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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4256 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 29.05.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 26130/2024
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Cerreto Parte_1 C.F._1
Francesco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- sede di Napoli, in persona del Regionale p.t., rappresentato e difeso
[...] CP_2 dall'avv. Rossella Del Sarto ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - ang. S.
Lazzaro, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29.11.2024 il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II “Policlinico”, con qualifica di Operatore Socio Sanitario OSS, matricola n. 501040;
- di essere residente in [...];
- che prestava la propria attività lavorativa presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
“Policlinico”, sita in via Napoli, all'edificio n. 7;
- che in data 2 maggio 2024, saliva sulla propria motocicletta, al fine di recarsi, come ogni giorno, presso il proprio posto di lavoro;
- che doveva iniziare la propria attività lavorativa alle ore 13.30, quando subiva un incidente nel tragitto;
- che il luogo di lavoro si trovava ad oltre 1.300 mt dalla fermata della metropolitana o pullman e i mezzi pubblici non erano garantiti durante la notte;
- che la navetta interna della struttura sanitaria cessava di operare alle ore 15.00, pertanto, non era garantita la fruibilità del servizio alla fuoriuscita del lavoro;
- che anche se cessava il proprio turno di lavoro pomeridiano alle ore 19.50, non sempre tornava immediatamente a casa, data la reperibilità (notturna) data dal contratto e la necessità di dover aspettare il cambio turno, non potendo lasciare il posto di lavoro “vacante” senza che venisse il collega del turno successivo. Infatti, come previsto ex lege e da contratto, doveva essere garantita la continuità del servizio ospedaliero;
- che innumerevoli volte, tra straordinari e reperibilità, rimaneva fino a notte fonda in struttura;
- che se in reparto per ragioni varie non arrivava il personale per il cambio turno, aveva l'obbligo di rimanere fino alla risoluzione del problema;
- che era destinato al reparto di reperibilità trapianti reni, quindi, doveva necessariamente rimanere reperibile e nelle immediate vicinanze della struttura nel caso ci fosse stato un donatore non vivente, per cui se la cosa avveniva durante un turno pomeridiano automaticamente si finiva in piena notte;
- che apriva la pratica di sinistro all'Ente Assicurativo il quale lo identificava con n. 519119553 e, tuttavia, non gli veniva riconosciuto l'indennità del percorso itinerante;
- che a seguito dell'incidente si presentava presso il primo presidio medico disponibile, all'Istituto
Cardarelli, ove gli veniva diagnosticata la “Frattura distacco del malleolo tibiale mediale irregolarità corticale dell'apice del malleolo peroniero da minima infrazione”;
- che contestava immediatamente il provvedimento, senza ricevere alcuna risposta.
Tanto premesso, il ricorrente, richiamando diverse pronunce della Corte di Cassazione in tema di infortunio in itinere, rassegnava le seguenti conclusioni: “ACCERTARE e DICHIARARE che all'istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere;
ACCERTARE e DICHIARARE che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o CP_1
dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
CONDANNARE l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla
[...] via IV Novembre, 144 al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
Si costituiva tempestivamente l' eccependo difetto di allegazione e di prova. Evidenziava che CP_1
l'infortunio non era indennizzabile in quanto l'uso del mezzo proprio non era necessitato. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con condanna dell'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
Sul punto si evidenzia che secondo quanto stabilito da Cass. 22670/2018 “ …osserva la Corte che i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Invero, la Corte di merito ha spiegato, con motivazione adeguata ed esente da rilievi di legittimità, che erano fondate le contestazioni dell in quanto dalla documentazione prodotta dall'istituto CP_1
(nota datata 22.9.2009) emergeva semplicemente che i sanitari dell'ente avevano accertato una inabilità temporanea (gg. 60) del S.A. conseguente all'incidente di cui trattasi e che, in ogni caso, non era stata neppure allegata una qualche circostanza indicativa della necessità dell'uso della vettura privata, non essendo in tal senso sufficiente la generica deduzione della mancanza di un valido collegamento con mezzi pubblici del luogo di abitazione dell'assicurato con quello di lavoro.
Ad ulteriore conferma di tale convincimento la stessa Corte ha evidenziato che a fronte delle contestazioni mosse dalla difesa dell l'appellata si era limitata ad affermare, senza provarlo o CP_1
offrire di provarlo (la pianta della città depositata in appello non aveva alcun valore, in quanto priva di autenticità e tardivamente prodotta), che l'alternativa all'uso del mezzo privato sarebbe stata rappresentata dall'utilizzo di due mezzi pubblici in successione, con capolinea del secondo mezzo distante circa un chilometro dai luogo di lavoro, il tutto con notevole disagio, senza fornire, però, ulteriori specificazioni atte a suffragare una tale prospettazione difensiva.
Si è, infatti, statuito (Cass. Sez.
6 - Lav., Ordinanza n. 22759 del 3.11.2011) che <<in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l itinere non pu essere ravvisato in caso incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo prestazione dell lavorativa fuori sede della propria dimora ove del veicolo privato rappresenti una necessit assenza soluzioni alternative ma libera scelta tenuto conto mezzo trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilit delle persone e comporta grado minimo esposizione rischio strada>> (conf. a
Cass. sez. lav. sentenza n. 19940 del 6.10.2004). Nel caso di specie, parte ricorrente non specifica le ragioni in base alle quali l'uso del mezzo proprio, nel giorno dell'incidente, fosse necessario in relazione alle mansioni e all'orario di lavoro da svolgere nonché alle obiettive esigenze del caso concreto, non depositando alcunché da cui evincere la distanza del luogo di residenza e di lavoro dai mezzi pubblici ( mappe, planimetrie, orari metro, autobus), la disponibilità degli stessi, i tempi di percorrenza con e senza scooter. In sostanza non allega alcuna circostanza indicativa della necessità dell'uso della vettura privata, limitandosi a generiche deduzioni sulle modalità di lavoro e sulla mancanza di un valido collegamento con mezzi pubblici del luogo di abitazione con quello di lavoro.
Né è ammissibile la prova testi in quanto genericamente formulata.
Alla luce di tutto ciò il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta che liquida in 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, il 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 29.05.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 26130/2024
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Cerreto Parte_1 C.F._1
Francesco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
- sede di Napoli, in persona del Regionale p.t., rappresentato e difeso
[...] CP_2 dall'avv. Rossella Del Sarto ed elett.te domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale - ang. S.
Lazzaro, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29.11.2024 il ricorrente esponeva:
- di essere dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II “Policlinico”, con qualifica di Operatore Socio Sanitario OSS, matricola n. 501040;
- di essere residente in [...];
- che prestava la propria attività lavorativa presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
“Policlinico”, sita in via Napoli, all'edificio n. 7;
- che in data 2 maggio 2024, saliva sulla propria motocicletta, al fine di recarsi, come ogni giorno, presso il proprio posto di lavoro;
- che doveva iniziare la propria attività lavorativa alle ore 13.30, quando subiva un incidente nel tragitto;
- che il luogo di lavoro si trovava ad oltre 1.300 mt dalla fermata della metropolitana o pullman e i mezzi pubblici non erano garantiti durante la notte;
- che la navetta interna della struttura sanitaria cessava di operare alle ore 15.00, pertanto, non era garantita la fruibilità del servizio alla fuoriuscita del lavoro;
- che anche se cessava il proprio turno di lavoro pomeridiano alle ore 19.50, non sempre tornava immediatamente a casa, data la reperibilità (notturna) data dal contratto e la necessità di dover aspettare il cambio turno, non potendo lasciare il posto di lavoro “vacante” senza che venisse il collega del turno successivo. Infatti, come previsto ex lege e da contratto, doveva essere garantita la continuità del servizio ospedaliero;
- che innumerevoli volte, tra straordinari e reperibilità, rimaneva fino a notte fonda in struttura;
- che se in reparto per ragioni varie non arrivava il personale per il cambio turno, aveva l'obbligo di rimanere fino alla risoluzione del problema;
- che era destinato al reparto di reperibilità trapianti reni, quindi, doveva necessariamente rimanere reperibile e nelle immediate vicinanze della struttura nel caso ci fosse stato un donatore non vivente, per cui se la cosa avveniva durante un turno pomeridiano automaticamente si finiva in piena notte;
- che apriva la pratica di sinistro all'Ente Assicurativo il quale lo identificava con n. 519119553 e, tuttavia, non gli veniva riconosciuto l'indennità del percorso itinerante;
- che a seguito dell'incidente si presentava presso il primo presidio medico disponibile, all'Istituto
Cardarelli, ove gli veniva diagnosticata la “Frattura distacco del malleolo tibiale mediale irregolarità corticale dell'apice del malleolo peroniero da minima infrazione”;
- che contestava immediatamente il provvedimento, senza ricevere alcuna risposta.
Tanto premesso, il ricorrente, richiamando diverse pronunce della Corte di Cassazione in tema di infortunio in itinere, rassegnava le seguenti conclusioni: “ACCERTARE e DICHIARARE che all'istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere;
ACCERTARE e DICHIARARE che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o CP_1
dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
CONDANNARE l' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla
[...] via IV Novembre, 144 al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed alla rendita e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
Si costituiva tempestivamente l' eccependo difetto di allegazione e di prova. Evidenziava che CP_1
l'infortunio non era indennizzabile in quanto l'uso del mezzo proprio non era necessitato. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con condanna dell'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è da rigettare
Sul punto si evidenzia che secondo quanto stabilito da Cass. 22670/2018 “ …osserva la Corte che i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Invero, la Corte di merito ha spiegato, con motivazione adeguata ed esente da rilievi di legittimità, che erano fondate le contestazioni dell in quanto dalla documentazione prodotta dall'istituto CP_1
(nota datata 22.9.2009) emergeva semplicemente che i sanitari dell'ente avevano accertato una inabilità temporanea (gg. 60) del S.A. conseguente all'incidente di cui trattasi e che, in ogni caso, non era stata neppure allegata una qualche circostanza indicativa della necessità dell'uso della vettura privata, non essendo in tal senso sufficiente la generica deduzione della mancanza di un valido collegamento con mezzi pubblici del luogo di abitazione dell'assicurato con quello di lavoro.
Ad ulteriore conferma di tale convincimento la stessa Corte ha evidenziato che a fronte delle contestazioni mosse dalla difesa dell l'appellata si era limitata ad affermare, senza provarlo o CP_1
offrire di provarlo (la pianta della città depositata in appello non aveva alcun valore, in quanto priva di autenticità e tardivamente prodotta), che l'alternativa all'uso del mezzo privato sarebbe stata rappresentata dall'utilizzo di due mezzi pubblici in successione, con capolinea del secondo mezzo distante circa un chilometro dai luogo di lavoro, il tutto con notevole disagio, senza fornire, però, ulteriori specificazioni atte a suffragare una tale prospettazione difensiva.
Si è, infatti, statuito (Cass. Sez.
6 - Lav., Ordinanza n. 22759 del 3.11.2011) che <<in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l itinere non pu essere ravvisato in caso incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo prestazione dell lavorativa fuori sede della propria dimora ove del veicolo privato rappresenti una necessit assenza soluzioni alternative ma libera scelta tenuto conto mezzo trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilit delle persone e comporta grado minimo esposizione rischio strada>> (conf. a
Cass. sez. lav. sentenza n. 19940 del 6.10.2004). Nel caso di specie, parte ricorrente non specifica le ragioni in base alle quali l'uso del mezzo proprio, nel giorno dell'incidente, fosse necessario in relazione alle mansioni e all'orario di lavoro da svolgere nonché alle obiettive esigenze del caso concreto, non depositando alcunché da cui evincere la distanza del luogo di residenza e di lavoro dai mezzi pubblici ( mappe, planimetrie, orari metro, autobus), la disponibilità degli stessi, i tempi di percorrenza con e senza scooter. In sostanza non allega alcuna circostanza indicativa della necessità dell'uso della vettura privata, limitandosi a generiche deduzioni sulle modalità di lavoro e sulla mancanza di un valido collegamento con mezzi pubblici del luogo di abitazione con quello di lavoro.
Né è ammissibile la prova testi in quanto genericamente formulata.
Alla luce di tutto ciò il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta che liquida in 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Napoli, il 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia