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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 903 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023,
TRA
(già , con gli Avv.ti Paolo Pizzuti e Gennaro Ilias Parte_1 Controparte_1
Vigliotti
Appellante
E
, con l'Avv. Raffaella Controparte_2
Piergentili
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3144/2023 del 27.3.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata n. 3144/2013 pubblicata il 27 marzo 2023, voglia accogliere il ricorso in appello presentato dalla per i motivi formulati nel presente atto e, Controparte_1 conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese contributive dell' contenute nel verbale di Parte_2 accertamento e notificazione n. 2019018826/DDL dell'11 luglio 2022 e la insussistenza
1 dell'obbligo per la di corrispondere al predetto la somma di Controparte_1 CP_2
Euro 526.814,10 a titolo di contributi, sanzioni ed altri accessori. In via subordinata, si chiede comunque di applicare alle somme contributive ritenute dovute all' dalla CP_2 [...] il regime della omissione contributiva….Con vittoria di spese (15%), Controparte_1 competenze ed onorari, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”; per l'appellato: “Voglia codesto Collegio rigettare l'appello avversario confermando la sentenza impugnata.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (ora aveva opposto il verbale unico di accertamento e Controparte_1 Parte_1 notificazione n. 2019018826/DDL del 11.7.2022 col quale le era richiesto il pagamento all' dell'importo di euro 526.814,10 a titolo di maggiore contribuzione e sanzioni per CP_2 asserita erronea applicazione del divisore orario mensile 195 ai lavoratori inquadrati al V livello C.C.N.L. SAFI e ai lavoratori con mansioni di semplice attesa inquadrati nel C.C.N.L.
Multiservizi, per mancato svolgimento della formazione per n. 17 dipendenti assunti con contratto di apprendistato, nonché per omessa contribuzione sulle voci retributive “indennità ispezione cunicoli” e “indennità di missione piezometrica”, chiedendo di accertare l'infondatezza delle pretese contributive e l'insussistenza del relativo obbligo.
L' si era costituito per chiedere il rigetto dell'opposizione. CP_2
Il Tribunale, premessa la valenza probatoria del contenuto del verbale ispettivo (rafforzata quanto alla provenienza dal pubblico ufficiale redigente e quanto alle dichiarazioni e ai fatti avvenuti in sua presenza, ma comunque liberamente valutabile nel resto); rilevato che questo non era stato opposto nella sua interezza;
rilevato, altresì, che per un periodo di accertamento precedente pendeva altra opposizione avverso altro verbale (verbale di accertamento e notificazione n. 2017015956/DDL del 29 aprile 2021), aveva partitamente respinto i quattro ordini di censure avanzate dall'opponente società.
In primo luogo, l'opponente aveva contestato all' di avere applicato un divisore CP_2 orario mensile diverso ed inferiore a quello di 195 (pari a 45 ore settimanali) applicato dall'azienda, ed esattamente il divisore 182, corrispondente a 42 ore settimanali per i dipendenti inquadrati al V livello del CCNL SAFI e il divisore 173, corrispondente a 40 ore settimanali, per i dipendenti con mansioni di semplice attesa inquadrati nel CCNL
Multiservizi; l' aveva infatti rilevato che l'applicazione del divisore 195 determinava CP_2 una indebita contrazione della retribuzione imponibile in spregio all'art. 33 del CCNL SAFI
2 (“la durata normale di lavoro del personale di cui ai profili professionali ricompresi nella declaratoria del 5° livello del presente contratto è fissata in 42 ore settimanali”, cioè va applicato il divisore 182) e dell'analoga previsione del CCNL Multiservizi (divisore orario
173). La società aveva dedotto che il divisore orario 195 (182 per la dipendente era quello corrispondente all'orario di lavoro normale pattuito e che la società Parte_3 era vincolata al rispetto della sola parte economica del CCNL e non anche di quella normativa. Il Tribunale ha respinto la censura in quanto, diversamente opinando, si sarebbe consentito alla opponente di derogare al minimale contributivo di cui all'art. 1, primo comma, del D.L. n. 338/1989, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza.
La seconda censura atteneva al contestato mancato svolgimento per 17 apprendisti della necessaria formazione trasversale e professionalizzante, rispetto al cui obbligo l' aveva CP_2 rilevato carente documentazione e dichiarazioni dei lavoratori indicanti l'assenza o l'insufficienza quantitativa di tale formazione, con conseguente obbligo contributivo integrativo ai sensi dell'art. 47, comma primo, del D.Lgs. n. 81/2015. Il Tribunale sul punto ha valorizzato i rilievi dell' quali prevalenti anche sul capitolato di prova testimoniale CP_2
(comunque parziale e generica, a detta del Tribunale) che ha pertanto ritenuto superfluo ammettere in quanto, comunque, meno attendibile di quanto dichiarato dai lavoratori in sede ispettiva.
In terzo luogo, l'opponente contestava la pretesa contributiva relativa a voci qualificate dall' come retributive come l'”indennità ispezione cunicoli” e la “indennità di missione CP_2 piezometrica”; il Tribunale ha respinto la censura in assenza della necessaria documentazione giustificativa, trattandosi di esenzioni all'obbligo contributivo di legge.
Infine, il Tribunale ha respinto la censura di illegittimità delle sanzioni ex art. 116, comma
8, l.n. 388/2000, lettere a) e b) le quali prevedono, rispettivamente, sanzioni diverse per l'ipotesi di "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie" (lettera a) ovvero per l'ipotesi di "evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero" (lettera b): ricorrerebbe invero l'evasione e non la mera omissione in presenza di omessa o infedele denuncia retributiva all' e di annotazioni non conformi al vero che avevano CP_2 determinato una indebita riduzione della base imponibile.
3 In definitiva, con la sentenza gravata il ricorso è stato interamente respinto e la
[...] condannata a rifondere all' le spese di lite per euro 7.000,00 oltre spese Pt_4 CP_2 generali ed accessori.
La ha appellato la sentenza su tutti i punti inizialmente oggetto di CP_1 opposizione.
Resiste l' . CP_2
La causa è stata istruita con l'escussione di tre testimoni, all'epoca dei fatti dipendenti della società opponente;
all'esito, i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto la decisione della causa, previo deposito di note autorizzate.
Infine, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti introduttivi, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Come evidenziato anche nella sentenza oggetto di gravame, “il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018826/DDL dell'11/7/2022, qui impugnato, ha ad oggetto il periodo dal gennaio 2017 al maggio 2019, in quanto il precedente periodo, da agosto 2015 a dicembre 2016 è stato oggetto di ispezione compendiata nel precedente verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017015956/DDL del 29/04/2021, sottoposto a diverso giudizio”: va qui aggiunto che detto giudizio (che aveva a sua volta riunito l'opposizione a verbale e quella avverso il pedissequo e successivo avviso di addebito) si era concluso con la sentenza n. 11810/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
29/12/2023, che aveva rigettato i ricorsi. L'appello avverso detta sentenza è stato deciso da altro Collegio di questa Sezione con la sentenza n. 1928/2025 pubblicata il 15/07/2025 (e depositata in estratto dall' ), che ha confermato il rigetto: a detta ultima sentenza ci si CP_2 riporta adesivamente e verrà in più punti richiamata, dal momento che molte delle censure del presente appello (rivolte avverso analoghe motivazioni del Tribunale) sono state articolate in entrambe le sedi.
2.
Venendo, dunque, al primo motivo di appello, come si è accennato, il Tribunale di Roma aveva sancito che la società opponente non poteva legittimamente valorizzare ai fini contributivi la pattuizione, con alcuni dipendenti, di un orario superiore a quello previsto
4 come ordinario nei due CCNL applicati (SAFI e Multiservizi), essendo inderogabile il c.d. minimale contributivo di cui all'art. 1, comma primo, del D.L. n. 388/1989. Avrebbe dunque errato, l'azienda, nella applicazione del divisore orario mensile 195, pari a 45 ore settimanali di orario normale, in luogo del divisore 182, corrispondente a 42 ore settimanali, per i dipendenti inquadrati al V livello C.C.N.L. SAFI, e del divisore 173, corrispondente a 40 ore settimanali, per i dipendenti con mansioni di semplice attesa inquadrati nel C.C.N.L.
Multiservizi.
Sostiene l'appellante che l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni del CCNL nelle pattuizioni individuali sia limitato agli aspetti retributivi e non si estenda, invece, alle disposizioni normative e nemmeno alla specifica definizione di “lavoro straordinario” (quale, secondo l' , deve ritenersi il lavoro prestato oltre l'orario indicato nel rispettivo CCNL), CP_2 citando a sostegno Cass. n. 801/2012.
Rileva che i lavoratori in questione sono c.d. “discontinui” (vale a dire che svolgono mansioni di “semplice attesa”) e che, per i lavoratori assoggettati all'applicazione del CCNL
SAFI, era stato individualmente pattuito un orario superiore a quello settimanale previsto nel medesimo CCNL mentre, per quelli assoggettati all'applicazione del CCNL Multiservizi
(segnatamente, i dipendenti e , è la stessa contrattazione collettiva Pt_5 Parte_3 all'art. 32 a prevedere un orario settimanale di 45 ore che è proprio quello considerato dalla società nel calcolo della contribuzione dovuta.
Come statuito nella citata sentenza n. 1928/2025 resa fra le parti da questa Sezione, la censura non è condivisibile. Seppure le parti possano concordare un orario di lavoro diverso e superiore a quello normale stabilito dalla contrattazione collettiva, purché entro il limite settimanale massimo di 48 ore settimanali, è certo che le stesse non possono, in tal modo, derogare al minimale contributivo.
La materia attiene, infatti, alla determinazione dell'imponibile contributivo, su cui vige il principio fissato dall'art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, conv. con modificazione nella L.
389/1989, secondo cui " La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
Pertanto, la retribuzione da prendere a riferimento per i contributi non potrà essere mai inferiore a quella dovuta in base alla contrattazione collettiva nazionale, a prescindere da
5 quella corrisposta effettivamente al lavoratore, anche sulla scorta di una legittima contrattazione aziendale in deroga.
Il principio risulta acquisito alla giurisprudenza della Corte di Legittimità, come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11199 del 29/07/2002: "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338
(convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro
- ai fini della determinazione della giusta retribuzione. È ben vero che, che in tal modo, come osservano le stesse Sezioni Unite, "si profila la configurabilità di una divaricazione tra retribuzione rilevante nel concreto rapporto di lavoro e retribuzione virtuale, assunta come parametro ai fini contributivi, ma l'orientamento giurisprudenziale che qui si contrasta, anche se correttamente ne rileva le conseguenze effettivamente dissonanti derivanti dall'applicazione dell'aliquota contributiva su retribuzioni eventualmente non reali, non tiene però conto che, come ha rilevato l'opposto orientamento qui seguito, la possibile divaricazione a vantaggio del rapporto previdenziale consente il tendenziale conseguimento di una migliore tutela assicurativa dei lavoratori, di un equilibrio finanziario della gestione previdenziale e della parità delle condizioni tra le imprese, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni sindacali più rappresentative. Né si può condividere l'autorevole dottrina che, nel manifestare particolare preoccupazione a causa di questa divaricazione, ritiene che la nozione di retribuzione di cui all'art. 1 dovrebbe ricavarsi, in forza dell'interpretazione dei contratti collettivi ivi indicati, alla stregua dell'art. 36 Cost., posto che detto articolo uno, anzitutto, non ha abrogato l'art. 12 sopra citato, e, poi, esso stesso ben può qualificarsi innovativo, nel senso che ha aggiunto al principio d'onnicomprensività, ai fini contributivi, di cui al medesimo art. 12, il criterio del minimale contributivo, sicché, in definitiva, deve affermarsi che la necessità di rendere possibile un confronto tra retribuzioni "concretamente" rilevanti nel rapporto di lavoro e retribuzioni "virtualmente" rilevanti, ai fini contributivi, nel rapporto previdenziale, impone che tutto quanto rileva, in denaro e in natura, secondo l'art. 12, del pari rilevi secondo le fonti di cui all'art. 1".
6 Alla stregua di tali principi, le deroghe in peius introdotte in materia retributiva dalla contrattazione aziendale non potranno mai incidere, né direttamente né indirettamente, sulla determinazione dell'imponibile contributivo minimo agganciato alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale.
Nello stesso senso Cass., n. 24453 del 17/10/2017, che aggiunge: “La determinazione dell'imponibile contributivo sulla scorta del minimale stabilito dal contratto leader a livello nazionale, vale inoltre quale limite esterno inderogabile di rango costituzionale, non solo in ragione del principio di indisponibilità dei diritti previdenziali, ma anche con riferimento al principio di adeguatezza della tutela previdenziale di cui all'art. 38 Cost.. Resta peraltro salvo quanto dettato, con la previsione introdotta dal D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, conv. con modificazioni in L. n. 402 del 1996, il quale attribuisce un limitato potere di intervento ("in materia di istituti contrattuali e di emolumenti diversi da quelli di legge") alla contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, e dunque anche di quella aziendale, in ordine alla quantificazione dell'imponibile contributivo, "che non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi"; subordinandone tuttavia l'efficacia al deposito dell'accordo collettivo contenente la clausola derogatoria, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente;
allo scopo evidente di rendere possibile un'attività di verifica. Va pure precisato che nella fattispecie, come nota la difesa dell' , l' non CP_2 Controparte_3 contesta la legittimità dell'accordo aziendale dell'8.10.1997, ma soltanto che le sue previsioni possano ripercuotersi sulle modalità di calcolo dell'imponibile contributivo, che deve avvenire comunque secondo i parametri fissati dal CCNL, in base al consolidato principio dell'autonomia del rapporto previdenziale e dell'indisponibilità dei diritti sociali fondamentali;
talché l'ente previdenziale è sempre legittimato a richiedere la contribuzione previdenziale in misura corrispondente alla retribuzione dovuta in base al contratto collettivo nazionale, la cui base rimane quindi insensibile tanto rispetto all'eventuale inadempimento retributivo del datore di lavoro, tanto rispetto ad altri accordi che comportino la corresponsione di un importo inferiore (cfr. anche Cass. sentenza n. 6001 del 17/04/2012).
D'altro canto, appare intrinsecamente illogico sostenere da una parte che il sistema del contratto aziendale sia più vantaggioso (anche economicamente) per il lavoratore rispetto al
CCNL. E pretendere poi di risparmiare sulla base di computo della retribuzione imponibile pagando meno contributi.”.
7 Il precedente invocato dall'appellante (Cass. n. 801/2012) è anteriore a queste pronunce ed inoltre afferisce alla nozione (a fini retributivi) di lavoro straordinario in relazione a prestazioni anteriori all'entrata in vigore della l.n. 196/1997, allorché cioè la disciplina legislativa fissava l'orario normale di lavoro in 48 ore settimanali: per cui giustapporre a tale previsione quella del CCNL leader in tema di orario e maggiorazioni retributive per lo straordinario avrebbe irragionevolmente duplicato l'onere per il datore di lavoro.
Resta a maggior ragione irrilevante, nel caso in esame e sempre in conformità con la sentenza di questa Sezione n. 1928/2025, la Circolare sindacale del 15/7/2015, sottoscritta dall'Associazione nazionale di categoria “Più Servizi”, richiamata da per CP_4 giustificare l'applicazione del regime orario settimanale di 45 ore, in quanto deroga in peius che non può incidere sulla determinazione dell'imponibile contributivo minimo, che deve rimanere ancorato alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento, anche nel caso di lavoratori assegnati a mansioni di semplice attesa e custodia.
È corretto, pertanto, il rilievo ispettivo ed il conseguente ricalcolo della base imponibile, con la considerazione delle ore di lavoro eccedenti l'orario normale - a tempo pieno o parziale, a seconda della pattuizione intervenuta con il lavoratore - quali ore di lavoro straordinario o supplementare;
ed è corretta la sentenza gravata che di questi principi ha fatto applicazione.
In altre parole, dopo il 1997 è proprio la definizione di “straordinario” che, con l'obiettivo della miglior tutela previdenziale del lavoratore, va devoluta al CCNL anche ai fini contributivi: infatti il CCNL SAFI all'art. 33 proprio a proposito dei lavoratori c.d. discontinui prevede che: “la durata normale di lavoro del personale di cui ai profili professionali ricompresi nella declaratoria del 5° livello del presente CCNL è fissata in 42 ore settimanali.”.
Quanto ai lavoratori assoggettati al CCNL Multiservizi, che non prevede analoga disposizione ed anzi all'art. 32 dispone che “per i lavoratori rientranti nel presente articolo l'orario di lavoro contrattuale è fissato nella misura di 45 ore settimanali”, il motivo è infondato in fatto.
Sin dal primo grado l' aveva eccepito: “quanto poi ai lavoratori assunti con il CP_2 contratto Multiservizi, …i contratti individuali non precisano le mansioni svolte. Se fossero stati assimilabili ai servizi dei discontinui avrebbero applicato anche a costoro il contratto
SAFI, mentre la azienda ha scelto un altro riferimento di categoria che prevede 40 ore settimanali con conseguente divisore pari a 173…”: in altre parole contestando che i due
8 lavoratori ( , cui era stato applicato il divisore 195 e in alcuni documenti Pt_5 Parte_3 indicata come cui era stato applicato il divisore 182) svolgessero mansioni di mera Per_1 attesa.
Ed invero alla luce dei due contratti di assunzione emerge che da un lato l' era Pt_5 stato assunto con mansioni di “impiegato esecutivo” (e dunque l'adibizione a mansioni c.d. discontinue non è in alcun modo provata); dall'altro la come Parte_6 esattamente rilevato dall' , è stata assunta con un orario di 40 ore settimanali, di tal che CP_2 la prestazione di un orario di fatto superiore non può che qualificarsi come lavoro straordinario inidoneo ad essere considerato nell'individuazione del corretto divisore mensile.
3.
Con un secondo motivo di appello si censura la seguente parte della sentenza: “Quanto, poi, alla censura relativa alla pretesa omessa contribuzione su alcune voci asseritamente retributive, quali l'“indennità ispezione cunicoli” e l'“indennità di missione piezometrica”, CP_ gli ispettori hanno rilevato che la società ha escluso dall'imponibile contributivo, tra l'altro, le somme erogate ai propri dipendenti a titolo di “Ind. Mis.ne Piezometrica” e “Ind.
Ispezione Cunicoli”, ad esempio, per i lavoratori: (03/2019), Persona_2 Persona_3
(03/2019), (03/2019) e (03/2019). Per tali somme, Persona_4 Persona_5 tenute esenti a fini contributivi e fiscali, tuttavia, il datore di lavoro ha omesso di presentare la documentazione giustificativa, sia in sede ispettiva che nel presente giudizio, nonostante l'espressa richiesta e l'elevata entità degli importi, erogati a cadenza mensile. È noto, tuttavia, che “spetta al datore di lavoro, che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti, dimostrare la causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 17253 del 2/07/2018 e, in termini, Cass. n. 2899 del 2015; Cass. n. 2419 del 2012; Cass. n. 1077 del 1999). Di talché, in assenza di produzione della documentazione giustificativa, le somme erogate a titolo di
“indennità ispezione cunicoli” e “indennità di missione piezometrica” devono essere assoggettate a contribuzione.”.
L'appellante ritiene ingiusto l'avere addossato al datore di lavoro il mancato assolvimento dell'onere della prova, visto che era stata articolata una prova per testimoni non ammesse;
sotto altro profilo, ritiene trattarsi di erogazioni motivate dallo spostamento dei lavoratori fuori dal territorio comunale per eseguire la prestazione e, dunque, di indennità di trasferta,
9 espressamente esentate dal calcolo del reddito imponibile a fini contributivi dall'art. 51 del
D.P.R. n. 917/1986, richiamato dall'art. 12 della l.n. 153/1969.
Il motivo è infondato.
Non erano stati articolati specifici capitoli di prova bensì un mero rinvio alla narrativa dell'opposizione che non era costruita in forma di capitoli da fare oggetto di escussione testimoniale, per cui la prova non avrebbe potuto ammettersi perché inammissibile.
Alla luce di tanto, l'argomento giuridico che si tratterebbe di trasferte ex art. 51 del D.P.R.
n. 917/1986 resta apodittico e indimostrato sul piano fattuale.
Risulta quindi condivisibile la valutazione del Tribunale che ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere di documentare la natura di tali indennità, trattandosi di fattispecie di esenzione.
4.
Con il successivo motivo di appello si contesta la sentenza gravata nel seguente passaggio motivazionale: “Quanto alla censura di mancato svolgimento, per 17 dipendenti assunti con contratto di apprendistato di 24 mesi, inquadrati nel V livello C.C.N.L. SAFI, della prescritta formazione trasversale e professionalizzante, gli ispettori hanno rilevato che il contratto prevede, per il livello di inquadramento, in base al titolo di studio - scuola dell'obbligo o attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore - rispettivamente, 80 o 60 ore di formazione trasversale e 160 o 120 ore di formazione professionalizzante. Tuttavia, dalla documentazione e dalle dichiarazioni acquisite dai lavoratori interessati è emerso che la formazione professionalizzante non è stata impartita o è stata impartita in misura insufficiente, ai 17 lavoratori , Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
, , , ,
[...] Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 Per_14
, , ,
[...] Persona_15 Persona_16 Persona_17 Persona_18 Per_19
, . Giova precisare come le
[...] Persona_20 Persona_21 Persona_22 dichiarazioni di tali soggetti, in quanto non assunte in aula, costituiscono “materiale liberamente apprezzato dal giudice, che può valutarne l'importanza ai fini della prova” (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 17355 del 24/7/2009) e possono assumere valore di prova, anche sufficiente alla decisione della causa, a meno che non siano infirmate da prova contraria. Invero "la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.17555\02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione
10 forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n.3527/01, Cass. n.9384/95)" (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 24208 del 2/11/2020). Si tratta, invero, di dichiarazioni che, in quanto rese nell'immediatezza dei fatti ed in assenza di condizionamenti da parte datoriale, presentano un grado elevato di attendibilità, sicché, addirittura, la giurisprudenza ha ritenuto, in fattispecie di contrasto con le dichiarazioni successivamente rese in corso di giudizio, di doverle privilegiare, in quanto maggiormente attendibili. Poiché l'articolo 47, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 prevede che “In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile […] è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione”, l'Istituto ha provveduto al ricalcolo della base imponibile. Opponendo il verbale, ha dedotto che i lavoratori elencati hanno CP_1 svolto un monte ore complessivo di 120 ore di formazione, se diplomati, e 56 o 60 ore di formazione, se laureati, divisa tra formazione presso istituzioni esterne all'azienda e formazione on the job all'interno della società. Dalla documentazione allegata al ricorso, tuttavia, emerge la prova di sole 8 ore di formazione per ciascun lavoratore, eccetto e Per_7
Per_
, che hanno attestazione per 12 ore. È carente, pertanto, la documentazione relativa a tutta la residua parte di formazione obbligatoria, sia trasversale che professionalizzante.
D'altro canto, la parte opponente non ha specificamente contestato la veridicità di quanto dichiarato dai lavoratori sopra elencati agli ispettori e, peraltro, chiesto di rinnovare solo in parte gli esami testimoniali, con articolazione dei capitoli in contrasto con le evidenze documentali, genericamente formulata e comunque insufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento del totale delle ore di formazione trasversale e professionalizzante previste dalla legge da parte di ciascuno dei 17 lavoratori oggetto del rilievo ispettivo. L'ammissione della prova orale sarebbe stata, pertanto, comunque irrilevante ai fini della decisione. Anche in tal caso, pertanto, il difetto di prova dell'effettivo svolgimento da parte dei 17 lavoratori sopra
11 elencati del monte ore minimo di formazione trasversale e professionalizzante previsto dalla legge, in base al loro titolo di studio, per la validità del contratto di apprendistato, rende corretto il ricalcolo della base imponibile operato dall' , con addebito al datore di CP_2 lavoro della maggiore contribuzione dovuta.”.
L'art 47, comma primo, del d.lgs. n. 81/2015, dispone “In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile […] è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione”.
Anche in questo caso l'appellante lamenta il mancato ingresso, da parte del Tribunale, alla prova testimoniale pure richiesta (con reiterazione dell'istanza istruttoria nel grado), tenuto conto che già dai documenti nn. 10-26 che erano stati allegati all'opposizione emergeva lo svolgimento di un certo numero di ore di formazione, da integrare con la c.d. formazione on the job sulla quale, appunto, ben avrebbero potuto riferire i testimoni.
A tale riguardo va ricordato da un lato che l'onere della prova in ordine all'effettiva attività di insegnamento impartita all'apprendista grava sul datore di lavoro;
dall'altro, che effettivamente la Cassazione (cfr. tra le tante n. 4416/2021) richiede di accertare se, al di là della documentazione formale, la formazione richiesta e sufficiente all'obiettivo perseguito dalla legge sia stata comunque di fatto impartita, in caso positivo non potendosi procedere ad irrogare la decadenza dalle agevolazioni contributive né le maggiorazioni di legge.
Per questo motivo è stato dato ingresso alla prova testimoniale. All'esito dell'escussione di tre testimoni (tutti dipendenti dell'opponente all'epoca dell'accertamento ispettivo), di comune accordo i difensori delle parti hanno chiesto fissarsi l'udienza di discussione, vincolando il giudice all'applicazione del principio dispositivo in materia di prove.
Orbene, alla luce della documentazione afferente all'attività formativa, delle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti e delle deposizioni dei tre testimoni, la prova in questione
(che agli apprendisti in oggetto sia stato impartito un monte ore complessivo di 120 ore di formazione, se diplomati, e 56 o 60 ore di formazione, se laureati), non può dirsi raggiunta.
Come enunciato in sentenza, e non specificamente contestato, “dalla documentazione allegata al ricorso emerge la prova di sole 8 ore di formazione per ciascun lavoratore, eccetto Per_ e , che hanno attestazione per 12 ore.”. e dunque per le posizioni contestate non Per_7 emerge la prova dell'intervenuta erogazione della formazione per le ore indicate in ricorso e
12 ciò già con riferimento alle pretese ore di formazione esterna, poiché gli attestati e il piano formativo, prodotti per ciascun lavoratore, non arrivano a dimostrare l'intervenuta somministrazione delle ore obbligatorie di formazione come indicate in ricorso.
Inoltre, l'opponente non ha specificamente contestato la veridicità di quanto dichiarato dai lavoratori agli ispettori e, come accennato, ha chiesto di rinnovare solo in parte gli esami testimoniali.
Quanto, poi, alle deposizioni dei testi, occorre rilevare che:
- Il teste ha sì confermato di avere svolto le prescritte 120 ore di Persona_16 formazione;
ma è inammissibilmente generica e priva di riferimenti di tempo, luogo e persone l'affermazione che anche “altri” venissero contestualmente formati;
inoltre la sua deposizione, a ben vedere, è favorevole all' avendo egli dichiarato (non solo CP_2 in sede ispettiva ma anche in giudizio) di essere stato inquadrato come apprendista solo anni dopo l'assunzione; ora, assumere come apprendista un lavoratore che è in azienda da diversi anni appare infatti palesemente elusivo degli obblighi fiscali e contributivi, non necessitando egli, evidentemente, di ulteriore formazione;
ed infatti,
a specifica domanda del legale dell' , il teste ha ricordato di avere lavorato per CP_2 circa 10 anni inizialmente “con contratto a termine nella stessa postazione che poi ho occupato come apprendista”, riferendo tutta la propria formazione al periodo di apprendistato e non a quello di mero dipendente;
- Il teste ha pure reso una deposizione favorevole all' laddove ha Testimone_1 CP_2 dichiarato che “nell'ultimo periodo prima del licenziamento ero apprendista”, per cui valgono le precedenti considerazioni; ha poi parlato della formazione della EL
correggendo le proprie iniziali affermazioni nel senso che “non posso Persona_19 confermare che mia EL abbia fatto proprio 56 ore”; ancora, troppo generica per rilevare ai fini del decidere l'affermazione che “tutti i dipendenti apprendisti facevano formazione sia dentro l'azienda che fuori”;
- Il teste , parlando della formazione della EL , Testimone_2 Persona_21 ha parlato della formazione della EL, apprendista e all'epoca dei fatti convivente, nel senso che “120 ore di formazione, di cui 64 con il tutor , mi Persona_23 sembra un numero verosimile rispetto ai miei ricordi”; ma anche per lui troppo generica e priva di appigli individualizzanti l'affermazione che “posso dire di ricordare che i colleghi apprendisti ricevessero una formazione sia sul luogo di lavoro che tramite corsi esterni. Non ricordo i loro nomi”.
13 Le posizioni oggetto di prova testimoniale, nella sede ispettiva, così come tutte le altre oggetto di accertamento, avevano evidenziato carenze nell'attività formativa, ovvero anche la superfluità della stessa: ad esempio aveva puntualizzato agli ispettori non Persona_21 solo di avere ricevuto formazione esterna per sole quattro ore, ma anche di avere precedentemente lavorato per la con mansioni analoghe;
il Controparte_5 aveva parlato di una settimana di formazione esterna e di un affiancamento ridotto Per_16 ai minimi termini proprio perché aveva già svolto in precedenza quelle mansioni;
[...] aveva dichiarato agli ispettori sì di avere svolto un congruo numero di ore di Per_19 formazione esterna (circa 56, come riferito dal fratello); ma che solo nei primi due giorni di lavoro come apprendista era stata affiancata da una collega che le ha spiegato il da farsi.
In particolare, dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori risulta completamente assente la formazione on the job effettuata, in sporadici casi, non dal tutor ma dai colleghi che si trovavano a lavorare con gli apprendisti e, quindi, per necessità davano loro indicazioni sul da farsi (in alcuni casi risulta anche che le suddette informazioni non sono state rese da dipendenti della bensì di dipendenti delle società o enti presso cui gli CP_4 apprendisti erano stati inviati a svolgere l'attività).
Conclusivamente, la prova testimoniale non ha lumeggiato la fondatezza delle allegazioni dell'opponente, anzi al contrario ha fatto ulteriormente emergere l'insussistenza dei presupposti per i benefici contributivi legati all'assunzione di apprendisti.
In questa situazione probatoriamente lacunosa, è noto poi che "la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n.17555/2002) e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 24208 del 2/11/2020)”, anche in relazione al fatto che le dichiarazioni in sede ispettiva non sono esenti da possibili condizionamenti da parte datoriale.
Anche questo motivo di appello è quindi infondato.
14 5.
Con un ultimo motivo di appello si ripropone la tesi che nel caso di specie si verta in una ipotesi di omissione e non già di evasione contributiva, non sussistendo alcun occultamento delle retribuzioni erogate bensì, al più, di una loro errata considerazione a fini contributivi.
Il Tribunale aveva così motivato sul punto: “La norma di riferimento, come noto, è
l'articolo 116, comma 8, legge n. 388/2000, lettere a) e b), le quali prevedono, rispettivamente, sanzioni diverse per l'ipotesi di "mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie" (lettera a) ovvero per l'ipotesi di "evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero" (lettera b). In linea generale, l'omessa o infedele denuncia mensile CP_ all' circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate integra un'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388/2000, e non la meno grave omissione contributiva, di cui alla lettera a) della medesima norma, “dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20446 del 24/06/2022 e, in termini,
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10427 del 02/05/2018). Sicché "In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti lavorativi in essere CP_2
e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5281 del
01/03/2017). Quanto, specificamente, ai rilievi ispettivi qui inerenti la mancata effettiva formazione trasversale e professionale per i 17 lavoratori assunti con contratto di apprendistato, è utile richiamare il precedente di legittimità, espresso in materia di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in luogo di lavoro a progetto, per la mancanza di uno specifico progetto, nel quale la Suprema Corte ha sottolineato come tale fattispecie "concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di
"omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza
15 dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6405 del
13/03/2017). Cosicché, nel caso in esame, è corretta l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva, poiché le annotazioni non conformi al vero della società datrice di lavoro, in tema di divisore orario, indennità corrisposte e assunzioni con contratto di apprendistato, hanno determinato una riduzione della base imponibile per i lavoratori CP_ interessati, che non consentiva all' il rilievo della contribuzione effettivamente dovuta sulla sola base delle denunce e registrazioni obbligatorie.”.
La sentenza gravata va immune da censure al riguardo ed è pienamente condivisibile.
Come affermato nel precedente reso fra le parti da questa Sezione n. 1928/2025, anche nel caso di specie le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado sono conformi alla più recente giurisprudenza di legittimità ed anche alla giurisprudenza di questa Corte. Invero, le annotazioni non conformi al vero della società datrice di lavoro, in tema di divisore orario, indennità corrisposte e assunzioni con contratto di apprendistato hanno determinato una riduzione della base imponibile non evidenziata nelle scritture e nelle dichiarazioni obbligatorie della società, bensì emersa e percepibile soltanto con l'ispezione diretta e con gli elementi ivi acquisiti.
6.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della soccombente società Parte_1
a rifondere all' le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in CP_2 dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore dichiarato della controversia e dell'attività processuale espletata nel grado comprensiva della fase istruttoria.
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
Co Definitivamente pronunciando sull'appello di (già depositato Parte_1 CP_1 il 21.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 3144/2023 pubblicata il 27/03/2023 nei confronti dell' , così provvede: CP_2
- Respinge l'appello;
16 - Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in euro 14.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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