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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4532/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4532/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 24 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4532/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SENIN Parte_1 C.F._1 CRISTIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE G. GOZZADINI N. 11/2 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. SENIN CRISTIANA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARANI MARIA PAOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BORELLI N 1 41121 presso il difensore avv. MARANI MARIA PAOLA CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 FRIGNANI SABRINA e dell'avv. GALLO ANNA ( ) VIA SAN GIOVANNI C.F._2
DEL CANTONE N.23 C/O ; , elettivamente domiciliato in Controparte_2
VIA BELLINI N.70/2 presso il difensore avv. FRIGNANI SABRINA CP_1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_3 pagina 2 di 8 per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per erronea e ritardata diagnosi della patologia diagnosticata per effetto di intervento di resezione di angioma cavernoso gigante del seno cavernoso sinistro.
Ante causam si era proceduto ad a.t.p.
Entrambe le resistenti si sono costituite in giudizio,
respingendo la pretesa attorea.
II. L'a.t.p. effettuato ante causam ha ritenuto “causalmente
riconducibile ad inadeguata condotta conseguente a mancata diagnosi
neuro radiologica di accrescimento della lesione e quindi tardivo
trattamento chirurgico, la lesione a carico del nervo ottico di
sinistra ed i relativi esiti subiti dalla paziente”.
La stessa perizia ha pure precisato che “solamente a partire dal
2010-2011 vi è stato un accrescimento dimensionale delle lesioni che
avrebbero ben giustificato un tempestivo trattamento chirurgico” (p.
82).
Dato che dal 2006 la Struttura Complessa di radiologia è stata trasferita ad azienda di , emerge palese l'estraneità ai CP_2 CP_1
fatti dedotti in causa da parte di Controparte_3
ai che si sono verificati in momento successivo al CP_1
trasferimento organizzativo ed invece la loro riferibilità ad CP_2
.
[...]
Di conseguenza la domanda va reietta rispetto ad A.O.U. di
, mentre la responsabilità, alla stregua di quanto acclarato CP_1
dall' , va riversata su di nei termini di CP_4 CP_2 CP_1
cui infra.
pagina 3 di 8 III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza del fatto, parte ricorrente ha subito un periodo di malattia rimanendo lungamente convalescente, come ha precisato il
CTU.
Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti a lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (30%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunato, di 30
anni al momento del fatto, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in €
187.000.
Non si ritiene di procedere ad aumento del punto percentuale.
Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 115 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità
assoluta protrattasi per 30 giorni, per la durata dell'inabilità
relativa al 75% per giorni 120, il risarcimento va liquidato in complessivi € 13.800.
La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute, non deve essere rivalutata, essendo stata calcolata a valori attuali.
pagina 4 di 8 IV. L'a.t.p. ha precisato, che per effetto della condotta negligente, di si è determinata un'invalidità lavorativa CP_5
specifica pari ad 1/3.
A questo riguardo, per la liquidazione del danno patrimoniale,
va applicata la tradizionale formula R X C X Y.
Nella specie, il redditto medio da lavoro dipendente da considerare è pari ad € 54.000 (art. 137, 1° comma, d.lg. 7 settembre
2005, n. 209). A cui va applicato il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età del danneggiato, ovvero 30 anni al momento del fatto, ossia, 18,049.
Tale coefficiente va moltiplicato per la percentuale di invalidità pari al 33,33 %. Dall'importo complessivo non va detratta la percentuale di scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Si ottiene il seguente risultato.
La somma risarcibile a questo titolo ammonta ad € 321.633.
Compete pure il ristoro delle spese mediche sostenute ante procedimento di at.p. che ammontano € 3034, le spese per perizie medico-legali € 3254, per onorari, di a.t.p. per € 4403 ed € 2440 per onorario di c.t.p. E così complessivamente € 13.131.
Complessivamente, il danno subito dalla ricorrente per effetto di quanto precede va liquidato nella somma complessiva di € 535.564.
Consegue che il risarcimento spettante alla ammonta ad Pt_1
€ 535.564, somma che la resistente azienda di va CP_2 CP_1
condannata a corrispondere.
V. Sull'importo liquidato decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano pagina 5 di 8 calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
Le spese processuali sono compensate per 1/3 tenuto conto dell'eccessiva richiesta avanzata in ricorso, mentre per il resto seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo.
pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso depositato in data 24 luglio Parte_1
2023,
1. ritenuta la responsabilità della resistente azienda di CP_2
nella causazione del danno di che trattasi, la dichiara tenuto CP_1
e condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente che si liquidano in complessivi € 535.564, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1° gennaio 2020 (termine c.d. mediano)
e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così
determinata;
2. dichiara compensate per 1/3 le spese processuale,
dichiarando tenuta e condannando la convenuta azienda di a rimborsare il residuo che si liquida in CP_2 CP_1
complessivi € 17.000 (di cui € 1000 per anticipazioni),
oltre accessori di legge;
3. dichiara tenuta e condanna l'attrice a rimborsare ad le spese Controparte_3
processuali che si liquidano in complessivi € 10.000, di cui € 100 per anticipazioni, oltre accessori di legge.
Modena, 24 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4532/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 24 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4532/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SENIN Parte_1 C.F._1 CRISTIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE G. GOZZADINI N. 11/2 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. SENIN CRISTIANA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARANI MARIA PAOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BORELLI N 1 41121 presso il difensore avv. MARANI MARIA PAOLA CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 FRIGNANI SABRINA e dell'avv. GALLO ANNA ( ) VIA SAN GIOVANNI C.F._2
DEL CANTONE N.23 C/O ; , elettivamente domiciliato in Controparte_2
VIA BELLINI N.70/2 presso il difensore avv. FRIGNANI SABRINA CP_1
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_3 pagina 2 di 8 per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per erronea e ritardata diagnosi della patologia diagnosticata per effetto di intervento di resezione di angioma cavernoso gigante del seno cavernoso sinistro.
Ante causam si era proceduto ad a.t.p.
Entrambe le resistenti si sono costituite in giudizio,
respingendo la pretesa attorea.
II. L'a.t.p. effettuato ante causam ha ritenuto “causalmente
riconducibile ad inadeguata condotta conseguente a mancata diagnosi
neuro radiologica di accrescimento della lesione e quindi tardivo
trattamento chirurgico, la lesione a carico del nervo ottico di
sinistra ed i relativi esiti subiti dalla paziente”.
La stessa perizia ha pure precisato che “solamente a partire dal
2010-2011 vi è stato un accrescimento dimensionale delle lesioni che
avrebbero ben giustificato un tempestivo trattamento chirurgico” (p.
82).
Dato che dal 2006 la Struttura Complessa di radiologia è stata trasferita ad azienda di , emerge palese l'estraneità ai CP_2 CP_1
fatti dedotti in causa da parte di Controparte_3
ai che si sono verificati in momento successivo al CP_1
trasferimento organizzativo ed invece la loro riferibilità ad CP_2
.
[...]
Di conseguenza la domanda va reietta rispetto ad A.O.U. di
, mentre la responsabilità, alla stregua di quanto acclarato CP_1
dall' , va riversata su di nei termini di CP_4 CP_2 CP_1
cui infra.
pagina 3 di 8 III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza del fatto, parte ricorrente ha subito un periodo di malattia rimanendo lungamente convalescente, come ha precisato il
CTU.
Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti a lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (30%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunato, di 30
anni al momento del fatto, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in €
187.000.
Non si ritiene di procedere ad aumento del punto percentuale.
Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 115 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità
assoluta protrattasi per 30 giorni, per la durata dell'inabilità
relativa al 75% per giorni 120, il risarcimento va liquidato in complessivi € 13.800.
La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute, non deve essere rivalutata, essendo stata calcolata a valori attuali.
pagina 4 di 8 IV. L'a.t.p. ha precisato, che per effetto della condotta negligente, di si è determinata un'invalidità lavorativa CP_5
specifica pari ad 1/3.
A questo riguardo, per la liquidazione del danno patrimoniale,
va applicata la tradizionale formula R X C X Y.
Nella specie, il redditto medio da lavoro dipendente da considerare è pari ad € 54.000 (art. 137, 1° comma, d.lg. 7 settembre
2005, n. 209). A cui va applicato il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età del danneggiato, ovvero 30 anni al momento del fatto, ossia, 18,049.
Tale coefficiente va moltiplicato per la percentuale di invalidità pari al 33,33 %. Dall'importo complessivo non va detratta la percentuale di scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Si ottiene il seguente risultato.
La somma risarcibile a questo titolo ammonta ad € 321.633.
Compete pure il ristoro delle spese mediche sostenute ante procedimento di at.p. che ammontano € 3034, le spese per perizie medico-legali € 3254, per onorari, di a.t.p. per € 4403 ed € 2440 per onorario di c.t.p. E così complessivamente € 13.131.
Complessivamente, il danno subito dalla ricorrente per effetto di quanto precede va liquidato nella somma complessiva di € 535.564.
Consegue che il risarcimento spettante alla ammonta ad Pt_1
€ 535.564, somma che la resistente azienda di va CP_2 CP_1
condannata a corrispondere.
V. Sull'importo liquidato decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano pagina 5 di 8 calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
Le spese processuali sono compensate per 1/3 tenuto conto dell'eccessiva richiesta avanzata in ricorso, mentre per il resto seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo.
pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con ricorso depositato in data 24 luglio Parte_1
2023,
1. ritenuta la responsabilità della resistente azienda di CP_2
nella causazione del danno di che trattasi, la dichiara tenuto CP_1
e condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente che si liquidano in complessivi € 535.564, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1° gennaio 2020 (termine c.d. mediano)
e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così
determinata;
2. dichiara compensate per 1/3 le spese processuale,
dichiarando tenuta e condannando la convenuta azienda di a rimborsare il residuo che si liquida in CP_2 CP_1
complessivi € 17.000 (di cui € 1000 per anticipazioni),
oltre accessori di legge;
3. dichiara tenuta e condanna l'attrice a rimborsare ad le spese Controparte_3
processuali che si liquidano in complessivi € 10.000, di cui € 100 per anticipazioni, oltre accessori di legge.
Modena, 24 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
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