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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/03/2024, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
N. 2615/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
nelle persone dei signori
Dott. Maria Giuseppa Sanna Presidente
Dott. Elisabetta Carta Giudice
Dott. Marta Guadalupi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2615/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEDDE GABRIELLA Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. COCCO ANTONIO MARIA e dell'avv. GAIAS PINA ANGELA
PARTE CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: v. atti introduttivi pagina 1 di 3 *
La domanda di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari in data 29.06.1985 (sentenza del Tribunale di Sassari n. 1109/2022, pubblicata in data 03/11/2022, che ha accolto le condizioni del divorzio frutto di accordo tra le parti) formulata dal sig. deve essere rigettata per difetto di prova dell'asserito mutamento della Pt_1
situazione di fatto presupposta a tali accordi (in punto di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, a carico del padre).
Invero, le circostanze addotte dal ricorrente, ossia (1) il depauperamento delle proprie risorse economiche per l'aver contratto un prestito di 19.000,00 euro nel marzo 2023, (2) il deterioramento del rapporto personale con il figlio, (3) la condizione personale del figlio in quanto disoccupato, non sono considerate idonee a far ritenere adempiuto l'onere della prova incombente sull'istante, in quanto nessuna delle stesse è elemento di novità rispetto alla situazione di fatto all'epoca dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
In particolare, quanto al punto (1) la circostanza dedotta è del tutto ininfluente in quanto il prestito è stato recentemente contratto dal sig. che ben sapeva di essere già onerato del contributo al Pt_1
mantenimento del figlio;
il punto (2) attiene a un tema del tutto estraneo al thema decidendum; il punto
(3) riguarda una condizione del figlio, di cui il sig. era perfettamente a conoscenza sia in fase di Pt_1
separazione (ove il tema è stato dibattuto nel merito – come dedotto e argomentato in comparsa di costituzione e risposta da parte della difesa della resistente) sia in fase di accordo tra le parti sulle condizioni del divorzio, cui il sig. ha voluto liberamente aderire, assumendosi l'impegno di Pt_1
versare 250,00 euro mensili a favore del figlio , fintantoché quest'ultimo sarà nella condizione Per_1
di rendersi economicamente indipendente, condizione che lo stesso non ha ancora raggiunto.
La prova orale dedotta dal ricorrente viene rigettata in quanto riferita ad un periodo temporale (estate
2020 e estate 2022) precedente all'accordo di divorzio di cui si chiede la modifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna l'attore alla refusione delle spese del giudizio in favore della convenuta liquidate in €
pagina 2 di 3 1.200,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Sassari, il 7 marzo 2024
Il Presidente Il Giudice est.
G.M. Sanna M. Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
nelle persone dei signori
Dott. Maria Giuseppa Sanna Presidente
Dott. Elisabetta Carta Giudice
Dott. Marta Guadalupi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2615/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TEDDE GABRIELLA Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. COCCO ANTONIO MARIA e dell'avv. GAIAS PINA ANGELA
PARTE CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: v. atti introduttivi pagina 1 di 3 *
La domanda di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sassari in data 29.06.1985 (sentenza del Tribunale di Sassari n. 1109/2022, pubblicata in data 03/11/2022, che ha accolto le condizioni del divorzio frutto di accordo tra le parti) formulata dal sig. deve essere rigettata per difetto di prova dell'asserito mutamento della Pt_1
situazione di fatto presupposta a tali accordi (in punto di assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, a carico del padre).
Invero, le circostanze addotte dal ricorrente, ossia (1) il depauperamento delle proprie risorse economiche per l'aver contratto un prestito di 19.000,00 euro nel marzo 2023, (2) il deterioramento del rapporto personale con il figlio, (3) la condizione personale del figlio in quanto disoccupato, non sono considerate idonee a far ritenere adempiuto l'onere della prova incombente sull'istante, in quanto nessuna delle stesse è elemento di novità rispetto alla situazione di fatto all'epoca dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
In particolare, quanto al punto (1) la circostanza dedotta è del tutto ininfluente in quanto il prestito è stato recentemente contratto dal sig. che ben sapeva di essere già onerato del contributo al Pt_1
mantenimento del figlio;
il punto (2) attiene a un tema del tutto estraneo al thema decidendum; il punto
(3) riguarda una condizione del figlio, di cui il sig. era perfettamente a conoscenza sia in fase di Pt_1
separazione (ove il tema è stato dibattuto nel merito – come dedotto e argomentato in comparsa di costituzione e risposta da parte della difesa della resistente) sia in fase di accordo tra le parti sulle condizioni del divorzio, cui il sig. ha voluto liberamente aderire, assumendosi l'impegno di Pt_1
versare 250,00 euro mensili a favore del figlio , fintantoché quest'ultimo sarà nella condizione Per_1
di rendersi economicamente indipendente, condizione che lo stesso non ha ancora raggiunto.
La prova orale dedotta dal ricorrente viene rigettata in quanto riferita ad un periodo temporale (estate
2020 e estate 2022) precedente all'accordo di divorzio di cui si chiede la modifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso
- condanna l'attore alla refusione delle spese del giudizio in favore della convenuta liquidate in €
pagina 2 di 3 1.200,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Sassari, il 7 marzo 2024
Il Presidente Il Giudice est.
G.M. Sanna M. Guadalupi
pagina 3 di 3