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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa EL AR nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7025 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( con il proc. dom. avv.to Raffaele Di Parte_1 C.F._1
Monda, delega in atti
-appellante- contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante dott. , con il proc. dom. avv. to CP_2
Giovanni Alfinito, delega in atti
-appellata-
e
CP_3
-appellato contumace- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha impugnato la sentenza n. 272/2020 con cui il Giudice di Pace di Eboli pagina 1 di 6 aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo
Alfa Romeo (tg CP430EV) a seguito della caduta di brecciolino e materiale di risulta dal cassone del veicolo tg EH938HJ di proprietà di ed assicurato per la CP_3
RCA dalla compagnia . CP_4
Lamentava la ingiustificata declaratoria di infondatezza della domanda, l'erronea lettura degli atti di causa, la insufficiente ed illogica motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. rilevando come il Giudice di prime cure avesse sostenuto l'inattendibilità dell'unico testimone oculare sentito nel corso del giudizio.
Precisamente, si leggeva nella sentenza impugnata che le dichiarazioni rese dal teste appaiono lacunose e vaghe, allorquando riferisce 'il sig. vide che Testimone_1 Per_1
dal camion cadevano alcune pietre e suonò il clacson.. vide che una pietra fece crepare il parabrezza dove io ero seduta'. La teste, quindi, tra l'altro terza trasportata e cugina dell'attrice, riferisce ciò che è stato visto dal conducente della Alfa 147, in relazione alla caduta delle pietre, senza tralasciare di evidenziare che la dinamica da lei operata, specie quando riferisce che 'alcune pietre rimbalzarono sull'asfalto e colpirono la nostra auto' appare alquanto improbabile, tenuto conto dei danni così come raffigurati nelle foto allegate alla produzione attorea:
L'appellante sosteneva l'illogicità della considerazione del GdP per la quale la teste avrebbe riferito circostanze de relato sol perché aveva indicato il motivo per il quale il conducente ebbe a suonare il clacson.
Chiariva quindi, che la teste aveva dichiarato di essere trasportato sul sedile anteriore, accanto al guidatore, e si era espressa in terza persona per indicare che, a seguito dell'impatto con le pietre, il conducente aveva segnalato la cosa suonando il clacson.
Non poteva allora ragionevolmente affermarsi che la teste non si fosse accorta di nulla ed avesse saputo dei fatti solo dal successivo racconto del conducente, dal momento che le pietre avevano colpito e lesionato il parabrezza proprio dove era seduta la
Tes_1
Concludeva pertanto a che, in totale riforma della sentenza in oggetto, la compagnia pagina 2 di 6 fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 2.584,89, oltre interessi e rivalutazione.
Se il veniva dichiarato contumace all'udienza del 15.7.2021, si costituiva invece CP_3
deducendo che dal verbale di causa relativo alla testimonianza resa da CP_4
risultava, in effetti, che la teste aveva riferito ciò che aveva visto il Testimone_1
conducente del veicolo preteso danneggiato, senza alcuna menzione a ciò che avrebbe visto lei.
Evidenziava altresì che il suggerimento rivolto dall'appellante al Tribunale di disporre una CTU appariva l'elemento più evidente della inconsistenza dei motivi posti alla base del gravame.
Negava quindi che vi fosse stata una distorsione della deposizione del teste e concludeva per il rigetto dell'appello.
Dopo vari rinvii, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.10.2025 alla quale il
Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Ritiene invero il Tribunale di non poter condividere le perplessità esposte dal Giudice di pace in ordine all'attendibilità del teste . Testimone_1
Premesso che parte convenuta non aveva mosso, all'udienza dell'11.9.2019, alcuna osservazione ex art. 252 c.p.c. sulla sua attendibilità, la predetta ha ricordato di trovarsi, il giorno del sinistro, seduta accanto al conducente dell'auto di proprietà della seduta sul sedile posteriore, aggiungendo: avanti a noi procedeva un Pt_1
camion adibito al trasporto di materiale di risulta che non era coperto da teloni. Il sig.
(il conducente n.d.s.) vide che dal camion cadevano alcune pietre e suonò il Per_1
clacson. Tuttavia alcune di tali pietre rimbalzarono sull'asfalto e colpirono la nostra auto. Vidi che una pietra fece crepare il parabrezza dal lato dove io ero seduta. Riuscimmo a far fermare il camion che era condotto da un uomo, il quale disse a di fare quello che voleva, così si Per_1
pagina 3 di 6 limitò a prendere il numero di targa.
Dal verbale de quo si evince chiaramente che la teste disse (è presente il puntino Tes_2
sulla i), e non Vide, che una pietra fece crepare il parabrezza dal lato dove io ero seduta. In sostanza, la teste ha raccontato che prima che le pietre colpissero il veicolo ove viaggiava, il conducente aveva già realizzato che il cassone del camion perdeva del brecciolino ed aveva tentato di avvisare l'altro conducente suonando il clacson, mentre il successivo impatto dei sassolini sul parabrezza lato passeggero fu ovviamente percepito in prima persona dalla teste oculare.
Ciò posto, la testimonianza della non può nemmeno dirsi inficiata dalle Tes_1
dichiarazioni rese dal dipendente del con mansioni di autista, il CP_3 Per_2
quale ha riferito di non conoscere i fatti di causa, cioè di essere all'oscuro di tutto e di non ricordare se al momento del sinistro era nei presi dell'ospedale di Battipaglia (cfr. verb. ud. 11.9.2019 cit.)
Se a ciò si aggiunge che la teste ha anche escluso ogni comportamento Tes_1
imprudente da parte del conducente del veicolo di parte appellante affermando che dal camion che li precedeva erano distanziati di 3-4 metri, non ci si può esimere dal riconoscere la responsabilità esclusiva del conducente del camion di proprietà del
CP_3
Ai sensi dell'art. 164 codice della strada (rubricato “sistemazione del carico sui veicoli”), infatti, il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso.
Passando all'ora all'esame del quantum debeatur, visto il riscontro fornito dalla documentazione fotografica versata in atti dei danni riportati dal veicolo di parte attrice (doc. 6 fasc. attrice primo grado), deve osservarsi che tale profilo era stato contestato dalla compagnia assicurativa nel giudizio di primo grado.
Precisamente, la convenuta rilevando, a mezzo perizia di parte, l'antieconomicità della riparazione, per essere il valore del veicolo immatricolato nel 2004 pari ad € 1.000,00, si era opposta alla liquidazione della somma di € 2.584,99 richiesta dalla controparte.
pagina 4 di 6 Ebbene, al riguardo merita evidenziare che parte attrice, la cui richiesta risarcitoria si basa su un mero preventivo (doc. 5 fasc. attrice primo grado), non ha contestato il valore attribuito dal perito di controparte al proprio veicolo, sicché è possibile contenere il risarcimento nei limiti di € 1.100,00, come indicato nella perizia citata.
Se infatti, da un lato, i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cassazione n. 17670/2024), dall'altro, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cassazione n.
10686/2023).
Poiché allora nel caso di specie, il risarcimento richiesto sarebbe superiore al doppio del valore del veicolo danneggiato, la liquidazione di € 1.100,00 appare rispettosa dei principi sopra esposti.
In conclusione quindi, entrambi i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 1.100,00 oltre interessi e rivalutazione, da Parte_1
calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95, dalla data del fatto (8.1.2016)
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
pagina 5 di 6 condanna e in solido tra loro, al risarcimento CP_3 CP_4 Controparte_5
in favore di di € 1.100,00 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi Parte_1
secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95, dalla data del fatto (8.1.2016) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
condanna e in solido tra loro, alla refusione in CP_3 Parte_2
favore dell'avv.to Raffaele Di Monda, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo, in € 1.265,00 per compensi professionali, € 98,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e, quanto al secondo, in € 1.702,00 per compensi professionali, €
147,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 3.11.2025
IL GIUDICE
EL AR
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa EL AR nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7025 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
( con il proc. dom. avv.to Raffaele Di Parte_1 C.F._1
Monda, delega in atti
-appellante- contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante dott. , con il proc. dom. avv. to CP_2
Giovanni Alfinito, delega in atti
-appellata-
e
CP_3
-appellato contumace- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha impugnato la sentenza n. 272/2020 con cui il Giudice di Pace di Eboli pagina 1 di 6 aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo
Alfa Romeo (tg CP430EV) a seguito della caduta di brecciolino e materiale di risulta dal cassone del veicolo tg EH938HJ di proprietà di ed assicurato per la CP_3
RCA dalla compagnia . CP_4
Lamentava la ingiustificata declaratoria di infondatezza della domanda, l'erronea lettura degli atti di causa, la insufficiente ed illogica motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. rilevando come il Giudice di prime cure avesse sostenuto l'inattendibilità dell'unico testimone oculare sentito nel corso del giudizio.
Precisamente, si leggeva nella sentenza impugnata che le dichiarazioni rese dal teste appaiono lacunose e vaghe, allorquando riferisce 'il sig. vide che Testimone_1 Per_1
dal camion cadevano alcune pietre e suonò il clacson.. vide che una pietra fece crepare il parabrezza dove io ero seduta'. La teste, quindi, tra l'altro terza trasportata e cugina dell'attrice, riferisce ciò che è stato visto dal conducente della Alfa 147, in relazione alla caduta delle pietre, senza tralasciare di evidenziare che la dinamica da lei operata, specie quando riferisce che 'alcune pietre rimbalzarono sull'asfalto e colpirono la nostra auto' appare alquanto improbabile, tenuto conto dei danni così come raffigurati nelle foto allegate alla produzione attorea:
L'appellante sosteneva l'illogicità della considerazione del GdP per la quale la teste avrebbe riferito circostanze de relato sol perché aveva indicato il motivo per il quale il conducente ebbe a suonare il clacson.
Chiariva quindi, che la teste aveva dichiarato di essere trasportato sul sedile anteriore, accanto al guidatore, e si era espressa in terza persona per indicare che, a seguito dell'impatto con le pietre, il conducente aveva segnalato la cosa suonando il clacson.
Non poteva allora ragionevolmente affermarsi che la teste non si fosse accorta di nulla ed avesse saputo dei fatti solo dal successivo racconto del conducente, dal momento che le pietre avevano colpito e lesionato il parabrezza proprio dove era seduta la
Tes_1
Concludeva pertanto a che, in totale riforma della sentenza in oggetto, la compagnia pagina 2 di 6 fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 2.584,89, oltre interessi e rivalutazione.
Se il veniva dichiarato contumace all'udienza del 15.7.2021, si costituiva invece CP_3
deducendo che dal verbale di causa relativo alla testimonianza resa da CP_4
risultava, in effetti, che la teste aveva riferito ciò che aveva visto il Testimone_1
conducente del veicolo preteso danneggiato, senza alcuna menzione a ciò che avrebbe visto lei.
Evidenziava altresì che il suggerimento rivolto dall'appellante al Tribunale di disporre una CTU appariva l'elemento più evidente della inconsistenza dei motivi posti alla base del gravame.
Negava quindi che vi fosse stata una distorsione della deposizione del teste e concludeva per il rigetto dell'appello.
Dopo vari rinvii, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.10.2025 alla quale il
Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Ritiene invero il Tribunale di non poter condividere le perplessità esposte dal Giudice di pace in ordine all'attendibilità del teste . Testimone_1
Premesso che parte convenuta non aveva mosso, all'udienza dell'11.9.2019, alcuna osservazione ex art. 252 c.p.c. sulla sua attendibilità, la predetta ha ricordato di trovarsi, il giorno del sinistro, seduta accanto al conducente dell'auto di proprietà della seduta sul sedile posteriore, aggiungendo: avanti a noi procedeva un Pt_1
camion adibito al trasporto di materiale di risulta che non era coperto da teloni. Il sig.
(il conducente n.d.s.) vide che dal camion cadevano alcune pietre e suonò il Per_1
clacson. Tuttavia alcune di tali pietre rimbalzarono sull'asfalto e colpirono la nostra auto. Vidi che una pietra fece crepare il parabrezza dal lato dove io ero seduta. Riuscimmo a far fermare il camion che era condotto da un uomo, il quale disse a di fare quello che voleva, così si Per_1
pagina 3 di 6 limitò a prendere il numero di targa.
Dal verbale de quo si evince chiaramente che la teste disse (è presente il puntino Tes_2
sulla i), e non Vide, che una pietra fece crepare il parabrezza dal lato dove io ero seduta. In sostanza, la teste ha raccontato che prima che le pietre colpissero il veicolo ove viaggiava, il conducente aveva già realizzato che il cassone del camion perdeva del brecciolino ed aveva tentato di avvisare l'altro conducente suonando il clacson, mentre il successivo impatto dei sassolini sul parabrezza lato passeggero fu ovviamente percepito in prima persona dalla teste oculare.
Ciò posto, la testimonianza della non può nemmeno dirsi inficiata dalle Tes_1
dichiarazioni rese dal dipendente del con mansioni di autista, il CP_3 Per_2
quale ha riferito di non conoscere i fatti di causa, cioè di essere all'oscuro di tutto e di non ricordare se al momento del sinistro era nei presi dell'ospedale di Battipaglia (cfr. verb. ud. 11.9.2019 cit.)
Se a ciò si aggiunge che la teste ha anche escluso ogni comportamento Tes_1
imprudente da parte del conducente del veicolo di parte appellante affermando che dal camion che li precedeva erano distanziati di 3-4 metri, non ci si può esimere dal riconoscere la responsabilità esclusiva del conducente del camion di proprietà del
CP_3
Ai sensi dell'art. 164 codice della strada (rubricato “sistemazione del carico sui veicoli”), infatti, il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso.
Passando all'ora all'esame del quantum debeatur, visto il riscontro fornito dalla documentazione fotografica versata in atti dei danni riportati dal veicolo di parte attrice (doc. 6 fasc. attrice primo grado), deve osservarsi che tale profilo era stato contestato dalla compagnia assicurativa nel giudizio di primo grado.
Precisamente, la convenuta rilevando, a mezzo perizia di parte, l'antieconomicità della riparazione, per essere il valore del veicolo immatricolato nel 2004 pari ad € 1.000,00, si era opposta alla liquidazione della somma di € 2.584,99 richiesta dalla controparte.
pagina 4 di 6 Ebbene, al riguardo merita evidenziare che parte attrice, la cui richiesta risarcitoria si basa su un mero preventivo (doc. 5 fasc. attrice primo grado), non ha contestato il valore attribuito dal perito di controparte al proprio veicolo, sicché è possibile contenere il risarcimento nei limiti di € 1.100,00, come indicato nella perizia citata.
Se infatti, da un lato, i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cassazione n. 17670/2024), dall'altro, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cassazione n.
10686/2023).
Poiché allora nel caso di specie, il risarcimento richiesto sarebbe superiore al doppio del valore del veicolo danneggiato, la liquidazione di € 1.100,00 appare rispettosa dei principi sopra esposti.
In conclusione quindi, entrambi i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento in favore di di € 1.100,00 oltre interessi e rivalutazione, da Parte_1
calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95, dalla data del fatto (8.1.2016)
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
pagina 5 di 6 condanna e in solido tra loro, al risarcimento CP_3 CP_4 Controparte_5
in favore di di € 1.100,00 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi Parte_1
secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95, dalla data del fatto (8.1.2016) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
condanna e in solido tra loro, alla refusione in CP_3 Parte_2
favore dell'avv.to Raffaele Di Monda, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo, in € 1.265,00 per compensi professionali, € 98,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e, quanto al secondo, in € 1.702,00 per compensi professionali, €
147,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 3.11.2025
IL GIUDICE
EL AR
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