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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/07/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1474 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Sorrentino e Marco Gregoris Parte_1
Parte attrice nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Salvio Reale Controparte_1
Parte convenuta
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: “In via principale e nel merito:
1. Accertare e dichiarare la proprietà esclusiva vantata da Parte_2 sulle somme depositate sui due conti in oggetto, e cioè quello n. 0000400295498 aperto presso l'istituto bancario
Unicredit - Agenzia di Zagarolo, e quello n. CC85005922178 aperto presso la a Trieste, con esclusione CP_2 di ogni diritto della convenuta in relazione a detti rapporti contrattuali;
per l'effetto acclarare la sussistenza tra l'attrice e la convenuta della comunione ereditaria per successione ab intestato su tutti gli importi giacenti e/o riferibili ai conti correnti menzionati, almeno nei limiti della somma di € 86.428,65, se non risulta diversamente dall'espletanda CTU, per i motivi di cui in narrativa;
2. ordinare alla convenuta di rendere il conto del suo operato relativamente alla gestione dei suddetti conti correnti nel periodo da settembre 2008 a marzo 2016 e, per l'effetto, se del caso, accertare e dichiarare le eventuali somme di cui la stessa convenuta risultasse debitrice nei confronti della massa ereditaria;
3. accertare e dichiarare che tutte le somme e/o movimentazioni di cui in narrativa, di cui ai nn. da 1) a 78), devono rientrare nell'asse ereditario della de cuius, per tutti i motivi esposti in narrativa;
4. dichiarare che all'attrice, quale erede di , spettano le Parte_2 somme in questione, nella misura di € 43.214,32, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a titolo di rivendica, per quanto dedotto in narrativa;
5. ripartire i beni ereditari, così come accertati, secondo le quote di legge, disporre e dichiarare, quindi, lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di avente ad oggetto i beni Parte_2 mobili di cui all'asse ereditario, ivi comprese le attività sui due conti in questione, e condannare la convenuta a versare all'attrice la somma di € 43.214,32, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per i motivi di cui in premessa.
In ogni caso, compensi e spese rifusi, oltre l'IVA, CPA, ed il rimborso forfettario, nella misura di legge”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
- che in data 28.1.2016 era deceduta le cui uniche eredi ab intestato erano Parte_2 Parte_1
e Controparte_1
- che la de cuius al momento del decesso era titolare del conto corrente n. 0000400295498 aperto presso
, cointestato anche alla convenuta ed estinto da Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima in data 9.2.2016 e del conto corrente n. CC85005922178 acceso presso CP_2 cointestato sempre con che presentava un saldo attivo alla data del 23.3.2016 di € Controparte_1
33.872,83;
- che l'asse ereditario era costituito da tutte le somme confluite sui predetti conti, alimentati solo con denaro proveniente dalla de cuius, essendo la cointestazione con fittizia e legata a Controparte_1 comodità di gestione dei conti;
- che dal 2008 al 2016 avrebbe altresì disposto di somme presenti sui predetti conti per Controparte_1 fini personali, per un importo complessivo di euro 86.428,65;
- che l'attrice aveva tentato di rientrare nella disponibilità delle somme senza esito, presentando altresì denuncia – querela, dalla quale era scaturito procedimento penale nei confronti della convenuta.
2. Si è costituita in giudizio contestando l'avversa pretesa, eccependo in via preliminare Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione perché privo dei requisiti di cui all'articolo 163 commi 3 e 4 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Ha, in particolare, dedotto:
- che dal 2010 la de cuius si era trasferita a vivere stabilmente presso la figlia sottoponendosi ad CP_1 interventi medici nel 2013 e nel 2015 e di essere stata l'unica persona a prestarle assistenza e a provvedere alle spese, standole vicina assieme alla propria famiglia, sino al momento del decesso;
- che il c/c 0000400295498, cointestato tra la de cuius e l'odierna convenuta presentava un saldo attivo di
€ 134,00 mentre, quanto all'ulteriore rapporto di conto corrente sul quale vi era una giacenza di €
33.950,00, a seguito del decesso, aveva liquidato alla convenuta la somma di € 13.674,00 CP_2 quale cointestataria, residuando l'importo di € 16.976,75;
- che anche la convenuta aveva provveduto a versare denaro personale, nel corso degli anni, sul conto in gestione a Controparte_4
- che non sussisteva alcun obbligo di rendiconto, agendo la convenuta quale contitolare dei conti correnti e non quale delegata;
- che in ogni caso le spese riconducibili ad un interesse proprio della convenuta erano pari solo ad euro
5.827,46.
2 Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: dichiarare nullo l'atto di citazione perché privo dei requisiti di cui all'articolo 163 commi 3 e 4 c.p.c. essendo l'oggetto della causa indeterminato ed essendo altresì la richiesta non adeguatamente motivata;
2) In via ulteriormente preliminare: rigettare le richieste di parte attrice poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
3) In via principale: dichiarare che nulla l'odierna convenuta deve alla signora se non il 50% della somma giacente pari a Controparte_1 Parte_1 complessivi €13.676,94 presso (quale provento della successione) dal momento che le somme prelevate CP_2 erano finalizzate solo e soltanto ai bisogni della signora 4) In via subordinata: nella denegata e non Parte_2 creduta ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda attorea ricalcolare le eventuali somme dovute sulla scorta della documentazione riversata in atti nonché all'esito della eventuale espletanda CTU;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita in via documentale, è stata quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.3.2025, con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Tanto premesso, la parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità ai sensi dell'art. 164 comma 3 e 4 c.p.c, dell'atto di citazione per “indeterminatezza” della domanda.
L'eccezione è infondata in quanto nell'atto di citazione viene chiesta la condanna di a Controparte_1 corrispondere a parte attrice, quale coerede di , la somma di € 43.214,32, al fine di far Persona_1 conseguire a il 50% delle somme di cui era proprietaria la dante causa e tale domanda è Parte_1 stata proposta sulla base della affermata circostanza per cui le somme sui conti correnti cointestati appartenevano esclusivamente al de cuius.
Pertanto, indipendentemente dalla fondatezza della domanda, il petitum e la causa petendi sono del tutto definite.
Ciò posto, parte attrice ha agito per la petizione di eredità, con rendiconto e restituzione, in relazione alla metà delle somme depositate negli anni sui conti correnti cointestati tra la de cuius e Controparte_1 assumendone la titolarità esclusiva in capo alla de cuius.
È noto che l'azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c. è rimedio concesso dal legislatore all'erede che vuol richiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi.
È stato sul punto precisato che la petitio hereditatis - azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede - si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso.
3 Per tale ragione nell'azione di petizione ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede (Cassazione n. 8440/2008; Cass. n.
14182/2011).
Posto che nel caso di specie è incontestata la qualità di erede dell'attrice, per ciò che concerne i beni che possono formare oggetto di petitio hereditatis, è stato altresì precisato che “ciò che l'erede può reclamare con
l'hereditatis petitio - azione nella quale l'erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo - sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario (cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074); ne consegue che l'azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l'ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius (cfr. Cass. 3181/2011, Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n.
3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939)”.
In altri termini, ove la condotta asseritamente illecita consistita nel prelievo di somme giacenti sul conto corrente intestato alla de cuius si sia realizzata anteriormente all'apertura della successione e, dunque, al momento del decesso, “gli importi prelevati non essendo ricompresi nell'asse ereditario, non possono considerarsi beni ereditari, i quali soltanto legittimano l'esperimento della “petitio hereditatis”” (cfr Cass. n. 8611/2018),
Sulla scorta dei suesposti principi, non può che rilevarsi come, nella specie, per quanto concerne le somme transitate sul conto corrente n. 0000400295498 acceso presso Unicredit, le somme sulle quali è sorta controversia non rientrano nell'asse ereditario della madre delle odierne parti in causa, al momento della sua morte, trattandosi piuttosto di beni che ne sono usciti in precedenza e che l'attrice vorrebbe far rientrare nella comunione ereditaria.
A tale scopo, tuttavia, sovvengono l'istituto della collazione e/o della riduzione e reintegrazione di legittima, non la petizione d'eredità.
Pertanto, dal momento che le operazioni di prelievo contestate risultano effettuate durante la vita della de cuius - venendo quindi in rilievo beni che, al momento dell'apertura della successione del soggetto deceduto, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio, in quanto oggetto della disponibilità dello stesso -
l'indicata domanda dell'attrice deve essere rigettata.
Per quanto concerne, invece, le somme giacenti sul conto corrente n. CC85005922178 presso
[...]
cointestato tra la de cuius e la convenuta lo stesso alla data del CP_2 Persona_1 Controparte_1
23.3.2016 presentava un saldo attivo di euro 30.659,51 (all. 5 atto di citazione).
4 Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art.1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art.1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (cfr. Cass. n. 11375/2019; Cass. n. 28839/2008; Cass. n. 4496/2010; Cass. n.
18777/2015).
Nel caso in esame tale presunzione deve ritenersi superata.
In primo luogo, si osserva che le somme giacenti sul predetto conto corrente risultano pacificamente provenire dal conto corrente n. 0000400295498 acceso presso Unicredit e cointestato alla de cuius e a
Controparte_1
Al riguardo, l'attrice ha dedotto, sin dall'atto di citazione, che sul conto corrente presso Unicredit fosse confluita la somma di euro 50.000,00 (a mezzo di due assegni n. 2135181421-09 e n. 2135181426-01-
Banca Generali - Succursale di Trieste, entrambi di euro 25.000,00, intestati a accreditati Parte_2 sul conto in data 26.03.15, all. 8 atto di citazione) quale corrispettivo dovuto in favore della de cuius e derivante dalla compravendita dell'immobile ceduto a e Controparte_5 Controparte_6
Ebbene, proprio secondo la prospettazione della convenuta, il conto acceso presso CP_2
“riguarderebbero titoli per un valore di €35.000,00, acquistati con i proventi (€50.000,00) ricevuti dalla compravendita dell'immobile ceduto ai signori (cfr. p. 5 comparsa di costituzione). CP_5
Non risulta, invece, né è stato allegato dalla convenuta, che sul conto Unicredit siano confluite ulteriori somme, in ipotesi di sua spettanza, derivanti dalla medesima compravendita in questione.
Tali circostanze risultano sufficientemente gravi, precise e concordanti da dimostrare che la provvista che ha alimentato il conto presso provenisse esclusivamente dalla de cuius e la situazione CP_2 giuridica fosse dunque diversa da quella risultante dalla cointestazione e il richiamato importo appartenesse pertanto solo a Parte_2
Ne discende che, al di là dell'aspetto formale inerente alla contitolarità del rapporto bancario in commento, le somme giacenti sul conto corrente presso alla data del decesso sono da CP_2 stimarsi di appartenenza della sola e dunque facenti interamente parte dell'asse ereditario. Parte_2
Circostanza non contestata è poi che la convenuta, dopo l'apertura della successione, abbia ottenuto dalla predetta banca la somma di euro 13.674,00.
Pertanto, deve essere condannata alla restituzione di euro 6.837,00 (13.674,00/2), oltre Controparte_1 interessi di legge dalla data di apertura della successione.
5. La complessiva disamina delle posizioni processuali delle parti e le ragioni dell'odierna decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria relativa al conto corrente n. CC85005922178 presso disponendo il CP_2 pagamento del saldo residuo in favore di e nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuna;
b) condanna a pagare a euro 6.837,00, oltre interessi come in parte Controparte_1 Parte_1 motiva;
c) spese di lite compensate.
Tivoli, 11.7.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1474 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Sorrentino e Marco Gregoris Parte_1
Parte attrice nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Salvio Reale Controparte_1
Parte convenuta
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: “In via principale e nel merito:
1. Accertare e dichiarare la proprietà esclusiva vantata da Parte_2 sulle somme depositate sui due conti in oggetto, e cioè quello n. 0000400295498 aperto presso l'istituto bancario
Unicredit - Agenzia di Zagarolo, e quello n. CC85005922178 aperto presso la a Trieste, con esclusione CP_2 di ogni diritto della convenuta in relazione a detti rapporti contrattuali;
per l'effetto acclarare la sussistenza tra l'attrice e la convenuta della comunione ereditaria per successione ab intestato su tutti gli importi giacenti e/o riferibili ai conti correnti menzionati, almeno nei limiti della somma di € 86.428,65, se non risulta diversamente dall'espletanda CTU, per i motivi di cui in narrativa;
2. ordinare alla convenuta di rendere il conto del suo operato relativamente alla gestione dei suddetti conti correnti nel periodo da settembre 2008 a marzo 2016 e, per l'effetto, se del caso, accertare e dichiarare le eventuali somme di cui la stessa convenuta risultasse debitrice nei confronti della massa ereditaria;
3. accertare e dichiarare che tutte le somme e/o movimentazioni di cui in narrativa, di cui ai nn. da 1) a 78), devono rientrare nell'asse ereditario della de cuius, per tutti i motivi esposti in narrativa;
4. dichiarare che all'attrice, quale erede di , spettano le Parte_2 somme in questione, nella misura di € 43.214,32, o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a titolo di rivendica, per quanto dedotto in narrativa;
5. ripartire i beni ereditari, così come accertati, secondo le quote di legge, disporre e dichiarare, quindi, lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di avente ad oggetto i beni Parte_2 mobili di cui all'asse ereditario, ivi comprese le attività sui due conti in questione, e condannare la convenuta a versare all'attrice la somma di € 43.214,32, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per i motivi di cui in premessa.
In ogni caso, compensi e spese rifusi, oltre l'IVA, CPA, ed il rimborso forfettario, nella misura di legge”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
- che in data 28.1.2016 era deceduta le cui uniche eredi ab intestato erano Parte_2 Parte_1
e Controparte_1
- che la de cuius al momento del decesso era titolare del conto corrente n. 0000400295498 aperto presso
, cointestato anche alla convenuta ed estinto da Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima in data 9.2.2016 e del conto corrente n. CC85005922178 acceso presso CP_2 cointestato sempre con che presentava un saldo attivo alla data del 23.3.2016 di € Controparte_1
33.872,83;
- che l'asse ereditario era costituito da tutte le somme confluite sui predetti conti, alimentati solo con denaro proveniente dalla de cuius, essendo la cointestazione con fittizia e legata a Controparte_1 comodità di gestione dei conti;
- che dal 2008 al 2016 avrebbe altresì disposto di somme presenti sui predetti conti per Controparte_1 fini personali, per un importo complessivo di euro 86.428,65;
- che l'attrice aveva tentato di rientrare nella disponibilità delle somme senza esito, presentando altresì denuncia – querela, dalla quale era scaturito procedimento penale nei confronti della convenuta.
2. Si è costituita in giudizio contestando l'avversa pretesa, eccependo in via preliminare Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione perché privo dei requisiti di cui all'articolo 163 commi 3 e 4 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Ha, in particolare, dedotto:
- che dal 2010 la de cuius si era trasferita a vivere stabilmente presso la figlia sottoponendosi ad CP_1 interventi medici nel 2013 e nel 2015 e di essere stata l'unica persona a prestarle assistenza e a provvedere alle spese, standole vicina assieme alla propria famiglia, sino al momento del decesso;
- che il c/c 0000400295498, cointestato tra la de cuius e l'odierna convenuta presentava un saldo attivo di
€ 134,00 mentre, quanto all'ulteriore rapporto di conto corrente sul quale vi era una giacenza di €
33.950,00, a seguito del decesso, aveva liquidato alla convenuta la somma di € 13.674,00 CP_2 quale cointestataria, residuando l'importo di € 16.976,75;
- che anche la convenuta aveva provveduto a versare denaro personale, nel corso degli anni, sul conto in gestione a Controparte_4
- che non sussisteva alcun obbligo di rendiconto, agendo la convenuta quale contitolare dei conti correnti e non quale delegata;
- che in ogni caso le spese riconducibili ad un interesse proprio della convenuta erano pari solo ad euro
5.827,46.
2 Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: dichiarare nullo l'atto di citazione perché privo dei requisiti di cui all'articolo 163 commi 3 e 4 c.p.c. essendo l'oggetto della causa indeterminato ed essendo altresì la richiesta non adeguatamente motivata;
2) In via ulteriormente preliminare: rigettare le richieste di parte attrice poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
3) In via principale: dichiarare che nulla l'odierna convenuta deve alla signora se non il 50% della somma giacente pari a Controparte_1 Parte_1 complessivi €13.676,94 presso (quale provento della successione) dal momento che le somme prelevate CP_2 erano finalizzate solo e soltanto ai bisogni della signora 4) In via subordinata: nella denegata e non Parte_2 creduta ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda attorea ricalcolare le eventuali somme dovute sulla scorta della documentazione riversata in atti nonché all'esito della eventuale espletanda CTU;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita in via documentale, è stata quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.3.2025, con termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Tanto premesso, la parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità ai sensi dell'art. 164 comma 3 e 4 c.p.c, dell'atto di citazione per “indeterminatezza” della domanda.
L'eccezione è infondata in quanto nell'atto di citazione viene chiesta la condanna di a Controparte_1 corrispondere a parte attrice, quale coerede di , la somma di € 43.214,32, al fine di far Persona_1 conseguire a il 50% delle somme di cui era proprietaria la dante causa e tale domanda è Parte_1 stata proposta sulla base della affermata circostanza per cui le somme sui conti correnti cointestati appartenevano esclusivamente al de cuius.
Pertanto, indipendentemente dalla fondatezza della domanda, il petitum e la causa petendi sono del tutto definite.
Ciò posto, parte attrice ha agito per la petizione di eredità, con rendiconto e restituzione, in relazione alla metà delle somme depositate negli anni sui conti correnti cointestati tra la de cuius e Controparte_1 assumendone la titolarità esclusiva in capo alla de cuius.
È noto che l'azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c. è rimedio concesso dal legislatore all'erede che vuol richiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi.
È stato sul punto precisato che la petitio hereditatis - azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede - si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso.
3 Per tale ragione nell'azione di petizione ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede (Cassazione n. 8440/2008; Cass. n.
14182/2011).
Posto che nel caso di specie è incontestata la qualità di erede dell'attrice, per ciò che concerne i beni che possono formare oggetto di petitio hereditatis, è stato altresì precisato che “ciò che l'erede può reclamare con
l'hereditatis petitio - azione nella quale l'erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo - sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario (cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074); ne consegue che l'azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l'ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius (cfr. Cass. 3181/2011, Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n.
3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939)”.
In altri termini, ove la condotta asseritamente illecita consistita nel prelievo di somme giacenti sul conto corrente intestato alla de cuius si sia realizzata anteriormente all'apertura della successione e, dunque, al momento del decesso, “gli importi prelevati non essendo ricompresi nell'asse ereditario, non possono considerarsi beni ereditari, i quali soltanto legittimano l'esperimento della “petitio hereditatis”” (cfr Cass. n. 8611/2018),
Sulla scorta dei suesposti principi, non può che rilevarsi come, nella specie, per quanto concerne le somme transitate sul conto corrente n. 0000400295498 acceso presso Unicredit, le somme sulle quali è sorta controversia non rientrano nell'asse ereditario della madre delle odierne parti in causa, al momento della sua morte, trattandosi piuttosto di beni che ne sono usciti in precedenza e che l'attrice vorrebbe far rientrare nella comunione ereditaria.
A tale scopo, tuttavia, sovvengono l'istituto della collazione e/o della riduzione e reintegrazione di legittima, non la petizione d'eredità.
Pertanto, dal momento che le operazioni di prelievo contestate risultano effettuate durante la vita della de cuius - venendo quindi in rilievo beni che, al momento dell'apertura della successione del soggetto deceduto, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio, in quanto oggetto della disponibilità dello stesso -
l'indicata domanda dell'attrice deve essere rigettata.
Per quanto concerne, invece, le somme giacenti sul conto corrente n. CC85005922178 presso
[...]
cointestato tra la de cuius e la convenuta lo stesso alla data del CP_2 Persona_1 Controparte_1
23.3.2016 presentava un saldo attivo di euro 30.659,51 (all. 5 atto di citazione).
4 Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art.1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art.1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (cfr. Cass. n. 11375/2019; Cass. n. 28839/2008; Cass. n. 4496/2010; Cass. n.
18777/2015).
Nel caso in esame tale presunzione deve ritenersi superata.
In primo luogo, si osserva che le somme giacenti sul predetto conto corrente risultano pacificamente provenire dal conto corrente n. 0000400295498 acceso presso Unicredit e cointestato alla de cuius e a
Controparte_1
Al riguardo, l'attrice ha dedotto, sin dall'atto di citazione, che sul conto corrente presso Unicredit fosse confluita la somma di euro 50.000,00 (a mezzo di due assegni n. 2135181421-09 e n. 2135181426-01-
Banca Generali - Succursale di Trieste, entrambi di euro 25.000,00, intestati a accreditati Parte_2 sul conto in data 26.03.15, all. 8 atto di citazione) quale corrispettivo dovuto in favore della de cuius e derivante dalla compravendita dell'immobile ceduto a e Controparte_5 Controparte_6
Ebbene, proprio secondo la prospettazione della convenuta, il conto acceso presso CP_2
“riguarderebbero titoli per un valore di €35.000,00, acquistati con i proventi (€50.000,00) ricevuti dalla compravendita dell'immobile ceduto ai signori (cfr. p. 5 comparsa di costituzione). CP_5
Non risulta, invece, né è stato allegato dalla convenuta, che sul conto Unicredit siano confluite ulteriori somme, in ipotesi di sua spettanza, derivanti dalla medesima compravendita in questione.
Tali circostanze risultano sufficientemente gravi, precise e concordanti da dimostrare che la provvista che ha alimentato il conto presso provenisse esclusivamente dalla de cuius e la situazione CP_2 giuridica fosse dunque diversa da quella risultante dalla cointestazione e il richiamato importo appartenesse pertanto solo a Parte_2
Ne discende che, al di là dell'aspetto formale inerente alla contitolarità del rapporto bancario in commento, le somme giacenti sul conto corrente presso alla data del decesso sono da CP_2 stimarsi di appartenenza della sola e dunque facenti interamente parte dell'asse ereditario. Parte_2
Circostanza non contestata è poi che la convenuta, dopo l'apertura della successione, abbia ottenuto dalla predetta banca la somma di euro 13.674,00.
Pertanto, deve essere condannata alla restituzione di euro 6.837,00 (13.674,00/2), oltre Controparte_1 interessi di legge dalla data di apertura della successione.
5. La complessiva disamina delle posizioni processuali delle parti e le ragioni dell'odierna decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria relativa al conto corrente n. CC85005922178 presso disponendo il CP_2 pagamento del saldo residuo in favore di e nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuna;
b) condanna a pagare a euro 6.837,00, oltre interessi come in parte Controparte_1 Parte_1 motiva;
c) spese di lite compensate.
Tivoli, 11.7.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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