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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2024, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 3958/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3958/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: addetto alle vendite alle dipendenze di Famila CP_1 reddito: euro 2.100,00 al mese con l'Avv. Gabriella Magarotto presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: addetta alle pulizie alle dipendenze della Controparte_2
[...]
: euro 856,86 netti al mese circa
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Magarotto presso cui hanno eletto domicilio telematico
1 i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 22-5-2005, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 15, Parte II, Serie A, anno 2005
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 13-9-2007 Per_1 Per_2 ed il 13-1-2012.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi ed , Parte_1 Parte_2 autorizzando ciascuno di essi a vivere separati e fissare la propria residenza ove lo ritenga più opportuno.
2. Disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la casa coniugale insieme al padre.
3. Assegnarsi al sig. l'abitazione coniugale di sua esclusiva proprietà Parte_1 sita in Lendinara (RO) via Piave n. 6 ove lo stesso continuerà a risiedere unitamente alle figlie ed . Per_1 Per_2
4. Le figlie e , compatibilmente con le esigenze scolastiche, la vita di Per_1 Per_2 relazione e sempre e comunque nel pieno rispetto delle loro necessità, trascorreranno con la madre:
- un fine settimana ogni due, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera e un giorno e una notte durante la settimana, tre giorni e due notti, anche consecutive, ove con il padre durante il fine settimana nonché i pomeriggi in cui il padre lavora;
il numero delle notti da trascorrere con la madre potranno diminuire o aumentare previo accordo tra i genitori;
- le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori consecutivamente almeno una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
5. Ciascuno dei genitori avrà comunque la facoltà di frequentare e stare con le figlie ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le rispettive esigenze e quelle delle figlie, previo accordo tra i medesimi.
6. I genitori assumeranno insieme le decisioni di maggiore interesse per le figlie e relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
gli stessi s'informeranno reciprocamente su ogni questione loro riguardante, anche di ordinaria amministrazione.
7. In considerazione dei tempi di permanenza delle minori presso i genitori, ciascun genitore provvederà a soddisfare direttamente le esigenze quotidiane delle stesse per il periodo di tempo in cui staranno con loro.
8. Le spese straordinarie per le figlie verranno sostenute interamente dal padre fino a quando la madre non avrà reperito un'altra occupazione in grado di assicurarle un'entrata mensile complessiva di almeno € 1.500,00, dopodichè
2 verranno ripartite tra i genitori al 50%, con diritto al rimborso previa esibizione delle relative pezze giustificative da parte colui/colei che avrà sostenuto la spesa.
9. Per le spese che richiedono il consenso di entrambi i genitori, le parti convengono che il genitore che intende sostenere la spesa, la comunicherà all'altro, mediante richiesta scritta inviata con raccomandata A/R. Il destinatario, dalla data del ricevimento, avrà quindici giorni di tempo per comunicare per iscritto il proprio motivato dissenso. La mancata risposta, entro quindici giorni dalla consegna della richiesta di spesa, equivarrà ad approvazione e il genitore richiesto sarà obbligato a corrisponderne la percentuale specificata al superiore punto 8) entro il successivo 15 del mese;
a tal fine devono considerarsi:
1) spese mediche da documentare: A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture pubbliche;
B. che richiedono un accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche in regime non convenzionato;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari e interventi chirurgici erogati da strutture che operano in regime non convenzionato;
c) farmaci e terapie di medicina non tradizionale o non convenzionale;
2) spese scolastiche: A. che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola e materiale di cancelleria;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3) spese extrascolastiche: A. che non richiedono un preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ludiche, ricreative e pertinenti, abbigliamento e attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
10. Il sig. continuerà ad utilizzare in via esclusiva l'autovettura di Parte_1 sua proprietà Lancia Y anno 2007 mentre la sig.ra cederà, entro 60 Parte_2 giorni dall'omologa della separazione personale, la proprietà dell'autovettura Golf 1600 GT anno 1995 al sig. , il quale si farà interamente carico di Parte_1 ogni costo e spesa connessi alla cessione. 11. Il sig. continuerà a farsi carico del pagamento delle rate relative Parte_1 ai due finanziamenti accesi rispettivamente il 26.08.2022 con Creditis Servizi Finanziari per un importo di € 10.000,00, da restituire in 120 rate mensili di € 118,35 cadauna e in data 08.02.2023 con Agos per la somma di € 33.597,00, della durata di anni 10 e rata mensile di € 463,00.
12. I coniugi si concedono vicendevole autorizzazione all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio anche delle figlie minori, impegnandosi a concordare preventivamente ogni loro viaggio all'estero.
13. Le parti dichiarano di aver già provveduto a disciplinare separatamente ogni questione economica.
14. Spese compensate.
3
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16-10-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie ed Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
In virtù dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3958/ 2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 22-5-2005 e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
4 di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3958/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: addetto alle vendite alle dipendenze di Famila CP_1 reddito: euro 2.100,00 al mese con l'Avv. Gabriella Magarotto presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: addetta alle pulizie alle dipendenze della Controparte_2
[...]
: euro 856,86 netti al mese circa
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Magarotto presso cui hanno eletto domicilio telematico
1 i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 22-5-2005, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 15, Parte II, Serie A, anno 2005
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione sono nate le figlie e , rispettivamente il 13-9-2007 Per_1 Per_2 ed il 13-1-2012.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi ed , Parte_1 Parte_2 autorizzando ciascuno di essi a vivere separati e fissare la propria residenza ove lo ritenga più opportuno.
2. Disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la casa coniugale insieme al padre.
3. Assegnarsi al sig. l'abitazione coniugale di sua esclusiva proprietà Parte_1 sita in Lendinara (RO) via Piave n. 6 ove lo stesso continuerà a risiedere unitamente alle figlie ed . Per_1 Per_2
4. Le figlie e , compatibilmente con le esigenze scolastiche, la vita di Per_1 Per_2 relazione e sempre e comunque nel pieno rispetto delle loro necessità, trascorreranno con la madre:
- un fine settimana ogni due, dall'uscita da scuola del venerdì alla domenica sera e un giorno e una notte durante la settimana, tre giorni e due notti, anche consecutive, ove con il padre durante il fine settimana nonché i pomeriggi in cui il padre lavora;
il numero delle notti da trascorrere con la madre potranno diminuire o aumentare previo accordo tra i genitori;
- le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori consecutivamente almeno una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
5. Ciascuno dei genitori avrà comunque la facoltà di frequentare e stare con le figlie ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le rispettive esigenze e quelle delle figlie, previo accordo tra i medesimi.
6. I genitori assumeranno insieme le decisioni di maggiore interesse per le figlie e relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
gli stessi s'informeranno reciprocamente su ogni questione loro riguardante, anche di ordinaria amministrazione.
7. In considerazione dei tempi di permanenza delle minori presso i genitori, ciascun genitore provvederà a soddisfare direttamente le esigenze quotidiane delle stesse per il periodo di tempo in cui staranno con loro.
8. Le spese straordinarie per le figlie verranno sostenute interamente dal padre fino a quando la madre non avrà reperito un'altra occupazione in grado di assicurarle un'entrata mensile complessiva di almeno € 1.500,00, dopodichè
2 verranno ripartite tra i genitori al 50%, con diritto al rimborso previa esibizione delle relative pezze giustificative da parte colui/colei che avrà sostenuto la spesa.
9. Per le spese che richiedono il consenso di entrambi i genitori, le parti convengono che il genitore che intende sostenere la spesa, la comunicherà all'altro, mediante richiesta scritta inviata con raccomandata A/R. Il destinatario, dalla data del ricevimento, avrà quindici giorni di tempo per comunicare per iscritto il proprio motivato dissenso. La mancata risposta, entro quindici giorni dalla consegna della richiesta di spesa, equivarrà ad approvazione e il genitore richiesto sarà obbligato a corrisponderne la percentuale specificata al superiore punto 8) entro il successivo 15 del mese;
a tal fine devono considerarsi:
1) spese mediche da documentare: A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture pubbliche;
B. che richiedono un accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche in regime non convenzionato;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari e interventi chirurgici erogati da strutture che operano in regime non convenzionato;
c) farmaci e terapie di medicina non tradizionale o non convenzionale;
2) spese scolastiche: A. che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola e materiale di cancelleria;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3) spese extrascolastiche: A. che non richiedono un preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ludiche, ricreative e pertinenti, abbigliamento e attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
10. Il sig. continuerà ad utilizzare in via esclusiva l'autovettura di Parte_1 sua proprietà Lancia Y anno 2007 mentre la sig.ra cederà, entro 60 Parte_2 giorni dall'omologa della separazione personale, la proprietà dell'autovettura Golf 1600 GT anno 1995 al sig. , il quale si farà interamente carico di Parte_1 ogni costo e spesa connessi alla cessione. 11. Il sig. continuerà a farsi carico del pagamento delle rate relative Parte_1 ai due finanziamenti accesi rispettivamente il 26.08.2022 con Creditis Servizi Finanziari per un importo di € 10.000,00, da restituire in 120 rate mensili di € 118,35 cadauna e in data 08.02.2023 con Agos per la somma di € 33.597,00, della durata di anni 10 e rata mensile di € 463,00.
12. I coniugi si concedono vicendevole autorizzazione all'ottenimento di documenti validi per l'espatrio anche delle figlie minori, impegnandosi a concordare preventivamente ogni loro viaggio all'estero.
13. Le parti dichiarano di aver già provveduto a disciplinare separatamente ogni questione economica.
14. Spese compensate.
3
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16-10-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie ed Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
In virtù dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3958/ 2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 22-5-2005 e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
4 di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 4 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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