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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/08/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13271/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt.22 e ss. L.689/1981; promossa da
(C.F. e P.IVA ) in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Costa ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Conte Ruggero n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Mauceri.
- appellante -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...]
in contrada Baronessa s.n.c., Codice Fiscale: – CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 9 -appellato contumace -
e contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
prefetto in carica e legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Via
Prefettura n. 14, Codice Fiscale: P.IVA_3
-appellato contumace-
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025;
-- -- --
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.03.24 innanzi al Giudice di Pace di Paternò, la
[...]
proponeva opposizione avverso i verbali n. 700016649084 del Parte_1
27.02.2024 e n. PRT 2140000356 del 26.02.24 elevati dalla Polizia di Stato, sezione
Polizia Stradale di e notificati a mezzo p.e.c. il 29.02.24, mediante i quali si CP_1
contestavano violazioni al C.d.S.
In particolare, l'opponente precisava che il 26 Febbraio 2024, alle 21:30, al chilometro
171,500, sullo svincolo della A19 dell'autostrada Palermo Catania, nel comune di
Paternò, , mentre era alla guida della Fiat Panda avente telaio Controparte_4
ZFABF5BJ5R3K42165, di proprietà dell'odierna appellante, veniva fermato dagli agenti della Polizia di Stato, sezione polizia stradale di i quali contestavano al CP_1 CP_4
e, con i verbali oggi impugnati, alla che la validità della targa prova Parte_1
pagina 2 di 9 in quel momento esposta sul veicolo era scaduta e, previa contestazione della violazione dell'articolo 93, commi 1 e 7, provvedevano a disporre il sequestro del veicolo ai fini della confisca con affidamento del medesimo presso la concessionaria.
La ricorrente eccepiva la sua non responsabilità, in quanto persona giuridica, per l'illecito consumato da soggetto non legato a sé da rapporto di Controparte_4
lavoro dipendente, in quanto, come da accordo, mero agente abilitato alla promozione,
senza rappresentanza, della stipula dei contratti di vendita degli autoveicoli nuovi e usati di marchi da essa rappresentati o trattati per conto di terzi;
concludeva chiedendo l'annullamento degli opposti verbali e del provvedimento di sequestro.
Si costituiva in giudizio la prefettura – Controparte_2
rilevando l'inammissibilità del proposto ricorso per violazione dell'art.7 D.Lgs.
n.150/2011. Nel merito ne chiedeva il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. Il
, sebbene ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace di Catania, in data 18.10.24, emanava l'impugnata sentenza n.367/24
con la quale dichiarava inammissibile l'opposizione proponibile solo nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, essendo l'atto di accertamento inidoneo alla formazione del titolo esecutivo.
Con atto di appello regolarmente notificato, la impugnava la Parte_1
predetta sentenza, chiedendo di dichiarare illegittimi e annullare i verbali impugnati e quindi il sequestro ai fini della confisca del veicolo summenzionato.
pagina 3 di 9 La e il , restavano contumaci. Controparte_3 Controparte_1
In via preliminare, occorre esaminare la questione dell'ammissibilità del ricorso,
sollevata dall'appellante con il primo motivo di censura. In particolare, si deduce la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, nonché degli artt. 203, 210 e 213 del Codice
della Strada, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere stato proposto nei confronti di un atto inidoneo alla formazione del titolo esecutivo, senza attendere l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione.
Tuttavia, tale impostazione del giudice di prime cure non può essere condivisa.
È infatti principio ormai consolidato in giurisprudenza che il verbale di accertamento è
immediatamente impugnabile quando contiene disposizioni lesive aventi effetti diretti e attuali, come nel caso della confisca di beni. Quest'ultima rappresenta una misura accessoria a carattere reale e ablativo, incidendo direttamente sul diritto di proprietà del destinatario e producendo effetti esecutivi immediati, indipendentemente dalla successiva irrogazione di una sanzione pecuniaria. In tal senso, si è espressa la Corte di
Cassazione, Sez. II, con la sentenza n. 26823/2022, affermando che:
“Il provvedimento con cui viene disposta la confisca amministrativa, ancorché inserito
in un verbale di accertamento, è autonomamente impugnabile, poiché dotato di efficacia
lesiva immediata.” In maniera conforme, anche la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la possibilità di impugnare autonomamente atti endoprocedimentali qualora pagina 4 di 9 producano effetti diretti e lesivi. Si richiama, in particolare, il Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza n. 5046/2021, secondo cui:
“Quando un atto amministrativo, ancorché endoprocedimentale, produce effetti diretti,
attuali e lesivi, esso è autonomamente impugnabile, a prescindere dalla conclusione del
procedimento sanzionatorio principale.”
A ciò si aggiunga che l'art. 18 della legge n. 689/1981 prevede che il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori debba essere proposto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Nel caso in esame, i verbali contenenti la misura di confisca sono stati notificati in data 29 febbraio 2024 e il ricorso è stato tempestivamente depositato in data
28 marzo 2024.
Alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere per l'ammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un atto immediatamente lesivo, nei termini previsti dalla legge.
Passando all'esame del merito, l'appello appare infondato per le ragioni che seguono.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce violazione delle disposizioni contenute nell'art. 97 del c.d.s. nonché quelle contenute negli artt. 2, 3 e 6 della legge
689/1981.
In particolare, l'appellante sostiene che, essendo la società una persona giuridica, non potrebbe essere considerata “autore” dell'illecito, in quanto l'imputabilità soggettiva è
riconducibile, nel sistema della L. 24 novembre 1981, n. 689, esclusivamente alla persona fisica. Secondo tale tesi, la responsabilità della società dovrebbe configurarsi, al pagina 5 di 9 più, in via sussidiaria e nei limiti dell'art. 6 della citata legge. Precisa che l'uso del veicolo sia avvenuto in modo arbitrario da parte del e che la responsabilità CP_4
solidale della persona giuridica, quale proprietaria del mezzo, richiederebbe, secondo giurisprudenza risalente (Cass. n. 9493/2000 e altra conforme del 2007), un comportamento omissivo connotato da dolo o colpa, non ravvisabile nel caso di specie.
Tale impostazione dell'appellante, tuttavia, non può trovare accoglimento, essendo ormai superata dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, la quale ha chiarito la portata e la natura della responsabilità prevista dall'art. 196 del Codice della Strada in combinato disposto con l'art. 6 della Legge 689/1981.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la configurabilità della responsabilità solidale anche in assenza di responsabilità diretta, e indipendentemente dalla forma societaria del proprietario (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 10833/2020) e ha precisato che la responsabilità del proprietario del veicolo ha natura oggettiva e automatica, salvo la possibilità di fornire una prova liberatoria, costituita dall'adozione di misure concrete e idonee a impedire l'uso illecito del mezzo (v. Cass. civ., sez. VI,
ord. n. 28466/2020).
Tale evoluzione interpretativa, coerente con i principi di effettività, semplificazione e funzionalità dell'azione amministrativa, è ormai consolidata e uniforme.
pagina 6 di 9 Ne consegue che l'orientamento risalente del 2000 e 2007 richiamato dall'appellante,
secondo cui la responsabilità della società richiederebbe l'accertamento del dolo o della colpa, deve oggi ritenersi superato e non applicabile al caso di specie.
La responsabilità solidale della società, nel caso in esame, non deriva da un'autonoma violazione del precetto, ma direttamente dalla legge, la quale imputa al proprietario del veicolo una responsabilità patrimoniale per l'illecito commesso con il mezzo, salvo prova contraria.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata offerta dalla società opponente circa l'adozione di cautele specifiche per impedire l'uso del veicolo con targa scaduta, né risultano allegati protocolli interni, ordini di servizio o denunce dell'uso abusivo.
Ne consegue che, in mancanza di prova liberatoria, la società è tenuta a rispondere in via solidale delle sanzioni pecuniarie e accessorie comminate al trasgressore materiale, ai sensi dell'art. 196 C.d.S. e dell'art. 6 della L. 689/1981.
Quanto alla sanzione accessoria della confisca del veicolo, risulta legittimamente disposta, atteso che la circolazione con targa prova scaduta costituisce una violazione sostanziale del regime autorizzativo previsto dal Codice della Strada, e che l'ente non ha dimostrato la propria estraneità né l'adozione di alcuna misura idonea a impedire l'illecito.
Alla luce delle summenzionate ragioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma dei verbali impugnati e della sanzione accessoria della confisca ivi irrogata.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1
quater dell'art. 13 TU spese di giustizia (a mente del quale: “Quando l'impugnazione,
anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile,
la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
In considerazione della mancata costituzione degli appellati, nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13271/2024, così
statuisce:
1) rigetta l'appello di Parte_1
2) nulla sulle spese processuali;
condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 TU Spese Giustizia.
Il giudice
Salvatore Barberi
Catania 25 agosto 2025
pagina 8 di 9 Atto depositato telematicamente pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 13271/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt.22 e ss. L.689/1981; promossa da
(C.F. e P.IVA ) in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Costa ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Conte Ruggero n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Mauceri.
- appellante -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...]
in contrada Baronessa s.n.c., Codice Fiscale: – CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 9 -appellato contumace -
e contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3
prefetto in carica e legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, Via
Prefettura n. 14, Codice Fiscale: P.IVA_3
-appellato contumace-
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025;
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IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.03.24 innanzi al Giudice di Pace di Paternò, la
[...]
proponeva opposizione avverso i verbali n. 700016649084 del Parte_1
27.02.2024 e n. PRT 2140000356 del 26.02.24 elevati dalla Polizia di Stato, sezione
Polizia Stradale di e notificati a mezzo p.e.c. il 29.02.24, mediante i quali si CP_1
contestavano violazioni al C.d.S.
In particolare, l'opponente precisava che il 26 Febbraio 2024, alle 21:30, al chilometro
171,500, sullo svincolo della A19 dell'autostrada Palermo Catania, nel comune di
Paternò, , mentre era alla guida della Fiat Panda avente telaio Controparte_4
ZFABF5BJ5R3K42165, di proprietà dell'odierna appellante, veniva fermato dagli agenti della Polizia di Stato, sezione polizia stradale di i quali contestavano al CP_1 CP_4
e, con i verbali oggi impugnati, alla che la validità della targa prova Parte_1
pagina 2 di 9 in quel momento esposta sul veicolo era scaduta e, previa contestazione della violazione dell'articolo 93, commi 1 e 7, provvedevano a disporre il sequestro del veicolo ai fini della confisca con affidamento del medesimo presso la concessionaria.
La ricorrente eccepiva la sua non responsabilità, in quanto persona giuridica, per l'illecito consumato da soggetto non legato a sé da rapporto di Controparte_4
lavoro dipendente, in quanto, come da accordo, mero agente abilitato alla promozione,
senza rappresentanza, della stipula dei contratti di vendita degli autoveicoli nuovi e usati di marchi da essa rappresentati o trattati per conto di terzi;
concludeva chiedendo l'annullamento degli opposti verbali e del provvedimento di sequestro.
Si costituiva in giudizio la prefettura – Controparte_2
rilevando l'inammissibilità del proposto ricorso per violazione dell'art.7 D.Lgs.
n.150/2011. Nel merito ne chiedeva il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. Il
, sebbene ritualmente citato, restava contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace di Catania, in data 18.10.24, emanava l'impugnata sentenza n.367/24
con la quale dichiarava inammissibile l'opposizione proponibile solo nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, essendo l'atto di accertamento inidoneo alla formazione del titolo esecutivo.
Con atto di appello regolarmente notificato, la impugnava la Parte_1
predetta sentenza, chiedendo di dichiarare illegittimi e annullare i verbali impugnati e quindi il sequestro ai fini della confisca del veicolo summenzionato.
pagina 3 di 9 La e il , restavano contumaci. Controparte_3 Controparte_1
In via preliminare, occorre esaminare la questione dell'ammissibilità del ricorso,
sollevata dall'appellante con il primo motivo di censura. In particolare, si deduce la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, nonché degli artt. 203, 210 e 213 del Codice
della Strada, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere stato proposto nei confronti di un atto inidoneo alla formazione del titolo esecutivo, senza attendere l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione.
Tuttavia, tale impostazione del giudice di prime cure non può essere condivisa.
È infatti principio ormai consolidato in giurisprudenza che il verbale di accertamento è
immediatamente impugnabile quando contiene disposizioni lesive aventi effetti diretti e attuali, come nel caso della confisca di beni. Quest'ultima rappresenta una misura accessoria a carattere reale e ablativo, incidendo direttamente sul diritto di proprietà del destinatario e producendo effetti esecutivi immediati, indipendentemente dalla successiva irrogazione di una sanzione pecuniaria. In tal senso, si è espressa la Corte di
Cassazione, Sez. II, con la sentenza n. 26823/2022, affermando che:
“Il provvedimento con cui viene disposta la confisca amministrativa, ancorché inserito
in un verbale di accertamento, è autonomamente impugnabile, poiché dotato di efficacia
lesiva immediata.” In maniera conforme, anche la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la possibilità di impugnare autonomamente atti endoprocedimentali qualora pagina 4 di 9 producano effetti diretti e lesivi. Si richiama, in particolare, il Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza n. 5046/2021, secondo cui:
“Quando un atto amministrativo, ancorché endoprocedimentale, produce effetti diretti,
attuali e lesivi, esso è autonomamente impugnabile, a prescindere dalla conclusione del
procedimento sanzionatorio principale.”
A ciò si aggiunga che l'art. 18 della legge n. 689/1981 prevede che il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori debba essere proposto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Nel caso in esame, i verbali contenenti la misura di confisca sono stati notificati in data 29 febbraio 2024 e il ricorso è stato tempestivamente depositato in data
28 marzo 2024.
Alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere per l'ammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un atto immediatamente lesivo, nei termini previsti dalla legge.
Passando all'esame del merito, l'appello appare infondato per le ragioni che seguono.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante eccepisce violazione delle disposizioni contenute nell'art. 97 del c.d.s. nonché quelle contenute negli artt. 2, 3 e 6 della legge
689/1981.
In particolare, l'appellante sostiene che, essendo la società una persona giuridica, non potrebbe essere considerata “autore” dell'illecito, in quanto l'imputabilità soggettiva è
riconducibile, nel sistema della L. 24 novembre 1981, n. 689, esclusivamente alla persona fisica. Secondo tale tesi, la responsabilità della società dovrebbe configurarsi, al pagina 5 di 9 più, in via sussidiaria e nei limiti dell'art. 6 della citata legge. Precisa che l'uso del veicolo sia avvenuto in modo arbitrario da parte del e che la responsabilità CP_4
solidale della persona giuridica, quale proprietaria del mezzo, richiederebbe, secondo giurisprudenza risalente (Cass. n. 9493/2000 e altra conforme del 2007), un comportamento omissivo connotato da dolo o colpa, non ravvisabile nel caso di specie.
Tale impostazione dell'appellante, tuttavia, non può trovare accoglimento, essendo ormai superata dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, la quale ha chiarito la portata e la natura della responsabilità prevista dall'art. 196 del Codice della Strada in combinato disposto con l'art. 6 della Legge 689/1981.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la configurabilità della responsabilità solidale anche in assenza di responsabilità diretta, e indipendentemente dalla forma societaria del proprietario (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 10833/2020) e ha precisato che la responsabilità del proprietario del veicolo ha natura oggettiva e automatica, salvo la possibilità di fornire una prova liberatoria, costituita dall'adozione di misure concrete e idonee a impedire l'uso illecito del mezzo (v. Cass. civ., sez. VI,
ord. n. 28466/2020).
Tale evoluzione interpretativa, coerente con i principi di effettività, semplificazione e funzionalità dell'azione amministrativa, è ormai consolidata e uniforme.
pagina 6 di 9 Ne consegue che l'orientamento risalente del 2000 e 2007 richiamato dall'appellante,
secondo cui la responsabilità della società richiederebbe l'accertamento del dolo o della colpa, deve oggi ritenersi superato e non applicabile al caso di specie.
La responsabilità solidale della società, nel caso in esame, non deriva da un'autonoma violazione del precetto, ma direttamente dalla legge, la quale imputa al proprietario del veicolo una responsabilità patrimoniale per l'illecito commesso con il mezzo, salvo prova contraria.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata offerta dalla società opponente circa l'adozione di cautele specifiche per impedire l'uso del veicolo con targa scaduta, né risultano allegati protocolli interni, ordini di servizio o denunce dell'uso abusivo.
Ne consegue che, in mancanza di prova liberatoria, la società è tenuta a rispondere in via solidale delle sanzioni pecuniarie e accessorie comminate al trasgressore materiale, ai sensi dell'art. 196 C.d.S. e dell'art. 6 della L. 689/1981.
Quanto alla sanzione accessoria della confisca del veicolo, risulta legittimamente disposta, atteso che la circolazione con targa prova scaduta costituisce una violazione sostanziale del regime autorizzativo previsto dal Codice della Strada, e che l'ente non ha dimostrato la propria estraneità né l'adozione di alcuna misura idonea a impedire l'illecito.
Alla luce delle summenzionate ragioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma dei verbali impugnati e della sanzione accessoria della confisca ivi irrogata.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1
quater dell'art. 13 TU spese di giustizia (a mente del quale: “Quando l'impugnazione,
anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile,
la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
In considerazione della mancata costituzione degli appellati, nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13271/2024, così
statuisce:
1) rigetta l'appello di Parte_1
2) nulla sulle spese processuali;
condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 TU Spese Giustizia.
Il giudice
Salvatore Barberi
Catania 25 agosto 2025
pagina 8 di 9 Atto depositato telematicamente pagina 9 di 9