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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4449 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. LEZZI ROBERTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La controversia riguarda il ricorso proposto da avverso il Parte_1 provvedimento dell' del 27.10.2020 con cui è stata richiesta la restituzione di CP_1 euro 373,59, qualificati come indebito relativi a prestazioni di indennità di malattia/maternità erogate per il periodo 18.01.2011–06.02.2011, divenute non spettanti a seguito della cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2010.
L' si è costituito eccependo, da un lato, la decadenza ex art. 22 D.L. CP_1
3.2.1970 n. 7 (conv. in L. 11.3.1970 n. 83) in relazione alle domande di accertamento del rapporto di lavoro e di reiscrizione negli elenchi agricoli per il
2010, dall'altro, la piena legittimità della pretesa restitutoria, fondata sulla cancellazione delle giornate e sulla conseguente mancanza del requisito contributivo ai fini della prestazione di malattia 2011.
In fatto
Dagli atti risulta che: la ricorrente, bracciante agricola, deduce di avere lavorato nel 2010 per
102 giornate alle dipendenze della ditta NT CI ST, di essere stata per tale anno regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici e di aver percepito dall' le prestazioni spettanti (tra cui l'indennità di CP_1 malattia/maternità 2011); con provvedimento del 27.10.2020, notificato in data successiva, l' CP_1 ha comunicato che, “nel periodo dal 18/01/2011 al 06/02/2011 sono stati pagati €
373,59 in più sulla prestazione di indennità di malattia e maternità (…) per effetto della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo anno 2010”, richiedendo la restituzione di detta somma;
avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso;
la ricorrente ha quindi adito questo Tribunale chiedendo, in sintesi:
1. la declaratoria di nullità/erroneità dell'atto di indebito e il suo annullamento, con restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
2. in via subordinata, l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo per 102 giornate nell'anno 2010, il riconoscimento del diritto alla iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno, la declaratoria di prescrizione del diritto dell' alla ripetizione e CP_1 la dichiarazione del diritto alle prestazioni economiche (in particolare all'indennità di malattia/maternità 2011);
l' espone che la ditta NT CI ST è stata CP_1 oggetto di accertamento ispettivo nel periodo 2002–2013, concluso con verbale n.
4800000414892 del 26.5.2014, in cui si è accertato il carattere fittizio di numerosi rapporti di lavoro agricolo, tra cui quello della ricorrente per il 2010; sulla base di tale verbale l' ha proceduto a cancellare il nominativo CP_1 della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2010, dandone pubblicità nel secondo elenco nominativo trimestrale 2014 di variazione degli OTD sul sito internet dell' dal 15.09.2014 al 30.09.2014, con CP_1 conseguente azzeramento delle giornate accreditate per il 2010; la cancellazione 2010 è stata specificamente contestata in separato giudizio
R.G.L. 2663/2021, nel quale l' ha eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. CP_1
7/1970.
In diritto
1. Qualificazione della domanda e giurisdizione
La ricorrente formula, nel petitum, una richiesta di “annullamento” del provvedimento amministrativo di indebito e, al contempo, di accertamento della insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme, nonché del CP_1 proprio diritto alle prestazioni di malattia/maternità 2011.
Secondo consolidata giurisprudenza, nelle controversie in cui il privato reagisce alla pretesa restitutoria dell'ente previdenziale, la domanda va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto di credito dell' (indebito CP_1 previdenziale), ancorché l'atto amministrativo venga formalmente impugnato, restando riservata al giudice del lavoro la cognizione sul diritto soggettivo e non sul provvedimento in sé.
In tal senso si è espresso, tra gli altri, il Tribunale di Castrovillari, che – in fattispecie analoga di indebito da disoccupazione agricola – ha ritenuto la domanda come accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione delle CP_1 somme, reputando infondate le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall'istituto.
Ne consegue che: la domanda di accertamento negativo dell'indebito rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro ed è ammissibile;
diversamente, la richiesta di annullamento in via principale del provvedimento amministrativo va intesa come richiesta di disapplicazione incidentale ex art. 5 L. 2248/1865, All. E, nei limiti necessari alla decisione sul diritto soggettivo, e non come impugnazione devoluta al giudice amministrativo.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' è, pertanto, solo CP_1 parzialmente fondata e va disattesa nei limiti in cui la domanda sia correttamente riqualificata come azione di accertamento negativo del credito.
2. Sulla decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970 e sulle domande di reiscrizione / accertamento del rapporto di lavoro 2010
L' ha eccepito la decadenza della ricorrente dal diritto di agire per CP_1
l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo 2010 e per la reiscrizione negli elenchi, in ragione della mancata impugnazione, nei termini di legge, della cancellazione disposta con il secondo elenco di variazione 2014 pubblicato sul sito dell' dal 15.09.2014 al 30.09.2014. CP_1
L'art. 11 D.Lgs. 11.8.1993 n. 375 prevede un ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, da proporsi entro 30 giorni dalla pubblicazione;
decorso il termine per la decisione della commissione competente, il ricorso si intende respinto.
L'art. 22 D.L.
3.2.1970 n. 7, conv. in L. 11.3.1970 n. 83, stabilisce un termine di 120 giorni di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi in materia di elenchi agricoli, decorrente dalla notifica o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che:
“in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,
l'inosservanza del termine di centoventi giorni (…) per la proposizione dell'azione giudiziaria (…) determina la decadenza sostanziale dal diritto, secondo interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte cost. n.
192/2005” (tra le altre Cass. 29070/2011; Cass. 20086/2013). (Doctrine)
La più recente giurisprudenza di legittimità ribadisce che l'iscrizione negli elenchi anagrafici è presupposto necessario per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali in agricoltura e che il provvedimento di mancata iscrizione/cancellazione deve essere specificamente impugnato entro i termini di decadenza, pena la definitiva preclusione di qualsiasi contestazione sul punto.(LexCED)
Nel caso in esame:
è pacifico in atti che la cancellazione della sig.ra dagli elenchi Parte_1 per il 2010 è stata pubblicata nel secondo elenco di variazione 2014 dal
15.09.2014 al 30.09.2014; non risulta che la ricorrente abbia proposto il previsto ricorso amministrativo entro 30 giorni, né che abbia instaurato entro 120 giorni il giudizio ex art. 22 D.L. 7/1970; l' afferma anzi espressamente che nessun ricorso alla CP_1
CISOA è stato presentato.
In applicazione del richiamato quadro normativo e giurisprudenziale, deve ritenersi integrata la decadenza sostanziale dal diritto di agire per contestare la cancellazione e ottenere la reiscrizione negli elenchi per l'anno 2010.
Ne consegue che: la domanda di accertamento del rapporto di lavoro agricolo 2010 e di iscrizione/reiscrizione negli elenchi per tale anno deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza, in linea con l'orientamento seguito dallo stesso Tribunale in analoghe controversie aventi ad oggetto indebito e reiscrizione di lavoratori agricoli.
Tale rilievo, avendo natura assorbente sul profilo statutario del rapporto agricolo, rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sulla paventata violazione del ne bis in idem, dedotta dall' in relazione al parallelo giudizio CP_1
R.G.L. 2663/2021.
3. Sull'eccezione di prescrizione del diritto dell' alla ripetizione CP_1
La ricorrente invoca la prescrizione del diritto dell' alla ripetizione, CP_1 assumendo che si tratterebbe di somme erogate “numerosi anni addietro” e mai prima richieste.
L' , dal canto suo, afferma che la fattispecie rientra nell'ambito CP_1 dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetto a prescrizione decennale, non ancora maturata alla data dell'atto di indebito notificato il 12.11.2020.
In diritto, la materia dell'indebito previdenziale non pensionistico (nella specie, prestazioni di malattia/maternità a carico dell' ) è oggi ricondotta, CP_1 secondo la giurisprudenza di legittimità e la stessa Corte costituzionale, alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., non trovando applicazione diretta l'art. 52
L. 88/1989 – dettato per le pensioni – né la relativa norma di interpretazione autentica dell'art. 13 L. 412/1991, se non entro i limiti e le fattispecie specificamente previste. Il dies a quo della prescrizione decorre non dal momento dell'erogazione originaria, bensì da quello in cui l'amministrazione, accertata l'insussistenza dei presupposti legali, emette il provvedimento di recupero o comunque manifesta la volontà di ripetere quanto indebitamente corrisposto.
Nel caso di specie:
l'indennità di malattia/maternità è stata erogata per il periodo 18.01.2011–
06.02.2011;
l'indebito si è concretamente configurato solo successivamente alla cancellazione delle giornate agricole 2010 (elenco di variazione 2014) che ha fatto venir meno il requisito contributivo;
il provvedimento di indebito è stato notificato alla sig.ra in data Pt_1
12.11.2020.
Anche a voler far decorrere il termine decennale dal momento più risalente
(2011), alla data di notifica dell'atto (2020) la prescrizione non era maturata, e comunque la cancellazione del 2014 costituisce il momento in cui la prestazione è divenuta indebitamente corrisposta, con ulteriore spostamento in avanti del dies a quo.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente deve pertanto essere rigettata.
4. Sull'invocata applicazione dell'art. 52 L. 88/1989 (irripetibilità delle somme)
La ricorrente fonda l'asserita irripetibilità delle somme sull'art. 52 L.
88/1989 e sull'art. 13 L. 412/1991, sostenendo che, trattandosi di prestazioni erogate in base a formale provvedimento dell'ente, l' non potrebbe agire in CP_1 recupero in assenza di dolo dell'interessata.
Tale ricostruzione non è condivisibile.
Come chiarito dalla Cassazione e dalla dottrina, l'art. 52 L. 88/1989 delinea un microsistema speciale in tema di indebito pensionistico, volto a tutelare il legittimo affidamento del pensionato sulle prestazioni erogate in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, ma non si estende automaticamente alle prestazioni non pensionistiche, tra cui rientrano le indennità di malattia e maternità. La stessa Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'indebito previdenziale non pensionistico (nella specie NASpI), ha messo in luce come il legislatore non abbia previsto, per tali prestazioni, un regime di irripetibilità analogo a quello pensionistico, onde continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 2033 c.c., salva la possibilità di interventi legislativi settoriali.
Nella fattispecie, l'indennità oggetto di ripetizione è indennità di malattia/maternità erogata a bracciante agricola, come tale ricompresa tra le prestazioni di sicurezza sociale disciplinate a livello generale (malattia, maternità, ecc.) e non rientrante nel perimetro applicativo dell'art. 52 L. 88/1989.
Deve pertanto escludersi l'operatività della sanatoria di cui alla norma invocata dalla ricorrente;
trova invece applicazione la regola generale dell'indebito oggettivo, secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” (art. 2033 c.c.), non rilevando lo stato soggettivo di buona fede del percettore, se non nei limiti di frutti ed interessi.
5. Sul requisito contributivo e sulla sussistenza dell'indebito
L'indennità di malattia corrisposta dall' ai lavoratori agricoli CP_1 presuppone, in via generale, il possesso del requisito contributivo determinato dalla presenza di un certo numero di giornate lavorate nel periodo di riferimento, da accertarsi anche attraverso l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto necessario per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali in agricoltura e che detta prestazione non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione, nei termini di decadenza, del provvedimento di esclusione o cancellazione.
Nel caso concreto:
a seguito dell'accertamento ispettivo del 26.5.2014, l' ha CP_1 disconosciuto, per l'anno 2010, le giornate di lavoro denunciate dalla ditta
NT CI, qualificando come fittizi numerosi rapporti di lavoro, fra cui quello della ricorrente;
in applicazione dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 375/1993, l'istituto ha proceduto a disconoscere, ai fini della tutela previdenziale, la prestazione lavorativa ritenuta insussistente, cancellando il nominativo della ricorrente dagli elenchi e azzerandone le giornate 2010; il verbale ispettivo redatto dai funzionari dell' costituisce atto CP_1 pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., dotato di efficacia probatoria privilegiata in ordine alle attività compiute e ai fatti direttamente attestati, fino a querela di falso;
la documentazione prodotta dalla ricorrente (DMAG, buste paga, dichiarazioni del datore) è, per consolidato indirizzo, documentazione unilaterale di valore meramente indiziario e non è sufficiente, da sola, a superare le risultanze dell'accertamento ispettivo, specie in presenza di un quadro di antieconomicità e irregolarità generalizzate dell'azienda, come emerge dal verbale.
Inoltre, la ricorrente è ormai incorsa – come visto – nella decadenza dal diritto di contestare giudizialmente la cancellazione, con la conseguenza che il venir meno del presupposto contributivo va considerato, sul piano previdenziale, definitivamente accertato.
Poiché il requisito contributivo per l'indennità di malattia 2011 si fondava, tra l'altro, sulle giornate 2010 successivamente cancellate, è corretta la ricostruzione dell' secondo cui le prestazioni erogate per il periodo CP_1
18.01.2011–06.02.2011 risultano non spettanti e, quindi, indebite, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Va pure rilevato che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il provvedimento di indebito indica con sufficiente puntualità: la causale (“indennità di malattia e maternità”); il periodo di riferimento (18.01.2011–06.02.2011);
l'importo richiesto (€ 373,59);
l'atto presupposto (cancellazione delle giornate 2010).
Non può pertanto ravvisarsi quella indeterminatezza tale da determinare la nullità dell'atto amministrativo;
al contrario, la ricorrente ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come dimostrato dalla proposizione del ricorso amministrativo e del presente giudizio.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto: le domande di accertamento del rapporto di lavoro agricolo per il 2010 e di iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici devono essere dichiarate inammissibili per intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970; la domanda di accertamento negativo dell'indebito va rigettata, risultando legittima la pretesa dell' alla ripetizione delle somme di cui all'atto del CP_1
27.10.2020;
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente deve essere respinta;
l'invocata applicazione dell'art. 52 L. 88/1989 deve essere esclusa, trattandosi di indebito previdenziale non pensionistico (prestazioni di malattia/maternità).
Quanto alle spese, il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito previdenziale non pensionistico e di elenchi agricoli ha formato oggetto, negli ultimi anni, di significativi interventi legislativi e di un'evoluzione interpretativa non sempre univoca;
sussistono pertanto giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PATTI – SEZIONE LAVORO definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' Parte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1. dichiara inammissibili, per intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in L. 11 marzo 1970 n. 83, le domande di accertamento del rapporto di lavoro agricolo subordinato svolto nell'anno
2010 e di iscrizione/reiscrizione di negli elenchi anagrafici dei Parte_1 lavoratori agricoli per il medesimo anno;
2. rigetta il ricorso di quanto alla domanda di accertamento Parte_1 negativo del diritto dell' alla ripetizione delle somme richieste a CP_1 titolo di indebito su indennità di malattia/maternità per l'anno 2011;
3. dichiara legittima la pretesa dell' alla ripetizione, nei confronti di CP_1
dell'importo di euro 373,59 (trecentosettantatre/59) di cui al Parte_1 provvedimento di indebito richiamato in ricorso;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo