Articolo 2 della Legge 15 agosto 1949, n. 637
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 ottobre 1949
Art. 2.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1949