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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5661 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.5601/19 cui è stato riunito il RG n. 704/20, vertente
TRA
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.12.1976 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione innanzi al Tribunale
Ordinario di Torre Annunziata, dall'avv. Giuseppina Napoletano, codice fiscale con studio in Pagani alla Via Trento n. 64, con la quale C.F._2
elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia, Via Luigi Denza, 9, presso lo studio dell'avv. Luigi Delle Rose;
fax al numero 081916123 p.e.c.
- Appellante- Email_1
CONTRO
(C.F. ), con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Pompei – via Colle S. Bartolomeo n. 50, in persona dell'amministratore delegato e l.r.p.t. Dott. , c.f , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
giusta procura in atti dagli avv.ti Maurizio Hazan, codice fiscale
– pec: Filippo C.F._4 Email_2
Martini, codice fiscale – pec: C.F._5
RC DO, codice fiscale Email_3
– pec: e Giovanni C.F._6 Email_4
PA IN codice fiscale – pec: C.F._7
, elett.dom.ta presso lo studio Email_5
1 dell'avv. Sabina Senopia, sito a Napoli - Corso Vittorio Emanuele 20/b;
-Appellata nonché appellante incidentale-
NONCHE'
(C.F. ), già con sede Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, conferitaria del ramo di azienda assicurativo con atto Controparte_5 Controparte_6
per notar in Milano del 28.6.2013 (rep. n. 18.568/5.996), Persona_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via De Gasperi n. 45, presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio Formichella, codice fiscale , che C.F._8
la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti conferita dai procuratori speciali dott. e dott. con atto Controparte_7 Controparte_8
ricevuto il 14.10.2019 dal notaio in Milano (rep. n. 22644 – racc. n. Persona_2
7785); fax n. 0815428901, p.e.c.
Email_6
-Appellata nonché appellante incidentale -
OGGETTO: gravame avverso la sentenza n. 1435/2019 del Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata il 07.06.2019 e notificata il 13.11.2019.
- in data 11.06.2019 depositava ricorso per correzione di errore Parte_1 materiale e il g.i. con ordinanza ex art. 288 c.p.c. del 17.7.2019 -r.g. 680-1/2008 , notificata il 13/11/19 correggeva la decisione nella parte in cui, per mero errore di calcolo, il Tribunale aveva condannato i convenuti al pagamento della somma di € 35.104,86, in luogo della somma di € 40.984,86.
CONCLUSIONI:
- Per l'appellante : Parte_1
1. Accertare e dichiarare che in conseguenza dell'evento per cui è causa l'attore ha subito una lesione alla propria integrità psicofisica quantificabile in termini percentuali nella misura del 20% e quindi, facendo applicazione della tabella del Tribunale Ordinario di
Milano e procedendo ad un'adeguata personalizzazione dello stesso, condannare i convenuti al pagamento in favore di della somma di € 104.414,00 ovvero Parte_1 di quella somma maggiore o minore che riterrà di quantificare, oltre le somme spettanti a
2 titolo di ITT e ITP e accessori di legge;
2. in via subordinata, rideterminare le somme spettanti all'attore in misura non inferiore a
43.860,00, oltre ITT e ITP, oltre spese mediche sostenute;
3. accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto a vedersi riconosciuta una somma a titolo di spese future di riabilitazione e liquidirle in via equitativa.
4. accertare e dichiarare che l'appellante ha diritto ad essere risarcito per la perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 1/3 e proceda alla relativa quantificazione condannando i convenuti al pagamento delle somme così determinate in favore del sig.
; Pt_1
5. Accertare e quantificare le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato consenso informato, condannando le parti convenute al relativo pagamento. Spese e compensi del grado, oltre al rimborso delle spese generali alla cassa e all'IVA, vinte ed attribuite”.
- Per l'appellata- appellante incidentale Controparte_1
“:
[...]
1. In via preliminare disporre la riunione del giudizio recante R.G. 704/2020 al presente, per connessione soggettiva ed oggettiva;
2. integrare il contraddittorio autorizzando l'appellata a chiamare in causa la CP_1 compagnia assicurativa;
Controparte_3
3. ritenere inammissibile il gravame per mancanza dei requisiti sanciti dalla legge;
4. nel merito ritenere e dichiarare che la quantificazione effettuata dal Giudice di prime cure è corretta e per l'effetto rigettare l'avversa richiesta di rideterminazione del quantum da corrispondere in favore del sig. . Pt_1
5. In via Incidentale riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
- accogliere l'appello incidentale così come formulato al punto 1 dei motivi ivi esposti e per
l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la nullità della rinnovata ctu a firma della dott. Per_3
e di conseguenza sulla base della ctu redatta dal dott. dichiarare non
[...] Persona_4 dovuta da parte della alcuna somma a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non ravvisandosi alcuna sua colpa o inadempimento specifico causativo dell'evento dannoso lamentato;
- accogliere il presente appello per i motivi esposti al punto 2 e per l'effetto riformare la
3 sentenza impugnata sulla scorta della CTU redatta a cura del dott. e dichiarare Per_4 non dovuta da parte della alcuna somma a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non ravvisandosi alcuna sua colpa o inadempimento specifico vista
l'imprevedibilità dell'evento lesivo lamentato dall' ; Pt_1
- in via gradata e subordinata accogliere il presente appello per i motivi esposti al punto 3)
e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, in applicazione dell'art 1917 primo comma, con condanna di essa compagnia assicurativa chiamata , a Controparte_3 tenere indenne la dal pagamento di quanto dovuto a Controparte_1 titolo di risarcimento al sig. , incluso il pagamento delle spese di lite e di CTU;
Pt_1
- in accoglimento dei motivi di cui al capo 4 della presente comparsa, riformare la sentenza di primo grado e condannare in ogni caso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 terzo comma cc, la , quale assicurazione della odierna Controparte_3 appellante, al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del giudizio sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, di cui la si è Controparte_1 dovuta fare carico, da liquidarsi in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario per averne fatto anticipo;
Con vittoria di onorari e spese per il doppio grado di giudizio”.
- Per l'appellata- appellante incidentale Controparte_3
1) Preliminarmente dichiarare l'INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI
CONDANNA DIRETTA DI , atteso che il sig. non dispone Controparte_3 Pt_1 di alcuna relativa azione nei confronti dell'odierna comparente.
2) applicare i limiti dell'obbligazione assicurativa assunta con la stipula della predetta polizza, risultanti dalle condizioni generali e particolari di assicurazione (in atti) che individuano e delimitano il rischio assicurato ed i massimali garantiti. In proposito, si ribadisce che dallo stesso frontespizio di polizza risulta che l'assicurazione R.C. era stata prestata con il limite di € 1.549.371,00 “per ogni persona che abbia subito danni corporali”
e con il medesimo limite “per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.” come precisato all'art. 1 lett. A delle condizioni generali di assicurazione secondo cui: “La
4 Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, a Parte_2 titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali e materiali involontariamente causati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l'assicurazione.” In altri termini, la garanzia assicurativa copriva esclusivamente il danno biologico involontariamente arrecato ai terzi nell'esercizio della professione medica, ma non anche l'eventuale danno patrimoniale ad esso conseguito.
Pertanto, in caso di accoglimento dell'appello principale, potrebbe essere Controparte_3 condannata a manlevare la limitatamente alle ulteriori somme CP_1 eventualmente riconosciute all' a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Pt_1
(biologico e morale) ma non a manlevare la convenuta in riferimento al danno CP_9 patrimoniale da lucro cessante preteso dalla parte attrice, trattandosi di un rischio non garantito dal contratto assicurativo.
Concludeva per :
“1) Rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ed infondato Parte_1 in fatto ed in diritto.
In subordine, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello e tempestiva riproposizione della domanda di manleva da parte della : CP_1
2) accogliere la domanda di manleva della limitatamente Controparte_1
all'eventuale maggior danno non patrimoniale che dovesse essere riconosciuto al danneggiato, con esclusione della manleva per l'eventuale danno patrimoniale.
In accoglimento dell'appello incidentale:
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Torre
Annunziata ha erroneamente riconosciuto in favore dell'attore l'aumento personalizzato del danno non patrimoniale, liquidato in € 7.243,86.
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Torre
Annunziata ha riconosciuto in favore dell'attore gli interessi legali dalla data della domanda sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in valore monetario attuale, anziché sulla somma devalutata alla data della domanda e via via rivalutata di anno in anno.
In accoglimento della domanda restitutoria formulata: 5 5) condannare il sig. a restituire alla la somma di € Parte_1 Controparte_3
12.879,38, ovvero il diverso importo che dovesse essere ritenuto dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal 26.7.2019, data del pagamento della somma di
€ 51.569,06 in esecuzione della sentenza di primo grado.
In ogni caso:
6) Condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_3 delle spese e delle competenze del secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato il 25.02.2008 citava in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata la onde ottenere il Controparte_10
risarcimento dei danni derivanti dall'intervento chirurgico subito il 2 maggio 2005 presso la convenuta struttura. L'attore sosteneva che, a seguito dell'operazione, aveva riportato un deficit post-operatorio del quadricipite sinistro con ipoestesia tattile nella parte inferiore della coscia sinistra e nella fascia interna di coscia e gamba sinistra.
Chiedeva pertanto l risarcimento dei danni subiti e precisamente quello biologico permanente, nella misura del 30%, del danno patrimoniale di quello morale, integrando i fatti di cui sopra una ipotesi di reato, del danno esistenziale nonché di quello per la mancata acquisizione del consenso informato.
Evidenziava che il danno biologico, permanente e temporaneo e le spese mediche sostenute, ammontavano a euro 102.091,00 (€. 94.591,00 per il danno biologico permanente secondo la tabella del Tribunale di Milano 2007, €. 7.500,00 per il danno biologico da invalidità temporanea;
euro 1.500,00 per le spese mediche sostenute comprese le spese per la CTP agli atti).
A tale importo andrà aggiunto quello per: a) le spese mediche future
(approssimativamente stimato in € 10.000,00), b) il mancato guadagno (da stimarsi in corso di causa tenendo conto dell'incapacità lavorativa specifica conseguita),
c) quello ulteriore, da liquidarsi in via equitativa, per i danni morali ed esistenziali,
d) per l'inadempimento dell'obbligo di "esatta informazione" che i sanitari erano tenuti ad adempiere, e) il tutto oltre la rivalutazione monetaria a decorrere dalla
6 data del sinistro, e gli interessi legali sulla somma via rivalutata.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda per mancanza di ogni e qualsiasi sua responsabilità nella causazione dei danni;
chiedeva la chiamata in causa del terzo in quanto assicurato per la responsabilità civile verso terzi con per essere da quest'ultima Controparte_3
mallevata da ogni effetto pregiudizievole del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c.
Si costituiva la impugnando e contestando quanto assunto e Controparte_11
dedotto nell'atto di citazione;
eccepiva la nullità, inammissibilità ed infondatezza in fatto e in diritto della domanda.
Confermava l'esistenza del rapporto assicurativo contratto dalla
[...]
con la giusta polizza n. Controparte_6 Controparte_1
239454659 con effetto dal 17/03/2003 e scadenza 17/03/2004 successivamente rinnovata, precisando però che, la efficacia e la operatività della garanzia, resta comunque limitata al periodo di validità della stessa, al verificarsi dei soli rischi assicurati in polizza, nei limiti economici previsti dal contratto secondo le condizioni generali e particolari ivi previste e richiamate, comprese le detrazioni, i massimali e le franchigie, chiedendo il rigetto di ogni diversa e maggiore pretesa.
Eccepiva in merito alla domanda attorea:
a) nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.;
b) nel merito si riportava a tutte le eccezioni e deduzioni della parte chiamante in garanzia. Contestava il quantum eccependo che sia la domanda attrice, sia quella di garanzia, erano carenti di prova anche in relazione alle singole voci di danno.
Espletata l'istruttoria, disposta una prima CTU e, poi, una successiva in rinnovazione, il Tribunale di Torre Annunziata rinviava all'udienza del 07.06.2019 ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito si pronunciava con sentenza n. 1435/2019 ex art.
281 sexies c.p.c. pubblicata il 07.06.2019 e notificata il 13.11.2019, con la quale così
7 provvedeva:
“- accoglie la domanda e, per l'effetto condanna la convenuta in solido con l'
[...]
, in p. legale rapp.te pt, al pagamento nei confronti dell'attore della Controparte_12 somma di € 35.104,86 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta in solido con l'Ass.ne , in persona legale Controparte_3 rapp.te pt, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 508,00 per esborsi, € 4000,00 per competenze, oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15% ed oltre alle spese di Ctu da attribuirsi all'avv. dell'attore dichiaratosi antistatario”.
In data 11.06.2019 depositava ricorso per correzione di errore Parte_1 materiale, r.g. 680-1/2008. Il g.i. con ordinanza ex art. 288 c.p.c. del 17.07.2019, correggeva la decisione nella parte in cui, per mero errore di calcolo, il
Tribunale aveva condannato i convenuti al pagamento della somma di €
35.104,86, in luogo della somma di € 40.984,86.
In data 13.11.2019, la sentenza corretta veniva notificata.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 12.12.2019 l'appellante proponeva gravame avverso la prefata sentenza per avere il tribunale ha omesso del tutto di pronunziarsi in merito:
a) alla richiesta di ristoro delle spese mediche che l'appellante dovrà sostenere in futuro, quali ulteriori effetti del sinistro;
b) al danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) subito per la perdita della capacità lavorativa specifica;
c) del danno per il mancato consenso informato,
La causa veniva iscritta al r.g.c.n. 5601/2019.
Si costituiva in giudizio con appello incidentale la Controparte_3 resistendo all'appello proposto dal sig. e chiedendone il rigetto. Pt_1
Eccepiva l'infondatezza di tutti i motivi dedotti dall'appellante nonché
l'inammissibilità della domanda di condanna diretta di . Controparte_3
Riproponeva le difese sulla domanda di manleva svolta dalla Controparte_13
[..
[...] ed evidenziava che la garanzia assicurativa copriva esclusivamente il danno
[...] biologico involontariamente arrecato ai terzi nell'esercizio della professione medica, ma non anche l'eventuale danno patrimoniale ad esso conseguito, trattandosi di un rischio non garantito dal contratto assicurativo.
Si costituiva in giudizio con appello incidentale la , la Controparte_1
quale impugnava e contestava l'avverso gravame, ne chiedeva l'integrale rigetto in quanto lo stesso risulta ictu oculi inammissibile, improcedibile oltre che infondato in fatto ed in diritto ed allo stesso tempo spiegava appello incidentale.
In diritto in via preliminare:
- chiedeva la riunione al presente giudizio di quello cronologicamente successivo recante r.g.n. 704/2020 introdotto dalla medesima–;
- chiedeva l'integrazione del contraddittorio con mediante la chiamata in causa della , la quale aveva già partecipato al processo di primo grado Controparte_3 con contestuale differimento della prima udienza di comparizione non essendovi i termini a comparire;
- eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 cpc;
Nel merito impugnava e contestava l'avversa richiesta di rideterminazione del quantum da corrispondere come risarcimento danni in favore del sig. . Pt_1
PROCEDIMENTO RIUNITO: R.G. 704/2020
Con atto notificato in data 21.02.2020 la Controparte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 1435/2019 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 07.06.2019 e notificata in data 29.01.2020 e citava per i seguenti motivi: Controparte_3
1) omessa pronuncia in merito alla richiesta di condanna di manleva della terza chiamata
; Controparte_3
2) Omessa pronuncia sulla domanda formulata dalla Casa di Cura per la condanna della compagnia chiamata al pagamento sempre e comunque delle spese, Controparte_3 diritti ed onorari di lite ex articolo 1917 terzo comma c.c.;
3) chiedeva la condanna ex art 1917 cc alle spese del doppio grado di giudizio.
9 Si costitutiva la quale eccepiva in via preliminare la necessità Controparte_3
di riunione ex art. 335 c.p.c. al r.g. 5601/2019 mentre sull'appello proposto dalla
[...]
la comparente non intendeva resistere, salvo ed Controparte_1 Controparte_3 impregiudicato l'appello incidentale proposto nei confronti del solo sig. Pt_1
(e non anche nei confronti della nel
[...] Controparte_1
procedimento di secondo grado preventivamente introdotto.
Così concludeva: “Liquidare d'ufficio le spese del doppio grado reclamate dall'appellante, tenendo conto delle circostanze della fattispecie e del contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalla ”. Controparte_3
Il fascicolo r.g.n.c. 704/2020 veniva riunito al 5601/2019.
A seguito di ripetuti rinvii in prosieguo precisazioni delle conclusioni, si giungeva all'udienza del 24.01.2025, all'esito della quale, la Corte, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza. Le parti depositavano comparsa conclusionale e relativa memoria di replica.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 12.12.2019 a fronte della sentenza n. 1435/2019, pubblicata il
07.06.2019, corretta ex art. 288 c.p.c. il 17.07.2019, ed in data 13.11.2019, sicché il cui termine utile per proporre l'appello secondo l'art 325 cpc sarebbe spirato il
13/12/2019.
Ciò posto, con riferimento all'esame nel merito dei
1. MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE
Col primo l'appellante deduceva che l'accertamento del danno biologico nella misura dell'11-12% compiuto dal Tribunale di Torre Annunziata (in espressa adesione alle conclusioni della seconda C.T.U.) era erroneo, poiché l'invalidità permanente effettivamente residuata al sig. sarebbe pari almeno al 20%. Pt_1
A fondamento di tale censura, asseriva che, secondo una pubblicazione scientifica
(Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico, a cura
10 di e di Giuffré 2016) la paralisi completa del nervo femorale Per_5 Persona_6
è stimata nella misura del 30%, per cui il recupero soltanto parziale della funzionalità dell'arto interessato dalla parestesia ed il danno psichico reattivo residuato all'attore giustificherebbero il riconoscimento del danno biologico in misura pari al 20%.
Chiedeva di rideterminare la quantificazione del danno biologico subito dal sig.
nella misura suindicata o, comunque, in misura superiore a quella Pt_1
riconosciuta dal Tribunale di Torre Annunziata.
Col secondo motivo svolto in via subordinata, rispetto al primo, l'appellante, ha formulato due diverse censure: a) Seppure la stima dell'invalidità permanente nella misura dell'11-12% fosse corretta, la liquidazione del danno compiuta dal giudice di prime cure sarebbe errata, poiché il danno biologico patito dall'attore non era riconducibile alla categoria delle lesioni di lieve entità, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare il danno biologico applicando il noto criterio tabellare para normativo elaborato dal Tribunale di
Milano.
Deduceva che, adottando tale criterio, il primo giudice avrebbe dovuto liquidare il danno biologico in € 27.669,00 (se dell'11%) con possibilità di personalizzazione sino ad un massimo di € 40.995,00, oppure in € 31.784,00 (se del 12%) con possibilità di personalizzazione sino ad un massimo € 46.722,00. In entrambi i casi, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere all'attore una somma di gran lunga superiore all'importo liquidato di € 27.861,00. La quantificazione, peraltro, cambierebbe di poco se si facesse applicazione alla tabella vigente all'epoca del fatto e si riconoscesse all'attore, come invece non ha fatto la pronuncia gravata, il diritto a vedersi corrispondere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il
Tribunale inoltre riconosce e liquida il danno senza addurre alcuna ragione secondo il valore percentuale più basso in ragione della quantificazione operata dal CTU tra 11 e il 12 per cento.
b) Il Giudice di prime cure, nonostante avesse condiviso in pieno la relazione del CTU, aveva omesso di liquidare una somma per le future spese mediche.
Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il Tribunale avrebbe illegittimamente omesso di 11 pronunciarsi sulla domanda di risarcimento:
1) del danno patrimoniale da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica (riconosciuta dal C.T.U. e attestata dalla Commissione Invalidi Civili di Scafati che avrebbe riconosciuto all'attore una riduzione della capacità lavorativa dell'attore pari al
35%.
2) del danno subito a causa del mancato consenso informato.
2. APPELLO INCIDENTALE - Controparte_1
Col primo la censurava l'illegittimità della Controparte_1 rinnovazione della ctu e la carenza dei presupposti sanciti dalla legge per provvedervi con violazione degli artt. 111 VI cost, 132 II co n.4 cpc e 118 disp. attuazione”.
Deduceva che, il Giudicante nell'ordinanza del 12.07.2017 ha ritenuto di dover rinnovare la CTU, perché “a parere di questo Giudice appare inverosimile che solo dopo 24 ore dall'intervento chirurgico si fosse formata un'aderenza chirurgica tale da arrecare un notevole danno al nervo femorale e che appare, altresì, inverosimile che il danno al nervo potesse diminuire con il trattamento riabilitativo” (cfr. doc.
2 - ord. 5688/2017).
Censura che l'ordinanza non specifica il percorso logico che ha convinto il giudicante a rinnovare la ctu, senza minimamente avvedersi che il ctu nominato, specialista in neurochirurgia e U.O.C. di Neurochirurgia presso il P.O. “San
Giovanni Bosco”, aveva ampiamente ed esaustivamente dato riscontro ai dubbi riproposti con la richiesta di chiarimenti (cfr. doc. 3 –).
Pertanto, la domanda formulata dagli attori in primo grado andava integralmente rigettata con condanna degli stessi al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Mandara per averne fatto anticipo.”
Col secondo Rubricato “violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza nella parte in cui il giudicante di prime cure aveva omesso di motivare sulla preferenza accordata alla seconda ctu redatta dal dott. rispetto alla prima redatta dal dott. Persona_3 [...]
. Per_4
Deduce che, nel caso di specie sono state espletate due relazioni peritali, con
12 risultati diametralmente opposti atteso che, quella redatta dal dott. ha Per_4
categoricamente escluso la responsabilità della e Controparte_1
dei sanitari in essa operanti, mentre quella redatta dal dott. ha Persona_3 ritenuto che il danno al nervo femorale non fosse dovuto alla formazione di aderenze chirurgiche senza però né vagliare, né valutare il precedente elaborato peritale, né si è preoccupato di dare risposta alle tante eccezioni sollevate dal ctp
Dott. riaffermate nei verbali d'udienza e nelle comparse conclusionali e Per_7
memorie di replica depositate, in subordine chiedeva la rinnovazione della CTU con la nomina di un collegio peritale.
Col terzo motivo Rubricato “omessa pronuncia in merito alla richiesta di condanna in manleva della terza chiamata –”. Controparte_3
Censurava l'omessa motivazione e valutazione in cui è incappato il giudice di prime cure laddove non ha esaminato la specifica domanda di manleva effettuata dalla , per vedersi tutelata in caso di condanna al Controparte_1 pagamento di tutti i danni in favore dell'attore sig. . Parte_1
Deduceva che la , aveva documentalmente provato che al momento CP_1
del verificarsi del sinistro per cui è causa era regolarmente assicurata con la
(circostanza non contestata), né si ravvisavano elementi di Controparte_11
dolo nella condotta assunta dalla e dei sanitari in essa Controparte_14 operanti, con la conseguenza di dover applicare l'art. 1917 cc, I comma, e condannare la (ora ) a tenere indenne Controparte_11 Controparte_3 CP_1
dal pagamento di tutte le somme che sarà tenuta a corrispondere in favore di
[...]
, incluse le spese di CTU e le spese di lite”. Parte_1
Col quarto motivo Rubricato “omessa pronunzia sulla domanda formulata dalla CP_1 per la condanna della compagnia chiamata al pagamento sempre e
[...] Controparte_3 comunque delle spese, diritti ed onorari di lite ex art 1917 terzo comma cc”.
Dalla sentenza di primo grado risulta palese che su tale domanda il Giudice non si era pronunciato neppure implicitamente.
Col quinto motivo Rubricato “sulla condanna alle spese del doppio grado di giudizio, si chiede di riformare la sentenza nella parte inerente alle spese del giudizio di primo grado, oltre a quelle del giudizio d'impugnazione secondo il principio della soccombenza. 13
3. APPELLO INCIDENTALE - Controparte_3
Col primo motivo la impugna la prefata sentenza laddove dopo Controparte_3
aver correttamente liquidato il danno biologico ed il danno da inabilità temporanea, ha riconosciuto all'attore la c.d. personalizzazione del danno biologico, aumentandolo del
26%, in difetto dei relativi presupposti. Trattasi di pronuncia erronea, illegittima, e viziata dall'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali e da insufficiente motivazione. Invero, nella fattispecie in esame il danno non patrimoniale non poteva essere personalizzato, dal momento che l'attore non aveva provato e neppure allegato di aver patito, a seguito delle lesioni, pregiudizi peculiari ed ulteriori, rispetto a quelli ordinari normalmente correlati a quella specifica lesione ed al grado di invalidità accertato né l'attore non ha provato che il danno biologico patito abbia inciso in modo particolare sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita.
Col secondo motivo la impugna la sentenza di primo grado, nella Controparte_3 parte in cui il Tribunale di Torre Annunziata ha erroneamente riconosciuto all'attore gli interessi legali sulla somma di € 40.984,86, a decorrere dalla domanda. Tale capo della sentenza è illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1223, 1224 e
2056 c.c. Pertanto, la sentenza dovrà essere riformata nella parte in cui il Tribunale di Torre Annunziata ha erroneamente riconosciuto all'attore gli interessi legali dalla domanda sull'importo risarcitorio già rivalutato all'attualità (€ 40.984,86), anziché sull'importo devalutato alla data della domanda e via via rivalutato con cadenza annuale.
DOMANDA RESTITUTORIA.
L'accoglimento dell'appello incidentale implicherà il diritto di di Controparte_3
ottenere dal sig. la restituzione degli importi pagati in eccedenza Parte_1
rispetto a quanto effettivamente dovuto a titolo di risarcimento del danno ed interessi e precisamente dell'importo complessivo di € 12.879,38 (€ 51.569,06 - €
38.689,68 = 12.879,38), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del pagamento.
Invece, in caso di accoglimento limitatamente alle modalità di calcolo degli interessi e non anche in riferimento alla riconosciuta personalizzazione del danno, 14 avrebbe diritto di ottenere la restituzione della somma di € 3.304,75, Controparte_3
pari alla differenza tra gli interessi pagati come da richiesta della controparte (€
9.315,86) e gli interessi effettivamente dovuti (€ 6.011,11) calcolati sulla somma di €
40.984,86 devalutata alla data della domanda (€ 35.951,63) e di anno in anno rivalutata.
Precisa, ai fini restitutori, che il pagamento della somma di € 51.569,06 effettuato da in favore del sig. il 26.7.2019 non può essere ritenuto Controparte_3 Pt_1
spontaneo o, comunque non dovuto, essendo stato compiuto in esecuzione della sentenza di primo grado che, seppure erroneamente ed illegittimamente, aveva disposto la condanna diretta di al risarcimento del danno in favore Controparte_3
dell'attore, in solido con la convenuta. CP_1
Ciò posto, per ragioni di ordine logico giuridico i motivi di gravame meritano di essere trattati come segue:
preliminarmente i primi due motivi dell'appello incidentale della
[...]
Controparte_1 laddove col primo censurava l'illegittimità della rinnovazione della ctu e la carenza dei presupposti sanciti dalla legge per la rinnovazione;
col secondo violazione dell'obbligo di motivazione con riguardo alle ragioni per le quali è stata scelta la CTU del dott. Per_3 rispetto a quella redatta dal dott. .
[...] Persona_4
I motivi trattati congiuntamente perché connessi (riguardano la scelta discrezionale dell giudice di prime cure di addivenire al rinnovo della CTU), sono infondati e vanno rigettati.
Invero, premesso che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio a disposizione del giudice, non delle parti. Non è una prova in senso stretto, ma uno strumento per aiutare il giudicante a valutare prove già esistenti o a comprendere fatti che richiedono competenze specifiche. Si tratta di supporto alla decisione, che assiste il giudice nell'apprezzamento dei fatti già acquisiti, ma non vincola il suo convincimento (Cass. sez. un. 20 dicembre 2007, n. 26664). Pertanto, spetta unicamente al giudice di merito decidere, in base al proprio prudente apprezzamento, se la nomina di un consulente sia necessaria o meno. Il rifiuto di 15 disporre una CTU, anche se richiesta da una parte, non deve essere esplicitamente motivato, potendo la sua giustificazione desumersi implicitamente dal complesso delle argomentazioni della sentenza.
Orbene, secondo la Corte di legittimità rientra nel potere del Giudice di appello
(quale giudice di merito) anche il rifiuto a rinnovare la CTU se sorretto da motivazione congrua e coerente (Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).
Nel caso in esame il Tribunale ha disposto la rinnovazione della CTU sulla base di una spiegazione logica e coerente, laddove con ordinanza del 12 luglio 2017 ha deciso che : “il CTU nominato, dr. a seguito di chiarimenti, ha precisato che il Per_4
danno al nervo femorale è da addebitare alla formazione di aderenze chirurgiche (ovvero indotte dall'intervento chirurgico) in sede retroperitoneale;
rilevato che, a parere di questo giudice, appare inverosimile che solo dopo 24 ore dall'intervento chirurgico si formi una aderenza chirurgica tale da arrecare un notevole danno al nervo femorale e che appare altresì inverosimile che il danno al nervo possa diminuire con il trattamento riabilitativo, atteso che le aderenze e le loro conseguenze possono essere eliminate sono con un intervento chirurgico specifico
PQM
ritiene necessario rinnovare perizia e nominare altro
CTU al fine di chiarire quanto sopra.”
Invero, secondo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte "il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione dette fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive" (cfr. CASS. Sez. VI, 2 febbraio 2015 n. 1815).
Nel caso di specie il CTU ha puntualmente replicato alle osservazioni sollevate al suo elaborato sia dal dott. consulente tecnico della parte convenuta Persona_8
che del dott. , consulente tecnico della Controparte_6 Persona_9
16 parte attorea, e riportate alle pag. 8 e 9 della CTU.
Motivata la scelta (inverosimiglianza della soluzione e violazione del principio dell'id quo plerumque accidit) la sentenza in parte qua merita di essere confermata.
La scelta risulta confermata anche dalle conclusioni del CTU dott. laddove Per_10
ha ritenuto soddisfatti sia il criterio topografico, danno del nervo femorale sinistro a sede pelvica, così come evidenziato all'esame elettroneuromiografico; che quello cronologico : deficit immediatamente evidenziato dopo l'intervento.
Vanno poi trattati congiuntamente il primo (errata quantificazione del danno biologico nella misura del 11-12% e non del 20% mancata), il terzo motivo dell'appello principale (omessa valutazione dell'incapacità lavorativa specifica pure riconosciuta dal CTU e dalla Commissione Invalidi civili di Scafati); il secondo motivo dell'appello incidentale (omessa motivazione sulla Controparte_1 scelta della percentuale del danno biologico riconosciuto nella misura minore rispetto a quella maggiore) ed il primo motivo dell'appello incidentale della CP_3
(erroneo riconoscimento della personalizzazione):
Trattasi di questioni connesse che attengono alla quantificazione del quantum debeatur. I motivi sono fondati nei limiti di cui appresso.
Occorre precisare che il CTU nella sua relazione ha quantificato il danno biologico permanente patito dal danneggiato nella misura tra l'11% ed il 12%.
L'appellante ha dedotto che il Giudicante facendo applicazione della tabella in vigore per la liquidazione del danno all'attualità, per un danneggiato trentenne il danno biologico dell'11% andava quantificato in € 27.669,00 con una possibilità di personalizzazione consigliata fino al massimo di € 40.995,00, mentre il danno biologico del 12% avrebbe comportato il riconoscimento della somma di € 31.784,00 personalizzabile fino a €
46.722,00, oltre l'invalidità temporanea. Ne segue che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito, ogni qual volta via sia una forbice per la quantificazione del danno occorre fare una media del danno non patrimoniale riconosciuto per la percentuale d'invalidità minore (per l'11% = € 27.669,00) e quello riconosciuto per la percentuale d'invalidità maggiore (danno biologico del 12% = € 31.784,00). Ne
17 segue che sommando le due poste la media corrisponde all'importo di € 29.726,5.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la quantificazione del danno biologico, quando non deve seguire apposite tabelle imposte per legge, avviene per via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; tuttavia, la scelta del barème in base al quale stimare il grado percentuale di invalidità permanente non può essere lasciata alla mera intuizione del medico-legale, né, a fortiori, può restare tale scelta sottratta al controllo del giudice. Ne consegue che - a fronte di una specifica contestazione in tal senso - non può ritenersi rispettosa dell'art. 1226 c.c. la sentenza, la quale abbia trascurato di accertare se il barème utilizzato dall'ausiliario sia scientificamente condiviso ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato.
Sotto quest'ultimo aspetto, va precisato che la violazione di legge potrà essere ravvisabile ove si abbia erronea individuazione della "voce" corrispondente all'invalidità concretamente accertata ovvero applicando un grado di invalidità superiore o inferiore al range senza addivenire una valutazione modulata dell'invalidità stessa, in assenza di specificità del caso concreto che giustificassero tale variazione.
Orbene, nel caso che ci occupa il Tribunale ha liquidato:
Danno biologico= Percentuale: 11-12% =Importo liquidato: € 27.861,00
Inabilità temporanea: ITT: (60 giorni al 50%) + ITP: (90 giorni al 25%) = € 5.880,00
Personalizzazione del danno Aumento del 26% per sofferenza, giovane età, tipo di lesioni =
€ 7.243,86 per un totale di € 35.104,86, oltre a spese di CTU € 1.000,00 mentre non risultano voci per danno patrimoniale o spese mediche, in quanto non provate, né prospettate dal CTU che conclude riconoscendo soltanto un grado di sofferenza alto;
per il deficit motorio e sensitivo residuati (ipostenia e ipoestesia), in termine di perdita di chances lavorative del periziando attualmente disoccupato, va considerato la limitazione lavorativa per preclusione delle attività fisicamente impegnative.
Nel caso di specie il Giudicante avrebbe dovuto riconoscere un danno non patrimoniale pari ad € 29.726,50 con applicazione soltanto del ristoro per l'Inabilità temporanea (totale e parziale) pari ad € 5880,00= per un totale di € 35.606,50 oltre €
1000,00 per spese mediche, mentre andava esclusa qualsivoglia forma di
18 personalizzazione e non sono previste spese mediche future (né l'appellante ha fornito sul punto prove contrarie ritualmente prodotte ed allegate al momento della decisione in primo grado).
Invero, secondo la Corte di legittimità soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico- relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n.
21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)
Nel caso di specie la menomazione concreta ha determinato postumi permanenti nella misura dell'11% 12%, cioè una invalidità qualificata in misura prossima al tetto dei danni biologici di lieve entità (cd micropermanenti). In presenza di tali
19 presupposti è stata riconosciuta una personalizzazione del 26% in difetto di una specifica motivazione, che avrebbe dovuto essere adottata sulla base dei principi espressi in premessa, al fine di giustificare la ragione per la quale quel pregiudizio non risultava già assorbito nel danno biologico.
Infatti:
a) Dalla C.T.U. è emerso che l'attore aveva patito le ordinarie e tipiche conseguenze di una temporanea paresi causata dalla sollecitazione intraoperatoria del nervo femorale, per cui le “lesioni subite” non giustificano la personalizzazione.
b) Neppure la “giovane età” (29 anni) legittimava l'aumento personalizzato, poiché i criteri tabellari del Tribunale di Milano applicati dal primo giudice sono già elaborati in funzione dell'età del danneggiato e del grado di invalidità accertato.
c) Non risulta che, nel caso del sig. , “la sofferenza patita e il tipo di danno Pt_1 sofferto” fossero straordinari ( nel senso di non ordinari, peculiari).
Invero, nessun elemento acquisito agli atti del giudizio indica che la sofferenza patita dall' sia stata non comune, cioè diversa da quella che qualsiasi altra Pt_1
persona avrebbe patito a seguito del medesimo danno iatrogeno.
Ciò posto, nella prospettiva riportata, liquidato il danno non patrimoniale in €
35.606,50 occorre devalutarlo al momento del sinistro (02/05/05) per poi applicare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al 26/07/2019 data del pagamento da parte delle secondo il seguente prospetto di CP_3 calcolo:
Importo da Devalutare: € 35.606,50
Dal mese di: luglio 2019
Al mese di: maggio 2005
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice luglio 2019: 102,7
Indice maggio 2005: 125,1
Raccordo Indici: 1,47
20 Indice di Devalutazione: 0,829
Totale Devalutazione: € 6.106,50
Importo Devalutato: € 29.500,00
Occorre ora applicare gli interessi legali sul capitale rivalutato di anno in anno secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 29.500,00
Data Iniziale: 02/05/2005
Data Finale: 26/07/2019
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: maggio 2005
Scadenza Rivalutazione: luglio 2019
Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 125,1
Indice alla Scadenza: 102,7
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,207
Totale Rivalutazione: € 6.106,50
Capitale Rivalutato: € 35.606,50
Totale Colonna Giorni: 5198
Totale Interessi: € 7.428,33
Rivalutazione + Interessi: € 13.534,83
Capitale Rivalutato + Interessi: € 43.034,83 oltre € 1000,00 per spese mediche con interessi legali dall'esborso al soddisfo.
Ebbene, il Tribunale di Torre Annunziata ha erroneamente riconosciuto all'attore gli interessi legali sulla somma di € 40.984,86, a decorrere dalla domanda, sicché alla data del 26/07/2019 le hanno pagato la somma complessiva di € CP_3
51.569,06. Ne segue che accolto l'appello incidentale delle essa Controparte_3 ha diritto di ottenere dal sig. la restituzione dell'importo di (€ Parte_1
51.569,06 – (€ 43.034,83 + 1000,00) = € 7.534,23 oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo.
Quanto all'ultimo motivo dell'appello principale relativo alla mancata
21 quantificazione e liquidazione dell'incapacità lavorativa specifica, secondo il CTU
“per il deficit motorio e sensitivo residuati (ipostenia e ipoestesia), in termine di perdita di chances lavorative del periziando attualmente disoccupato, va considerato la limitazione lavorativa per preclusione delle attività fisicamente impegnative” (ult. pag, CTU).
L'ausiliario di seguito ha scritto “In riferimento al deficit motorio è chiaro che il danno del nervo femorale sinistro è esitato in una riduzione della forza a carico dell'arto inferiore, ma la paresi evidenziata subito dopo il danno è andata progressivamente migliorando passando ad una condizione di ipostenia all'arto (in particolare nella flessione della coscia sul bacino e della gamba sulla coscia specie
contro
-resistenza) con possibilità di deambulare, camminare sulle punte e sui talloni e accovacciarsi (agevolmente eseguite durante la visita medico-legale). (cfr. pag. 8 CTU).
Ciò nonostante, la domanda merita il rigetto.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, (Cass. civ. sentenza n.
23553 del 3 settembre 2024) onde individuare i contorni del danno alla capacità lavorativa specifica precisa che: “qualora alla riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale.
Ne segue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Tale danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte Cass., 18/4/2003, n. 6291, Cass.
12/2/2015 n. 2758)”. Nel caso di specie l'appellante non ha ottemperato all'onere della prova ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza citata atteso che, non è sufficiente la conclusione del CTU secondo cui “Il grado di sofferenza è stato alto;
per 22 il deficit motorio e sensitivo residuati (ipostenia e ipoestesia), in termine di perdita di chances lavorative del periziando attualmente disoccupato, va considerato la limitazione lavorativa per preclusione delle attività fisicamente impegnative” e nonostante la
Commissione invalidi Civili di Scafati ha riconosciuto all'attore una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 35%.
Invero, la Suprema Corte (Cass. Civ., Ord. n. 16604 del 2025) ribadisce che: “La liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica esige la prova, anche presuntiva, della concreta incidenza invalidante sulla possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, fondata su elementi individuali quali età, formazione, occupazione in essere e residua capacità professionale.” La pronuncia conferma quanto già affermato in precedenti arresti quali la sentenza n. 7513/2018, ove la Corte ha stabilito che: “l'invalidità permanente non comporta automaticamente un danno patrimoniale da lucro cessante. È onere del danneggiato dimostrare, anche tramite presunzioni, che la menomazione ha inciso negativamente sulla sua capacità di produrre reddito.” Ed ancora la sentenza n. 20620/2017 per la quale “l'accertamento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa deve fondarsi su un giudizio prognostico basato su elementi oggettivi, e non su presunzioni generiche o valutazioni astratte.” Ne segue che anche il ricorso a criteri equitativi (art. 1226 c.c.) non può supplire a un'istruttoria deficitaria.
Quanto poi al danno da mancato consenso rinformato censurato nell'appello principale, sul punto la Suprema Corte di cassazione con la sentenza N.
17322/2020 ha ribadito che sulla base della classificazione operata da Cass. 11 novembre 2019 n. 28985, la quale costituisce una sistemazione della giurisprudenza recente di questa Corte in materia di consenso informato, la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi dell'omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un pregiudizio alla salute. In tal caso è risarcibile il diritto violato all'autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e provi che, una volta in possesso dell'informazione, avrebbe prestato il rifiuto all'intervento (ovvero che si sarebbe rivolto ad altra struttura). Il rifiuto del
23 consenso alla pratica terapeutica rileva, come afferma sempre Cass. citata sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione – perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo – e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale. Nel motivo di censura non viene allegato che il paziente non si sarebbe sottoposto all'intervento ovvero che si sarebbe rivolto ad altra struttura, ne segue che manca la prova del rifiuto che il paziente avrebbe frapposto all'intervento una volta in possesso dell'informazione omessa, rifiuto che è onere del paziente non solo allegare, ma anche provare (con ogni mezzo, come afferma la giurisprudenza, e dunque anche il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni).
Vanno ora trattati i motivi terzo e quarto dell'APPELLO INCIDENTALE
[...]
Controparte_1
I motivi sono fondati.
Premesso che la garanzia è tradizionalmente definita come quel fenomeno in base al quale un soggetto (garantito) ha, per legge o per contratto, il diritto di riversare su un altro soggetto (garante) la perdita economica derivante dall'esistenza o dal soddisfacimento del diritto di un altro soggetto.
In giurisprudenza si distingue tra garanzia propria, allorquando la domanda principale e quella proposta dal garantito-chiamante nei confronti del terzo- garantito si fondino sullo stesso titolo, o su titoli tra loro connessi per pregiudizialità-dipendenza (da ultimo, Cass. 16 aprile 2014, n. 8898), mentre la garanzia è impropria quando tra i titoli delle due domande ricorrerebbe una connessione fondata sulla comunanza di mere questioni di fatto (Cass. 16 aprile
2014, n. 8898, cit.).
Ciò posto, non è stato oggetto di contestazione il rapporto di garanzia stipulato tra la con la (ora Controparte_1 Controparte_11 Controparte_3
giusta polizza n. 239454659 con effetto dal 17/03/2003 e scadenza 17/03/2004
[...]
successivamente rinnovata.
Orbene è noto che la stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità
24 civile obbliga la società assicuratrice a tener indenne l'assicurato di quanto questi è costretto a pagare in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato a titolo di responsabilità da inadempimento. A norma dell'art. 1917, comma 1, c.c., sono, invece esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, ma non certamente quelli colposi, anche se dovuti a colpa grave, in quanto l'assicurazione per la responsabilità civile presuppone ontologicamente una colpa dell'assicurato, e cioè un'imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, come fondamento dell'obbligazione di risarcire il danno. (cfr.
Cassazione civile sez. II, 15/12/2022, n.36781) atteso che, la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile è quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale. (cfr. Cass. civ., 20 novembre 2012,
n. 20322, inedita nonché Cass. civ., 31 maggio 2012, n. 8686, inedita).
Una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell'art. 1917 c.c.
e priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo fosse insolvibile salva la possibilità per l'assicuratore e di recuperare quanto pagato mediante l'istituto della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., rivalendosi sul corresponsabile con l'esercizio del diritto di regresso spettante all'assicurato ex art. 1299 o 2055 c.c.).
Per quanto fin qui prospettato la non andava Controparte_6 condannata in solido con la ma soltanto a Controparte_1
mallevarla da tutti gli effetti pregiudizievole del presente giudizio, comprese le spese legali.
Erroneamente il Tribunale ha riconosciuto all'attore l'azione diretta contro la compagnia assicuratrice. Tuttavia, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne solo l'assicurato, non il terzo danneggiato. (cfr. Cass. civ., sent. n. 9516/2007)
Ciò nonostante, prendendo atto che la era tenuta ad Controparte_6
elidere gli effetti pregiudizievoli del giudizio a carico dell'assicurata
[...]
[...
[...] e che, ciò nonostante, il 26/07/2019 ha provveduto a risarcire il Controparte_15
danno patito dal sig. , l'appello incidentale introdotto dalla compagnia Pt_1
assicuratrice merita accoglimento in concreto sotto il profilo restitutorio.
Occorre ora dare atto che il 26/07/2019 l'assicuratore ha adempiuto a quanto disposto dal Tribunale provvedendo a risarcire il danno patito dal sig. cui Pt_1
era stato condannato in solido con la . CP_1
Sotto tale prospettiva è venuto meno l'interesse alla decisione da parte di quest'ultima rispetto al motivo dell'appello incidentale volto a far valere la malleva, mentre persiste l'interesse processuale con riguardo alla condanna alle spese di lite ex art 1917 cc.
Invero, le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (Cass. n. 2525/1998; Cass. n. 4786/2021).
In tal senso la Cassazione civile sez. II, 16/09/2025, n.25442 la quale, materia di assicurazione della responsabilità civile, ha affermato che vanno distinti:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute dall'assicurato per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato;
b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex articolo 1917, comma 3, del
Cc, che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, del Cc ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale.
Concludendo:
1) l'appello principale merita limitatamente al motivo riguardante la percentuale del danno riconosciuto (media tra l'11% ed il 12%);
2) l'appello incidentale della va accolto Controparte_1
limitatamente all'omessa malleva da parte della con Controparte_6 riguardo alle sole spese di lite del primo grado;
26 3) l'appello incidentale della va accolto totalmente. Controparte_6
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate tra le parti, in applicazione del valore della controversia, applicando i valori medi del DM
147/22 come segue: per il grado di appello, previa compensazione tra le parti di 1/3 delle spese di lite esse sono poste per la restante parte a carico della Controparte_1
in persona del l.r.p.t., liquidandole in favore dell'appellante principale in € 536,00 per spese vive nonché € 6.660,66 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna la a mallevare la Controparte_6 Controparte_1
dagli effetti pregiudizievoli del presente giudizio in punto di condanna alle
[...] spese di lite sia del primo che del presente grado.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza
n. 1435/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 07.06.2019 corretta dall'errore materiale con ordinanza ex art. 288 c.p.c. del 17.7.2019 - notificata il
13/11/19, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello principale limitatamente al motivo riguardante la percentuale del danno riconosciuto (media tra l'11% ed il 12%);
2) accoglie l'appello incidentale della Controparte_1
limitatamente all'omessa malleva da parte della con Controparte_6 riguardo alle sole spese di lite del primo grado;
3) accoglie totalmente l'appello incidentale della . Controparte_6
4) quanto alle spese di lite esse, previa compensazione tra le parti in ragione di 1/3 sono poste per la restante parte a carico della in Controparte_1
persona del l.r.p.t., che liquida in favore dell'appellante principale in € 536,00 per spese vive nonché € 6.660,66 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
27 5) condanna la a mallevare la Controparte_6 Controparte_1
dagli effetti pregiudizievoli del presente giudizio in punto di
[...]
condanna alle spese di lite sia del primo che del presente grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 05/11/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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