TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg16873 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16873 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. PERNA VALERIA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. PERNA VALERIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli il 20/09/2012 e che dalla loro unione nasceva il
1 minore il 25.07.2013, riferendo che tra le parti, in seguito a Per_1
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
12.01.2018, era intervenuta separazione in forza di
[...]
del 16.02.2018 resa nel procedimento RG 24077/2017 Parte_2
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Napoli in data 20 settembre 2012, trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli al n. 157, P. II, S. A, Sez. Q, in regime della separazione dei beni e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto e tenuto conto che il figlio, pur conservando la residenza abituale presso la madre in Casoria alla Via Carlo Verre
54, resta affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione con carattere di
2 impellenza, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente nei rispettivi periodi di convivenza mentre, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3. Lasciare invariate le condizioni pattuite e ripercorse in sede di separazione e di cui all'omologa di separazione consensuale.
4. La Sig.ra ed il figlio nonché il Sig. Controparte_1 Per_1
hanno, rispettivamente, la facoltà di trasferire Parte_1
altrove la propria abitazione purché con congruo ed imprescindibile preavviso se ne diano notizia;
Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio due Parte_1
giorni la settimana e, precisamente, il lunedì ed il giovedì dalle ore 14 alle ore 20.30, tenuto conto degli impegni scolastici del minore e del proprio lavoro;
Inoltre, le parti, in ordine ai weekend stabiliscono la permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni con reciproca alternanza di due fine settimana da trascorrere mensilmente con il padre dal venerdì ore 14.00 alla domenica ore 20.30.
Per quanto concerne tutte le festività (natalizie e/o pasquali, ecc), le medesime saranno oggetto di periodi alternati e, pertanto, dal 23 al
30 dicembre un anno, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno successivo e, quanto alle festività pasquali, terminato la frequentazione scolastica, il minore si stabilirà presso la residenza paterna l'intero periodo di sospensione dell'attività scolastica con alternanza annuale (un anno con i rispettivi genitori); medesimi accordi per gli eventuali ponti del 25 aprile e del 1 maggio, nonché del 2 giugno che il figlio, trascorrerà rispettivamente con i genitori
3 che si alterneranno annualmente, tenuto conto delle personali esigenze del minore;
5. Le vacanze estive, in considerazione anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, non potendo a priori fissare un periodo certo, prevedono comunque 15 giorni del mese di luglio ed ulteriori 15 giorni del mese di agosto che il minore trascorrerà con il padre e che saranno invertiti annualmente.
Tutto quanto sopra precisato fatta salva la facoltà, per i ricorrenti, di modificare, previa loro pacifica intesa e preventiva concertazione, i tempi di condivisione del minore qualora sopravvenissero diverse esigenze per il figlio, ovvero eventuali esigenze personali e/o lavorative dei genitori che comportino una rivisitazione dei rispettivi periodi.
6) Il padre continuerà a corrispondere alla madre, a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio la somma di Per_1
euro 450, 00, da erogarsi entro il 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Le spese straordinarie o comunque non rientranti in quelle meramente ordinarie saranno sostenute e ripartite tra i ricorrenti in pari misura.
7. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. Parte_1
potranno essere eventualmente modificati e/o estinti qualora il figlio raggiunga una propria ed autonoma indipendenza Per_1
economica ovvero in caso di mutamento delle condizioni economiche del padre.
8. I ricorrenti, inoltre, dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
9. Entrambi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di
4 garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole, nonché a tutelare tanto la figura paterna quanto materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il 20/09/2012 (atto n.157, parte II, s. A, sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
5 • prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16873 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. PERNA VALERIA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. PERNA VALERIA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli il 20/09/2012 e che dalla loro unione nasceva il
1 minore il 25.07.2013, riferendo che tra le parti, in seguito a Per_1
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
12.01.2018, era intervenuta separazione in forza di
[...]
del 16.02.2018 resa nel procedimento RG 24077/2017 Parte_2
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Napoli in data 20 settembre 2012, trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli al n. 157, P. II, S. A, Sez. Q, in regime della separazione dei beni e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto e tenuto conto che il figlio, pur conservando la residenza abituale presso la madre in Casoria alla Via Carlo Verre
54, resta affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione con carattere di
2 impellenza, potranno esercitare la potestà genitoriale separatamente nei rispettivi periodi di convivenza mentre, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
3. Lasciare invariate le condizioni pattuite e ripercorse in sede di separazione e di cui all'omologa di separazione consensuale.
4. La Sig.ra ed il figlio nonché il Sig. Controparte_1 Per_1
hanno, rispettivamente, la facoltà di trasferire Parte_1
altrove la propria abitazione purché con congruo ed imprescindibile preavviso se ne diano notizia;
Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio due Parte_1
giorni la settimana e, precisamente, il lunedì ed il giovedì dalle ore 14 alle ore 20.30, tenuto conto degli impegni scolastici del minore e del proprio lavoro;
Inoltre, le parti, in ordine ai weekend stabiliscono la permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni con reciproca alternanza di due fine settimana da trascorrere mensilmente con il padre dal venerdì ore 14.00 alla domenica ore 20.30.
Per quanto concerne tutte le festività (natalizie e/o pasquali, ecc), le medesime saranno oggetto di periodi alternati e, pertanto, dal 23 al
30 dicembre un anno, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno successivo e, quanto alle festività pasquali, terminato la frequentazione scolastica, il minore si stabilirà presso la residenza paterna l'intero periodo di sospensione dell'attività scolastica con alternanza annuale (un anno con i rispettivi genitori); medesimi accordi per gli eventuali ponti del 25 aprile e del 1 maggio, nonché del 2 giugno che il figlio, trascorrerà rispettivamente con i genitori
3 che si alterneranno annualmente, tenuto conto delle personali esigenze del minore;
5. Le vacanze estive, in considerazione anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, non potendo a priori fissare un periodo certo, prevedono comunque 15 giorni del mese di luglio ed ulteriori 15 giorni del mese di agosto che il minore trascorrerà con il padre e che saranno invertiti annualmente.
Tutto quanto sopra precisato fatta salva la facoltà, per i ricorrenti, di modificare, previa loro pacifica intesa e preventiva concertazione, i tempi di condivisione del minore qualora sopravvenissero diverse esigenze per il figlio, ovvero eventuali esigenze personali e/o lavorative dei genitori che comportino una rivisitazione dei rispettivi periodi.
6) Il padre continuerà a corrispondere alla madre, a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio la somma di Per_1
euro 450, 00, da erogarsi entro il 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Le spese straordinarie o comunque non rientranti in quelle meramente ordinarie saranno sostenute e ripartite tra i ricorrenti in pari misura.
7. Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. Parte_1
potranno essere eventualmente modificati e/o estinti qualora il figlio raggiunga una propria ed autonoma indipendenza Per_1
economica ovvero in caso di mutamento delle condizioni economiche del padre.
8. I ricorrenti, inoltre, dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
9. Entrambi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di
4 garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole, nonché a tutelare tanto la figura paterna quanto materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Pozzuoli il 20/09/2012 (atto n.157, parte II, s. A, sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi;
5 • prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
6