TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4835 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3933/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3933 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “appello”, vertente TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Ludovico Montera, unitamente al quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Diaz n. 12; Appellante E
, P. Iva: in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Mariano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via Sud Piazza d'Armi n. 88/90; Appellato Nonché C.F. , in persona del , quale legale Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 rappresentante p.t.; Appellato contumace Nonché
, C.F. , in persona del Prefetto, suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore;
Appellato contumace E
, C.F. , in persona del Prefetto, quale Controparte_5 P.IVA_4 legale rappresentante p.t.; Appellato contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 45/2024 (R.G. n. 3630/2023), pubblicata in data 11.01.2024. CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso spiegato ex art 281 undecies c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava la intimazione di pagamento n. 10020239000131352000, notificatagli in data 25.05.2023, e, per essa, articolava contestazioni avverso sei sottese cartelle di pagamento, recanti nn. 10020160015539565000; 10020160015966658000; 10020170003749168000; 10020170013920237000; 10020170014990747000; 10020190011033862000 relative a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada. A sostegno della domanda, deduceva l'illegittimità dell'intimazione opposta in quanto non preceduta dalla valida notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, nonché la sopravvenuta prescrizione dei crediti. Domandava, pertanto, la declaratoria di nullità delle cartelle di pagamento opposte, con vittoria di spese processuali. Con sentenza n. 45/2024, il Giudice di Pace adito si pronunciava per il rigetto della domanda attorea, ritenendo infondate le doglianze concernenti i vizi di notifica delle supposte cartelle di pagamento e la sopravvenuta prescrizione dei crediti contestati. Condannava, infine, la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
. Controparte_1
1.1 Con atto di appello tempestivamente notificato, l'attore in primo grado proponeva gravame domandando la riforma integrale della decisione impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di ambo i gradi di giudizio. Segnatamente, si doleva dell'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva ritualmente intervenuta la notifica delle cartelle di pagamento supposte all'atto di intimazione, giacché eseguite in spregio all'art. 139, comma II c.p.c. recante la disciplina della notifica a familiare convivente, non avendo l'istante ricevuto la necessaria raccomandata informativa, nonché all'art. 140 c.p.c., per mancata osservanza degli adempimenti formali prescritti. Contestava, altresì, l'omesso accertamento del decorso del termine estintivo quinquennale, ribadendo che i crediti sottesi all'atto impugnato in primo grado fossero irrimediabilmente prescritti a far data dal 25.05.2023. 1.2 Con propria memoria, si costituiva l'appellata Controparte_6 la quale contestava le avverse doglianze rappresentando la correttezza delle valutazioni svolte dal Giudice di Pace, per essere dimostrata la rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate, supposte all'intimazione n. 10020239000131352000, nonché l'invio di successivi atti interruttivi della prescrizione;
allegava, altresì, una richiesta di definizione agevolata dell'istante, avente valenza di riconoscimento del debito. Insisteva, pertanto, per la conferma della sentenza gravata, con rigetto dell'appello e condanna di controparte al pagamento delle spese processuali. 1.3 Di contro, sceglievano la contumacia per il presente grado di giudizio, per quanto regolarmente evocati, gli appellati , Controparte_2 Controparte_4
. Controparte_5
pag. 2/8 2. Venendo a scandagliare i motivi di merito del presente gravame, occorre considerare che le doglianze proposte dall'appellante involgono l'esame del compendio documentale esibito dal concessionario della riscossione sulla prova della notifica dei titoli supposti all'intimazione per cui l'istante aveva incardinato l'azione in primo grado e, quindi, l'esame delle allegazioni prodotte al fine di provare le notifiche degli atti interruttivi del termine estintivo. Ed infatti, nella prospettazione di parte appellante, le notifiche delle cartelle opposte e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione non sarebbero ritualmente intervenute, non essendo state rispettate le formalità di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c., con la conseguente prescrizione delle pretese creditorie richiamate dall'atto di intimazione opposto. Di contro, l' sostiene di aver regolarmente notificato tanto le cartelle di CP_1 pagamento, quanto i successivi atti di intimazione interruttivi del termine estintivo, per cui non sarebbe affatto elasso il termine quinquennale. Ciò posto, l'accertamento fattuale demandato alla scrivente, in funzione di giudice di appello, non può prescindere dal delineare le coordinate ermeneutiche in tema di onere della prova per gli atti della riscossione. Fondamentale è il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi;
chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. La norma di cui all'art 2697 c.c. esprime il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Nell'ipotesi quale quella al caso di specie, il principio dispositivo va correlato col principio di vicinanza della prova, in base al quale l'onere probatorio grava sulla parte che, per ragioni di prossimità ai fatti da valutare, abbia disponibilità dei mezzi probatori. È evidente che siffatto onere ricada sull'agente della riscossione che in qualità di incaricato del servizio esegue le notificazioni presso i contribuenti, e che dunque è tenuto a produrre in giudizio le copie dei plichi spediti e notificati al debitore nonché le relative relate o avvisi di ricevimento. Ai sensi dell'art 26 D.P.R. 602/1973, l'agente tenuto alla riscossione può avvalersi nell'esecuzione della procedura di notificazione degli atti di sua competenza, del servizio postale. La Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data sia assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi pag. 3/8 trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018). Alla luce di quanto esposto, in forza dei principi di vicinanza e disponibilità delle prove ai sensi degli artt. 1335 e 2697 c.c., appare del tutto ragionevole, onerare il mittente (id est ) della produzione della prova delle rituali notificazioni, cioè di Controparte_1 documenti nella sua piena disponibilità, mentre sarebbe evidentemente irragionevole onerare il destinatario di una prova negativa (quale quella di non aver mai ricevuto la raccomandata) che, se anche sul piano dell'astratta logica si potrebbe ritenere possibile fornire, di fatto finirebbe per risolversi in una sorta di probatio diabolica. L'obbligo imposto in via normativa di utilizzare il servizio di raccomandazione con avviso di ricevimento (e non quello semplice), si giustifica evidentemente proprio per l'esigenza di semplificare le questioni di prova della ricezione dell'atto ed al fine di disporre, anche in giudizio, di una documentazione (semplice e immediata) idonea ad attestare l'esito dell'invio onde poter consentire la verifica dell'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. In via ulteriore, va ribadito che ai fini della dimostrazione della regolare notificazione, l'Agente non è tenuto a produrre in giudizio l'originale della cartella (il cui unico esemplare, in conseguenza dell'avvenuta notifica, è in possesso del debitore) né una copia integrale di essa (atteso che, in caso di notifica della cartella con le modalità ordinarie, la matrice è l'unico documento che resta in possesso dell'Agente (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4). La cartella vive in un unico esemplare (consegnato al destinatario) e il concessionario per la riscossione è tenuto soltanto a conservare la c.d. matrice (laddove si sia optato per la notificazione ordinaria o con messo notificatore), onde è sufficiente produrre in giudizio la copia (anche fotostatica) della relata di notifica (la quale reca la stampigliatura del numero della cartella cui attiene la notifica), mentre il disconoscimento di tali copie (o la contestazione della loro conformità agli originali) non può essere generica, ma deve indicare in modo specifico per quali ragioni la copia prodotta non sarebbe conforme all'originale (cfr. in proposito Cass, civ. ord. nn, 25139/2020 e 2856/2019). Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. VI, 15/06/2022, n.800). Al lume di tali chiarimenti interpretativi, mette conto considerare il compendio documentale versato in atti che corrobora la prospettazione di parte appellata circa la regolarità delle notificazioni effettuate presso l'intimato, sia con riguardo alle supposte cartelle di pagamento nn. 10020160015539565000; 10020160015966658000; 10020170003749168000; 10020170013920237000; 10020170014990747000; 10020190011033862000, sia in riferimento ai succedanei atti di intimazione interruttivi del termine quinquennale di prescrizione nn. 10020179014132616000, 10076201900000934000, 10020199007655027000, 10020189004730190000, 10084201800004690001. La documentazione prodotta dall' risulta, invero, adeguata e sufficiente a dar CP_1 prova della regolarità delle notificazioni eseguite con la ricezione delle cartelle di pag. 4/8 pagamento e dei successivi atti di intimazione. Ha, infatti, prodotto gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento di cui è causa secondo le seguenti modalità: cartella n. 10020160015539565000, notificata in data 26.10.2016 nelle mani di persona qualificatasi come moglie;
cartella n. 10020160015966658000, notificata il 19.01.2017 personalmente al destinatario;
cartella n. 10020170003749168000 del 9.06.2017, ricevuta dal familiare convivente, così come le cartelle n. 10020170013920237000 e 10020170014990747000, notificate il 15.11.2017. Del pari, anche la cartella n. 10020190011033862000 risulta ricevuta in data 30.05.2019 nelle mani della moglie del destinatario. Mette conto rammentare come l'art. 139 comma 1 del codice di procedura civile preveda che, in assenza del destinatario, la notificazione deve essere effettuata nel comune di sua residenza, ricercandolo nella sua abitazione ovvero dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. In base al successivo comma 2 se il destinatario non viene così trovato l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purché non minore di anni quattrodici e non palesemente incapace. L'onere probatorio ricadente sull'esattore si ritiene, peraltro, ritualmente assolto, valendo in caso di notifica nelle mani del familiare convivente la presunzione iuris tantum. È infatti principio costantemente espresso dalla Suprema Corte, quello secondo cui: "In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16164 del 28/10/2003). Ai fini della regolarità della notificazione di atti mediante consegna a persona addetta alla casa o alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che è da presumere, così come il fatto che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, spettando, quindi, al destinatario vincere la presunzione in parola con la prova contraria. Comprovata, dunque, la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento opposte, rilevanti ai fini della determinazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione per le singole poste creditorie richiamate dall'atto di intimazione n. 10020239000131352000 del 25.05.2023, occorre procedere a scandagliare il carteggio prodotto, sempre dal concessionario della riscossione, al fine di provare la rituale interruzione dei termini estintivi. Al riguardo, gli avvisi di intimazione e le pag. 5/8 comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, nonché gli atti di pignoramento ex art. 72 bis richiamano gli atti ad essa presupposti indicandone gli estremi identificativi (rectius il numero identificativo, la ragione creditoria, l'anno di riferimento della pretesa), i quali risultano adeguati e sufficienti a dimostrare la rituale interruzione mediante gli atti successivamente notificati al destinatario. Ciò posto, per fini di chiarezza espositiva, pare utile considerare gli avvisi di addebito singolarmente:
• con riguardo alla prima cartella di pagamento n. 10020160015539565000 del 26.10.2016 risulta notificato un avviso di intimazione n. 10020179014132616000, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 13/03/2018 e, in seguito, in data 06/06/2019, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900000934000, presso il familiare convivente, nonché l'avviso di intimazione n. 10020199007655027000, ricevuto dal destinatario, venendo infine in data 25.05.2023 notificata l'intimazione di pagamento n. 10020239000131352000;
• la cartella n. 10020160015966658000 del 19.01.2017 era ricevuta personalmente al destinatario. Successivamente l'appellante riceveva, in data 08/08/2018, l'avviso n. 10020189004730190000 e, in data 08/01/2019, l'atto di pignoramento presso terzi 10084201800004690001, tramite familiare convivente, nonché il successivo 6/06/2019, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900000934000. Ancora, l'atto di intimazione n. 10020199007655027000 era ricevuto il 28.08.2019 e, infine, in data 25.05.2023 l'intimazione di pagamento n. 10020239000131352000;
• per la cartella di pagamento n. 10020170003749168000 del 9.06.2017 veniva notificata, in data 06/06/2019, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900000934000 e, in data 25.05.2023, l'intimazione di pagamento n. 10020239000131352000;
• con riguardo alla cartella n. 10020170013920237000 del 15.11.2017, venivano notificati, in data 06/06/2019, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201900000934000 e, il 28/08/2019, l'intimazione n. 10020199007655027000. In ultimo, il 25.05.2023 era notificata l'intimazione di pagamento n. 10020239000131352000;
• per la cartella di pagamento n. 10020170014990747000 del 15.11.2017, l'appellante riceveva, anche, la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 6/06/2019 n. 10076201900000934000; in seguito, precisamente in data 28/08/2019, riceveva l'avviso di intimazione n. 10020199007655027000, nonché, il 25.05.2023, l'intimazione di pagamento n. 10020239000131352000;
• infine, per la cartella n. 10020190011033862000 del 30.05.2019 veniva notificato, in data 25/05/2023, l'atto di intimazione n. 10020239000131352000. Dagli allegati esaminati, emerge come il termine prescrizionale quinquennale – tenuto conto che per crediti relativi a violazioni al Codice della strada trovi applicazione l'art.
pag. 6/8 28 della L. 689/1981- per le singole pretese contestate non sia affatto maturato, essendo stati prodotti validi atti interruttivi della prescrizione. A ciò consegue che il motivo di censura circa il fatto estintivo sopravvenuto vada respinto, permanendo valida l'intimazione di pagamento n. 10020239000131352000 per i crediti ivi contestati. Infatti, con riguardo poi alla notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., secondo giurisprudenza consolidata “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario
o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (cfr. ex multis Cass. 25351/2020; Comm. trib. reg. Lombardia 16/06/2022, n.2579). Nella fattispecie in esame, risulta provato documentalmente il rispetto degli adempimenti formali previsti per la ritualità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sicché anche per tale doglianza risultano confermati gli esiti dell'accertamento già reso in primo grado dal Giudice di Pace di Salerno (rectius l'avviso di intimazione n. 10020179014132616000, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.). In conclusione, il gravame spiegato va rigettato e, conseguenzialmente, confermata la sentenza n. 45/2024 resa in data 11.01.2024 dal Giudice di Pace di Salerno. 4. Non resta che regolamentare le spese di giudizio;
le stesse vanno poste integralmente a carico della parte appellante, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., per tale grado di giudizio. Sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa (fase di studio della controversia: € 460,00; fase introduttiva del giudizio: € 389,00; fase decisionale € 851,00; totale: € 1700,00). Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite per le parti rimaste contumaci nel presente grado di giudizio. Infine, va rilevato che dal rigetto dell'impugnazione discende l'applicabilità in astratto dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”. Al riguardo la giurisprudenza è unanime nel precisare che pag. 7/8 allorquando la predetta norma nel prosieguo sancisce che il “giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, deve essere interpretata tenendo conto che è estranea all'ambito della giurisdizione civile ordinaria l'accertamento ad origine della debenza del c.d. contributo unificato, o del versamento di un ulteriore importo a tale titolo (cd. doppio contributo). Ne segue che la prescrizione dettata dalla norma non deve essere letta nel senso che il giudice deve dichiarare anche se la parte sia, in concreto, tenuta oppure non al versamento del contributo. Tale accertamento spetta al funzionario di cancelleria, mentre ciò che si richiede al giudice è solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile come pronuncia di inammissibilità, di improcedibilità o come di “respingimento integrale”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , Controparte_2 Controparte_4 CP_5
[...]
2. Rigetta l'appello spiegato da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 45/2024 resa dal Giudice di Pace di Salerno;
3. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di parte appellata, Controparte_1
, liquidate in complessivi € 1.700,00 per onorari, oltre Iva, c.p.a. e
[...] spese generali come per legge;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Salerno, lì 27.11.25
Il Giudice Alessia Pecoraro
pag. 8/8