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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/08/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maddalena Vitale;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/07/2025, , titolare di pensione di invalidità Parte_1 civile (Cat. INVCIV), ha proposto ricorso avverso il provvedimento dell' del 11/03/2025, CP_2 con cui le veniva richiesto il rimborso di € 4.848,74 per somme indebitamente percepite nell'anno 2019, a seguito della presunta omessa comunicazione dei redditi relativi al 2018. A partire da giugno 2025, l' ha iniziato a trattenere mensilmente € 87,74 dalla pensione della CP_2 ricorrente, pari a circa il 20% dell'importo percepito. Nel ricorso, la parte ricorrente ha formulato anche istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando la sussistenza sia del fumus boni iuris, desumibile dalla documentazione e dai precedenti atti amministrativi, sia del periculum in mora, derivante dalla riduzione della pensione a un importo inferiore al minimo vitale (€ 350,48 mensili).
La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione o sollecito da parte dell' in merito alla trasmissione del modello CP_2
RED, né avvisi di sospensione o revoca della prestazione. Afferma di aver percepito le somme in buona fede, trattandosi dell'unica fonte di reddito sin dal 2003, e che non vi è stata alcuna variazione reddituale nel periodo contestato. Richiama inoltre una precedente sentenza del
Tribunale di Castrovillari (n. 1884/2024), che ha dichiarato cessata la materia del contendere in
1 relazione allo stesso indebito, a seguito della costituzione dell' e della sua rinuncia alla CP_2 pretesa.
La ricorrente evidenzia che le comunicazioni dell' sono state inviate a indirizzi PEC non CP_2 riconducibili alla sua persona, e che solo con raccomandata del 20/07/2023 ha avuto conoscenza del provvedimento, cui ha dato immediato riscontro con domanda di ricostituzione reddituale.
Sostiene che, in assenza di dolo o colpa grave, le somme percepite non sono ripetibili, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e che la trattenuta mensile è illegittima in quanto incide su un trattamento pensionistico già inferiore al minimo vitale.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato sia in CP_2 fatto che in diritto. L sostiene che l'indebito è stato generato dalla mancata CP_1 comunicazione dei redditi 2018, obbligo previsto dalla normativa vigente (art. 13, comma 6, l.
122/2010), e che la ricorrente era tenuta a trasmettere il modello RED, anche in assenza di solleciti, in quanto titolare di prestazioni collegate al reddito.
L' afferma che la trattenuta mensile è stata calcolata nel rispetto dell'art. 69 della l. CP_2
153/1969, che consente il recupero degli indebiti fino a un quinto della prestazione, salvaguardando il trattamento minimo. Contesta l'applicabilità dell'art. 545 c.p.c., ritenendolo riferito esclusivamente ai pignoramenti presso terzi. Inoltre, l' ritiene sussistente il dolo CP_1 omissivo della ricorrente, per aver disatteso l'obbligo di comunicazione reddituale, e richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che equipara tale omissione al dolo.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell' del 11/03/2025, con cui le veniva CP_2 nuovamente richiesto il rimborso di € 4.848,74 per somme indebitamente percepite nell'anno
2019, a seguito della presunta omessa comunicazione dei redditi relativi al 2018. L' ha CP_1 altresì disposto una trattenuta mensile pari a € 87,74 sulla pensione di invalidità civile percepita dalla ricorrente.
Tuttavia, risulta documentalmente provato che lo stesso indebito era già stato oggetto di precedente giudizio definito con sentenza n. 1884/2024 del Tribunale di Castrovillari, che ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della costituzione dell' e della sua CP_2 rinuncia alla pretesa. Tale sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva e preclude la riproposizione della medesima domanda da parte dell' . CP_1
La reiterazione della richiesta di rimborso da parte dell' , in assenza di nuovi elementi CP_2 giuridici o fattuali, si pone in contrasto con il principio di ne bis in idem e con il valore di giudicato della sentenza precedente. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato e delle trattenute mensili disposte in sua esecuzione.
2 3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' del 11/03/2025, avente ad oggetto CP_2 la richiesta di restituzione dell'indebito pari a € 4.848,74, già oggetto di giudicato con sentenza n. 1884/2024;
- condanna l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
CP_2
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00, oltre CP_2 accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
Castrovillari, 19/08/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maddalena Vitale;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03/07/2025, , titolare di pensione di invalidità Parte_1 civile (Cat. INVCIV), ha proposto ricorso avverso il provvedimento dell' del 11/03/2025, CP_2 con cui le veniva richiesto il rimborso di € 4.848,74 per somme indebitamente percepite nell'anno 2019, a seguito della presunta omessa comunicazione dei redditi relativi al 2018. A partire da giugno 2025, l' ha iniziato a trattenere mensilmente € 87,74 dalla pensione della CP_2 ricorrente, pari a circa il 20% dell'importo percepito. Nel ricorso, la parte ricorrente ha formulato anche istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando la sussistenza sia del fumus boni iuris, desumibile dalla documentazione e dai precedenti atti amministrativi, sia del periculum in mora, derivante dalla riduzione della pensione a un importo inferiore al minimo vitale (€ 350,48 mensili).
La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione o sollecito da parte dell' in merito alla trasmissione del modello CP_2
RED, né avvisi di sospensione o revoca della prestazione. Afferma di aver percepito le somme in buona fede, trattandosi dell'unica fonte di reddito sin dal 2003, e che non vi è stata alcuna variazione reddituale nel periodo contestato. Richiama inoltre una precedente sentenza del
Tribunale di Castrovillari (n. 1884/2024), che ha dichiarato cessata la materia del contendere in
1 relazione allo stesso indebito, a seguito della costituzione dell' e della sua rinuncia alla CP_2 pretesa.
La ricorrente evidenzia che le comunicazioni dell' sono state inviate a indirizzi PEC non CP_2 riconducibili alla sua persona, e che solo con raccomandata del 20/07/2023 ha avuto conoscenza del provvedimento, cui ha dato immediato riscontro con domanda di ricostituzione reddituale.
Sostiene che, in assenza di dolo o colpa grave, le somme percepite non sono ripetibili, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e che la trattenuta mensile è illegittima in quanto incide su un trattamento pensionistico già inferiore al minimo vitale.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato sia in CP_2 fatto che in diritto. L sostiene che l'indebito è stato generato dalla mancata CP_1 comunicazione dei redditi 2018, obbligo previsto dalla normativa vigente (art. 13, comma 6, l.
122/2010), e che la ricorrente era tenuta a trasmettere il modello RED, anche in assenza di solleciti, in quanto titolare di prestazioni collegate al reddito.
L' afferma che la trattenuta mensile è stata calcolata nel rispetto dell'art. 69 della l. CP_2
153/1969, che consente il recupero degli indebiti fino a un quinto della prestazione, salvaguardando il trattamento minimo. Contesta l'applicabilità dell'art. 545 c.p.c., ritenendolo riferito esclusivamente ai pignoramenti presso terzi. Inoltre, l' ritiene sussistente il dolo CP_1 omissivo della ricorrente, per aver disatteso l'obbligo di comunicazione reddituale, e richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che equipara tale omissione al dolo.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell' del 11/03/2025, con cui le veniva CP_2 nuovamente richiesto il rimborso di € 4.848,74 per somme indebitamente percepite nell'anno
2019, a seguito della presunta omessa comunicazione dei redditi relativi al 2018. L' ha CP_1 altresì disposto una trattenuta mensile pari a € 87,74 sulla pensione di invalidità civile percepita dalla ricorrente.
Tuttavia, risulta documentalmente provato che lo stesso indebito era già stato oggetto di precedente giudizio definito con sentenza n. 1884/2024 del Tribunale di Castrovillari, che ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della costituzione dell' e della sua CP_2 rinuncia alla pretesa. Tale sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva e preclude la riproposizione della medesima domanda da parte dell' . CP_1
La reiterazione della richiesta di rimborso da parte dell' , in assenza di nuovi elementi CP_2 giuridici o fattuali, si pone in contrasto con il principio di ne bis in idem e con il valore di giudicato della sentenza precedente. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato e delle trattenute mensili disposte in sua esecuzione.
2 3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' del 11/03/2025, avente ad oggetto CP_2 la richiesta di restituzione dell'indebito pari a € 4.848,74, già oggetto di giudicato con sentenza n. 1884/2024;
- condanna l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
CP_2
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00, oltre CP_2 accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
Castrovillari, 19/08/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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