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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2024, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4081/2022 R.G., avente ad oggetto: polizza fideiussoria TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avvocato Carlo Scofone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Acerra in Gricignano d'Aversa (CE) alla Viella Giovanni Buonanno n. 3 ATTRICE E
, in persona del sindaco p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avvocato Nicola Rascio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Monteoliveto n. 37 CONVENUTO CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 aprile 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha Parte_1 chiesto dichiarare la nullità delle polizze fideiussorie nn. 146.550729.49; 146.550719.52; 146.550721.65; 146.550730.64; 146.550728.51; 146.550727.53; 146.550724.59; 146.550720.67; 146.550722.63; 146.550725.57; 146.550726.55 in dipendenza dell'accertata nullità dei negozi garantiti, conseguentemente, dichiarare che nulla era dovuto al convenuto in forza delle richiamate polizze e, per l'effetto, Controparte_1 condannarlo alla restituzione della somma di euro 6.616.629,21, o la diversa somma ritenuta, oltre interessi legali di mora come per legge e rivalutazione monetaria: sulla somma di euro 499.166,99 dal 19.7.2007; sulla somma di euro 1.800.000,00 dal 1.9.2009; sulla somma di euro 2.158.731,11 dal 22.12.2016; sulla somma di euro 2.158.731,11 dal 31.3.2016, o dalla diversa data ritenuta, comunque sino al soddisfo. In subordine, ha chiesto condannare il a indennizzare Controparte_1 la ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'indebita diminuzione patrimoniale da Parte_1 essa subita pari alla somma capitale di euro 6.616.629,21, ovvero alla diversa somma ritenuta, oltre accessori di legge. Ha premesso, a tal fine, che le somme versate in forza delle polizze fideiussorie stipulate tra la (garante) e la (garantita) a garanzia Parte_1 Controparte_2 dell'esecuzione del contratto d'appalto stipulato tra la società garantita e il sono risultate prive di causa a seguito della sentenza Controparte_1 della Corte d'appello di Napoli n. 3278/2016, resa a definizione del giudizio di rinvio tra il e la e passata in giudicato. Controparte_1 CP_2
Ha dedotto che, con tale pronuncia, la Corte d'Appello di Napoli avendo dichiarato la nullità tanto della convenzione di affidamento alla del 18 febbraio CP_2
1987 che della transazione successivamente intervenuta tra il ed il CP_1 consorzio affidatario, avrebbe determinato la conseguente estinzione dell'obbligazione di garanzia che trovava fondamento nel rapporto principale. Ciò posto, ha chiesto, dunque, la restituzione delle somme versate in esecuzione delle polizze fideiussorie e, in subordine, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per essersi il Comune arricchito delle medesime somme versate in esecuzione di un contratto invalido. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha eccepito, in Controparte_1 via preliminare, la prescrizione decennale parziale del preteso credito vantato dalla società assicurativa, nel merito, ha dedotto che la prestazione resa da parte della società attrice fosse comunque dovuta, versandosi, nel caso di specie, nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia in virtù del quale il garantito ( trasferisce al garante ( il rischio derivante dalla Controparte_2 Parte_1 mancata esecuzione del contratto principale (appalto stipulato tra la CP_2 ed il ) in via del tutto autonoma rispetto alle
[...] Controparte_1 vicende afferenti al rapporto principale. Ha altresì eccepito che tale qualificazione giuridica risulta cristallizzata per effetto di precedenti pronunce rese con riferimento al medesimo rapporto (Corte di Cassazione n. 5076/2017 che ha confermato la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Napoli n. 2122/2011). In particolare, secondo la parte convenuta, nell'ambito del giudizio in Corte di Cassazione, la avrebbe dovuto Parte_1 eccepire l'intervenuta declaratoria di nullità del rapporto principale, circostanza accertata in epoca preesistente (2016) rispetto a tale procedimento e, non avendolo fatto, ne consegue che sul punto si è formato il giudicato che copre il dedotto ed il deducibile. Ha concluso, dunque, in via preliminare, per la declaratoria della prescrizione parziale del credito e, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
2. La domanda principale è infondata e va rigettata per i motivi di seguito precisati. In punto di diritto, va rammentato che, in tema di onere della prova, con specifico riferimento all'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., l'attore, che agisca per ottenere la restituzione di somme che ritiene indebitamente versate, ha l'onere di fornire la prova di aver effettuato il pagamento e dell'inesistenza di una valida causa giustificativa, che, pur costituendo un fatto negativo, rientra fra i fatti costitutivi del proprio diritto (Sez. 2 -
, Sentenza n. 30713 del 27/11/2018). Nel caso di specie, l'azione di ripetizione dell'indebito è stata esperita dalla soggetto garante nell'ambito del contratto autonomo di garanzia Parte_1 stipulato con la e volto a trasferire sul garante stesso il rischio della Controparte_2 mancata esecuzione dei lavori appaltati dal alla Controparte_1 medesima società Controparte_2
Le polizze fideiussorie furono stipulate dalla in ottemperanza alla Controparte_2 delibera di G.M. n. 2572 del 26 settembre 1988 con cui fu stabilito che, da una parte, il versasse l'anticipazione del 20% sulle attività, opere e servizi, CP_1 così come risultanti dai singoli progetti approvati e, che, d'altra parte, la liquidazione di tali somme fosse subordinata alla presentazione, da parte della Concessionaria, di idonee polizze fideiussorie, maggiorate del 5%. A seguito dell'estinzione del rapporto principale, come da provvedimento del Commissario Straordinario n. 215 del 7 settembre 1998, il chiese, CP_1 invano, la restituzione delle somme anticipate direttamente alla Concessionaria. Di conseguenza, instaurò un giudizio nei confronti del garante (l'odierna attrice,
, conclusosi con sentenza n. 70/2006 del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, Sez. Distaccata di Torre del Greco, che condannava la società assicurativa al pagamento di una somma pari ai massimali delle polizze fideiussorie. Per l'effetto, la Compagnia versava al la Controparte_1 somma complessiva di euro 6.616.629,21. Ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre prendere le mosse da quanto stabilito con sentenza n. 3278/2016 della Corte d'appello di Napoli, le cui statuizioni sono state in gran parte confermate dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5076/2017. Con tale pronuncia, infatti, è stata dichiarata la nullità tanto della convenzione di affidamento dei lavori alla del 18 febbraio 1987, che della transazione CP_2 successivamente intervenuta tra il ed il consorzio affidatario, costituenti CP_1 il rapporto base rispetto al contratto autonomo di garanzia. Invero, all'interno della sentenza richiamata, la Corte ha accertato la sussistenza di una causa di nullità per violazione di norme imperative, nel caso di specie, costituite da norme penali, essendo emerso che la stipulazione del contratto principale era stato il risultato del delitto di corruzione o anche per effetto del combinato disposto degli artt. 1345 c.c. e 1418 c.c., essendo emerso in sede penale che l'accordo corruttivo era intervenuto fra la stipulazione dell'atto originario e di quello aggiuntivo, nonché le delibere comunali che avevano individuato, in via definitiva, gli interventi edilizi a farsi ed i relativi corrispettivi. L'approvazione integrale del progetto, dunque, è avvenuta all'esito di una condotta riconducibile al reato di corruzione, con la conseguenza che, accertata dalle statuizioni della richiamata sentenza, passate in giudicato, sul piano civilistico, il contratto stipulato debba essere considerato nullo. Con la domanda proposta con l'odierno giudizio, la ha chiesto la Parte_1 restituzione degli importi versati quale garante della in forza delle Controparte_2 polizze fideiussorie rilasciate le quali, avendo un collegamento funzionale con il rapporto sottostante (nullo), risentirebbero delle relative vicende, con la conseguenza che, essendo rimasto privo di causa il trasferimento di denaro avvenuto dal Comune alla indebito sarebbe anche il pagamento Controparte_2 delle polizze fideiussorie avvenuto da parte della società assicurativa in favore del stesso. CP_1
Ciò posto, va in primo luogo dato atto che le polizze fideiussorie rilasciate dalla (allora vanno qualificate come contratti autonomi di Parte_1 Parte_2 garanzia, piuttosto che come fideiussioni. Tanto va desunto dall'oggetto della polizza che non è teso a garantire il corretto adempimento dell'obbligazione assunta dal garantito, ma è, invece, volto a tenere indenne il creditore beneficiario dalle conseguenze derivanti dall'inadempimento del debitore principale, la cui prestazione può consistere anche in un fare infungibile (come nel caso dei contratti d'appalto). La causa concreta del contratto autonomo di garanzia è, dunque, quella di trasferire il rischio economico derivante dalla mancata esecuzione della prestazione da un soggetto all'altro. L'autonomia che connota tale contratto si riverbera sul regime delle eccezioni che possono essere sollevate dal garante autonomo, rispetto al tradizionale regime codicistico che connota i contratti di fideiussione. A differenza della fideiussione con clausola “solve et repete”, in cui il fideiussore si obbliga a pagare a prima richiesta da parte del creditore senza poter sollevare eccezioni in ordine al rapporto sottostante, ma salva restando la facoltà di sollevare le eccezioni successivamente al pagamento, ai fini della ripetizione d'indebito, nel contratto autonomo di garanzia, viceversa, l'accessorietà manca del tutto, anche sul piano sostanziale, atteso che il garante non può sollevare eccezioni relative all'obbligazione principale. Ne deriva che il garante sarà tenuto a pagare e solo successivamente potrà agire in rivalsa nei confronti del debitore garantito. Con riferimento alle eccezioni che il garante autonomo può opporre al creditore e riferite al rapporto principale, tendenzialmente precluse dall' autonomia di tale tipo contrattuale rispetto al rapporto base, la giurisprudenza ha elaborato taluni principi in applicazione dei principi di correttezza e buona fede. A tal proposito va osservato come il garante autonomo, in deroga al principio di autonomia, sia comunque abilitato a sollevare l'exceptio doli, ammessa in tutti i casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede, abuso manifesto da parte del beneficiario della garanzia. Tale eccezione può essere sollevata nei casi di avvenuto adempimento della prestazione principale o di inadempimento dovuto a causa del creditore;
nel caso di nullità del rapporto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, allorquando si propaghi al contratto autonomo di garanzia il profilo di nullità che affligge il rapporto garantito o, infine, nel caso in cui il beneficiario agisca intenzionalmente a danno del debitore principale. Anche con riferimento, tuttavia, all'eccezione di nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa va dato atto che
“Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento” (in questo senso Sez. 1 - , Ordinanza n. 20397 del 25/08/2017).
2.1. I sopra esposti principi vanno applicati al caso di specie, in cui il contratto principale è stato dichiarato nullo per violazione di norme imperative e tale nullità viene invocata dal garante autonomo, odierno attore, al fine di ottenere la ripetizione delle somme versate in forza delle polizze fideiussorie. Ebbene, il pagamento delle polizze fideiussorie ha assolto la funzione di consentire al di recuperare delle somme Controparte_1 ingiustificatamente versate alla a titolo di anticipazione del 20% Controparte_2 sulle attività, opere e servizi per un contratto d'appalto dichiarato poi nullo. Il convenuto, infatti, già prima della dichiarazione giudiziale di nullità CP_1 del contratto, ritenendolo risolto, come da provvedimento del Commissario Straordinario n. 215 del 7 settembre 1998, aveva tentato di ottenere la restituzione delle anticipazioni direttamente da parte della società appaltatrice, senza risultato, trovandosi, costretta, dunque, ad agire vittoriosamente nei confronti della società garante. Le anticipazioni versate dal in esecuzione di un contratto nullo per CP_1 violazione di norme imperative, dunque, erano prive di causa e correttamente dovevano essere restituite dalla o corrisposte (come di fatto Controparte_2 accaduto) dalla società garante, in virtù delle polizze fideiussorie, al fine di evitare il consolidamento di un risultato vietato dall'ordinamento. D'altra parte, tale conclusione appare posta in luce anche dalla stessa Corte di Cassazione all'interno della sentenza n. 5076 del 2017 (“posto che, com'è incontroverso, i lavori non sono mai iniziati, le proteste di estinzione della garanzia sono in radice destituite di fondamento, essendo appunto venuto ad esistenza l'evento garantito dalla polizza (obbligo di restituzione dell'anticipazione) senza che possano venire in rilievo - proprio per effetto dell'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia - le eccezioni spettanti al debitore […]”). Inoltre, la Suprema Corte, all'interno della stessa pronuncia, aveva già scrutinato l'ipotesi di accertamento della nullità del contratto principale prospettando che
“qualora fosse accertata la nullità del contratto per illiceità della causa (in quanto conseguenza del reato di corruzione, questione in tesi sub iudice, per effetto della sentenza rescindente di questa Corte n. 21232 del 2011) la natura indebita dell'anticipazione erogata sarebbe, semmai, rafforzata, essendo la sua restituzione volta ad escludere il consolidarsi del risultato che l'ordinamento vieta” (ibidem). Deve ritenersi, dunque, che la prestazione eseguita dalla società attrice nei confronti del non costituisca un illegittimo trasferimento di ricchezza, CP_1 ma che anzi, al contrario, ove mai il fosse condannato alla restituzione si CP_1 realizzerebbe quel risultato che l'ordinamento intendeva vietare: vale a dire che l'appaltatore potesse lucrare l'anticipazione del prezzo ottenuta dal CP_1 committente sulla base di un contratto radicalmente nullo, i cui effetti mai si sono prodotti. Ne deriva che, in assenza del requisito principale della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero che lo spostamento patrimoniale sia privo di idonea causa giustificatrice, la domanda va rigettata.
2.2. Considerato il rigetto della domanda principale, deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
2.3. Va parimenti rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dall'attrice in via subordinata, considerato che essa condivide con la principale uno dei relativi presupposti: l'assenza di una valida causa giustificativa dello spostamento patrimoniale, elemento che, come sopra illustrato, manca del tutto nel caso di specie.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nei valori tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento da euro 4.000.001 a euro 8.000.000: fase studio, euro 8.000,00; fase introduttiva, euro 6.000,00; fase istruttoria/di trattazione, euro 19.000,00; fase decisoria, euro 17.605,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta le domande di parte attrice;
B. condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore di parte convenuta delle Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 50.605,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 15 luglio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avvocato Carlo Scofone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Acerra in Gricignano d'Aversa (CE) alla Viella Giovanni Buonanno n. 3 ATTRICE E
, in persona del sindaco p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avvocato Nicola Rascio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Monteoliveto n. 37 CONVENUTO CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 aprile 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha Parte_1 chiesto dichiarare la nullità delle polizze fideiussorie nn. 146.550729.49; 146.550719.52; 146.550721.65; 146.550730.64; 146.550728.51; 146.550727.53; 146.550724.59; 146.550720.67; 146.550722.63; 146.550725.57; 146.550726.55 in dipendenza dell'accertata nullità dei negozi garantiti, conseguentemente, dichiarare che nulla era dovuto al convenuto in forza delle richiamate polizze e, per l'effetto, Controparte_1 condannarlo alla restituzione della somma di euro 6.616.629,21, o la diversa somma ritenuta, oltre interessi legali di mora come per legge e rivalutazione monetaria: sulla somma di euro 499.166,99 dal 19.7.2007; sulla somma di euro 1.800.000,00 dal 1.9.2009; sulla somma di euro 2.158.731,11 dal 22.12.2016; sulla somma di euro 2.158.731,11 dal 31.3.2016, o dalla diversa data ritenuta, comunque sino al soddisfo. In subordine, ha chiesto condannare il a indennizzare Controparte_1 la ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'indebita diminuzione patrimoniale da Parte_1 essa subita pari alla somma capitale di euro 6.616.629,21, ovvero alla diversa somma ritenuta, oltre accessori di legge. Ha premesso, a tal fine, che le somme versate in forza delle polizze fideiussorie stipulate tra la (garante) e la (garantita) a garanzia Parte_1 Controparte_2 dell'esecuzione del contratto d'appalto stipulato tra la società garantita e il sono risultate prive di causa a seguito della sentenza Controparte_1 della Corte d'appello di Napoli n. 3278/2016, resa a definizione del giudizio di rinvio tra il e la e passata in giudicato. Controparte_1 CP_2
Ha dedotto che, con tale pronuncia, la Corte d'Appello di Napoli avendo dichiarato la nullità tanto della convenzione di affidamento alla del 18 febbraio CP_2
1987 che della transazione successivamente intervenuta tra il ed il CP_1 consorzio affidatario, avrebbe determinato la conseguente estinzione dell'obbligazione di garanzia che trovava fondamento nel rapporto principale. Ciò posto, ha chiesto, dunque, la restituzione delle somme versate in esecuzione delle polizze fideiussorie e, in subordine, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per essersi il Comune arricchito delle medesime somme versate in esecuzione di un contratto invalido. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha eccepito, in Controparte_1 via preliminare, la prescrizione decennale parziale del preteso credito vantato dalla società assicurativa, nel merito, ha dedotto che la prestazione resa da parte della società attrice fosse comunque dovuta, versandosi, nel caso di specie, nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia in virtù del quale il garantito ( trasferisce al garante ( il rischio derivante dalla Controparte_2 Parte_1 mancata esecuzione del contratto principale (appalto stipulato tra la CP_2 ed il ) in via del tutto autonoma rispetto alle
[...] Controparte_1 vicende afferenti al rapporto principale. Ha altresì eccepito che tale qualificazione giuridica risulta cristallizzata per effetto di precedenti pronunce rese con riferimento al medesimo rapporto (Corte di Cassazione n. 5076/2017 che ha confermato la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Napoli n. 2122/2011). In particolare, secondo la parte convenuta, nell'ambito del giudizio in Corte di Cassazione, la avrebbe dovuto Parte_1 eccepire l'intervenuta declaratoria di nullità del rapporto principale, circostanza accertata in epoca preesistente (2016) rispetto a tale procedimento e, non avendolo fatto, ne consegue che sul punto si è formato il giudicato che copre il dedotto ed il deducibile. Ha concluso, dunque, in via preliminare, per la declaratoria della prescrizione parziale del credito e, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
2. La domanda principale è infondata e va rigettata per i motivi di seguito precisati. In punto di diritto, va rammentato che, in tema di onere della prova, con specifico riferimento all'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., l'attore, che agisca per ottenere la restituzione di somme che ritiene indebitamente versate, ha l'onere di fornire la prova di aver effettuato il pagamento e dell'inesistenza di una valida causa giustificativa, che, pur costituendo un fatto negativo, rientra fra i fatti costitutivi del proprio diritto (Sez. 2 -
, Sentenza n. 30713 del 27/11/2018). Nel caso di specie, l'azione di ripetizione dell'indebito è stata esperita dalla soggetto garante nell'ambito del contratto autonomo di garanzia Parte_1 stipulato con la e volto a trasferire sul garante stesso il rischio della Controparte_2 mancata esecuzione dei lavori appaltati dal alla Controparte_1 medesima società Controparte_2
Le polizze fideiussorie furono stipulate dalla in ottemperanza alla Controparte_2 delibera di G.M. n. 2572 del 26 settembre 1988 con cui fu stabilito che, da una parte, il versasse l'anticipazione del 20% sulle attività, opere e servizi, CP_1 così come risultanti dai singoli progetti approvati e, che, d'altra parte, la liquidazione di tali somme fosse subordinata alla presentazione, da parte della Concessionaria, di idonee polizze fideiussorie, maggiorate del 5%. A seguito dell'estinzione del rapporto principale, come da provvedimento del Commissario Straordinario n. 215 del 7 settembre 1998, il chiese, CP_1 invano, la restituzione delle somme anticipate direttamente alla Concessionaria. Di conseguenza, instaurò un giudizio nei confronti del garante (l'odierna attrice,
, conclusosi con sentenza n. 70/2006 del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, Sez. Distaccata di Torre del Greco, che condannava la società assicurativa al pagamento di una somma pari ai massimali delle polizze fideiussorie. Per l'effetto, la Compagnia versava al la Controparte_1 somma complessiva di euro 6.616.629,21. Ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre prendere le mosse da quanto stabilito con sentenza n. 3278/2016 della Corte d'appello di Napoli, le cui statuizioni sono state in gran parte confermate dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5076/2017. Con tale pronuncia, infatti, è stata dichiarata la nullità tanto della convenzione di affidamento dei lavori alla del 18 febbraio 1987, che della transazione CP_2 successivamente intervenuta tra il ed il consorzio affidatario, costituenti CP_1 il rapporto base rispetto al contratto autonomo di garanzia. Invero, all'interno della sentenza richiamata, la Corte ha accertato la sussistenza di una causa di nullità per violazione di norme imperative, nel caso di specie, costituite da norme penali, essendo emerso che la stipulazione del contratto principale era stato il risultato del delitto di corruzione o anche per effetto del combinato disposto degli artt. 1345 c.c. e 1418 c.c., essendo emerso in sede penale che l'accordo corruttivo era intervenuto fra la stipulazione dell'atto originario e di quello aggiuntivo, nonché le delibere comunali che avevano individuato, in via definitiva, gli interventi edilizi a farsi ed i relativi corrispettivi. L'approvazione integrale del progetto, dunque, è avvenuta all'esito di una condotta riconducibile al reato di corruzione, con la conseguenza che, accertata dalle statuizioni della richiamata sentenza, passate in giudicato, sul piano civilistico, il contratto stipulato debba essere considerato nullo. Con la domanda proposta con l'odierno giudizio, la ha chiesto la Parte_1 restituzione degli importi versati quale garante della in forza delle Controparte_2 polizze fideiussorie rilasciate le quali, avendo un collegamento funzionale con il rapporto sottostante (nullo), risentirebbero delle relative vicende, con la conseguenza che, essendo rimasto privo di causa il trasferimento di denaro avvenuto dal Comune alla indebito sarebbe anche il pagamento Controparte_2 delle polizze fideiussorie avvenuto da parte della società assicurativa in favore del stesso. CP_1
Ciò posto, va in primo luogo dato atto che le polizze fideiussorie rilasciate dalla (allora vanno qualificate come contratti autonomi di Parte_1 Parte_2 garanzia, piuttosto che come fideiussioni. Tanto va desunto dall'oggetto della polizza che non è teso a garantire il corretto adempimento dell'obbligazione assunta dal garantito, ma è, invece, volto a tenere indenne il creditore beneficiario dalle conseguenze derivanti dall'inadempimento del debitore principale, la cui prestazione può consistere anche in un fare infungibile (come nel caso dei contratti d'appalto). La causa concreta del contratto autonomo di garanzia è, dunque, quella di trasferire il rischio economico derivante dalla mancata esecuzione della prestazione da un soggetto all'altro. L'autonomia che connota tale contratto si riverbera sul regime delle eccezioni che possono essere sollevate dal garante autonomo, rispetto al tradizionale regime codicistico che connota i contratti di fideiussione. A differenza della fideiussione con clausola “solve et repete”, in cui il fideiussore si obbliga a pagare a prima richiesta da parte del creditore senza poter sollevare eccezioni in ordine al rapporto sottostante, ma salva restando la facoltà di sollevare le eccezioni successivamente al pagamento, ai fini della ripetizione d'indebito, nel contratto autonomo di garanzia, viceversa, l'accessorietà manca del tutto, anche sul piano sostanziale, atteso che il garante non può sollevare eccezioni relative all'obbligazione principale. Ne deriva che il garante sarà tenuto a pagare e solo successivamente potrà agire in rivalsa nei confronti del debitore garantito. Con riferimento alle eccezioni che il garante autonomo può opporre al creditore e riferite al rapporto principale, tendenzialmente precluse dall' autonomia di tale tipo contrattuale rispetto al rapporto base, la giurisprudenza ha elaborato taluni principi in applicazione dei principi di correttezza e buona fede. A tal proposito va osservato come il garante autonomo, in deroga al principio di autonomia, sia comunque abilitato a sollevare l'exceptio doli, ammessa in tutti i casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede, abuso manifesto da parte del beneficiario della garanzia. Tale eccezione può essere sollevata nei casi di avvenuto adempimento della prestazione principale o di inadempimento dovuto a causa del creditore;
nel caso di nullità del rapporto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, allorquando si propaghi al contratto autonomo di garanzia il profilo di nullità che affligge il rapporto garantito o, infine, nel caso in cui il beneficiario agisca intenzionalmente a danno del debitore principale. Anche con riferimento, tuttavia, all'eccezione di nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa va dato atto che
“Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento” (in questo senso Sez. 1 - , Ordinanza n. 20397 del 25/08/2017).
2.1. I sopra esposti principi vanno applicati al caso di specie, in cui il contratto principale è stato dichiarato nullo per violazione di norme imperative e tale nullità viene invocata dal garante autonomo, odierno attore, al fine di ottenere la ripetizione delle somme versate in forza delle polizze fideiussorie. Ebbene, il pagamento delle polizze fideiussorie ha assolto la funzione di consentire al di recuperare delle somme Controparte_1 ingiustificatamente versate alla a titolo di anticipazione del 20% Controparte_2 sulle attività, opere e servizi per un contratto d'appalto dichiarato poi nullo. Il convenuto, infatti, già prima della dichiarazione giudiziale di nullità CP_1 del contratto, ritenendolo risolto, come da provvedimento del Commissario Straordinario n. 215 del 7 settembre 1998, aveva tentato di ottenere la restituzione delle anticipazioni direttamente da parte della società appaltatrice, senza risultato, trovandosi, costretta, dunque, ad agire vittoriosamente nei confronti della società garante. Le anticipazioni versate dal in esecuzione di un contratto nullo per CP_1 violazione di norme imperative, dunque, erano prive di causa e correttamente dovevano essere restituite dalla o corrisposte (come di fatto Controparte_2 accaduto) dalla società garante, in virtù delle polizze fideiussorie, al fine di evitare il consolidamento di un risultato vietato dall'ordinamento. D'altra parte, tale conclusione appare posta in luce anche dalla stessa Corte di Cassazione all'interno della sentenza n. 5076 del 2017 (“posto che, com'è incontroverso, i lavori non sono mai iniziati, le proteste di estinzione della garanzia sono in radice destituite di fondamento, essendo appunto venuto ad esistenza l'evento garantito dalla polizza (obbligo di restituzione dell'anticipazione) senza che possano venire in rilievo - proprio per effetto dell'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia - le eccezioni spettanti al debitore […]”). Inoltre, la Suprema Corte, all'interno della stessa pronuncia, aveva già scrutinato l'ipotesi di accertamento della nullità del contratto principale prospettando che
“qualora fosse accertata la nullità del contratto per illiceità della causa (in quanto conseguenza del reato di corruzione, questione in tesi sub iudice, per effetto della sentenza rescindente di questa Corte n. 21232 del 2011) la natura indebita dell'anticipazione erogata sarebbe, semmai, rafforzata, essendo la sua restituzione volta ad escludere il consolidarsi del risultato che l'ordinamento vieta” (ibidem). Deve ritenersi, dunque, che la prestazione eseguita dalla società attrice nei confronti del non costituisca un illegittimo trasferimento di ricchezza, CP_1 ma che anzi, al contrario, ove mai il fosse condannato alla restituzione si CP_1 realizzerebbe quel risultato che l'ordinamento intendeva vietare: vale a dire che l'appaltatore potesse lucrare l'anticipazione del prezzo ottenuta dal CP_1 committente sulla base di un contratto radicalmente nullo, i cui effetti mai si sono prodotti. Ne deriva che, in assenza del requisito principale della domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ovvero che lo spostamento patrimoniale sia privo di idonea causa giustificatrice, la domanda va rigettata.
2.2. Considerato il rigetto della domanda principale, deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
2.3. Va parimenti rigettata la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dall'attrice in via subordinata, considerato che essa condivide con la principale uno dei relativi presupposti: l'assenza di una valida causa giustificativa dello spostamento patrimoniale, elemento che, come sopra illustrato, manca del tutto nel caso di specie.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile nei valori tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento da euro 4.000.001 a euro 8.000.000: fase studio, euro 8.000,00; fase introduttiva, euro 6.000,00; fase istruttoria/di trattazione, euro 19.000,00; fase decisoria, euro 17.605,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta le domande di parte attrice;
B. condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore di parte convenuta delle Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 50.605,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 15 luglio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo