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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2179/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F.: ) con l'Avv.Federico Pedonese Parte_1 C.F._1
Appellante
contro codice fiscale e partita IVA n. rappresentata da RO P.IVA_1
(codice fiscale ) in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore con gli Avvocati Stefano Menghini e Davide Sarina
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto. Appello avverso la sentenza nr.792/2023 del
Tribunale di Venezia pubblicata in data 8.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr.792/2023 dell'8.05.2023
N.rep.2774/2023 dell'8.05.2023, resa dal Tribunale di Venezia, sezione civile, nel procedimento civile nrg.6227/2021, Giudice Unico Dott.ssa Sara Pitinari e depositata in cancelleria in data 8.05.2023 e non notificata dall'appellata, accogliere tutte le conclusioni di primo grado che qui si riportano pedissequamente: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis, accogliere la domanda e per l'effetto:
- In Via Preliminare: Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per tutti i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo contratto di mutuo fondiario, di cui agli artt.38 e s.s. del
D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in data Persona_1
24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, e notificato dalla cessionaria del credito e per essa RO
in forza di procura rilasciata da Controparte_2 RO
all'odierno attore;
- In Via Pregiudiziale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, accertare l'inesistenza ed il difetto di titolarità del diritto di credito nascente dal contratto di mutuo fondiario, di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 da atto ai rogiti Notaio stipulato in data 24.03.2005 di cui al Persona_1
N.Rep.80165 e N.Racc.16161, in capo alla società cessionaria del credito CP_1
e per essa in forza di procura rilasciata da
[...] Controparte_2 [...]
azionato mediante notifica dell'atto di precetto;
CP_1
- Sempre in Via Pregiudiziale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto di cessione del credito ed il difetto di legittimazione attiva nell'azionare il diritto di credito nascente dal contratto di mutuo fondiario, di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 da atto ai rogiti Notaio stipulato in data 24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e Persona_1
pag. 2/18 N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente Sig. , e il fratello Parte_1 [...]
e l'allora attuale CP_3 Controparte_4 PA
munito di formula esecutiva in data 12.04.2005, in capo alla in RO
forza di procura speciale rilasciata da e altresì difetto di Controparte_2
legittimazione attiva in capo alla quale mandataria della Controparte_2
azionato mediante notifica dell'atto di precetto: RO
- In Via Principale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa:
a) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario, di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in Persona_1
data 24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art.38.2 T.u.b.;
b ) In ogni caso e in conseguenza dell'accertamento e della dichiarazione di nullità di cui al punto a) del contratto di mutuo fondiario, di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in data 24.03.2005 di cui al Persona_1
N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente Sig. , e il Parte_1
fratello e l'allora attuale Controparte_3 Controparte_4 [...]
munito di formula esecutiva in data 12.04.2005, accertare e dichiarare PA
la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia;
c) Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese e commissioni per il combinato disposto dell'art.1815.2 c.c. e il D.L.29.12.2000 n.394, convertito con modifiche nella legge 24/2001, per violazione della legge 7 marzo 1996 n.108 e condannare per l'effetto la cessionaria società e per essa RO [...]
in forza di procura rilasciata da alla restituzione CP_2 RO
delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante e altresì condannare, inoltre, la cessionaria e per essa in forza di procura rilasciata RO Controparte_2
da al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata RO
pag. 3/18 disponibilità delle somme imputate ad interessi da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT;
d) Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese e commissioni per violazione della legge 7 marzo 1996 n.108 in quanto eccedente il c.d. tasso soglia di volta in volta stabilito nei trimestri di riferimento durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e condannare per l'effetto la cessionaria società e per RO
essa in forza di procura rilasciata da alla Controparte_6 RO
restituzione delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse nei trimestri nei quali risulta superato il tasso soglia di riferimento, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante e altresì condannare, inoltre, la cessionaria CP_1
e per essa in forza di procura rilasciata da
[...] Controparte_2 [...]
al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità CP_1
delle somme imputate ad interessi da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT;
e) Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt.120.2 e 117.4 T.U.B. e dell'art.6 della delibera del 9 febbraio del 2000 per Pt_2
non aver previsto per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, e per l'effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il combinato disposto degli artt.1339 – 820 e 821 del c.c., applicando il tasso di interesse legale ex art.1284 c.c. e condannare per l'effetto la cessionaria e per essa in forza di procura RO Controparte_2
rilasciata da alla restituzione mediante compensazione, delle RO
somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante sulle somme illegittimamente percepite dalla convenuta;
f) Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt.120.2 e 117.4 T.U.B. e dell'art.6 della delibera del 9 febbraio del 2000 per Pt_2
non aver specificatamente approvato per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, e per l'effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il combinato disposto degli artt.1339 – 820 e 821
pag. 4/18 del c.c., applicando il tasso di interesse legale ex art.1284 c.c. e condannare per l'effetto la cessionaria e per essa in forza di RO Controparte_2
procura rilasciata da alla restituzione mediante compensazione, RO
delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante sulle somme illegittimamente percepite dalla convenuta;
g) Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa la difformità fra tasso d'interesse determinato con il contratto di mutuo fondiario di cui agli artt.38 e s.s. del
D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in data Persona_1
24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, rispetto al tasso effettivo di ammortamento applicato nei confronti dell'odierna attrice e per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole del predetto contratto di mutuo fondiario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.1283, 1284, 1419 c.c. e art.117.7 T.u.b. con la conseguente condanna della cessionaria e per essa in forza di procura RO Controparte_2
rilasciata da alla restituzione di tutte le somme illegittimamente RO
percepite con il ricalcolo al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
h) Accertare e dichiarare ex art.117.6 T.U.B. la nullità della clausola n.2 del contratto in quanto indicante un I.S.C. errato e conseguentemente dichiarare dovuto il T.A.E.G. Ex art.117 T.U.B. ed equivalente alla misura del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia
e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e dichiarare che nessun'altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi d'interesse, commissioni o altre spese pag. 5/18 i) In ogni caso Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di mutuo.
In Via Istruttoria: richiede ex art.210 c.p.c. che venga ordinato alla RO
presunta cessionaria del credito, l'esibizione in giudizio dell'originario piano d'ammortamento sottoscritto contestualmente al contratto di mutuo fondiario di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio Persona_1
stipulato in data 24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 [...]
attuale munito di formula esecutiva Controparte_4 PA
in data 12.04.2005
Sempre in Via istruttoria l'odierno attore chiede ammettersi Consulenza Tecnica
d'Ufficio con riferimento al contratto di mutuo fondiario di cui agli artt.38 e s.s. del
D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in data Persona_1
24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, dedotto in giudizio, all'interno della quale il C.t.u. all'uopo nominato sia chiamato a:
a) Con riferimento al tasso d'interesse T.A.N. stipulato: accerti il Ctu se vi è difformità fra tasso d'interesse determinato con il contratto di mutuo fondiario di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in Persona_1
data 24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, rispetto al tasso effettivo di ammortamento applicato nei confronti dell'odierna attrice b ) Con riferimento all'illegittima capitalizzazione degli interessi: accerti il C.t.u. se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un pag. 6/18 regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo posto in violazione dell'art. 1283 c.c.; a.1) in caso affermativo distingua il C.t.u., per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto, a.2) verificando altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere e, qualora non rispettata anche solo una delle suddette condizioni di cui ai punti a.1) e a.2) proceda in tal caso il C.t.u. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art.117 T.U.B., con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza c) Con riferimento all'applicazione di un tasso di interesse usurario all'interno del contratto di mutuo: verificato il C.t.u. al momento della pattuizione contrattuale del mutuo stipulato nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in data Persona_1
24.03.2005 di cui e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente C.F._2
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto, calcoli il C.t.u. al momento della pattuizione contrattuale il
Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del T.A.E.G. (o I.s.c.) includendo nella stessa commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari) e spese (anche quelle notarili e per perizie tecniche) escluse quelle per imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora, nonchè il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto e, nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, il C.t.u. effettui il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi ex art.1815.2 c.c., competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e pag. 7/18 determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall'altro procedendo, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (spese notarili, di assicurazione, per perizie tecniche, capitalizzazione composta,...) versati e non dovuti. Infine, nell'ipotesi di esecuzione, alla luce del calcolo precedente, il C.t.u. determini se al momento della revoca del beneficio del termine
(art.1186 c.c) l'attore fosse a debito o a credito (tenendo conto, nel calcolo, che gli interessi e le competenze indebite già versati dovranno essere imputate a capitale) rispetto al capitale estinto e previsto dal piano di ammortamento sottoscritto con l'istituto di credito.
In ogni caso Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio di cui il procuratore si dichiara antistatario.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, e per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare in toto l'appello notificato e promosso dal Sig. , e Parte_1
con esso rigettare tutte le domande dal medesimo formulate, in quanto, appello e domande, infondati in fatto e/o in diritto, per l'effetto confermando la sentenza n.
792/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Venezia Dott.ssa Sara Pitinari in data
08/05/2023 e pubblicata in pari data nel giudizio di primo grado n. 6227/2021 R.G. del
Tribunale di Venezia. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa in ogni caso per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
ex art.615 c.p.c. avverso il precetto notificatogli da per RO
complessivi euro 283.985,90 oltre interessi sino al saldo, unitamente al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario di cui al rogito notarile notaio Per_1
stipulato in data 24.03.2005 (rep. 80165 e racc.16161) stipulato tra
[...] [...]
e e l'allora attuale Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
pag. 8/18 munito di formula esecutiva in data 12.04.2005 chiedendo di PA
accertare il difetto di titolarità in capo a del diritto di credito con RO
conseguente declaratoria di difetto di legittimazione attiva;
e di dichiarare la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, con conseguente declaratoria di nullità dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia. Inoltre
l'attore ha chiesto l'accertamento della nullità e dell'inefficacia di ogni e qualsivoglia pattuizione in punto interessi, spese e commissioni in ragione dell'indeterminatezza del tasso di interesse dovuto per omessa indicazione del divisore e del relativo regime di
Par capitalizzazione composto/semplice e per erronea indicazione dell' nonchè la violazione da parte dell'istituto di credito della normativa sull'usura e l'illegittima capitalizzazione degli interessi, con condanna della convenuta a risarcire i danni subiti.
Ritualmente costituita chiedeva l'integrale rigetto delle domande RO
attoree per infondatezza.
Con la sentenza n.792/23 pubblicata in data 8.5.2023 il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice rilevava la sussistenza della legittimazione ad agire di in RO
quanto affermatasi titolare del credito sì come risultante dalla documentazione dimessa e in particolare dall'avvenuta pubblicazione della cessione in G.U. nonchè dalla dichiarazione rilasciata dalla cedente Intesa San Polo spa. Rilevava inoltre la validità della procura rilasciata a Controparte_2
Veniva inoltre rilevato come il limite di finanziabilità ex art 38 TUB non costituiva elemento essenziale del contratto come evidenziato dalle SSUU n.33719/2022 e come l'eventuale superamento del limite non comportava la nullità del contratto evidenziando in ogni caso come nel caso di specie tale limite non risultava superato (250.000,00 importo mutuato – valore bene immobile secondo la stima svolta nell'esecuzione immobiliare 302.000,00 euro)
Rilevava inoltre la genericità ( trattandosi di generiche censure e senza alcun richiamo a perizie) e in ogni caso l'infondatezza delle dedotte indeterminatezza dei tassi, erronea indicazione dell'isc e superamento del tasso soglia, tenuto conto che “il contratto in atti reca l'indicazione chiara dei tassi di interesse applicabili al rapporto distinguendo tra il periodo di preammortamento, le prime trentasei rate e il periodo successivo ivi compresi pag. 9/18 il tasso di mora, i criteri determinativi, i costi e le spese applicabili (contratto e documento di sintesi); si rileva, altresì, che il tasso soglia alla data della stipula del contratto risultava essere pari a 5,790% sensibilmente inferiore rispetto al tasso convenuto (4,4% annuo). Rigettava inoltre la doglianza inerente l'illegittima capitalizzazione degli interessi rilevando che “il sistema di ammortamento progressivo
“alla francese” non dia luogo ad alcuna forma di anatocismo in quanto gli interessi corrispettivi, nelle rate successive alla prima, si calcolano sul debito residuo costituito dalla quota di capitale ancora dovuta e via via decrescente. In altri termini, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, non determinando capitalizzazione degli interessi”.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.792/23 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo Parte_1
grado.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma RO
delle sentenze impugnate.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza ove ha ritenuto sussistente, in la titolarità del “rapporto controverso” e la RO
legittimazione ad agire stante la mancata produzione del contratto di cessione del credito e rilevando come l'estratto della Gazzetta Ufficiale dimesso in primo grado non identificava dettagliatamente e specificamente le singole posizioni cedute nonché assumendo l'irrilevanza del collegamento al sito internet della cedente e della dichiarazione della cedente.
pag. 10/18 Secondo motivo di impugnazione.
Col secondo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata ove ha rigettato le eccezioni svolte rispetto ad quale mandataria e Controparte_2 procuratrice della cessionaria rilevando asserita “assoluta genericità RO dell'oggetto della procura notarile con ciò generandosi un'indeterminatezza dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali” (pag. 16 dell'appello), riferita alla procura Notaio
conferita da a (già per la Per_2 CP_1 Controparte_2 CP_7
tutela (stragiudiziale e giudiziale) dei crediti cedutile.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo di appello viene censurata la sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta CTU contabile contestando di non aver fornito la prova di tutti gli illegittimi addebiti posti in essere nella contrattualizzazione dei tassi d'interesse all'interno del contratto e il rigetto della doglianza inerente l'illegittima capitalizzazione degli interessi sulla base del rilevo che il sistema di ammortamento progressivo “alla francese” non dà luogo ad alcuna forma di anatocismo.
Ragioni della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
Quanto al primo motivo d'impugnazione va osservato in linea generale che va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Più specificamente, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano pag. 11/18 sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario ( cfr. Cass. civ. 9412/2023).
Ed ancora: “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. civ., n. 17944/2023).
Nel caso di specie l'appellato nell'opposizione al precetto notificatogli da CP_1
[... non ha contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione ma ha contestato che la cessione avesse riguardato i crediti azionati con il precetto;
eccependo la mancata produzione del contratto di cessione e deducendo che la prova in proposito offerta da non era sufficiente. Dal complessivo tenore delle difese emerge, RO dunque, che l'opponente non poneva in seria discussione l'esistenza del contratto di cessione, ma al più eccepiva che non ve ne era idonea prova in giudizio.
Sul punto va ricordato che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ. n.17889/2020).
Deve dunque ritenersi che la circostanza della esistenza del contatto di cessione dei crediti in blocco a favore di non può ritenersi effettivamente posta in RO specifica contestazione e, dunque, ne va ritenuta la prova in causa ai sensi dell'art. 115
c.p.c.
pag. 12/18 Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure “ risulta, RO
altresì, titolare del rapporto controverso, così come emerge dalla documentazione dimessa in atti, in particolare dalla pubblicazione dell'avvenuta cessione dei crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 L. 130 del 1999 e 58 del TUB a mezzo pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, dall'elenco dei crediti ceduti, dalla dichiarazione di Intesa San Paolo spa la quale rappresenta che i crediti contraddistinti al ndg n. 2952236729000 riconducibili al contratto di mutuo controverso (pag 22 di 30 all. 4) risultano essere stati ceduti a
Peraltro, si ritiene, in conformità a quanto statuito dalla Corte di RO
Cassazione, che le dichiarazioni confessorie della cedente, seppure successive rispetto alla cessione e alla pubblicità effettuata in Gazzetta Ufficiale, possano essere valorizzate quale elemento di prova della titolarità del rapporto in difetto della produzione del contratto di cessione, si veda in tal senso Cass. Civ. sez. III 16/04/2021 n. 10200 secondo cui “..non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.“ ( cfr. pag.
9-10 sentenza impugnata).
Ritiene il Collegio che nel caso di specie, dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- ritualmente depositato in atti - si ricava espressamente che “ha RO
acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre
2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”). I dati indicativi dei
Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito”. Risulta dunque l'insieme dei crediti ceduti derivanti da “contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche”, concessi a “persone fisiche” e sorti nel periodo compreso “tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017”, qualificati come attività finanziarie deteriorate.
pag. 13/18 Si tratta di un insieme di crediti sufficientemente determinato o determinabile in base a oggettivi criteri di indicazione che risultano riscontrati nel caso di specie trattandosi di credito nascente dal contratto di mutuo fondiario di cui agli artt.38 e s.s. del
D.Lgs.385/1993 atto a rogito Notaio stipulato in data 24.03.2005 fra Persona_1
, e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data 12.04.2005 e PA
azionato mediante il precetto opposto.
Tanto è sufficiente a ritenere assolto l'onere della cessionaria di dimostrare l'avvenuta cessione del credito e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'indicata operazione di cessione di crediti in blocco sottolineando in proposito il valore dirimente della dichiarazione effettuata da a comprova dell'indicata inclusione PA
(doc. 1 fascicolo di primo grado , nonché la valorizzazione della RO
disponibilità del titolo esecutivo da parte di RO
Va parimenti rigettato il secondo motivo d'impugnazione riferito alle eccezioni di genericità e indeterminatezza della procura notarile di quale Controparte_2
mandataria e procuratrice della cessionaria RO
Come già evidenziato nell'impugnata sentenza la procura notarile del 30 novembre
2018 (dimessa in atti dall'appellata) è stata rilasciata da in favore di RO
(successivamente specificamente “affinché la Società CP_7 Controparte_2
Procuratrice, a mezzo dei propri legali rappresentanti pro-tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla Società
Procuratrice con facoltà di sub delega, possa compiere in nome e per conto della
Società, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai Crediti e ai Crediti
Ulteriori, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo” e dunque per la gestione anche giudiziale di tutti i crediti della mandante derivanti dall'operazione di cartolarizzazione richiamata nell'avviso in G.U. comprendenti anche il credito per cui è causa come sopraevidenziato.
pag. 14/18 Infine, quanto alle ulteriori censure relative al titolo esecutivo va preliminarmente rilevato come l'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, limitandosi a richiamare genericamente molteplici pronunce di legittimità e merito e senza tuttavia svolgere, come già rilevato nella sentenza impugnata anche nel giudizio di primo grado, alcuna specifica contestazione concretamente riferita allo specifico mutuo oggetto di controversia.
Come rilevato nel provvedimento impugnato “ Tali doglianze, in ogni caso, sono state formulate da parte attrice in modo generico, senza alcun riferimento agli effetti che le spese e commissioni contestate possano aver avuto sul superamento della soglia usura e senza alcun richiamo a perizie. La scrivente ritiene che sarebbe stato, invece, onere di parte attrice indicare, in modo preciso e puntuale, come le spese e i maggiori oneri contestati abbiano inciso sul superamento del tasso soglia non potendosi sopperire, attraverso una perizia, al difetto di allegazione dell'atto di citazione. In altri termini, la parte che eccepisce il superamento dei tassi soglia degli interessi ha l'onere di allegare quale tipologia di contratto sia stato concluso, le diverse clausole negoziali, il tasso moratorio in concreto applicato, l'attore non potendosi limitare ad una generica contestazione, dovendo invece precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In tal senso Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020” (cfr. sentenza impugnata).
In ogni caso va confermato il rigetto dell'eccezione di indeterminatezza e mancata trasparenza delle condizioni contrattuali tenuto conto che, come specificamente dedotto dall'appellata, nel mutuo oggetto di causa del 24 marzo 2005 (documento n.1 unitamente all'atto di citazione), risultano specificamente individuati l'importo erogato
(euro 250.000,00), la durata (30 anni), i tassi di interesse unitamente ai criteri estrinseci ed oggettivi che consentono di determinarli, i costi del mutuo. In particolare secondo quanto indicato nell'art. 2 del contratto il tasso di interesse applicabile per il periodo di preammortamento e per le prime trentasei rate mensile corrisponde al tasso è fisso pari pag. 15/18 al 4,40% annuo e per la restante durata del mutuo il tasso è previsto come variabile con criteri oggettivi di determinazione dello stesso in relazione anche alla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 (tasso variabile determinato da spread di 1,35 punti più Euribor 1 mese con coefficiente 365/360 ed arrotondamento allo 0,05 superiore) con opzione per il tasso fisso con i criteri indicati dall'articolo 1. L'art. 3 stabilisce poi che l'ammortamento avrà luogo a mezzo “rate mensili costanti posticipate, ciascuna comprensiva di una quota progressivamente crescente di capitale e di una di interesse”
e che ad ogni variazione del tasso d'interesse sarà determinata una nuova rata, sulla base del residuo debito in linea capitale e del numero di rate a scadere, con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della prima rata”. L'articolo 7 indica i criteri di calcolo degli interessi di mora e l'articolo 8 i costi e le spese a carico del mutuatario.
Né costituisce di per sé causa di invalidità la mancata allegazione del piano di ammortamento tenuto conto che come rilevato dalla Suprema Corte “la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” ( cfr Cass. civ. n.12922/2020).
Infine, quanto al rilievo di illegittimità del sistema di ammortamento c.d. alla francese in quanto in violazione dell'art. 1283 cod. civ., reiterato anche in questa sede dal patrocinio dell'appellante, si osserva che sul punto è sufficiente il richiamo all'insegnamento della Suprema Corte e alla sentenza SSUU n. 15130/2024 su mutuo a tasso fisso e ammortamento alla francese, che ha espresso i seguenti principi: “…deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”-“la natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale
"anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile" (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della pag. 16/18 disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo ("sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", art. 820, comma 3, c.c.)”; “…deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”; il sistema di capitalizzazione composta non comporta alcun anatocismo, poiché altro non è che: “… una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; tale sistema, infatti, consente “ … di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”. Principi poi ribaditi, con riguardo al mutuo a tasso variabile, anche dalla più recente sentenza Cass. civ. n.7382/2025.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il d.m. n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 in complessivi euro 20.119,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.792/2023, pubblicata in data 8 maggio 2023, del Tribunale di Venezia, lo respinge e per l'effetto:
pag. 17/18 1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 RO
rappresentata da in persona del legale rappresentante p. t., le spese di Controparte_2
lite del presente grado, liquidate in euro 20.119,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2179/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F.: ) con l'Avv.Federico Pedonese Parte_1 C.F._1
Appellante
contro codice fiscale e partita IVA n. rappresentata da RO P.IVA_1
(codice fiscale ) in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore con gli Avvocati Stefano Menghini e Davide Sarina
Appellata
Oggetto: Opposizione a precetto. Appello avverso la sentenza nr.792/2023 del
Tribunale di Venezia pubblicata in data 8.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr.792/2023 dell'8.05.2023
N.rep.2774/2023 dell'8.05.2023, resa dal Tribunale di Venezia, sezione civile, nel procedimento civile nrg.6227/2021, Giudice Unico Dott.ssa Sara Pitinari e depositata in cancelleria in data 8.05.2023 e non notificata dall'appellata, accogliere tutte le conclusioni di primo grado che qui si riportano pedissequamente: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis, accogliere la domanda e per l'effetto:
- In Via Preliminare: Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per tutti i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo contratto di mutuo fondiario, di cui agli artt.38 e s.s. del
D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in data Persona_1
24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, e notificato dalla cessionaria del credito e per essa RO
in forza di procura rilasciata da Controparte_2 RO
all'odierno attore;
- In Via Pregiudiziale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, accertare l'inesistenza ed il difetto di titolarità del diritto di credito nascente dal contratto di mutuo fondiario, di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 da atto ai rogiti Notaio stipulato in data 24.03.2005 di cui al Persona_1
N.Rep.80165 e N.Racc.16161, in capo alla società cessionaria del credito CP_1
e per essa in forza di procura rilasciata da
[...] Controparte_2 [...]
azionato mediante notifica dell'atto di precetto;
CP_1
- Sempre in Via Pregiudiziale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto di cessione del credito ed il difetto di legittimazione attiva nell'azionare il diritto di credito nascente dal contratto di mutuo fondiario, di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 da atto ai rogiti Notaio stipulato in data 24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e Persona_1
pag. 2/18 N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente Sig. , e il fratello Parte_1 [...]
e l'allora attuale CP_3 Controparte_4 PA
munito di formula esecutiva in data 12.04.2005, in capo alla in RO
forza di procura speciale rilasciata da e altresì difetto di Controparte_2
legittimazione attiva in capo alla quale mandataria della Controparte_2
azionato mediante notifica dell'atto di precetto: RO
- In Via Principale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa:
a) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario, di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in Persona_1
data 24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art.38.2 T.u.b.;
b ) In ogni caso e in conseguenza dell'accertamento e della dichiarazione di nullità di cui al punto a) del contratto di mutuo fondiario, di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in data 24.03.2005 di cui al Persona_1
N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente Sig. , e il Parte_1
fratello e l'allora attuale Controparte_3 Controparte_4 [...]
munito di formula esecutiva in data 12.04.2005, accertare e dichiarare PA
la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia;
c) Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese e commissioni per il combinato disposto dell'art.1815.2 c.c. e il D.L.29.12.2000 n.394, convertito con modifiche nella legge 24/2001, per violazione della legge 7 marzo 1996 n.108 e condannare per l'effetto la cessionaria società e per essa RO [...]
in forza di procura rilasciata da alla restituzione CP_2 RO
delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante e altresì condannare, inoltre, la cessionaria e per essa in forza di procura rilasciata RO Controparte_2
da al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata RO
pag. 3/18 disponibilità delle somme imputate ad interessi da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT;
d) Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese e commissioni per violazione della legge 7 marzo 1996 n.108 in quanto eccedente il c.d. tasso soglia di volta in volta stabilito nei trimestri di riferimento durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e condannare per l'effetto la cessionaria società e per RO
essa in forza di procura rilasciata da alla Controparte_6 RO
restituzione delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse nei trimestri nei quali risulta superato il tasso soglia di riferimento, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierna istante e altresì condannare, inoltre, la cessionaria CP_1
e per essa in forza di procura rilasciata da
[...] Controparte_2 [...]
al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità CP_1
delle somme imputate ad interessi da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT;
e) Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt.120.2 e 117.4 T.U.B. e dell'art.6 della delibera del 9 febbraio del 2000 per Pt_2
non aver previsto per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, e per l'effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il combinato disposto degli artt.1339 – 820 e 821 del c.c., applicando il tasso di interesse legale ex art.1284 c.c. e condannare per l'effetto la cessionaria e per essa in forza di procura RO Controparte_2
rilasciata da alla restituzione mediante compensazione, delle RO
somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante sulle somme illegittimamente percepite dalla convenuta;
f) Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt.120.2 e 117.4 T.U.B. e dell'art.6 della delibera del 9 febbraio del 2000 per Pt_2
non aver specificatamente approvato per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, e per l'effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il combinato disposto degli artt.1339 – 820 e 821
pag. 4/18 del c.c., applicando il tasso di interesse legale ex art.1284 c.c. e condannare per l'effetto la cessionaria e per essa in forza di RO Controparte_2
procura rilasciata da alla restituzione mediante compensazione, RO
delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante sulle somme illegittimamente percepite dalla convenuta;
g) Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esposte in narrativa la difformità fra tasso d'interesse determinato con il contratto di mutuo fondiario di cui agli artt.38 e s.s. del
D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in data Persona_1
24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, rispetto al tasso effettivo di ammortamento applicato nei confronti dell'odierna attrice e per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole del predetto contratto di mutuo fondiario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.1283, 1284, 1419 c.c. e art.117.7 T.u.b. con la conseguente condanna della cessionaria e per essa in forza di procura RO Controparte_2
rilasciata da alla restituzione di tutte le somme illegittimamente RO
percepite con il ricalcolo al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
h) Accertare e dichiarare ex art.117.6 T.U.B. la nullità della clausola n.2 del contratto in quanto indicante un I.S.C. errato e conseguentemente dichiarare dovuto il T.A.E.G. Ex art.117 T.U.B. ed equivalente alla misura del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia
e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e dichiarare che nessun'altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi d'interesse, commissioni o altre spese pag. 5/18 i) In ogni caso Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di mutuo.
In Via Istruttoria: richiede ex art.210 c.p.c. che venga ordinato alla RO
presunta cessionaria del credito, l'esibizione in giudizio dell'originario piano d'ammortamento sottoscritto contestualmente al contratto di mutuo fondiario di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio Persona_1
stipulato in data 24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 [...]
attuale munito di formula esecutiva Controparte_4 PA
in data 12.04.2005
Sempre in Via istruttoria l'odierno attore chiede ammettersi Consulenza Tecnica
d'Ufficio con riferimento al contratto di mutuo fondiario di cui agli artt.38 e s.s. del
D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in data Persona_1
24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, dedotto in giudizio, all'interno della quale il C.t.u. all'uopo nominato sia chiamato a:
a) Con riferimento al tasso d'interesse T.A.N. stipulato: accerti il Ctu se vi è difformità fra tasso d'interesse determinato con il contratto di mutuo fondiario di cui agli artt.38 e s.s. del D.Lgs.385/1993 nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in Persona_1
data 24.03.2005 di cui al N.Rep.80165 e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, rispetto al tasso effettivo di ammortamento applicato nei confronti dell'odierna attrice b ) Con riferimento all'illegittima capitalizzazione degli interessi: accerti il C.t.u. se il piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia stata determinata sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un pag. 6/18 regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo posto in violazione dell'art. 1283 c.c.; a.1) in caso affermativo distingua il C.t.u., per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto, a.2) verificando altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere e, qualora non rispettata anche solo una delle suddette condizioni di cui ai punti a.1) e a.2) proceda in tal caso il C.t.u. a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art.117 T.U.B., con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza c) Con riferimento all'applicazione di un tasso di interesse usurario all'interno del contratto di mutuo: verificato il C.t.u. al momento della pattuizione contrattuale del mutuo stipulato nascente da atto ai rogiti Notaio stipulato in data Persona_1
24.03.2005 di cui e N.Racc.16161 fra l'odierno attore opponente C.F._2
Sig. , e il fratello e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data
[...] PA
12.04.2005, il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto, calcoli il C.t.u. al momento della pattuizione contrattuale il
Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del T.A.E.G. (o I.s.c.) includendo nella stessa commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari) e spese (anche quelle notarili e per perizie tecniche) escluse quelle per imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora, nonchè il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto e, nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia, il C.t.u. effettui il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi ex art.1815.2 c.c., competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e pag. 7/18 determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall'altro procedendo, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (spese notarili, di assicurazione, per perizie tecniche, capitalizzazione composta,...) versati e non dovuti. Infine, nell'ipotesi di esecuzione, alla luce del calcolo precedente, il C.t.u. determini se al momento della revoca del beneficio del termine
(art.1186 c.c) l'attore fosse a debito o a credito (tenendo conto, nel calcolo, che gli interessi e le competenze indebite già versati dovranno essere imputate a capitale) rispetto al capitale estinto e previsto dal piano di ammortamento sottoscritto con l'istituto di credito.
In ogni caso Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio di cui il procuratore si dichiara antistatario.
Per parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, e per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare in toto l'appello notificato e promosso dal Sig. , e Parte_1
con esso rigettare tutte le domande dal medesimo formulate, in quanto, appello e domande, infondati in fatto e/o in diritto, per l'effetto confermando la sentenza n.
792/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Venezia Dott.ssa Sara Pitinari in data
08/05/2023 e pubblicata in pari data nel giudizio di primo grado n. 6227/2021 R.G. del
Tribunale di Venezia. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa in ogni caso per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
ex art.615 c.p.c. avverso il precetto notificatogli da per RO
complessivi euro 283.985,90 oltre interessi sino al saldo, unitamente al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario di cui al rogito notarile notaio Per_1
stipulato in data 24.03.2005 (rep. 80165 e racc.16161) stipulato tra
[...] [...]
e e l'allora attuale Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
pag. 8/18 munito di formula esecutiva in data 12.04.2005 chiedendo di PA
accertare il difetto di titolarità in capo a del diritto di credito con RO
conseguente declaratoria di difetto di legittimazione attiva;
e di dichiarare la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, con conseguente declaratoria di nullità dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia. Inoltre
l'attore ha chiesto l'accertamento della nullità e dell'inefficacia di ogni e qualsivoglia pattuizione in punto interessi, spese e commissioni in ragione dell'indeterminatezza del tasso di interesse dovuto per omessa indicazione del divisore e del relativo regime di
Par capitalizzazione composto/semplice e per erronea indicazione dell' nonchè la violazione da parte dell'istituto di credito della normativa sull'usura e l'illegittima capitalizzazione degli interessi, con condanna della convenuta a risarcire i danni subiti.
Ritualmente costituita chiedeva l'integrale rigetto delle domande RO
attoree per infondatezza.
Con la sentenza n.792/23 pubblicata in data 8.5.2023 il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice rilevava la sussistenza della legittimazione ad agire di in RO
quanto affermatasi titolare del credito sì come risultante dalla documentazione dimessa e in particolare dall'avvenuta pubblicazione della cessione in G.U. nonchè dalla dichiarazione rilasciata dalla cedente Intesa San Polo spa. Rilevava inoltre la validità della procura rilasciata a Controparte_2
Veniva inoltre rilevato come il limite di finanziabilità ex art 38 TUB non costituiva elemento essenziale del contratto come evidenziato dalle SSUU n.33719/2022 e come l'eventuale superamento del limite non comportava la nullità del contratto evidenziando in ogni caso come nel caso di specie tale limite non risultava superato (250.000,00 importo mutuato – valore bene immobile secondo la stima svolta nell'esecuzione immobiliare 302.000,00 euro)
Rilevava inoltre la genericità ( trattandosi di generiche censure e senza alcun richiamo a perizie) e in ogni caso l'infondatezza delle dedotte indeterminatezza dei tassi, erronea indicazione dell'isc e superamento del tasso soglia, tenuto conto che “il contratto in atti reca l'indicazione chiara dei tassi di interesse applicabili al rapporto distinguendo tra il periodo di preammortamento, le prime trentasei rate e il periodo successivo ivi compresi pag. 9/18 il tasso di mora, i criteri determinativi, i costi e le spese applicabili (contratto e documento di sintesi); si rileva, altresì, che il tasso soglia alla data della stipula del contratto risultava essere pari a 5,790% sensibilmente inferiore rispetto al tasso convenuto (4,4% annuo). Rigettava inoltre la doglianza inerente l'illegittima capitalizzazione degli interessi rilevando che “il sistema di ammortamento progressivo
“alla francese” non dia luogo ad alcuna forma di anatocismo in quanto gli interessi corrispettivi, nelle rate successive alla prima, si calcolano sul debito residuo costituito dalla quota di capitale ancora dovuta e via via decrescente. In altri termini, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, non determinando capitalizzazione degli interessi”.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.792/23 del Tribunale di Venezia ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo Parte_1
grado.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma RO
delle sentenze impugnate.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza ove ha ritenuto sussistente, in la titolarità del “rapporto controverso” e la RO
legittimazione ad agire stante la mancata produzione del contratto di cessione del credito e rilevando come l'estratto della Gazzetta Ufficiale dimesso in primo grado non identificava dettagliatamente e specificamente le singole posizioni cedute nonché assumendo l'irrilevanza del collegamento al sito internet della cedente e della dichiarazione della cedente.
pag. 10/18 Secondo motivo di impugnazione.
Col secondo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza impugnata ove ha rigettato le eccezioni svolte rispetto ad quale mandataria e Controparte_2 procuratrice della cessionaria rilevando asserita “assoluta genericità RO dell'oggetto della procura notarile con ciò generandosi un'indeterminatezza dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali” (pag. 16 dell'appello), riferita alla procura Notaio
conferita da a (già per la Per_2 CP_1 Controparte_2 CP_7
tutela (stragiudiziale e giudiziale) dei crediti cedutile.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo di appello viene censurata la sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta CTU contabile contestando di non aver fornito la prova di tutti gli illegittimi addebiti posti in essere nella contrattualizzazione dei tassi d'interesse all'interno del contratto e il rigetto della doglianza inerente l'illegittima capitalizzazione degli interessi sulla base del rilevo che il sistema di ammortamento progressivo “alla francese” non dà luogo ad alcuna forma di anatocismo.
Ragioni della decisione
L'appello va integralmente rigettato.
Quanto al primo motivo d'impugnazione va osservato in linea generale che va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Più specificamente, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano pag. 11/18 sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario ( cfr. Cass. civ. 9412/2023).
Ed ancora: “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. civ., n. 17944/2023).
Nel caso di specie l'appellato nell'opposizione al precetto notificatogli da CP_1
[... non ha contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione ma ha contestato che la cessione avesse riguardato i crediti azionati con il precetto;
eccependo la mancata produzione del contratto di cessione e deducendo che la prova in proposito offerta da non era sufficiente. Dal complessivo tenore delle difese emerge, RO dunque, che l'opponente non poneva in seria discussione l'esistenza del contratto di cessione, ma al più eccepiva che non ve ne era idonea prova in giudizio.
Sul punto va ricordato che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. civ. n.17889/2020).
Deve dunque ritenersi che la circostanza della esistenza del contatto di cessione dei crediti in blocco a favore di non può ritenersi effettivamente posta in RO specifica contestazione e, dunque, ne va ritenuta la prova in causa ai sensi dell'art. 115
c.p.c.
pag. 12/18 Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure “ risulta, RO
altresì, titolare del rapporto controverso, così come emerge dalla documentazione dimessa in atti, in particolare dalla pubblicazione dell'avvenuta cessione dei crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 L. 130 del 1999 e 58 del TUB a mezzo pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, dall'elenco dei crediti ceduti, dalla dichiarazione di Intesa San Paolo spa la quale rappresenta che i crediti contraddistinti al ndg n. 2952236729000 riconducibili al contratto di mutuo controverso (pag 22 di 30 all. 4) risultano essere stati ceduti a
Peraltro, si ritiene, in conformità a quanto statuito dalla Corte di RO
Cassazione, che le dichiarazioni confessorie della cedente, seppure successive rispetto alla cessione e alla pubblicità effettuata in Gazzetta Ufficiale, possano essere valorizzate quale elemento di prova della titolarità del rapporto in difetto della produzione del contratto di cessione, si veda in tal senso Cass. Civ. sez. III 16/04/2021 n. 10200 secondo cui “..non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.“ ( cfr. pag.
9-10 sentenza impugnata).
Ritiene il Collegio che nel caso di specie, dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- ritualmente depositato in atti - si ricava espressamente che “ha RO
acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre
2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i “Crediti”). I dati indicativi dei
Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito”. Risulta dunque l'insieme dei crediti ceduti derivanti da “contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche”, concessi a “persone fisiche” e sorti nel periodo compreso “tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017”, qualificati come attività finanziarie deteriorate.
pag. 13/18 Si tratta di un insieme di crediti sufficientemente determinato o determinabile in base a oggettivi criteri di indicazione che risultano riscontrati nel caso di specie trattandosi di credito nascente dal contratto di mutuo fondiario di cui agli artt.38 e s.s. del
D.Lgs.385/1993 atto a rogito Notaio stipulato in data 24.03.2005 fra Persona_1
, e l'allora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
attuale munito di formula esecutiva in data 12.04.2005 e PA
azionato mediante il precetto opposto.
Tanto è sufficiente a ritenere assolto l'onere della cessionaria di dimostrare l'avvenuta cessione del credito e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'indicata operazione di cessione di crediti in blocco sottolineando in proposito il valore dirimente della dichiarazione effettuata da a comprova dell'indicata inclusione PA
(doc. 1 fascicolo di primo grado , nonché la valorizzazione della RO
disponibilità del titolo esecutivo da parte di RO
Va parimenti rigettato il secondo motivo d'impugnazione riferito alle eccezioni di genericità e indeterminatezza della procura notarile di quale Controparte_2
mandataria e procuratrice della cessionaria RO
Come già evidenziato nell'impugnata sentenza la procura notarile del 30 novembre
2018 (dimessa in atti dall'appellata) è stata rilasciata da in favore di RO
(successivamente specificamente “affinché la Società CP_7 Controparte_2
Procuratrice, a mezzo dei propri legali rappresentanti pro-tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla Società
Procuratrice con facoltà di sub delega, possa compiere in nome e per conto della
Società, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai Crediti e ai Crediti
Ulteriori, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo” e dunque per la gestione anche giudiziale di tutti i crediti della mandante derivanti dall'operazione di cartolarizzazione richiamata nell'avviso in G.U. comprendenti anche il credito per cui è causa come sopraevidenziato.
pag. 14/18 Infine, quanto alle ulteriori censure relative al titolo esecutivo va preliminarmente rilevato come l'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, limitandosi a richiamare genericamente molteplici pronunce di legittimità e merito e senza tuttavia svolgere, come già rilevato nella sentenza impugnata anche nel giudizio di primo grado, alcuna specifica contestazione concretamente riferita allo specifico mutuo oggetto di controversia.
Come rilevato nel provvedimento impugnato “ Tali doglianze, in ogni caso, sono state formulate da parte attrice in modo generico, senza alcun riferimento agli effetti che le spese e commissioni contestate possano aver avuto sul superamento della soglia usura e senza alcun richiamo a perizie. La scrivente ritiene che sarebbe stato, invece, onere di parte attrice indicare, in modo preciso e puntuale, come le spese e i maggiori oneri contestati abbiano inciso sul superamento del tasso soglia non potendosi sopperire, attraverso una perizia, al difetto di allegazione dell'atto di citazione. In altri termini, la parte che eccepisce il superamento dei tassi soglia degli interessi ha l'onere di allegare quale tipologia di contratto sia stato concluso, le diverse clausole negoziali, il tasso moratorio in concreto applicato, l'attore non potendosi limitare ad una generica contestazione, dovendo invece precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In tal senso Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020” (cfr. sentenza impugnata).
In ogni caso va confermato il rigetto dell'eccezione di indeterminatezza e mancata trasparenza delle condizioni contrattuali tenuto conto che, come specificamente dedotto dall'appellata, nel mutuo oggetto di causa del 24 marzo 2005 (documento n.1 unitamente all'atto di citazione), risultano specificamente individuati l'importo erogato
(euro 250.000,00), la durata (30 anni), i tassi di interesse unitamente ai criteri estrinseci ed oggettivi che consentono di determinarli, i costi del mutuo. In particolare secondo quanto indicato nell'art. 2 del contratto il tasso di interesse applicabile per il periodo di preammortamento e per le prime trentasei rate mensile corrisponde al tasso è fisso pari pag. 15/18 al 4,40% annuo e per la restante durata del mutuo il tasso è previsto come variabile con criteri oggettivi di determinazione dello stesso in relazione anche alla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 (tasso variabile determinato da spread di 1,35 punti più Euribor 1 mese con coefficiente 365/360 ed arrotondamento allo 0,05 superiore) con opzione per il tasso fisso con i criteri indicati dall'articolo 1. L'art. 3 stabilisce poi che l'ammortamento avrà luogo a mezzo “rate mensili costanti posticipate, ciascuna comprensiva di una quota progressivamente crescente di capitale e di una di interesse”
e che ad ogni variazione del tasso d'interesse sarà determinata una nuova rata, sulla base del residuo debito in linea capitale e del numero di rate a scadere, con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della prima rata”. L'articolo 7 indica i criteri di calcolo degli interessi di mora e l'articolo 8 i costi e le spese a carico del mutuatario.
Né costituisce di per sé causa di invalidità la mancata allegazione del piano di ammortamento tenuto conto che come rilevato dalla Suprema Corte “la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” ( cfr Cass. civ. n.12922/2020).
Infine, quanto al rilievo di illegittimità del sistema di ammortamento c.d. alla francese in quanto in violazione dell'art. 1283 cod. civ., reiterato anche in questa sede dal patrocinio dell'appellante, si osserva che sul punto è sufficiente il richiamo all'insegnamento della Suprema Corte e alla sentenza SSUU n. 15130/2024 su mutuo a tasso fisso e ammortamento alla francese, che ha espresso i seguenti principi: “…deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”-“la natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale
"anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile" (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della pag. 16/18 disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo ("sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", art. 820, comma 3, c.c.)”; “…deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”; il sistema di capitalizzazione composta non comporta alcun anatocismo, poiché altro non è che: “… una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; tale sistema, infatti, consente “ … di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”. Principi poi ribaditi, con riguardo al mutuo a tasso variabile, anche dalla più recente sentenza Cass. civ. n.7382/2025.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il d.m. n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 in complessivi euro 20.119,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e
CPA.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.792/2023, pubblicata in data 8 maggio 2023, del Tribunale di Venezia, lo respinge e per l'effetto:
pag. 17/18 1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 RO
rappresentata da in persona del legale rappresentante p. t., le spese di Controparte_2
lite del presente grado, liquidate in euro 20.119,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE dott. Martina Gasparini
pag. 18/18