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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5956 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 18 giugno 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21851/2023 R.G. vertente tra c.f.: con il patrocinio dell'avv. AVALLONE Parte_1 C.F._1
ROBERTO
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2023 l'istante deduceva che in data 08/03/2023 aveva presentato domanda di Assegno Sociale ai sensi dell'art. 3 legge 335/1995 c. 6 e 7 e art. 18 legge
111/2011 c.4 e succ. mod. ed integ.); che l' con provvedimento del 22/03/2023 aveva CP_1 comunicato la reiezione della domanda con la seguente motivazione “il totale dei suoi redditi e del coniuge è superiore al limite massimo di € 13.085,02 previsto dall'art. 3 comma 6, L agosto 1995
n. 335 per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2023”; che aveva proposto ricorso avverso il rigetto in data 24/07/2023 senza esito .
Pertanto , ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione della prestazione in quanto cittadino italiano, residente in Italia, titolare di un reddito personale e coniugale inferiore ai limiti previsti dalla legge, e ultrasessantasettenne, chiedeva all'adito Tribunale di Napoli di :
1) Dichiarare il sig. meritevole del riconoscimento del diritto al beneficio Parte_1 dell'assegno sociale (ex art. 3 L.335/95 e succ. modif. e integr.) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (08/03/2023); 2) Condannare l' al pagamento di tutte le somme dovute al sig. CP_1 Parte_1 relative ai ratei arretrati di assegno sociale, dalla data della domanda amministrativa e con interessi ad oggi . Vinte le spese di lite.
Si costituiva l che chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza del requisito reddituale CP_1 in relazione all'anno 2023 ; in particolare l'istituto deduceva che dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate risultavano registrati due contratti di locazione stipulati dal ricorrente
: - contratto di durata 1/9/2017-31/8/2023, con valore dichiarato 12.000,00 € Parte_1 annuale - contratto di durata 1/3/2020 - 28/2/2026, con valore dichiarato di 6.840,00 € annuale per cui doveva ritenersi superato il limite del reddito familiare fissato nel massimo di euro 13.085,02 per l'anno 2023.
Rinviata la causa per la discussione con termine per note, disposta trattazione cartolare, all'esito dell'acquisizione delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riguardo alla invocata prestazione (assegno sociale) rileva preliminarmente il giudicante che risultano incontestati i requisiti di legge per l'erogazione della provvidenza fatta eccezione per il requisito economico ovvero reddituale.
Orbene l'istante ha provato la sussistenza del requisito reddituale . Difatti contrariamente a quanto allegato dall' sin dal 2.7.2020 il ricorrente non è più proprietario degli immobili da cui CP_1
l'istituto previdenziale assume siano derivati redditi da locazione ( cfr in atti atto del Notaio Dott.
. repertorio n. 39.876 – raccolta 21.404 ). Inoltre l'istante ha depositato Persona_1 CP_2 certificazione aggiornata dell'Agenzia delle Entrate , propria e del coniuge ( Persona_2 documenti allegati alle note del 9.6.2025 ) , dalla quale si evince che il reddito dell'istante , cumulato con quello del coniuge , non supera il limite di legge previsto per l'erogazione dell'assegno sociale.
Pertanto la domanda va accolta e va dichiarato il diritto dell'istante a fruire dell'assegno sociale a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa con conseguente condanna dell al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi legali . CP_1
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno Parte_1 sociale a decorrere dal 1° aprile 2023 ; per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei CP_1 dell'assegno sociale dalla detta data oltre interessi legali dalle singole scadenze . Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre CP_1 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione . Si comunichi.
Napoli,16/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 18 giugno 2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21851/2023 R.G. vertente tra c.f.: con il patrocinio dell'avv. AVALLONE Parte_1 C.F._1
ROBERTO
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2023 l'istante deduceva che in data 08/03/2023 aveva presentato domanda di Assegno Sociale ai sensi dell'art. 3 legge 335/1995 c. 6 e 7 e art. 18 legge
111/2011 c.4 e succ. mod. ed integ.); che l' con provvedimento del 22/03/2023 aveva CP_1 comunicato la reiezione della domanda con la seguente motivazione “il totale dei suoi redditi e del coniuge è superiore al limite massimo di € 13.085,02 previsto dall'art. 3 comma 6, L agosto 1995
n. 335 per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2023”; che aveva proposto ricorso avverso il rigetto in data 24/07/2023 senza esito .
Pertanto , ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione della prestazione in quanto cittadino italiano, residente in Italia, titolare di un reddito personale e coniugale inferiore ai limiti previsti dalla legge, e ultrasessantasettenne, chiedeva all'adito Tribunale di Napoli di :
1) Dichiarare il sig. meritevole del riconoscimento del diritto al beneficio Parte_1 dell'assegno sociale (ex art. 3 L.335/95 e succ. modif. e integr.) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (08/03/2023); 2) Condannare l' al pagamento di tutte le somme dovute al sig. CP_1 Parte_1 relative ai ratei arretrati di assegno sociale, dalla data della domanda amministrativa e con interessi ad oggi . Vinte le spese di lite.
Si costituiva l che chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza del requisito reddituale CP_1 in relazione all'anno 2023 ; in particolare l'istituto deduceva che dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate risultavano registrati due contratti di locazione stipulati dal ricorrente
: - contratto di durata 1/9/2017-31/8/2023, con valore dichiarato 12.000,00 € Parte_1 annuale - contratto di durata 1/3/2020 - 28/2/2026, con valore dichiarato di 6.840,00 € annuale per cui doveva ritenersi superato il limite del reddito familiare fissato nel massimo di euro 13.085,02 per l'anno 2023.
Rinviata la causa per la discussione con termine per note, disposta trattazione cartolare, all'esito dell'acquisizione delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riguardo alla invocata prestazione (assegno sociale) rileva preliminarmente il giudicante che risultano incontestati i requisiti di legge per l'erogazione della provvidenza fatta eccezione per il requisito economico ovvero reddituale.
Orbene l'istante ha provato la sussistenza del requisito reddituale . Difatti contrariamente a quanto allegato dall' sin dal 2.7.2020 il ricorrente non è più proprietario degli immobili da cui CP_1
l'istituto previdenziale assume siano derivati redditi da locazione ( cfr in atti atto del Notaio Dott.
. repertorio n. 39.876 – raccolta 21.404 ). Inoltre l'istante ha depositato Persona_1 CP_2 certificazione aggiornata dell'Agenzia delle Entrate , propria e del coniuge ( Persona_2 documenti allegati alle note del 9.6.2025 ) , dalla quale si evince che il reddito dell'istante , cumulato con quello del coniuge , non supera il limite di legge previsto per l'erogazione dell'assegno sociale.
Pertanto la domanda va accolta e va dichiarato il diritto dell'istante a fruire dell'assegno sociale a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa con conseguente condanna dell al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi legali . CP_1
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno Parte_1 sociale a decorrere dal 1° aprile 2023 ; per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei CP_1 dell'assegno sociale dalla detta data oltre interessi legali dalle singole scadenze . Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre CP_1 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione . Si comunichi.
Napoli,16/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella