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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/07/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3229/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3229/2024 promossa da:
, nata il [...], in Cile, in [...] e in qualità di esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale, unitamente a nato il [...], Parte_2 in Cile, sulla minore nata il [...], in [...]; Persona_1
, nata il [...], in [...], in proprio e nella qualità di esercente Persona_2 la responsabilità genitoriale, unitamente a nato il [...], Persona_3 in Cile, sul minore nato il [...], in [...]; Persona_4
, nata il [...], in Bolivia, in [...] e nella qualità Controparte_1 di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Bolivia, nato il Controparte_2
16 maggio 1971, sul minore nato il [...], in [...]; Persona_5
nato il 1° settembre 1997, in Bolivia. Parte_3
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato Giuseppe Campesi (C.F.
- fax: 0984.463806 – PEC: ) del foro di C.F._1 Email_1
Cosenza, come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato sito in Rende (CS) alla via Mosca, n. 9 scala
A.
-ricorrenti- contro
(CF ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
1 N. R.G. 3229/2024
-resistente-
Con l'intervento del presso il Tribunale di Reggio Calabria. Parte_4
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_3 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...], il [...] (doc. 1), ed emigrato Persona_6 successivamente in Cile, ove, in data 7 luglio 1937, aveva contratto matrimonio con Persona_7
(doc. 2). Dall'anzidetta unione matrimoniale era nata, in data 1.12.1917,
[...] Persona_8
o (doc. 5). L'avo italiano non aveva rinunciato alla cittadinanza italiana in favore Persona_9 di quella straniera (doc. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: con riferimento alla discendenza di Persona_8
o , ella, in data 1.12.1941, aveva sposato
[...] Persona_9 Persona_10
(doc. 6). Dall'unione anzidetta era nato, in data 21.05.1945, (doc. 8); Persona_11 il quale, in data 28.02.1973, si era unito in matrimonio con (doc. 9). Controparte_4
Dall'unione coniugale erano nate: in data 14.05.1978, (doc. 11) e in Parte_1 data 12.08.1974, (doc. 14). Entrambe odierne ricorrenti. Persona_2
Con riferimento alla discendenza di , ella, in data 08.02.2016, si era Parte_1 unita in matrimonio con (doc. 12). Dall'unione anzidetta era nata, Persona_12 in data 13.09.2016, (doc. 13). Odierna ricorrente per il tramite Persona_13 dei genitori.
Con riferimento alla discendenza di , ella, in data 27.12.2008, si era Persona_2 unita in matrimonio con (doc. 15). Dall'unione matrimoniale, era Persona_3 nato, in data 5.08.2010, (doc. 16). Odierno ricorrente Persona_4 per il tramite dei genitori.
Ulteriormente, dall'unione tra e era nata, in Parte_5 Persona_14 data 5.11.1969, l'odierna ricorrente (doc. 17). Quest'ultima, Parte_6 in data 12.11.1994, si era unita in matrimonio con (doc. 18). Dall'unione Persona_15 coniugale, era nato, in data 01.09.1997, (doc. 19). Parte_3
Infine, dall'unione tra e era nato, Parte_6 Controparte_2 in data 24.02.2010, (doc. 20). Quest'ultimo odierno ricorrente per il tramite Persona_5
2 N. R.G. 3229/2024
dei genitori.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
16/06/2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata, e di valutare, altresì, la sospensione del procedimento nelle more della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 91/1992: “Con vittoria di spese
e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva.
Con decreto del 23/01/2025, il giudice fissava l'udienza del 19/06/2025, per la comparizione delle parti, assegnando al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo le notificazioni ex lege.
L'udienza de qua veniva rinviata al 26/06/2025, ex art. 82 disp. att. c.p.c., giusto decreto del
03.03.2025.
All'udienza del 26/06/2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv. Suraci
Mariagrazia, per delega dell'avv. Campesi Giuseppe, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore impugnava e contestava quanto dedotto ed eccepito da controparte, perché infondato in fatto e diritto e si riportava all'atto introduttivo del giudizio, chiedendo la decisione con condanna alle spese del costituito. CP_3
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
3 N. R.G. 3229/2024
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad
4 N. R.G. 3229/2024
agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio intragenerazionale femminile.
La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dalla quale, seppur emerge qualche lieve modifica ai dati anagrafici, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “Accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza sia chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
5 N. R.G. 3229/2024
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non si era naturalizzato, pertanto, non aveva mai perso lo status civitatis italiano. In effetti, in data
26.02.2024, il Dipartimento di Archivio dipendente dall'Unità di Stranieri e Passaporti della
Direzione Generale di Migrazione boliviano, ha certificato che: “Non registra, procedure ai fini di acquisire la cittadinanza boliviana ai sensi degli Artt. 36, 37 e 38 della precedente Costituzione
Politica dello Stato, attualmente a norma degli Artt. 141 e 142 della Costituzione Politica dello Stato
Plurinazionale di Bolivia” (doc. 4).
Per tale condizione, l'emigrato italiano , aveva trasmesso la cittadinanza Persona_6 italiana “iure sanguinis” alla discendente o , nata in [...] Persona_8 Persona_9
1.12.1917 (doc. 5). Tuttavia, sebbene la primogenita acquistasse automaticamente la cittadinanza italiana per il rapporto di paternità con l'avo, questi, a sua volta, non la poteva trasmettere ai propri discendenti, ricorrenti inclusi. Ciò in quanto la medesima aveva contratto matrimonio con un cittadino straniero, tale , in data 1.12.1941 (doc. 6) e del pari aveva generato un Persona_10 figlio in epoca precedente all'entrata in vigore della Costituzione, ovvero tale Persona_11
, nato in data [...] (doc. 8).
[...]
Sulla scorta della normativa vigente se ne è determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
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Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Ciò posto, per i discendenti da madre italiana la quale ha sposato uno straniero prima del 1948, la necessità del riconoscimento della cittadinanza in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della N. R.G. 3229/2024
Costituzione. Residuando in capo ai discendenti di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, la possibilità di adire la via giudiziaria per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
Tanto premesso, è all'evidenza che per i ricorrenti sussiste l'interesse ad agire, atteso che gli stessi vantano il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che la primogenita dell'avo italiano godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, risulta che l'avo , Persona_6 nato a [...], il [...], dall'unione con , aveva generato, in Persona_7 data 1.12.1917, o (doc. 5). Ella, a sua volta, in data Persona_8 Persona_9
1.12.1941, aveva sposato (doc. 6) ed aveva generato in data Persona_10
21.05.1945, (doc. 8). Quest'ultimo, in data 28.02.1973, si era unito in Persona_11 matrimonio con (doc. 9) e dall'unione matrimoniale erano nate: in data Controparte_4
14.05.1978, (doc. 11) e in data 12.08.1974, Parte_1 Persona_2
(doc. 14). Inoltre, risulta che , in data 08.02.2016, si era unita in
[...] Parte_1 matrimonio con (doc. 12) ed aveva generato, in data 13.09.2016, Persona_12
(doc. 13) e che , in data 27.12.2008, Persona_13 Persona_2 si era unita in matrimonio con (doc. 15) ed aveva generato, in data Persona_3
5.08.2010, (doc. 16). Persona_4
Ulteriormente, risulta che dall'unione tra e Parte_5 Persona_14 era nata, in data 5.11.1969, (doc. 17). Quest'ultima, a sua volta, Parte_6 in data 12.11.1994, si era unita in matrimonio con (doc. 18) ed aveva Persona_15 generato, in data 01.09.1997, (doc. 19). Parte_3
Infine, dall'unione tra e era nato, Parte_6 Controparte_2 in data 24.02.2010, (doc. 20). Persona_5
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa
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della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_3 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , Parte_1 nata il [...], in Cile, in [...] e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a nato il [...], in [...], sulla minore Parte_2 [...]
nata il [...], in [...]; Persona_1
, nata il [...], in [...], in proprio e nella qualità di esercente Persona_2 la responsabilità genitoriale, unitamente a nato il [...], Persona_3 in Cile, sul minore nato il [...], in [...]; Persona_4
, nata il [...], in Bolivia, in [...] e nella qualità Controparte_1 di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a nato il 16 maggio Controparte_2
1971, in Bolivia, sul minore nato il [...], in [...]; Persona_5
nato il 1° settembre 1997, in Bolivia, il diritto alla cittadinanza Parte_3 italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 18.07.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3229/2024 promossa da:
, nata il [...], in Cile, in [...] e in qualità di esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale, unitamente a nato il [...], Parte_2 in Cile, sulla minore nata il [...], in [...]; Persona_1
, nata il [...], in [...], in proprio e nella qualità di esercente Persona_2 la responsabilità genitoriale, unitamente a nato il [...], Persona_3 in Cile, sul minore nato il [...], in [...]; Persona_4
, nata il [...], in Bolivia, in [...] e nella qualità Controparte_1 di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Bolivia, nato il Controparte_2
16 maggio 1971, sul minore nato il [...], in [...]; Persona_5
nato il 1° settembre 1997, in Bolivia. Parte_3
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato Giuseppe Campesi (C.F.
- fax: 0984.463806 – PEC: ) del foro di C.F._1 Email_1
Cosenza, come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato sito in Rende (CS) alla via Mosca, n. 9 scala
A.
-ricorrenti- contro
(CF ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
1 N. R.G. 3229/2024
-resistente-
Con l'intervento del presso il Tribunale di Reggio Calabria. Parte_4
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_3 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...], il [...] (doc. 1), ed emigrato Persona_6 successivamente in Cile, ove, in data 7 luglio 1937, aveva contratto matrimonio con Persona_7
(doc. 2). Dall'anzidetta unione matrimoniale era nata, in data 1.12.1917,
[...] Persona_8
o (doc. 5). L'avo italiano non aveva rinunciato alla cittadinanza italiana in favore Persona_9 di quella straniera (doc. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: con riferimento alla discendenza di Persona_8
o , ella, in data 1.12.1941, aveva sposato
[...] Persona_9 Persona_10
(doc. 6). Dall'unione anzidetta era nato, in data 21.05.1945, (doc. 8); Persona_11 il quale, in data 28.02.1973, si era unito in matrimonio con (doc. 9). Controparte_4
Dall'unione coniugale erano nate: in data 14.05.1978, (doc. 11) e in Parte_1 data 12.08.1974, (doc. 14). Entrambe odierne ricorrenti. Persona_2
Con riferimento alla discendenza di , ella, in data 08.02.2016, si era Parte_1 unita in matrimonio con (doc. 12). Dall'unione anzidetta era nata, Persona_12 in data 13.09.2016, (doc. 13). Odierna ricorrente per il tramite Persona_13 dei genitori.
Con riferimento alla discendenza di , ella, in data 27.12.2008, si era Persona_2 unita in matrimonio con (doc. 15). Dall'unione matrimoniale, era Persona_3 nato, in data 5.08.2010, (doc. 16). Odierno ricorrente Persona_4 per il tramite dei genitori.
Ulteriormente, dall'unione tra e era nata, in Parte_5 Persona_14 data 5.11.1969, l'odierna ricorrente (doc. 17). Quest'ultima, Parte_6 in data 12.11.1994, si era unita in matrimonio con (doc. 18). Dall'unione Persona_15 coniugale, era nato, in data 01.09.1997, (doc. 19). Parte_3
Infine, dall'unione tra e era nato, Parte_6 Controparte_2 in data 24.02.2010, (doc. 20). Quest'ultimo odierno ricorrente per il tramite Persona_5
2 N. R.G. 3229/2024
dei genitori.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
16/06/2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata, e di valutare, altresì, la sospensione del procedimento nelle more della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 91/1992: “Con vittoria di spese
e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva.
Con decreto del 23/01/2025, il giudice fissava l'udienza del 19/06/2025, per la comparizione delle parti, assegnando al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo le notificazioni ex lege.
L'udienza de qua veniva rinviata al 26/06/2025, ex art. 82 disp. att. c.p.c., giusto decreto del
03.03.2025.
All'udienza del 26/06/2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv. Suraci
Mariagrazia, per delega dell'avv. Campesi Giuseppe, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore impugnava e contestava quanto dedotto ed eccepito da controparte, perché infondato in fatto e diritto e si riportava all'atto introduttivo del giudizio, chiedendo la decisione con condanna alle spese del costituito. CP_3
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
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Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad
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agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio intragenerazionale femminile.
La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dalla quale, seppur emerge qualche lieve modifica ai dati anagrafici, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “Accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza sia chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
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Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non si era naturalizzato, pertanto, non aveva mai perso lo status civitatis italiano. In effetti, in data
26.02.2024, il Dipartimento di Archivio dipendente dall'Unità di Stranieri e Passaporti della
Direzione Generale di Migrazione boliviano, ha certificato che: “Non registra, procedure ai fini di acquisire la cittadinanza boliviana ai sensi degli Artt. 36, 37 e 38 della precedente Costituzione
Politica dello Stato, attualmente a norma degli Artt. 141 e 142 della Costituzione Politica dello Stato
Plurinazionale di Bolivia” (doc. 4).
Per tale condizione, l'emigrato italiano , aveva trasmesso la cittadinanza Persona_6 italiana “iure sanguinis” alla discendente o , nata in [...] Persona_8 Persona_9
1.12.1917 (doc. 5). Tuttavia, sebbene la primogenita acquistasse automaticamente la cittadinanza italiana per il rapporto di paternità con l'avo, questi, a sua volta, non la poteva trasmettere ai propri discendenti, ricorrenti inclusi. Ciò in quanto la medesima aveva contratto matrimonio con un cittadino straniero, tale , in data 1.12.1941 (doc. 6) e del pari aveva generato un Persona_10 figlio in epoca precedente all'entrata in vigore della Costituzione, ovvero tale Persona_11
, nato in data [...] (doc. 8).
[...]
Sulla scorta della normativa vigente se ne è determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
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Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Ciò posto, per i discendenti da madre italiana la quale ha sposato uno straniero prima del 1948, la necessità del riconoscimento della cittadinanza in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della N. R.G. 3229/2024
Costituzione. Residuando in capo ai discendenti di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, la possibilità di adire la via giudiziaria per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
Tanto premesso, è all'evidenza che per i ricorrenti sussiste l'interesse ad agire, atteso che gli stessi vantano il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che la primogenita dell'avo italiano godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, risulta che l'avo , Persona_6 nato a [...], il [...], dall'unione con , aveva generato, in Persona_7 data 1.12.1917, o (doc. 5). Ella, a sua volta, in data Persona_8 Persona_9
1.12.1941, aveva sposato (doc. 6) ed aveva generato in data Persona_10
21.05.1945, (doc. 8). Quest'ultimo, in data 28.02.1973, si era unito in Persona_11 matrimonio con (doc. 9) e dall'unione matrimoniale erano nate: in data Controparte_4
14.05.1978, (doc. 11) e in data 12.08.1974, Parte_1 Persona_2
(doc. 14). Inoltre, risulta che , in data 08.02.2016, si era unita in
[...] Parte_1 matrimonio con (doc. 12) ed aveva generato, in data 13.09.2016, Persona_12
(doc. 13) e che , in data 27.12.2008, Persona_13 Persona_2 si era unita in matrimonio con (doc. 15) ed aveva generato, in data Persona_3
5.08.2010, (doc. 16). Persona_4
Ulteriormente, risulta che dall'unione tra e Parte_5 Persona_14 era nata, in data 5.11.1969, (doc. 17). Quest'ultima, a sua volta, Parte_6 in data 12.11.1994, si era unita in matrimonio con (doc. 18) ed aveva Persona_15 generato, in data 01.09.1997, (doc. 19). Parte_3
Infine, dall'unione tra e era nato, Parte_6 Controparte_2 in data 24.02.2010, (doc. 20). Persona_5
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa
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della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_3 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , Parte_1 nata il [...], in Cile, in [...] e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a nato il [...], in [...], sulla minore Parte_2 [...]
nata il [...], in [...]; Persona_1
, nata il [...], in [...], in proprio e nella qualità di esercente Persona_2 la responsabilità genitoriale, unitamente a nato il [...], Persona_3 in Cile, sul minore nato il [...], in [...]; Persona_4
, nata il [...], in Bolivia, in [...] e nella qualità Controparte_1 di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a nato il 16 maggio Controparte_2
1971, in Bolivia, sul minore nato il [...], in [...]; Persona_5
nato il 1° settembre 1997, in Bolivia, il diritto alla cittadinanza Parte_3 italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 18.07.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem
7