Articolo 4 della Legge 21 novembre 1949, n. 916
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 gennaio 1950
Art. 4.
Nel testo del primo comma, dell'art. 11 le ultime parole "ai sensi dell' art. 2, secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355 " sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell' art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355 ".
Entrata in vigore il 7 gennaio 1950