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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del G.M., Dott.ssa Paola
Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7215/2021 del R.G.A.C., Procedimento di Cognizione ex artt.163 e ss. c.p.c., avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
TRA
PER P.I. , con sede in Roma alla Parte_1 P.IVA_1
Via XX Settembre, in persona del legale rapp.te dr rappresentata e CP_1
difesa, come in atti, dall'avv. Vincenzo Di Monte;
-
ATTORE
Contro
Il sig. , nato il [...] a [...], C.F.- , CP_2 C.F._1
residente in [...], alla via G. Di Vittorio rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Di Tella,
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 25 marzo 2024 le parti costituite, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e concludevano come in atti. Il
Giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini ex 190 c.p.c.
§§§ §§§ §§§
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato la Società Pt_1 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord Giudice Dott.ssa Paola
Odorino il sig. per: CP_2
- accertare e dichiarare la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Gricignano
d'Aversa località San Vincenzo “Parco Luna”, lotto B, Edificio B2, piano 2, interno
10, posta in essere dal sig. ; CP_2
- per l'effetto condannare lo stesso Sig. al rilascio del medesimo CP_2
immobile in favore della in persona del legale rapp.te p.t; Parte_1
- condannare il convenuto al pagamento in favore dell'istante di una somma a titolo di occupazione senza titolo da quantificarsi nella misura non inferiore ad euro 400 al mese, con decorrenza da Aprile 2017 o in quella che sarà determinata a seguito di eventuale CTU;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore della società esponente da liquidarsi secondo equità.
- condannare il convenuto in suo favore, del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 03/04/2017 le parti stipulavano contratto preliminare di compravendita di immobile in diritto superficiario, avente ad oggetto l'appartamento sito in Gricignano
d'Aversa, località San Vincenzo, alla via G. Di Vittorio “Parco Luna”, lotto B, edif.
“B2”, piano 2, Int. 10, riportato al N.C.T. al foglio 4 p.lla 5683 sub 65. Inoltre, il suddetto contratto prevedeva che entro il termine essenziale del 31.05.217 doveva essere stipulato l'atto pubblico di trasferimento di proprietà, ma nessuna delle parti, sino ad oggi, ha manifestato la volontà di concludere la vendita attraverso un invito formale alla stipula del contratto definitivo
§§§§ §§§ §§§§
Incardinato il giudizio, mediante regolare notifica, il convenuto si costituiva in giudizio a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
Il comparente, dopo aver eccepito la nullità dell'atto introduttivo, deduceva la mancanza di prova in ordine alla legittimazione attiva dell'attore, nonché la mancata mediazione. Nel merito chiedeva rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e diritto.
Alla prima udienza di trattazione, tenutasi in data 16 novembre 2021 il G.I. invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione.
All'udienza dell'8 marzo 2022 su comune richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c.
A scioglimento della riserva, con ordinanza depositata in data 14 marzo 2022 il G.I. ammetteva la prova testimoniale articolata da entrambe le parti e l'interrogatorio formale del convenuto sui capi articolati nelle note 183, secondo termine, c.p.c., fissando l'udienza del 20 giugno 2023 per l'escussione dei testi e l'espletamento dell'interrogatorio formale.
All'udienza del 20 giugno 2023 venivano escussi, per parte attrice, il sig. Parte_2
e i quali confermavano le circostanze dedotte dalla parte attrice
[...] CP_3
e nei capitoli di prova delle memorie ex art 183 cpc ovvero la detenzione dell'immobile da parte del signor . CP_2
All'udienza del 31 ottobre 2023 veniva esperito l'interrogatorio fomale del convenuto che confermava di occupare l'immobile dal 2017. Sulla richiesta di nomina di CTU avanzata da parti convenute, cui si opponeva l'attore, il G.I. si riservava. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 3 gennaio 2024, il Giudice, ritenuta superflua l'attività istruttoria richiesta e considerata la causa matura per la decisione rinviava al 25 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25 marzo 2024 le parti costituite, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e concludevano come in atti. Il
Giudice riservava la causa in decisione con i termini ex 190 c.p.c.
§§§ §§§§ §§§
Rileva il Tribunale, ad ogni buon fine, che corretta è la qualificazione della domanda giudiziale proposta, dovendosi evidenziare che la domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione dell'immobile per cui è causa, da parte del convenuto, che ivi si trovava in via di mero fatto, con conseguente condanna dello stesso alla corresponsione delle indennità di occupazione e al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa all'esistenza di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e la medesima convenuta, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente ad ottenere un risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2958
c.c. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento
, un azione di spoglio oramai impraticabile /cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. II, 14 gennaio
2013, n. 705).
Invero, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie, per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. E' del resto noto che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta. La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquistare il possesso. La seconda, ha, invece, natura personale, si fonda sulla decisione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuta dall'attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la consegna del bene.
Pertanto, l'attore in restituzione non ha onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, ma solo l'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso – del titolo che legittimava il convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti (cfr. Cass. Civ. Sez. III 10 dicembre 2004, n. 23086);
Tale qualificazione dell'odierna domanda, infine, ha trovato il definitivo avallo nella recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di legittimità che, a composizione del contrasto delineatosi nell'ambito delle sezioni semplici, hanno enunciato il principio per cui le difese di carattere petitorio opposte ad un'azione di rilascio o consegna non determinano la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale, la quale, peraltro, è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene già trasmesso alla controparte in forza di un negozio di comodato o la locazione e non può surrogare, eludendo il relativo rigoroso onere probatorio, l'azione di rivendicazione che deve essere proposta quando al domanda, come nel caso di specie , sia diretta ad ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine titulo ( Cass. Civ. Sez. Unite 28 marzo 2014 n.7305).
Ciò premesso in punto di qualificazione, rileva il Giudicante che la domanda proposta dall'attore merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La detenzione dell'immobile da parte del signor è priva di titolo giuridico CP_2
opponibile al legittimo proprietario e comporta l'obbligo di restituzione del bene, stante l'assenza di valido contratto locatizio. In merito alla domanda di restituzione, osserva il Tribunale che tutte le allegazioni e deduzioni dell'attore consentono di ritenere la domanda meritevole di accoglimento.
Le asserzioni di parte attorea, invero, trovano riscontro nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi e dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio nelle udienze del 20 giugno 2023 e del 31 ottobre 2023.
Appare del tutto evidente, dalla mera lettura delle deposizioni testimoniali, l'assenza di contrasti insanabili in ordine ai fatti de quibus ed in particolare il difetto di regolare titolo avente ad oggetto l'immobile per cui è causa. Dette dichiarazioni, infatti, appaiono del tutto concordanti e compatibili tra loro e tali, pertanto, da consentire certamente a questo Giudicante di accertare in maniera incontrovertibile la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda proposta. L'occupazione è da ritenersi, pertanto, sine titulo.
E', pertanto di tutta evidenza da un lato che in questa sede non può mettersi in discussione inter partes la questione dell'appartenenza del bene alla Parte_1
dall'altro che il convenuto ha ritenuto e/o potuto opporre alla pretesa attorea alcun titolo
(né reale né contrattuale) che giustificasse l'incontestata occupazione del bene oggetto di causa che, pertanto, non può che qualificarsi come abusivo.
Inoltre, non va sottovalutato che parte attrice asserisce che il convenuto, pur sollecitato, non ha mai versato alcun canone e/o indennità per l'occupazione, che persiste nell'attualità.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda svolta dall'attore, l'odierno convenuto va condannato a rilasciare in favore di parte attrice l'immobile di cui è causa, libero da cose e persone, entro un termine che, in ragione della pervicace ed annosa condotta di occupazione, va fissato in trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza.
Quanto alla domanda di condanna alle indennità per l'occupazione, accertata occupazione sine titulo, da parte del convenutio essa va parzialmente accolta.
In ordine alla domanda di indennità, in mancanza di una CTU, il Tribunale ritiene di quantificare l'ammontare complessivo dell'indennità in via equitativa in euro 400,00 al mese, con decorrenza da mese di aprile 2017 fino all'effettivo rilascio a cui vanno aggiunti gli interessi al saggio legale previsto dal Codice dal 2017 ad oggi.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno essa va rigettata, non avendo l'attore provato di aver subito gravi pregiudizi in punto di perdita delle utilità ritraibili dall'immobile per cui è causa.
La domanda va rigettata in quanto formulata, da un punto di vista deduttivo prima ancora che probatorio, in modo generico, non avendo parte attorea allegato le circostanze dalle quali far discendere, anche in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio, essendosi limitato a riportare indicativamente il presunto ammontare di un eventuale canone di locazione dell'immobile, determinato arbitrariamente, senza dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per la locazione, né di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli a causa dell'occupazione dell'appartamento.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente
"in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n.
26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione
"sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto"
(Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2018, n. 13071. Rv. 648709-01; nello stesso senso, anteriormente, Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013 n. 15111, Rv. 626875-01, nonchè, successivamente, Cass. Sez. 3, ord. 4 dicembre 2018, n. 31233, Rv. 651942-01; Cass. Sez. 3, sent. 24 aprile 2019, n. 11203, Rv. 653590-01; Cass. Sez. 3, ord. 16 marzo 2021,
n. 7280, Rv. 660912-01; Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2021, n. 14268, Rv. 661551-02).
Non è, dunque, escluso il ricorso alla prova per presunzioni, giacchè esse
"costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei
a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione", spettando, pertanto,
"al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 15111 del 2013, cit.).
Resta, tuttavia, inteso che se "il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici", un "alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (così, in motivazione, da ultimo, Cass., Sez. 3, ord. n. 7280 del 2021, cit.).
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
In punto di compensazione delle spese, la Corte di Cassazione ha statuito che “ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo
92, comma 2, c.p.c.”( Cass.civ., sezione VI-2, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696). Dirimente nel caso di specie è quanto stabilito dai giudici di legittimità in caso di soccombenza reciproca, ovvero che “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali
(articolo 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità
– nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo
o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri” (Cass.civ., sez.III, ordinanza 22 agosto 2018, n. 20888).
Nel caso di specie, invero, questo Tribunale ha ritenuto di accogliere parzialmente la domanda attorea, in punto di rilascio del bene occupato illegittimamente, rigettando quella di condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola Odorino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al rilascio, entro CP_2
giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente decisione, in favore dell'attore, della società in persona del legale rapp.te p.t dell'immobile Parte_1
sito in Gricignano di Aversa, località San Vincenzo, alla via G. Di Vittorio “Parco
Luna”, lotto “B”, edif. “B2”, piano 2, int. 10, al NCEU fg 5 p.lla 5683 sub 65, libero da persone e cose;
-condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 400,00 al mese, con decorrenza da mese di aprile 2017 fino all'effettivo rilascio a cui vanno aggiunti gli interessi al saggio legale previsto dal Codice dal 2017 ad oggi, a titolo di indennità per occupazione senza titolo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 9 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino