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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 442/2023, avverso la sentenza n. 599/2023 del
Tribunale di Foggia tra
, nella persona del presidente p.t., elettivamente domiciliata in a Parte_1 Pt_1 via Telesforo n.25, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Ermanda Baldi come da procura in atti
Appellante e appellata incidentale
e
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1
Persona_1 Persona_2 Persona_3
nonché elettivamente domiciliati in San Persona_4 Controparte_2
Severo presso lo studio dell'avv. Antonio Maghernino, che li rappresenta e difende come da procura in atti
Appellati nonchè
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e
[...] Controparte_7 Controparte_8 Parte_2
elettivamente domiciliati in San Severo presso lo studio dell'avv. Parte_3
Antonio Maghernino, che li rappresenta e difende come da procura in atti
Appellanti incidentali CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato anche quale esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sui minori , , e , Persona_1 Per_2 Persona_3 Per_4
e , nonché Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 Parte_3
nelle rispettive qualità di coniuge, figli minorenni, figlio maggiorenne, genitori e
[...] fratelli/sorelle della defunta hanno evocato in giudizio innanzi al Parte_4
Tribunale di Foggia la , in persona del suo presidente p.t., per ivi sentirla Parte_1 condannare a pagare a ciascuno di loro le somme rispettivamente indicate (maggiorate di interessi e rivalutazione) a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti a seguito del decesso della loro congiunta, la quale alle 14,40 circa del 12.10.08, mentre a velocità moderata e con indosso il casco protettivo partecipava ad un raduno di “vespisti” conducendo il suo motociclo Vespa 125 lungo la S.P. 43 in direzione S. G. Rotondo, all'altezza del km 0+200 era uscita dalla sede stradale, sul cui bordo era presente del pietrisco, e, dopo un breve scarrocciamento, era caduta in un pozzetto di raccolta delle acque, non segnalato e privo di qualsiasi copertura, posto al lato della carreggiata e delimitato da due piccoli parapetti di altezza diseguale paralleli alla strada, così riportando lesioni che ne avevano determinato il decesso.
Si è costituito l'ente provinciale e ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda (o in subordine il suo accoglimento in misura inferiore a quella indicata dagli attori) sul rilievo che, come emerso nell'ambito del giudizio penale promosso nei confronti dei dirigenti dell'ente ed esitato nella loro assoluzione perché il fatto non sussiste, era stata la – dopo una curva – a non riuscire a CP_3 mantenere la traiettoria del mezzo e così scivolare sul brecciolino del bordo della scarpata fino ad impattare sulla parte esterna del pozzetto, e d'altra parte quest'ultimo manufatto era realizzato a regola d'arte e non costituiva insidia.
Istruita la causa con prove testimoniali e CTU, con sentenza n.599 del 28.2.23 il Tribunale di
Foggia ha accolto, limitatamente al risarcimento delle voci di danno non patrimoniale iure proprio, la domanda avanzata da , dai suoi quattro figli minori d'età , , Controparte_1 Per_1 Per_2
e , nonché dal figlio maggiorenne e per l'effetto ha Persona_3 Per_4 Controparte_2 condannato la convenuta a pagare a € 238.915,00, ai figli , Parte_1 Controparte_1 Per_1 Per_4
e € 259.105,00, ai figli e € 265.835,00, oltre interessi e CP_2 Per_2 Persona_3 rivalutazione, con condanna altresì dell'ente a rifondere le spese di lite e a pagare le spese di CTU.
Ha invece rigettato la domanda dei predetti attori di risarcimento delle ulteriori voci di danno, così come ha rigettato ogni pretesa risarcitoria avanzata da e Controparte_3 CP_4 genitori della defunta, nonché da ,
[...] Controparte_5 CP_9 CP_8 Pt_2
e fratelli/sorelle della medesima. Pt_3
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello la chiedendo, Parte_1 in riforma della stessa, il rigetto dell'avversa domanda con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato , anche in rappresentanza dei figli Controparte_1 Per_2
, e per chiedere il rigetto dell'avverso gravame con vittoria di Persona_3 Per_4 CP_2 spese del grado di giudizio.
Con il medesimo atto e , nonché Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e hanno proposto appello incidentale chiedendo, in CP_6 CP_7 CP_8 Pt_2 Pt_3 riforma della pronuncia impugnata, la condanna dell'ente a risarcire loro il danno non Parte_1 patrimoniale derivato dal decesso della loro congiunta.
Nel corso del giudizio di appello, con ordinanza 29.9.23 è stata rigettata l'istanza dell'appellante principale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, quindi la causa è stata rinviata – con assegnazione dei termini di legge ex art.281 sexies c.p.c. – all'odierna udienza, svoltasi con modalità cartolari, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi del comma 3 dell'anzidetta disposizione.
*****
Va preliminarmente disattesa la censura degli appellati principali di inammissibilità dell'avverso appello ex art.342 c.p.c. per asserita genericità dei motivi di impugnazione, osservandosi in proposito che questi ultimi, nella parte in cui sono volti a contestare l'an debeatur, si presentano muniti di sufficiente specificità, nei termini richiesti dalla disposizione sopra richiamata così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
Passando al merito, con il principale motivo di impugnazione la lamenta che il Parte_1 primo giudice sia pervenuto all'accoglimento della domanda risarcitoria sulla base di un percorso motivazionale carente e contraddittorio, in quanto basato su di una CTU espletata molti anni dopo i fatti (anziché sugli accertamenti precedentemente svolti in sede penale ed esitati in una pronuncia assolutoria) e su circostanze emergenti dall'attività istruttoria che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto escludere ogni responsabilità dell'ente convenuto.
Osserva la Corte che tali censure non sono fondate.
Va premesso che la CTU espletata in primo grado non può ritenersi inattendibile sol perché eseguita ad anni di distanza dai fatti, quando lo stato dei luoghi era ormai modificato, atteso che il consulente ha comunque potuto fondare le proprie conclusioni sull'ampio materiale documentale, anche fotografico, raccolto nell'immediatezza dei fatti e sottoposto al contraddittorio delle parti. Ciò posto, deve ritenersi che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della , Parte_1 sussista la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell'ente, correttamente inquadrata dal giudice di prime cure nel paradigma dell'art.2051 in tema di danni cagionati da cose in custodia. CP_ Ricorre anzitutto la qualità dell provinciale di custode della strada e delle sue pertinenze, non essendo sufficiente in sè, al fine di escluderla, l'invocata circostanza dell'ampiezza della rete viaria provinciale invocata dall'appellata (Cass.24793/13) ed incombendo su quest'ultima il più specifico onere – nella specie rimasto inadempiuto – di dimostrare che, per le caratteristiche del bene, fosse in concreto impossibile un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi fruitori del bene.
Una volta accertata la qualità di custode della , per l'ormai consolidato Parte_1 insegnamento della S.C. in materia spettava agli attori dimostrare che l'evento dannoso fosse derivato causalmente dalla cosa (in virtù di una sua intrinseca originaria pericolosità ovvero per l'insorgenza in essa di una situazione anomala); mentre gravava sulla convenuta fornire la prova liberatoria dell'intervento di uno specifico fattore esterno (c.d. fortuito), riferibile anche fatto del danneggiato, idoneo ad interferire nella sequenza causale e ad assurgere esso stesso a fattore esclusivo del danno (relegando la cosa pericolosa a mera occasione dello stesso) o, quanto meno, a concorrere a cagionarlo, diminuendo in misura corrispondente la responsabilità del custode (cfr., tra le tante pronunce in tal senso, Cass.9693/20); con la precisazione che quanto maggiore è l'intrinseca pericolosità della cosa in custodia, in quanto difficilmente prevedibile e superabile con l'adozione di normali cautele, tanto minore deve ritenersi l'efficienza causale di un'eventuale condotta imprudente della vittima nella produzione del danno (Cass.4279/08).
Ebbene, dagli atti del giudizio di primo grado emerge anzitutto l'estrema pericolosità ed anomalia del manufatto posto in adiacenza alla pubblica via.
Infatti il pozzetto di deflusso delle acque meteoriche, con luce di 2 metri e profondità di 1,5 metri, si presentava all'epoca dei fatti non visibile dalla strada, privo di una copertura, delimitato sul lato verso la carreggiata da un muretto – parallelo a quest'ultima e distante meno di 1 metro dalla stessa – costruito in cemento armato e alto 0,50 metri, non presidiato da ulteriori elementi di protezione (guardrail o simili) e/o da segnalazioni del pericolo;
tale situazione di fatto violando non soltanto specifiche disposizioni normative (ossia gli obblighi, sanciti dal codice della strada, di osservare per simili manufatti una fascia di rispetto non inferiore ai tre metri, nonché di segnalare le anomalie e criticità stradali laddove non eliminabili) ma anche, più in generale, elementari regole generali di prudenza e perizia, le quali impongono alla p.a., a prescindere dalla sussistenza di specifiche prescrizioni, di valutare se la strada e le sue pertinenze possano costituire un rischio per l'incolumità di chi ne fruisce (Cass.10916/17). Né può dubitarsi che proprio al manufatto in discorso (pozzetto e muretto di protezione) sia eziologicamente legato l'evento mortale, posto che le la donna fu rinvenuta supina, con le gambe pendenti all'interno del pozzetto (all'interno del quale erano invece finite la vespa e l'amica da lei trasportata) e con plurime lesioni toraciche riconducibili all'impatto con superfici dure, rigide e anelastiche;
circostanze che, esaminate alla luce della dinamica del sinistro come ricostruita dal CTU, portano a concludere che la uscita di strada con la vespa, abbia percorso scarrocciando CP_3 la distanza che la separava dal manufatto e abbia impattato con il muretto laterale mentre la vespa terminava la sua corsa nel pozzetto privo di copertura.
Deve al contrario escludersi che la sia riuscita a fornire la prova di un fattore Parte_1 causale esterno, ivi compreso il fatto colposo della danneggiata, idoneo a costituire causa esclusiva dell'evento dannoso o, quanto meno, a incidere in senso riduttivo sulla propria responsabilità da custodia.
Ed invero le testimonianze assunte nel corso del giudizio, la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal CTU e la restante documentazione in atti convergono nell'escludere una imprudenza da parte della (tanto meno di intensità tale da assorbire l'efficienza causale CP_3 di un'insidia particolarmente pericolosa come quella sopra descritta), e ciò in quanto è emerso che nell'occasione la donna indossava il casco (non potendo far ipotizzare un uso scorretto dello stesso la semplice circostanza che – dopo l'impatto letale – l'accessorio sia stato rinvenuto in terra ancora allacciato) e procedeva ad una velocità non superiore ai 50 km orari (a fronte di un limite di 90 km/h).
Residua allora – quale elemento da cui poter astrattamente desumere profili di responsabilità della vittima – soltanto il fatto in sè che la donna sia, senza ragioni apparenti, uscita all'improvviso dalla strada che stava prudentemente percorrendo;
ma tale circostanza, in mancanza di ulteriori concreti elementi, non giustifica l'illazione di una sua improvvisa colpevole distrazione, trovando l'uscita di strada una più ragionevole spiegazione nel fatto che, come riscontrato anche dal consulente della Procura di , sul margine della carreggiata fosse sparso del pietrisco, idoneo Pt_1
a creare problemi di assetto;
presenza che, peraltro, neppure potrebbe assurgere a sua volta a fattore causale idoneo a sollevare da responsabilità l'amministrazione, posto che la sua presenza, tra l'altro in prossimità di un tratto curvo della strada, costituiva essa stessa insidia, in questo caso riguardante direttamente la sede stradale.
Va dunque condiviso il percorso motivazionale svolto dal primo giudice, secondo cui l'evento mortale è scaturito da cose poste nella sfera di custodia della , senza alcuna Parte_1 incidenza causale della condotta della danneggiata né ravvisabilità di altri fattori fortuiti.
E' affetto da evidente inammissibilità, poi, il motivo di appello volto a contestare il quantum del risarcimento, in quanto formulato in modo del tutto generico e senza indicare in alcun modo sotto quale profilo sarebbero ingiustificati e incongrui i conteggi e i criteri indicati nella sentenza appellata.
Alla luce di quanto sopra, l'appello principale va rigettato.
Passando ora all'appello incidentale, e (genitori della Controparte_3 Controparte_4 danneggiata), nonché , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e (fratelli/sorelle della stessa) lamentano, con
[...] Parte_2 Parte_3
l'unico motivo di impugnazione, che il giudice di prime cure abbia rigettato la loro domanda sull'erroneo decisivo presupposto della mancata prova della qualità di congiunti da loro dedotta, senza considerare che la controparte non aveva contestato affatto la titolarità, in capo a loro, del diritto al risarcimento ma anzi, nel limitarsi a contestare la responsabilità per il sinistro, aveva svolto difese incompatibili con la negazione di tale titolarità.
La censura è suscettibile di accoglimento.
Ed invero l'esistenza di un rapporto di parentela, dedotta dagli appellanti incidentali, deve ritenersi circostanza non abbisognevole di prova, ai sensi e per gli effetti dell'art.115 c.p.c., in quanto non è stata contestata in alcun modo dalla controparte, la quale ha piuttosto articolato le proprie difese sotto il diverso profilo dell'insussistenza dei presupposti genetici di una propria responsabilità extracontrattuale.
Né potrebbe utilmente replicarsi che la qualità personale degli appellanti incidentali non fosse nota all'ente provinciale, e ciò in quanto si tratta di circostanza, specificamente dedotta, senz'altro rientrante nella sfera di conoscibilità e verificabilità della controparte (cfr., in materia,
Cass.2223/22).
La suddetta questione, attinente al merito della lite e all'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, va tenuta distinta dal diverso profilo della legittimazione ad causam, che il giudice verifica in via astratta sulla base delle mere allegazioni di parte (cfr. Cass. 15500/22),
A quest'ultimo proposito, deve ritenersi che gli appellanti incidentali, nelle rispettive qualità, siano tutti effettivamente legittimati ad ottenere un risarcimento, iure proprio, per il danno non patrimoniale subìto a seguito della perdita della loro congiunta (la cui responsabilità – per le ragioni sopra esposte – è attribuibile in via esclusiva alla ). Parte_1
Ed invero, poiché nell'odierna società l'effettività del rapporto (parentale o matrimoniale) di reciproco affetto e solidarietà tra congiunti appartenenti alla famiglia nucleare (coniuge, genitori, figli fratelli e sorelle) costituisce la regola in base all'id quod plerumque accidit, in caso di perdita definitiva di tale rapporto per fatto illecito altrui deve presumersi ex art.2727 c.c., a prescindere dalla convivenza e della distanza fisica, che ciascuno di tali congiunti abbia subìto un danno non patrimoniale, suscettibile di ristoro in via equitativa, avuto riguardo alla durata ed intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale al superstite, all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio;
fatta salva la prova contraria, fornita dal convenuto, di situazioni idonee a compromettere l'unità, la continuità e l''intensità, dimostrando che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti e in odio, sicchè il decesso della prima non ha cagionato pregiudizi di sorta al secondo (cfr. Cass.14655/17, 3767/18, 25774/19).
Nel caso in esame, essendo incontestati i legami parentali, può concludersi per l'esistenza di un danno risarcibile da perdita di tali legami e procedersi alla sua liquidazione in favore degli appellanti incidentali, considerato che la non ha fornito in alcun modo elementi da cui Parte_1 desumere la compromissione del vincolo di affetto e solidarietà tra loro e la vittima.
Circa il quantum, deve anzitutto rilevarsi che non vi sono elementi che dimostrino il pregiudizio all'integrità psico-fisica invocato dagli appellanti, non potendosi ritenere prova di ciò i certificati medici redatti in serie il 10.10.13 dal medico generico dott. ed attestanti, in Persona_5 modo del tutto generico, che tutti gli attori fossero portatori di identici sintomi (sindrome ansioso- depressiva, attacchi di panico, insonnia) riferibili al decesso della congiunta.
Quanto ai profili di sofferenza interiore e dinamico-relazionali, la liquidazione del relativo danno va operata, secondo la condivisibile scelta operata dal primo giudice e non contestata dagli appellanti incidentali, secondo i criteri previsti dalle più recenti Tabelle di IL (in quanto documento paranormativo attraverso cui giungere ad una liquidazione adeguata alle circostanze del caso concreto ed assicurare uniformità di giudizio rispetto a casi analoghi), ossia quelle del 2024, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti che, previa estrazione del valore medio del punto, considera alcune circostanze indefettibili (età di vittima e superstite, grado di parentela e convivenza) e fa salvi possibili correttivi legati alla particolarità della situazione concreta.
Sulla scorta delle predette tabelle, tenuto conto che al di là della loro qualità personale i congiunti non hanno allegato e provato alcunchè ai fini di una personalizzazione del danno, vanno riconosciuti agli appellanti incidentali i seguenti importi, il cui valore monetario è già aggiornato all'attualità:
-in favore di e (padre e madre della vittima, nati Controparte_3 Controparte_4 rispettivamente il 16.10.41 e il 3.1.45): complessivi € 140.796,00 per ciascuno, calcolati moltiplicando il valore punto (€ 3.911,00) per complessivi 36 punti, di cui 20 per l'età della vittima primaria e 16 per l'età della vittima secondaria, mentre nessun punto va riconosciuto per la convivenza
(indimostrata), il numero di superstiti (risultando un numero particolarmente elevato di congiunti) e la qualità/intensità del rapporto (non essendo stato allegato né provato alcun elemento al riguardo, e risultando nella specie un intervallo di breve durata tra il sinistro e il decesso);
-in favore di e (sorella e fratello della vittima, nati Controparte_5 Controparte_6 rispettivamente il 13.2.65 e il 19.5.66): complessivi € 57.732,00 per ciascuno, calcolati moltiplicando il valore punto (€ 1.698,00) per complessivi 34 punti, di cui 20 per l'età della vittima primaria e 14 per l'età della vittima secondaria, valendo per il resto le considerazioni già svolte rispetto ai genitori della defunta;
-in favore di e (fratelli e sorella della Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 vittima, nati rispettivamente il 12.8.69, il 24.12.71 e il 4.1.75): complessivi € 61.128,00 per ciascuno, calcolati moltiplicando il valore punto (€ 1.698,00) per complessivi 36 punti, di cui 20 per l'età della vittima primaria e 16 per l'età della vittima secondaria, valendo per il resto le considerazioni già svolte rispetto ai genitori della defunta;
-in favore di infine (sorella della vittima, nata il [...]): complessivi € Parte_3
64.524,00, calcolati moltiplicando il valore punto (€ 1.698,00) per complessivi 38 punti, di cui 20 per l'età della vittima primaria e 18 per l'età della vittima secondaria, valendo per il resto le considerazioni già svolte rispetto ai genitori della defunta.
Tali importi vanno maggiorati di interessi legali sulle somme inizialmente devalutate alla data del sinistro e poi rivalutate di anno in anno secondo gli indici Istat, nonché di interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Quanto infine alle spese, in virtù del criterio della soccombenza la va anzitutto Parte_1 condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, in favore degli appellati principali , in proprio e nella qualità di Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui quattro figli , , e . Per_1 Per_2 Persona_3 Per_4
Nulla su tali spese deve disporsi, invece, in relazione a figlio Controparte_2 maggiorenne della , il quale va piuttosto dichiarato contumace, posto che Parte_4 nel presente grado di giudizio non risulta la sua costituzione in proprio (essendosi invece costituito il padre quale esercente la responsabilità genitoriale anche su di lui) né la sua sottoscrizione della procura alle liti a margine dell'atto di costituzione.
La , sempre in applicazione del criterio della soccombenza, va altresì condannata a Parte_1 rifondere agli otto appellanti incidentali le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo tenuto conto, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. tra le altre Cass.9237/22), del valore della controversia stabilito con riguardo alla somma attribuita e non a quella domandata.
La dovrà inoltre versare, ricorrendo i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater TUSG, Parte_1
l'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla in persona del Presidente p.t., nonché sull'appello Parte_1 incidentale proposto da , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e
[...] Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n.599/2023 emessa dal Tribunale di Foggia il 28.2.23, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna la Parte_1
a pagare, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro di
[...] cui è causa, i seguenti importi: a) in favore di e € Controparte_3 Controparte_4
140.796,00 per ciascuno, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) in favore di e Controparte_5 CP_6
€ 57.732,00 per ciascuno, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del
[...] sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
c) in favore di Controparte_7 CP_8
e € 61.128,00 per ciascuno, oltre interessi legali sulla somma
[...] Parte_2 devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
d) in favore di
€ 64.524,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del Parte_3 sinistro e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) condanna la alla rifusione, in favore dell'appellato principale Parte_1
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Controparte_1
, e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di € 37.000,00 per
[...] compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) nulla per le spese con riferimento all'appellato principale di cui Controparte_2 dichiara la contumacia;
5) condanna altresì la alla rifusione, in favore degli appellati incidentali Parte_1
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e delle spese di
[...] Controparte_8 Parte_2 Parte_3 entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado nella misura di € 48.200,00 per compensi professionali, e per il secondo grado nella misura di € 28.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
6) dichiara che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento, a carico dell'appellante principale
, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. Parte_1
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 29.1.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo