Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02663/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2663 del 2025, proposto da RI – Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6091B9471, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato e Maria Gaia Cavallari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Centrale unica di committenza dei Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema, non costituita in giudizio;
nei confronti
di Area S.r.l. società unipersonale, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- della determinazione dirigenziale n. 1158 del 18.08.2025 del Comune di Forte dei Marmi, avente ad oggetto “ Gara Europea a procedura aperta svolta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie gestite dall’Ufficio Tributi del Comune di Forte dei Marmi. Determina di esclusione operatore economico RI S.p.A. (CIG. B6091B9471) ”;
- della comunicazione di esclusione ex art. 90, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, prot. n. 0031654 del 19.08.2025, dell’Ufficio gare della Centrale unica di committenza dei Comuni di Forte dei Marmi e di Stazzema;
- del verbale di verifica di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 del Comune di Forte dei Marmi del 12.08.2025, anch’esso recante l’esclusione di RI S.p.A. dalla gara;
- della richiesta di giustificativi della Centrale unica di committenza dei Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema del 18.07.2025;
- della seconda richiesta di giustificativi della Centrale unica di committenza dei Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema del 1.08.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti, tra cui il verbale della seduta pubblica del 10.07.2025 nella quale la commissione giudicatrice ha rilevato che l’offerta di RI è risultata anomala;
nonché, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., per l’accesso ex artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 116 cod. proc. amm. alla documentazione oggetto di gara, in essa compresi l’aggiudicazione nel frattempo eventualmente disposta e i verbali di valutazione delle offerte della ricorrente e dell’aggiudicataria, l’offerta tecnica ed economica e la documentazione amministrativa dell’aggiudicataria;
nonché per la riammissione in gara della ricorrente e la conseguente aggiudicazione alla stessa del servizio in attuazione della graduatoria già formata prima dell’esclusione nel verbale della commissione di gara del 10.08.2025 e quindi con ristoro in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione e stipulazione del contratto, ove occorrendo previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con l’aggiudicatario o con disposizione per il subentro nel contratto, se nel frattempo stipulato, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm.;
nonché, in subordine, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, per la condanna dell’Ente resistente al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 cod. proc. amm., comprensivo del danno emergente, del danno professionale e del lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ivi compreso l’eventuale mancato guadagno derivante dalla parziale esecuzione del contratto da parte della controinteressata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. DE De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con bando pubblicato il 14.03.2025, il Comune di Forte dei Marmi, tramite la Centrale unica di committenza tra i Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema, indiceva una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie dell’Ente, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del codice dei contratti pubblici.
2. – La durata dell’appalto (art. 2 del capitolato speciale; art. 3 del disciplinare di gara) era stabilita in trentasei mesi, ma l’Amministrazione si riservava di esercitare un’opzione di proroga del contratto per ulteriori trentasei mesi; era inoltre previsto che, alla scadenza del contratto, l’aggiudicatario sarebbe stato tenuto, su richiesta della stazione appaltante, a garantire la prestazione nel tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente, fino a un massimo di sei mesi.
3. – La lex specialis (art. 4 del capitolato) stabiliva che il corrispettivo dell’appalto era costituito dall’aggio percentuale risultante dall’offerta dell’operatore aggiudicatario, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, oltre l’IVA, al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive a qualsiasi titolo conseguite.
Oltre all’aggio, era prevista la spettanza in favore dell’affidatario del rimborso forfettario (non ribassabile) di € 6,00 per la creazione e gestione della banca dati per ogni pratica e del rimborso a carico dell’Amministrazione delle spese postali anticipate e di quelle necessarie all’attivazione delle procedure cautelari o esecutive una volta recuperate. Inoltre, in caso di poste inesigibili, una volta discaricate, le relative spese sarebbero state anch’esse rimborsate all’appaltatore dall’Amministrazione.
4. – Nel capitolato speciale di appalto (art. 3) veniva indicata la stima del numero e dell’importo delle liste di riscossione da affidarsi annualmente nel periodo di durata complessiva dell’appalto (comprensiva della proroga triennale), relative agli avvisi di accertamento IMU, TARI e CUP, da quelli già emessi a quelli ancora da emettere fino all’annualità 2024 che, nel rispetto del termine decadenziale, sarebbero stati emessi entro il 31.12.2029, il tutto per un totale di € 17.103.508,69 e di n. 7278 di avvisi. Venivano altresì indicate le percentuali di riscossione, stimate alla luce dell’andamento degli anni precedenti.
L’importo contrattuale a base di gara era così determinato in € 410.563,00 oltre IVA per i primi tre anni. L’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di proroga (tre anni), del quinto d’obbligo e dell’opzione di proroga tecnica (sei mesi), era dunque indicato in € 971.666,00 (artt. 3 e 5 del capitolato e art. 3.4 del disciplinare).
5. – L’art. 3 del disciplinare e l’art. 5 del capitolato precisavano che l’importo complessivo appena indicato comprendeva i costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante nella misura di € 221.964,00, determinata nel rispetto dell’art. 41, co. 13 e 14, del codice dei contratti pubblici sulla base degli elementi indicati negli artt. 3 e 5 del CSA e dei CCNL di settore riferiti ai servizi in appalto.
Detti costi non erano soggetti a ribasso, salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo del relativo importo derivasse da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi non determinanti penalizzazioni per la manodopera (artt. 3 e 17 del disciplinare).
6. – Il disciplinare prevedeva (art. 17) che l’operatore economico interessato avrebbe dovuto compilare la propria offerta economica indicando il ribasso sull’aggio posto a base d’asta, pari al 12,00%, la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera.
7. – RI partecipava alla procedura offrendo un aggio dello 0,10% (a fronte di un aggio a base d’asta del 12%) e indicando quali costi della manodopera al netto dell’IVA l’importo di € 82.042,66.
8. – All’esito dell’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi e all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, veniva stilata la graduatoria, nella quale RI si collocava al primo posto con 86,30 punti (66,30 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per quella economica) e Area S.r.l. si classificava seconda con 66,45 punti (66,08 punti per l’offerta tecnica e 0,37 punti per quella economica).
9. – Con missiva del 18.07.2025, il RUP comunicava a RI che la sua offerta era risultata anomala e la invitava a fornire le proprie giustificazioni in ordine al ribasso offerto e a « specificare se l’importo indicato per il personale [era] riferito all’anno o alla durata dell’appalto ».
10. – Con missiva del 21.07.2025 a firma del suo vicedirettore generale, RI dava riscontro alla nota della stazione appaltante, specificando, tra i “ valori di costo ”, il “ costo personale sede ” per un importo di € 82.042,66.
Alla nota veniva allegato il PEF su cui si reggeva l’offerta formulata in gara, nel quale:
- i dati esposti erano parametrati a una durata contrattuale di tre anni, sebbene tenessero conto del numero e del valore degli avvisi di riscossione stimati dalla stazione appaltante nell’orizzonte temporale complessivo dell’appalto, comprensivo della proroga triennale;
- i ricavi attesi erano indicati nell’importo di € 346.981,39;
- il « costo personale sede (ex art. 108, c. 9 D.lgs. 36/2023) », e dunque il costo della manodopera, veniva indicato in € 82.042,66;
- il risultato netto veniva indicato in € 53.211,22.
11. – Con nota del 1.08.2025, il RUP, « ai fini della valutazione complessiva del PEF fornito », chiedeva un’« ulteriore precisazione con riferimento alla stima del costo della manodopera riportato ed in particolar modo al suo riferimento temporale », e dunque chiedeva « di dichiarare espressamente se l’ammontare del costo indicato pari a € 82.042,66 [doveva] riferirsi ai 36 mesi di durata contrattuale o al più ampio periodo comprensivo delle opzioni di proroga ».
12. – Con nota del 4.08.2025, il vicedirettore generale di RI riscontrava la richiesta del RUP del 1.08.2025 e dichiarava, « sotto la propria personale responsabilità che il valore del costo della manodopera, stimato in € 82.042,66 e riportato nel Piano Economico Finanziario e nel documento “Riscontro a richiesta giustificativi offerta anomala Forte dei Marmi”, fa riferimento ai 36 mesi di durata contrattuale ».
13. – Alla luce delle giustificazioni e dei chiarimenti ricevuti, il RUP, con atto del 11-12.08.2025, rilevava l’anomalia dell’offerta di RI.
In particolare, il RUP rilevava:
- che, « visto l’enorme (o forse abnorme) ribasso offerto alla voce aggio, la ditta [era] stata costretta a dare giustificazione della sostenibilità dell’offerta economica tramite i cosiddetti ricavi “extra base d’asta” basati essenzialmente su un dato ipotetico e non dimostrato nei presupposti di quantificazione », dipendendo la sostenibilità del progetto di RI in misura significativa dalle spese rimborsate dal Comune e dai contribuenti;
- che il costo della manodopera, se rapportato alla durata contrattuale comprensiva dell’opzione di proroga per un altro triennio, a fronte dei ricavi attesi in sei anni per come esposti nel PEF, avrebbe comportato una perdita di € 28.831,44;
- che, anche in un orizzonte triennale, non risultava assistito da adeguata giustificazione l’abbattimento del 20% circa, rispetto all’importo stimato dalla stazione appaltante, del costo della manodopera;
- che, sempre ai fini della verifica del costo della manodopera, la documentazione fornita da RI presentava discrepanze con riguardo al numero delle unità di personale a partire dal quale l’offerente aveva svolto i propri calcoli.
14. – Con determinazione dirigenziale n. 1158 del 18.08.2025, il Comune di Forte dei Marmi prendeva atto delle risultanze della verifica eseguita dal RUP ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e disponeva l’esclusione di RI dalla gara, dando mandato alla centrale unica di committenza di procedere con le successive fasi della procedura di gara ai fini dell’aggiudicazione del servizio.
15. – In data 11.09.2025 RI presentava istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione e chiedeva che fosse ad essa comunicata l’eventuale aggiudicazione disposta in favore di altro operatore economico.
Secondo quanto riferito da RI nel ricorso, le suddette istanze sono rimaste senza esito.
16. – Con ricorso notificato il 17.09.2025 e depositato il 22.09.2025, RI ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento con il quale è stata disposta la sua esclusione dalla procedura di gara e gli altri atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia.
Con l’unico articolato motivo di ricorso, RI deduce che l’esclusione disposta dall’Amministrazione sarebbe il frutto dell’eccesso di potere per travisamento ed errata rappresentazione degli elementi di fatto, errata applicazione della legge di gara, irragionevolezza e difetto di proporzionalità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., la ricorrente ha chiesto che sia dichiarato il suo diritto di accesso alla documentazione di gara, in essa compresi l’aggiudicazione nel frattempo eventualmente posta in essere e i verbali di valutazione delle offerte della ricorrente e dell’aggiudicataria, e l’offerta tecnica ed economica e la documentazione amministrativa presentate dall’aggiudicataria.
Con il proprio ricorso, RI ha inoltre chiesto che siano disposte la sua riammissione alla gara e la conseguente aggiudicazione in suo favore del servizio, ove necessario previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’operatore aggiudicatario o, in subordine, che l’Amministrazione intimata sia condannata al risarcimento del danno per equivalente monetario.
17. – Il Comune di Forte dei Marmi, anche in qualità di ente capofila della centrale unica di committenza, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
18. – Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2025, come da relativo verbale, la società ricorrente, in considerazione delle produzioni documentali dell’Amministrazione resistente, ha rinunciato alla domanda di accesso ai documenti contenuta nel ricorso.
19. – Con ordinanza n. 568 del 10 ottobre 2025 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta da RI.
20. – In vista della discussione della causa le parti hanno scambiato memorie e repliche.
21. – All’udienza pubblica del 8 gennaio 2026, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
22. – La stazione appaltante ha disposto l’esclusione di RI sulla base di plurime considerazioni sui contenuti della documentazione pervenuta dalla stessa società nel corso del procedimento di gara, che l’hanno portata a ritenere nel complesso inattendibile l’offerta da essa formulata.
Il collegio rileva che, tra tali considerazioni, abbia carattere dirimente quella relativa all’orizzonte temporale assunto dall’operatore economico nella indicazione dei costi della manodopera, che può quindi essere delibata come ragione più liquida, suscettibile – se risolta nel senso ritenuto dalla stazione appaltante – di determinare il logico assorbimento di ogni altro aspetto rilevato nella relazione del RUP del 11-12.08.2025 sull’anomalia dell’offerta.
Infatti, essendo l’esclusione di RI basata su plurime ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché divenga irrilevante ogni altra contestazione espressa sulla motivazione del provvedimento (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 16 giugno 2022, n. 4939).
23. – Ciò premesso, proprio con riferimento alla questione dell’orizzonte temporale assunto da RI nella indicazione dei costi della manodopera, deve rilevarsi l’obiettiva equivocità dei riferimenti contenuti nel PEF prodotto dall’operatore economico in sede di prime giustificazioni.
Come già evidenziato, i dati esposti in detto documento erano parametrati a una durata contrattuale di tre anni (si veda la casella in alto a destra del doc. 12 della produzione del Comune resistente del 7.10.2025: « DURATA | 3 | ANNI» ), sebbene il dato relativo ai ricavi stimati (€ 346.981,39) tenesse conto del numero e del valore delle posizioni (rispettivamente, n. 7278 ed € 17.103.508,69) secondo le stime della stazione appaltante nell’orizzonte temporale complessivo dell’appalto, comprensivo della proroga triennale.
A fronte della equivocità dei riferimenti temporali contenuti nel PEF allegato da RI alle prime giustificazioni, è ben comprensibile l’esigenza del RUP di ottenere chiarimenti in ordine all’esatto periodo in relazione al quale l’operatore economico aveva indicato nell’importo di € 82.042,66 il « costo personale sede (ex art. 108, c. 9 D.lgs. 36/2023) », e dunque di chiedere a RI, con la nota del 1.08.2025, « di dichiarare espressamente se l’ammontare del costo indicato pari a € 82.042,66 [doveva] riferirsi ai 36 mesi di durata contrattuale o al più ampio periodo comprensivo delle opzioni di proroga ».
24. – Come si è visto, alla richiesta di chiarimenti RI ha dato riscontro attraverso la nota del 4.08.2025, a firma del suo vicedirettore generale, il quale ha dichiarato « sotto la propria personale responsabilità che il valore del costo della manodopera, stimato in € 82.042,66 e riportato nel Piano Economico Finanziario e nel documento “Riscontro a richiesta giustificativi offerta anomala Forte dei Marmi”, fa riferimento ai 36 mesi di durata contrattuale ».
25. – La ricorrente sostiene (a pag. 13 del ricorso e a pag. 3 della memoria di replica) che il riferimento « ai 36 mesi di durata contrattuale » costituirebbe il frutto di un mero lapsus calami del vicedirettore generale di RI, in parte indotto dalle contraddittorie richieste dell’Amministrazione e agevolmente percepibile da quest’ultima, e che i valori indicati nel PEF trasmesso sarebbero calcolati per l’intero periodo contrattuale, comprensivo dell’eventuale proroga triennale.
26. – La tesi della ricorrente non persuade.
Deve innanzitutto osservarsi che con la nota del 1.08.2025 il RUP aveva chiesto in maniera chiara che fosse espressamente dichiarato se l’ammontare indicato del costo della manodopera era riferito ai trentasei mesi di durata contrattuale o al più ampio periodo comprensivo delle opzioni di proroga. Il contenuto chiaro e diretto della richiesta di chiarimenti non è reso ambiguo né contraddittorio dalla precedente richiesta di giustificazioni affidata dal RUP alla nota del 18.07.2025, nella parte in cui era chiesto di « specificare se l’importo indicato per il personale [era] riferito all’anno o alla durata dell’appalto ».
Anche tenuto conto della inequivocità del quesito formulato dal RUP, non può poi fondatamente sostenersi la tesi secondo la quale la dichiarazione affidata dal vicedirettore generale di RI alla nota del 4.08.2025 sarebbe il frutto di un mero lapsus calami .
Si tratta, infatti, di una dichiarazione resa nella fase precedente alla stipula del contratto che, se non può modificare la sostanza dell’offerta economica presentata entro la scadenza del termine previsto dal bando, ha comunque l’effetto di precisare il contenuto della stessa.
Sebbene solo a questi limitati effetti possa attribuirsi alla dichiarazione in questione un valore lato sensu negoziale – nel senso, cioè, che con essa la parte oblata ha precisato, limitatamente ai costi della manodopera, il significato delle grandezze che concorrevano a determinare l’offerta economica presentata –, essa non può non implicare l’ingenerarsi, in capo al suo destinatario, di un ragionevole affidamento sulla correttezza e sulla serietà del suo contenuto, gravando sulle parti un generale dovere di clare loqui in ossequio al principio di autoresponsabilità, e ciò in particolar modo in fase precontrattuale, ove il rispetto degli obblighi di informazione e di chiarezza è necessario per garantire pienamente la libertà negoziale, essendo fondamentale che le parti siano a conoscenza di tutti gli elementi rilevanti ai fini della conclusione del contratto.
Orbene, l’impossibilità di sminuire la portata della dichiarazione qui all’esame considerandola il frutto di un mero lapsus calami discende, in primo luogo, dal fatto che la stessa è stata formulata dal vicedirettore generale di RI, che già aveva sottoscritto le prime giustificazioni nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (cfr. doc. 12 della produzione dell’Amministrazione resistente) e, ancor prima, nella sua qualità di procuratore della società, aveva formulato l’offerta economica presentata in gara (si vedano i docc. 9 e 11 della produzione di parte ricorrente).
La dichiarazione, poi, è stata proferita dal vicedirettore generale « sotto la propria personale responsabilità », inciso forse superfluo, ma che evoca chiaramente un atteggiamento di attenta ponderazione del suo contenuto da parte del dichiarante.
Né, d’altra parte, può ritenersi che il contenuto della documentazione trasmessa da RI e, da ultimo, del PEF fosse tale da rendere immediatamente percepibile l’asserito errore della dichiarazione e, dunque, da dare certezza alla stazione appaltante sull’orizzonte temporale al quale riferire tutti i valori indicati nel piano economico e, in particolare, quello relativo ai costi della manodopera. Deve infatti ricordarsi che il contratto di appalto oggetto della procedura in esame riguardava un affidamento triennale dei servizi di riscossione con un’opzione di proroga per un ulteriore triennio (oltre all’opzione di proroga tecnica per ulteriori sei mesi) e che il PEF, come già evidenziato, faceva riferimento in alcune sue parti alla durata triennale dell’affidamento, mentre in altre parti prendeva in considerazione valori economici stimati dalla stazione appaltante con riguardo al periodo contrattuale comprensivo delle opzioni di proroga.
Da qui la necessità per il RUP di avere certezza in ordine all’orizzonte temporale rispetto al quale l’offerente aveva quantificato i costi della manodopera, necessità che avrebbe potuto essere soddisfatta solo con la collaborazione della società ricorrente.
27. – Alla luce delle considerazioni appena svolte, non si ravvedono sintomi di eccesso di potere nella considerazione, da parte della stazione appaltante, del contenuto della dichiarazione del 4.08.2025 quale base per le valutazioni svolte nel giudizio di congruità dell’offerta di RI.
Correttamente, dunque, il RUP ha rilevato che il costo della manodopera, stimato in € 82.042,66 per i primi trentasei mesi di durata contrattuale, se rapportato all’orizzonte temporale complessivo del contratto, comprensivo (quanto meno) dell’opzione di proroga di ulteriori trentasei mesi, avrebbe determinato un incremento delle voci di costo tale da esporre l’esecuzione dell’appalto a una perdita di € 28.831,44, con conseguente inaffidabilità dell’offerta.
La finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta è quella di evitare che eccessivi ribassi espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguente concreta probabilità di far sorgere contestazioni e ricorsi. L’amministrazione deve, infatti, aggiudicare l’appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore con l’aggiunta del normale utile di impresa, affinché la stessa possa rimanere sul mercato. Gli appalti devono essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, dovendosi ritenere che un utile trascurabile o una gestione addirittura in perdita della commessa potrebbe portare l’affidatario dell’appalto ad una negligente esecuzione, oltre a determinare contenziosi.
Dunque, se è vero che non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, è altrettanto vero che un utile pari a zero ovvero la formulazione dell’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta economica (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8330; Id., 17 luglio 2014, n. 3805; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2023, n. 4559; TAR Liguria, sez. I, 18 luglio 2023, n. 722), trovando il principio del c.d. “utile necessario” fondamento, in assenza di una base normativa espressa, nel carattere innaturale e, quindi, intrinsecamente inaffidabile di un’offerta (in pareggio o) in perdita, che contraddice lo scopo di lucro e, in definitiva, la ratio essendi degli enti che operano sul mercato in una logica economica (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2018, n. 6522; TAR Lazio, Roma, sez. I- ter , 7 gennaio 2020, n. 58).
28. – In conclusione, preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda ex art. 116 cod. proc. amm. dichiarata nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025, il ricorso deve essere respinto.
29. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle stesse in relazione alla posizione della controinteressata, che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione comunale resistente delle spese di lite, liquidate nella misura di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre oneri ed accessori di legge; nulla per la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LV La AR, Presidente
LV De Felice, Primo Referendario
DE De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE De RA | LV La AR |
IL SEGRETARIO