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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel. est.
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 298 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: Parte_1
, nato a [...] il C.F._1
27/07/1973) e (cod. fisc.: Parte_2
nata a [...] il C.F._2
21/09/1973), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PANGALLO
SEBASTIANO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
Via Pio XI N.98/C 89133 Reggio Calabria, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 06/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria (R.C.) il 27/10/2001;
-considerato che con decreto del 14.03.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 08.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 08.04.2025 ore 9:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 17.09.2025 il Giudice, ritenuto che le parti debbano provvedere al deposito del ricorso congiunto e della dichiarazione di non volersi conciliare e di non voler comparire personalmente all'udienza sottoscritte dalle parti, ha rinviato la causa all'udienza dell'11.11.2025, sostituendo l'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e assegnando alle parti termine sino all'11.11.2025 ore 9:00 per il deposito telematico delle predette note;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) il 27/10/2001; b) dal matrimonio sono nati due figlie (05.05.2003) e (28.10.2005); c) con Per_1 Per_2
decreto di omologa n. 65/2021 del 13.05.2021 (dep. il 18.05.21) il
Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 27.04.2021;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 27.04.2021 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 17.03.2025 il quale ha espresso il parere in data 13.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 06/02/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) in data 27/10/2001 tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), atto n. 652, parte II, serie A, anno 2001, alle seguenti condizioni:
1) confermare l'assegnazione della casa coniugale ubicata in Reggio
Calabria alla Via SS 106 IV trav. Bocale n. 717/A, di proprietà delle figlie e , alla Sig.ra ; Per_1 Persona_3 Controparte_1
2) nulla disporre in ordine alla gestione del mantenimento della crescita
e dell'educazione della prole, in ragione del fatto che le figlie e Per_1
sono maggiorenni;
Per_2
3) confermare che nulla è dovuto da un coniuge all'altro in ragione della loro autosufficienza economica, per cui nessun obbligo di mantenimento sorge tra loro o viene da ciascuno rivendicato;
4) dichiarare l'autosufficienza economica delle figlie e Per_1 Per_2
e, pertanto, nulla disporre a carico del Sig. Parte_1
per il loro mantenimento;
[...]
5) le convenzioni e condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa del relativo provvedimento del
Tribunale;
6) le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria
(R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 13.11.2025
Il Presidente rel. est. dott. Giuseppe Campagna