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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10219/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. G. De Parte_1 elett. dom. in Capodrise (CE) alla via E. Ienco n. 70, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. M. Sferrazza ed E. Capasso, giusta CP_1 generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere titolare di pensione di reversibilità, erogata dall' a decorrere dal CP_1
01/02/2019, quale vedova di , deceduto il 15/01/2019; Persona_1
- che dal mese di luglio 2019 veniva applicata una trattenuta per € 455,76;
- di aver presentato ricorso amministrativo;
- di aver appreso dall'ente previdenziale, nel mese di novembre 2019, che tale recupero era dovuto all'omessa comunicazione, da parte del de cuius, di aver contratto seconde nozze con l'odierna ricorrente, e, pertanto, il predetto aveva indebitamente percepito la pensione di reversibilità della prima coniuge anche a seguito del secondo matrimonio;
- che la stessa aveva percepito le somme corrisposte dall' in buona fede;
CP_1
- che nel caso in esame risultavano applicabili le previsioni di cui agli artt. 52 L. 88/1989 e 13 L. 412/1991. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “nel merito, accertata la insussistenza dell'indebito comunicato dall condannare l alla restituzione di tutto quanto già trattenuto a tale titolo CP_2
1 sulla pensione della ricorrente oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
– nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta irripetibilità della somme chieste in restituzione dall' nei confronti della ricorrente, per tutte le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, con conseg condanna dell' stesso, in persona del legale rappresentante pro-tempore alla CP_2 restituzione, a sua volta, di quanto uto in forza delle trattenute mensili già operate sulla pensione della ricorrente con rivalutazione ed interessi a decorrere dalla prima trattenuta fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall' nei confronti della ricorrente con ogni conseguenza sull'entità degli importi chiesti in CP_1 resti nche avuto riguardo alle trattenute e di legge, per non essere state le stesse mai CP_3 percepite dalla ricorrente, con conseguente ulteriore riduzione degli importi chiesti in restituzione”. Spese vinte, con attribuzione. Ritualmente citato, si costituiva l' che, con articolata memoria, deduceva la CP_1 ripetibilità dell'indebito, chiedendo i o del ricorso, con vittoria di spese. La causa, incardinata dinanzi al precedente istruttore, e successivamente riassegnata alla scrivente, a seguito di rinvii anche in ragione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 25/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che l'indebito per cui è causa trova origine nella riscossione di ratei di pensione di reversibilità da parte di defunto coniuge dell'odierna parte Persona_1 ricorrente, dal 01/10/2008 al 31/01/ r il periodo successivo al matrimonio con l'odierna ricorrente, circostanza emersa – in base a quanto riportato nella comunicazione dell'ente previdenziale del 05/11/2019, depositata da parte ricorrente – durante l'istruttoria per il pagamento della pensione di reversibilità a quest'ultima. Ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive. Con particolare riferimento al coniuge, il diritto alla pensione cessa qualora contragga nuovo matrimonio (art. 3 d. lgs. lgt. 18 gennaio 1945, n. 39), salvo il diritto ad un assegno pari a due annualità della pensione stessa. Nel caso in esame, il de cuius ha percepito la pensione di reversibilità della defunta moglie anche dopo aver contratto matrimonio con l'odierna ricorrente, sino al proprio decesso. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente rilevato che oggetto del presente giudizio è un indebito previdenziale, trattandosi di pensione di reversibilità. Ciò posto, appare opportuno preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell'art. 52 L. 88/1989, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o,
2 comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. L'art. 13 L. 412/1991 prevede che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Pertanto, ai sensi dell'art. 52 co. 2 L. 88/1989, le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13 co.1 L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10/02/1993 n. 39), integra tale regola, stabilendo che la sanatoria di cui all'art. 52 co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di dati che egli fosse tenuto a comunicare, salvo che risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle già menzionate disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere CP_1 ripetibile, deve derivare da errore non imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21878 del 11/07/2022). CP_1
Pertant rripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022, Rv. 663999 - 01). Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio sulla ripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, si rileva che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come
3 adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010, Rv. 614146 - 01). Va inoltre osservato che “Costituisce principio già affermato da questa Corte che la ripetibilità dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato non sia altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1919 ed altre conformi) […] l'equiparazione al dolo dell'omessa comunicazione, prescritta da norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto e la misura della pensione non appare prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia)” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17997 del 23/06/2021). Inoltre, secondo la pronuncia di legittimità richiamata, “il dolo omissivo del dante causa non esclude, dunque, la ripetibilità dell'indebito nei confronti dell'erede”. Applicando le citate coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve preliminarmente osservarsi come parte ricorrente non contesti, nell'atto introduttivo, la natura indebita delle prestazioni oggetto di ripetizione, bensì la ripetibilità delle stesse. Va inoltre osservato, alla luce di quanto sopra riportato, che sono prive di rilievo le considerazioni circa l'assenza di dolo in capo all'odierna ricorrente, formulate nell'atto introduttivo. Tale verifica, infatti, riguarda la condotta del de cuius, e pertanto la sussistenza dei presupposti per procedere alla ripetizione – e dunque anche il dolo di quest'ultimo - determina, di conseguenza, la ripetibilità delle prestazioni indebite anche nei confronti dell'erede. Occorre dunque verificare la sussistenza del dolo in capo al de cuius, “configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente erogatore” (cfr. Cass. n. 8731 del 28/03/2019). Così delineata la nozione di dolo dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la condotta del de cuius, ovvero l'omessa comunicazione all' delle nozze con l'odierna CP_1 ricorrente, sia rientrante in tale definizione. Ed invero, nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, “titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27096 del 25/10/2018, Rv. 651253 - 01). Va inoltre precisato che tardive ed in parte contrastanti con quanto dedotto in ricorso (cfr. punto 6 dell'atto introduttivo), e dunque inammissibili, sono le allegazioni contenute nelle note del 18/09/2020 (non potendo le stesse ritenersi scaturite dalle difese operate in giudizio dall'ente resistente, anche alla luce della documentazione versata unitamente al ricorso introduttivo), unitamente alla documentazione allegata.
4 Alla luce delle esposte considerazioni, la somma richiesta dall' è ripetibile, con CP_1 conseguente inapplicabilità del regime speciale e derogatorio di cui alle disposizioni sopra riportate. Quanto alla dedotta operatività dell'art. 13 co. 2, L. 412/1991, si osserva quanto segue. Tale previsione, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 3802 del 08/02/2019, Rv. 652884 - 01), prevede un obbligo di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, e sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. Pertanto, “la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola CP_1 di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2 […] Il significato dell'avverbio ("annualmente") è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero”. Nel caso in esame - fermo che la richiesta ripetizione è fondata sull'omessa comunicazione delle seconde nozze - alcuna puntuale deduzione si rinviene in ricorso in ordine alla comunicazione di dati reddituali che avrebbero determinato la conoscibilità, da parte dell'ente, della non debenza della prestazione, e dunque il maturare dell'eccepita decadenza. Parte ricorrente, inoltre, domandava la riduzione degli importi chiesti in restituzione, tenuto conto delle trattenute IRPEF e di legge. La doglianza, formulata solo nelle conclusioni ed in via del tutto generica, non appare fondata, atteso che, dal provvedimento versato in atti dalla stessa parte ricorrente, CP_1 si evince che veniva chiesta in ripetizio somma “per un totale netto di € 27.345,58”, pertanto, in assenza di puntuali deduzioni, la stessa non appare meritevole di accoglimento. 5 Parzialmente fondata è invece l'eccezione di prescrizione del credito. Va in primo luogo rilevato che, nella specie, opera l'ordinario termine decennale ex art. 2946 C.C., che di norma decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno del pagamento. Tuttavia, la dedotta mancata comunicazione da parte del ricorrente, che ha determinato un impedimento non sormontabile con normali controlli (cfr. Cass. Lav. 14.07.2007 n. 9113; 05.12.2005, n. 26335), comporta che il termine di prescrizione è iniziato a decorrere solo dalla data in cui l ha avuto contezza e conoscenza delle nuove nozze e, dunque, CP_1 come si evince dalla st omunicazione versata in atti dal ricorrente (ed in assenza CP_1 di puntuali deduzioni e prova contrarie), nel corso dell'istruttoria a seguito della comunicazione del 21.01.2019, determinando la revoca della prestazione previdenziale per cui è causa per il periodo 01/10/2008-31/01/2019. Non risultando atti interruttivi, ne discende che non sono dovuti, in quanto prescritti, i crediti relativi alle somme erogate per il periodo 01/10/2008-31/01/2009, con condanna dell'ente alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto nei limiti appena indicati, e rigettato nel resto. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, considerato l'accoglimento del tutto parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara irripetibile da parte dell' CP_1
l'importo dovuto per il periodo dal 01/10/2008 al 31/01/2009 a tit indebito di cui alla comunicazione datata 05/11/2019, per le ragioni di cui CP_1 in parte motiva, condannando alla restituzione in favore di parte CP_1 ricorrente delle somme eventualm ttenute a tale titolo;
2) rigetta nel resto;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 26/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10219/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. G. De Parte_1 elett. dom. in Capodrise (CE) alla via E. Ienco n. 70, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. M. Sferrazza ed E. Capasso, giusta CP_1 generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/11/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere titolare di pensione di reversibilità, erogata dall' a decorrere dal CP_1
01/02/2019, quale vedova di , deceduto il 15/01/2019; Persona_1
- che dal mese di luglio 2019 veniva applicata una trattenuta per € 455,76;
- di aver presentato ricorso amministrativo;
- di aver appreso dall'ente previdenziale, nel mese di novembre 2019, che tale recupero era dovuto all'omessa comunicazione, da parte del de cuius, di aver contratto seconde nozze con l'odierna ricorrente, e, pertanto, il predetto aveva indebitamente percepito la pensione di reversibilità della prima coniuge anche a seguito del secondo matrimonio;
- che la stessa aveva percepito le somme corrisposte dall' in buona fede;
CP_1
- che nel caso in esame risultavano applicabili le previsioni di cui agli artt. 52 L. 88/1989 e 13 L. 412/1991. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “nel merito, accertata la insussistenza dell'indebito comunicato dall condannare l alla restituzione di tutto quanto già trattenuto a tale titolo CP_2
1 sulla pensione della ricorrente oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute;
– nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta irripetibilità della somme chieste in restituzione dall' nei confronti della ricorrente, per tutte le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, con conseg condanna dell' stesso, in persona del legale rappresentante pro-tempore alla CP_2 restituzione, a sua volta, di quanto uto in forza delle trattenute mensili già operate sulla pensione della ricorrente con rivalutazione ed interessi a decorrere dalla prima trattenuta fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall' nei confronti della ricorrente con ogni conseguenza sull'entità degli importi chiesti in CP_1 resti nche avuto riguardo alle trattenute e di legge, per non essere state le stesse mai CP_3 percepite dalla ricorrente, con conseguente ulteriore riduzione degli importi chiesti in restituzione”. Spese vinte, con attribuzione. Ritualmente citato, si costituiva l' che, con articolata memoria, deduceva la CP_1 ripetibilità dell'indebito, chiedendo i o del ricorso, con vittoria di spese. La causa, incardinata dinanzi al precedente istruttore, e successivamente riassegnata alla scrivente, a seguito di rinvii anche in ragione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 25/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che l'indebito per cui è causa trova origine nella riscossione di ratei di pensione di reversibilità da parte di defunto coniuge dell'odierna parte Persona_1 ricorrente, dal 01/10/2008 al 31/01/ r il periodo successivo al matrimonio con l'odierna ricorrente, circostanza emersa – in base a quanto riportato nella comunicazione dell'ente previdenziale del 05/11/2019, depositata da parte ricorrente – durante l'istruttoria per il pagamento della pensione di reversibilità a quest'ultima. Ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive. Con particolare riferimento al coniuge, il diritto alla pensione cessa qualora contragga nuovo matrimonio (art. 3 d. lgs. lgt. 18 gennaio 1945, n. 39), salvo il diritto ad un assegno pari a due annualità della pensione stessa. Nel caso in esame, il de cuius ha percepito la pensione di reversibilità della defunta moglie anche dopo aver contratto matrimonio con l'odierna ricorrente, sino al proprio decesso. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente rilevato che oggetto del presente giudizio è un indebito previdenziale, trattandosi di pensione di reversibilità. Ciò posto, appare opportuno preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell'art. 52 L. 88/1989, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o,
2 comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. L'art. 13 L. 412/1991 prevede che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura
o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Pertanto, ai sensi dell'art. 52 co. 2 L. 88/1989, le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato. L'art. 13 co.1 L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10/02/1993 n. 39), integra tale regola, stabilendo che la sanatoria di cui all'art. 52 co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di dati che egli fosse tenuto a comunicare, salvo che risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle già menzionate disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere CP_1 ripetibile, deve derivare da errore non imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21878 del 11/07/2022). CP_1
Pertant rripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022, Rv. 663999 - 01). Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio sulla ripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, si rileva che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come
3 adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010, Rv. 614146 - 01). Va inoltre osservato che “Costituisce principio già affermato da questa Corte che la ripetibilità dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato non sia altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1919 ed altre conformi) […] l'equiparazione al dolo dell'omessa comunicazione, prescritta da norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto e la misura della pensione non appare prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia)” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17997 del 23/06/2021). Inoltre, secondo la pronuncia di legittimità richiamata, “il dolo omissivo del dante causa non esclude, dunque, la ripetibilità dell'indebito nei confronti dell'erede”. Applicando le citate coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve preliminarmente osservarsi come parte ricorrente non contesti, nell'atto introduttivo, la natura indebita delle prestazioni oggetto di ripetizione, bensì la ripetibilità delle stesse. Va inoltre osservato, alla luce di quanto sopra riportato, che sono prive di rilievo le considerazioni circa l'assenza di dolo in capo all'odierna ricorrente, formulate nell'atto introduttivo. Tale verifica, infatti, riguarda la condotta del de cuius, e pertanto la sussistenza dei presupposti per procedere alla ripetizione – e dunque anche il dolo di quest'ultimo - determina, di conseguenza, la ripetibilità delle prestazioni indebite anche nei confronti dell'erede. Occorre dunque verificare la sussistenza del dolo in capo al de cuius, “configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente erogatore” (cfr. Cass. n. 8731 del 28/03/2019). Così delineata la nozione di dolo dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la condotta del de cuius, ovvero l'omessa comunicazione all' delle nozze con l'odierna CP_1 ricorrente, sia rientrante in tale definizione. Ed invero, nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, “titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27096 del 25/10/2018, Rv. 651253 - 01). Va inoltre precisato che tardive ed in parte contrastanti con quanto dedotto in ricorso (cfr. punto 6 dell'atto introduttivo), e dunque inammissibili, sono le allegazioni contenute nelle note del 18/09/2020 (non potendo le stesse ritenersi scaturite dalle difese operate in giudizio dall'ente resistente, anche alla luce della documentazione versata unitamente al ricorso introduttivo), unitamente alla documentazione allegata.
4 Alla luce delle esposte considerazioni, la somma richiesta dall' è ripetibile, con CP_1 conseguente inapplicabilità del regime speciale e derogatorio di cui alle disposizioni sopra riportate. Quanto alla dedotta operatività dell'art. 13 co. 2, L. 412/1991, si osserva quanto segue. Tale previsione, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 3802 del 08/02/2019, Rv. 652884 - 01), prevede un obbligo di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, e sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. Pertanto, “la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola CP_1 di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2 […] Il significato dell'avverbio ("annualmente") è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero”. Nel caso in esame - fermo che la richiesta ripetizione è fondata sull'omessa comunicazione delle seconde nozze - alcuna puntuale deduzione si rinviene in ricorso in ordine alla comunicazione di dati reddituali che avrebbero determinato la conoscibilità, da parte dell'ente, della non debenza della prestazione, e dunque il maturare dell'eccepita decadenza. Parte ricorrente, inoltre, domandava la riduzione degli importi chiesti in restituzione, tenuto conto delle trattenute IRPEF e di legge. La doglianza, formulata solo nelle conclusioni ed in via del tutto generica, non appare fondata, atteso che, dal provvedimento versato in atti dalla stessa parte ricorrente, CP_1 si evince che veniva chiesta in ripetizio somma “per un totale netto di € 27.345,58”, pertanto, in assenza di puntuali deduzioni, la stessa non appare meritevole di accoglimento. 5 Parzialmente fondata è invece l'eccezione di prescrizione del credito. Va in primo luogo rilevato che, nella specie, opera l'ordinario termine decennale ex art. 2946 C.C., che di norma decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno del pagamento. Tuttavia, la dedotta mancata comunicazione da parte del ricorrente, che ha determinato un impedimento non sormontabile con normali controlli (cfr. Cass. Lav. 14.07.2007 n. 9113; 05.12.2005, n. 26335), comporta che il termine di prescrizione è iniziato a decorrere solo dalla data in cui l ha avuto contezza e conoscenza delle nuove nozze e, dunque, CP_1 come si evince dalla st omunicazione versata in atti dal ricorrente (ed in assenza CP_1 di puntuali deduzioni e prova contrarie), nel corso dell'istruttoria a seguito della comunicazione del 21.01.2019, determinando la revoca della prestazione previdenziale per cui è causa per il periodo 01/10/2008-31/01/2019. Non risultando atti interruttivi, ne discende che non sono dovuti, in quanto prescritti, i crediti relativi alle somme erogate per il periodo 01/10/2008-31/01/2009, con condanna dell'ente alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto nei limiti appena indicati, e rigettato nel resto. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, considerato l'accoglimento del tutto parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara irripetibile da parte dell' CP_1
l'importo dovuto per il periodo dal 01/10/2008 al 31/01/2009 a tit indebito di cui alla comunicazione datata 05/11/2019, per le ragioni di cui CP_1 in parte motiva, condannando alla restituzione in favore di parte CP_1 ricorrente delle somme eventualm ttenute a tale titolo;
2) rigetta nel resto;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 26/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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