi dell'art. 2033 c.c. - la somma di Euro 24.044 che assumeva esserle stata versata, senz a alcun valido titolo giustificativo, sul conto corrente da lei aperto presso la AN odierna terza chiamata in causa (BCR).
In citazione l'attrice deduceva di aver ricevuto in data 14.10.2010, tramite la AN terza chiamata, la richiesta di finanziament o n.8014405 che risultava apparentemente sottoscritta dalla EN e di aver quindi, una volta approvata la pratica, erogato la somma richiesta facendola transitare sul conto alla stessa intestato.
Avvenuto il pagamento delle prime due rate, aveva poi ricevuto la contestazione della EN, che negava di aver mai sottoscritto il contratto e che l'aveva poi EN in giudizio promuovendo azione di accertamento negativo del credito derivante dal contratto che assumeva di non aver mai firmato.
A fronte della domanda della debitrice, era stata proposta domanda riconvenzionale diretta a ottenere il pagamento di quanto dovuto in base al contratto, domanda questa respinta all'esito della causa nel corso della quale era stata accertata la natura apocrifa della firma e dichiarato nullo il contratto di finanziamento (sentenza del
Tribunale di rato num. 888\2015). PAt La assumeva quindi che, anche in base alle motivazioni della predetta sentenza, risultava manifesto che quelle domande fossero state respinte “sotto il profilo contrattuale”.
Dovendo quindi ritenersi che fosse emersa la natura di pagamento indebito del versamento effettuato sul conto corrente intestato alla PA EN , per essere entrata nella sua disponibilità la somma PAt di 25mila euro, la proponeva così azione per la ripetizione del
3 predetto indebito avanti al Tribunale di Prato, chiedendo la restituzione della somma medesima.
- PA La EN si costituiva in giudizio e contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto, sostenendo che la stessa fosse improponibile o inammissibile ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per intervenuto giudicato rilevabile d'ufficio.
Evidenziava che nel citato precedente giudizio, definito con la sentenza 888\2015, aveva chiesto fosse accertata l'assenza di titolo contrattuale a lei riferibile (il finanziamento) ed, al tempo stesso, di essere rilevata indenne dalla propria AN (la terza chiamata BCR), anch'essa EN in giudizio, nell'ipotesi in cui si fosse verificato a carico dell'odierna comparente comunque un obbligo restitutorio, seppure ad altro titolo. PAt La , odierna appellante, costituendosi in giudizio si era in quella sede limitata a chiedere il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della debitrice, non proponendo alta domanda con particolare riguardo all'ipotesi di nullità del contatto e, quindi, del conseguente venir meno della causa giustificatrice del finanziamento in questione.
La EN, nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda, ne contestava la fondatezza anche nel merito assumendo che le somme di cui era stata chiesta la restituzione non erano mai entrate nella sua disponibilità né, tantomeno, erano da lei state utilizzate richiamando a sostegno della sua tesi le risultanze del recedente giudizio nel quale erano risultate apocrife le firme che le erano state attribuite non solo con riguardo al c ontratto di finanziamento (dichiarato nullo), ma anche riguardo all'apertura del contratto di conto corrente e del documento di inserimento/variazione di recapito per l'invio della corrispondenza bancaria.
4 E pertanto, non avendo mai richiesto il finanziame nto in parola, né avendo avuto alcuna contezza dell'erogazione dell'importo finanziato per € 25.000,00 sul conto corrente (in particolare per il fatto che era stato accertato che non le apparteneva la firma sul documento di inserimento/variazione di recap ito per l'invio della corrispondenza bancaria), negava di aver avuto la disponibilità delle somme transitate sì sul proprio c/c per effetto del finanziamento richiesto da terzi non autorizzati, perché anche le successive operazioni di prelievi/bonifici e a ddebiti in conto corrente erano state richieste alla da soggetti terzi e CP_3 non legittimati.
A ciò conseguiva una responsabilità diretta della predetta BCR, per la negligente condotta posta in essere in violazione degli obblighi contrattuali e di legge, tenendo anche in debito conto che tutta la documentazione recante le firme apocrife era di formazione unilaterale ad opera della stessa. Pt_1
La EN chiedeva, comunque, l'autorizzatine a chiamare in causa la predetta al fine di esse re rilevata indenne da CP_3 ogni richiesta avanzata nel giudizio.
-
La BCR si costituiva a sua volta in giudizio, eccependo l'intervenuto giudicato poiché doveva ritenersi che la domanda proposta da ex art. 2033 cod. civ. fosse sovrapponibile alla doman da Pt_1 proposta nel precedente giudizio definito con sentenza.
Ciò dopo aver ribadito che la EN aveva personalmente sottoscritto una serie di documenti che attestavano i rapporti di conto corrente e finanziamento, evidenziava preliminarmente che la citata sentenza n. 888\2015 che conteneva l'accertamento in merito alla pretesa apocrifia delle firme sui vari documenti bancari, non era divenuta ancora definitiva, in quanto pendente il giudizio di appello.
5 Nel merito della domanda sosteneva che la periz ia invocata dalla EN era da ritenersi illegittima, in quanto frutto di un vizio procedurale commesso dal primo giudice che aveva disposto erroneamente in procedimento di verificazione delle firme in quanto PA la aveva omesso di reiterare il disconoscimento inizialmente operato rispetto alle copie anche rispetto agli originali dei documenti successivamente prodotti, avendo così implicitamente ammessa l'autenticità di questi ultimi.
-
La causa veniva decisa con la sentenza n. 498/2022, con la quale il Tribunale di Prato rigettava la domanda proposta ex art. 2033
c.c. da parte di condannandola altresì alla refusione CP_4 delle spese ritenuto che:
- la pregressa sentenza num. 888 \2015, emessa inter partes dal medesimo Tribunale era ormai passata in gi udicato, aveva PAt accertato l'insussistenza del credito fatto valere dalla;
PA
- la infatti, proponendo l'azione di accertamento negativo del credito derivante dalla richiesta di finanziamento/prestito personale aveva contestato sia di aver sottoscritto il c ontratto e sia la fondatezza della pretesa creditoria “nel complesso risultante, per effetto di operazioni non autorizzate dal saldo negativo di rapporti di conto corrente effettivamente intrattenuti con BCR s.p.a.”; PA
- nella sua domanda aveva, quindi, non solo chiesto accertarsi l'inesistenza della “situazione debitoria determinata e individuata del contratto di finanziamento” per non aver sottoscritto il contratto medesimo, ma contestato l'effettiva erogazione di somme in proprio favore;
PAt
- la nella propria comparsa di costituzione in giudizio aveva chiesto il rigetto di tali domande e la risoluzione del contratto in parola a causa dell'inadempimento della di cu aveva CP_1 chiesto la condanna al pagamento delle rate scadute;
6 - era infine risultato accertato non solo il fatto storico riguardante la mancata sottoscrizione del contratto da arte dell'attrice, ma anche quello avente ad oggetto la sussistenza o meno del diritto di credito che trovava “causa giustificativa nel versamento ed erogazione delle somme in forza di un titolo negoziale” mai concluso;
- ogni domanda avente ad oggetto la restituzione di somme basata su un titolo inesistente deve qualificarsi quale azione ex art. 2033 c.c. (ripetizione indebito) sia l'inesistenza sia originaria, sia se sopravvenuta, con richiamo alla giurisprudenza di
Cassazione num. 7897\2014;
- dal momento che il precedente giudizio era incentrato sull'accertamento del credito riguardante le somme corrisposte PA alla a titolo di finanziamento, conseguentemente la ripetizione di somme erogate in forza del contratto nullo avrebbe dovuto essere fatta valere nel medesimo giudizio;
- l'accertamento contenuto nella sentenza, ormai passato in giudicato, aveva quindi coperto non solo l'esistenza/inesistenza del credito ma anche i fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti, seppure non dedotti al momento della formulazione della domanda, in quanto presupposto logico giuridico e premesse necessarie costituenti precedenti logici essenziali e indefettibi li” (con richiamo alla giurisprudenza di Cassazione num. 1 9113\2018);
- trattandosi di due giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, l'accertamento divenuto definitivo su un punto decisivo costituente indispensabile premes sa logica della statuizione contenuta nella sentenza, precludeva il riesame del punto accertato, anche nel caso in cui il successivo giudizio perseguiva finalità diverse (con richiamo alla giurisprudenza di
Cassazione num. 5486\2019).
7 Le altre domande dell'attrice, inerenti i rapporti di conto corrente e dare/avere con la propria venivano respinte. CP_3
- PAt La ha proposto quindi appello avverso la predetta decisione chiedendone la riforma.
Ha sostenuto che il primo giudice avesse errato nel considerar e coperta da giudicato la questione posta dalla presente azione ex art. 2033 c.c. in quanto non proposta nella vecchia causa. PA Nel merito ha ribadito che la avesse avuto la materiale disponibilità delle somme versate sul suo c/c, talché doveva essere condannata a restituirle.
- PA La EN , costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello, chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato.
Ha proposto appello incidentale condizionato, avendo la sentenza di primo grado “disposto” l'inammissibi lità della domanda di garanzia impropria nei confronti di BCR, sostenendo che il primo giudice avesse erroneamente interpretato “il contenuto” del giudizio di appello all'epoca pendente (ed oggi definito) avverso la citata sentenza 888\2015.
-
Si è quindi costituita in giudizio anche la BCR che ha sollevato preliminarmente l'exceptio rei iudicatae sostenendo che la PAt domanda proposta in primo grado dalla fosse “sovrapponibile”
a quella formulata in via riconvenzionale nella propria comparsa di risposta nel giudizio definito con la sentenza del 2015, domanda poi inspiegabilmente rinunciata in sede di p.c. una volta che la CTU aveva accertato la falsità delle sottoscrizioni attribuite alla CP_1
La BCR ha ulteriormente eccepito l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'art.5 del D.ls. n. 98 \2010 poiché, una volta incardinato su ordine del giudice il procedimento di mediazione, la PAt aveva ritenuto di non partecipare “direttamente o
8 personalmente” presenziando all'incontro a mezzo procuratore munito di delega processuale e non “sostanziale”, come sarebbe stato necessario per la definizione transattiva della controversia e ciò in violazione del principio dell'effettività della
“mediaconciliazione”.
-
All'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
L'odierna appellante (attrice in primo grado) ha ricostruito la pregressa vicenda intercorsa tra le parti che aveva dato corso a un precedente giudizio di cognizione svoltosi davanti al medesimo
Tribunale e definito con la sentenza num.888 \21.
In data 14/10/2010 la BC S.p.A. aveva approvato un finanziamento a seguito di richiesta pervenuta tramite l'Istituto di credito BCR PA S.p.A., apparentemente sottoscritta dalla EN .
Approvata la pratica, venivano quindi erogati a favore della richiedente Euro 25.000,00, che transitava no sul suo conto corrente n. 2259 acceso presso il predetto istituto di credito.
Il finanziamento prevedeva il rimborso da parte della mutuataria tramite il versamento di euro 470,33 per 84 rate, oltre che delle spese e accessori.
Ricevuto il pagamento di due rate per complessivi Euro 955,28 , la PAt PA era stata EN in giudizio dalla , la quale, negava di aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento, disconoscendo la sottoscrizione, proponendo azione di accertamento negativo del credito (“dichiarare ed accertare che niente è dovuto dalla Sig.ra alla in relazione alla Pt_5 PAte_6 richiesta di finanziamento n. 8014405, per tutti i motivi di cui in narrativa”).
9 PAt La si era costituita in giudizio assumendo di aver confidato nella dichiarazione di autenticità apposta dalla che aveva CP_3 agito da intermediaria, chiedendo la verificazione delle sottoscrizioni e proponendo domanda riconvenzionale diretta a ottenere il pagamento delle somme contrattualmente dovute dalla PA
dichiarandola tenuta all'adempimento.
All'esito del giudizio, con sente nza n. 888/2015 il Tribunale di
Prato, accertata la natura apocrifa della sottoscrizione del PA contratto, accoglieva la domanda della dichiarando che nulla fosse da lei dovuto alla in relazione al contratto di Pt_1 finanziamento n. 8014405 del 14.01.2010”, respingendo ovviamente la domanda riconvenzionale di adempimento contrattuale. PAt Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, la ha dedotto che, anche in base alle motivazioni della predetta sentenza, risultava manifesto che quelle domande fossero state respinte “sotto il profilo contrattuale”.
Dovendo quindi ritenersi che fosse e mersa la natura di pagamento indebito, riguardo al versamento effettuato sul conto corrente intestato alla entrata così nella disponibilità della somma di CP_1
25mila euro, proponeva così azione per la ripetizione del predetto indebito avanti al Tribunale di Prato, chiedendo la restituzione della somma medesima.
Col primo motivo di appello ha quindi lamentato l'errore commesso dal primo giudice nel non aver rilevato “l'essenziale e sostanziale differenza fra le domande contrattuali proposte dalle parti nel giudizio RG 557/2011, definito con la sentenza 888/2015 e la domanda ex art. 2033 cod. civ. proposta nella presente causa.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe riqualificato ex post come domanda di ripetizione di indebito la domanda proposta da nell'altro giudizio che era invece unicamente Pt_1 una domanda “contrattuale”.
10 La Corte ritiene che, effettivamente, il giudicato contenuto nella sentenza 888\2015 non copra anche l'attuale domanda proposta ex art. 2033 c.c.
Nel precedente giudizio l'attrice aveva sostenuto di nulla Pt_3 dovere in forza di un contratto di finanziamento ( n. 8014405 del
14.01.2010) da rimborsare a rate mai sottoscritto, mentre la EN aveva, in via riconvenzionale, reclamato il pagamento di tutte le somme dovute in base al contratto in questione.
L'accertamento compiuto dal giudice nella sentenza in parola ha quindi unicamente riguardato:
a) - la non debenza di somme (accogliendo la domanda di PA accertamento negativo del credito come richiesta dall'attrice ) in forza del contratto di finanziamento in parola e non certo l'assenza di una causa giustificativa a un pagamento effettuato;
PA b) – l'assenza dei presupposti per ritenere dovuto dalla l'adempimento contrattuale (respingendo così la domanda PAt riconvenzionale di , confermando che nulla era dovuto sulla base di quel titolo.
Inoltre, non sembra a questa Corte che i precedenti citati nella sentenza appellata siano pertinenti al caso di specie, poiché si tratta di due procedimenti che hanno avuto ad oggetto azioni con petitum e causa petendi de tutto differenti, né si può dire che l'avvenuto versamento di una somma senza titolo giustificativo sia un indefettibile antecedente logico giuridico della domanda di adempimento contrattuale.
Il motivo di appello è quindi fondato e si deve passare all'esame del merito della controversia.
In materia di indebito è la arte attrice che deve provare che il pagamento sia avvenuto senza una valida causa giustificatrice (una volta data tale prova, l'onere si sosta sulla parte conve nuta che deve allora provare la legittimità del pagamento o l'esistenza di valida cause estintive/modificative dell'obbligo).
11 Sin dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio PAt l'appellante ha dedotto che , nella causa decisa con la sentenza n. 888\15 precedentemente emessa tra le parti dal Tribunale di
Prato, fosse risultato accertato che la somma d i 25mila euro, erogata sula base di quel finanziamento poi ritenuto nullo, fosse PA
“effettivamente” entrata nella disponibilità della EN in quanto versata sul conto corrente n.2259 a lei intestato.
La Corte osserva che, invero, la sentenza non ha accertato che la somma in questione fosse “effettivamente” entrata nella PA disponibilità della a seguito del versamento sul conto corrente PA bancario aperto presso BCR e intestato a , avendo anzi accertato che anche quel conto corrente era stato aperto con firma a lei non riconducibile ed era quindi nullo.
La successiva sentenza num. 934\22 di questa Corte d'Appello PA (resa peraltro sulla sull'impugnazione proposta unicamente da in merito alla reiezione delle sue domande di risoluzione dei rapporti di conto corrente per inadempimento della ) CP_3 aveva ulteriormente accertato che la BCR aveva consentito PA operazioni ingiustificate sui due conti correnti intestati alla e che costei nemmeno avrebbe potuto rendersene conto , atteso che la corrispondenza non veniva da lei ricevuta (era infatti apocrifa anche la firma di sottoscrizione dell'atto di variazione del re capito per invio di corrispondenza). PA La EN , quindi, non solo ha visto accertata la circostanza riguardante il fatto di non aver firmato i documenti bancari (e anche il documento di inserimento/variazione di recapito per l'invio della corrispondenza che quindi deve ritenersi da lei mai ricevuta), ma anche quella relativa all'esistenza di “plurime ed illegittime operazioni a debito sul conto corrente di destinazione” tutte a lei non riconducibili in quanto non richieste o riferibili a soggetti da le i delegati.
12 Nel presente giudizio, allora, deve ritenersi che l'appellante non PA abbia assolto l'onere di dare prova del fatto che la EN avesse materialmente percepito l'importo preteso in restituzione .
La prova sul punto è rimasta carente in quanto non può affermarsi che il solo avvenuto versamento sul conto corrente falsamente PA intestato alla EN , costituisca dimostrazione del pagamento della somma alla medesima.
L'appellante ha unicamente posto a fondamento delle sue domande e delle sue difese, il predetto generico argomento secondo il quale l'azione di indebito proposta doveva ritenersi fondata in quanto la somma di cui al finanziamento nullo era “effettivamente stata accreditata sul conto corrente della EN acceso presso
del quale, in quanto soggetto intestatario, la Controparte_2 stessa dispone e ne è responsabile.”
Dalle risultanze di causa – v. anche la sentenza della Corte di
Appello di Firenze nel frattempo intervenuta sul citato appello PA incidentale interposto da avverso la sentenza 888\15 in relazione ai capi che avevano respinto le sue originarie domande contro la propria – può ritenersi acquisto in causa che CP_3 la EN, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, sia entrata nell'effettiva disponibilità della somma di €
25.000,00 che è solo transitata sul c/c n. 2259 a lei intestato in maniera fittizia, senza comunicazione valida alcuna dell'avvenuta operazione, con importo che, dopo l'accredito, è stato sottratto alla sua disponibilità per effetto di operazioni da lei non eseguite, né autorizzate ed addebitabili a inadempimenti della BCR e di terzi.
In altre parole, l'appellante ha unicamente allegato e dimostrato di aver eseguito un “pagamento” privo di titolo accreditando una somma su un conto corrente esistente presso la terza chiamata PA
ma risultato falsamente aperto a nome di . CP_3
Ciò non è sufficiente a fondare la proposta azione di indebito e PA l'originaria domanda di condanna di alla restituzione della
13 somma, in assenza di una dimostrazione della conseguita effettiva disponibilità della somma medesima.
L'appello principale andrà quindi respinto con conferma della decisione di primo grado, sia pur con motivazione diversa.
-
La reiezione dell'appello principale, supera e d assorbe le questioni oste dall'appello incidentale come in atti proposto dalla EN.
-
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al
D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore pari a 25mila euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
L'appellante principale dovrà quindi essere condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, poiché la chiamata si è resa necessaria in conseguenza della pretesa.
Pa Né la chiamata in causa operata dalla può ritenersi frutto di un'iniziativa manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
Sul punto vedi ad es. Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del
6/12/2019: “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spes e di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rive latasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.”
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei 14 presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione come in atti proposta avverso la sentenza n. 498/2022, pubbl. il 23/8/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Prato:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto;
- NN l'appellante a rimborsare alle controparti le spese del presente grado di giudizio che liquida:
quanto alla EN appellante incidentale, in complessivi
Euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
quanto alla EN, terza chiamata in causa, in complessivi
Euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. TI
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
15 privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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