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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14635 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
(es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. TESTA GIOVANNI e Avv.
BARELLA GIULIA, presso cui elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
GARGIULO GIUSEPPE e Avv. CARLO IOVINELLI, presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/06/2024, e Parte_1 Parte_2
chiedevano pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della
[...] responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ossia nato il [...] di anni 19, maggiorenne e non economicamente Parte_1 autosufficiente. In particolare, e Parte_1 Parte_2 chiedevano: “che l'importo corrisposto a titolo di mantenimento da parte del sig. CP_1
, quale contributo al mantenimento, venga versato direttamente in favore del figlio
[...] maggiorenne non economicamente autosufficiente , determinandolo in non Parte_1 meno di euro 700,00 mensili (con riserva di meglio precisare la richiesta in seguito all'istruttoria finalizzata alla conoscenza delle capacità reddituali dell'obbligato) da rivalutarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT ed integrato con opportuna quota del
50%, per le spese di istruzione universitaria presso la per il corso di Controparte_2 laurea Politics: a partire dall'anno di iscrizione 2022, oltre che Controparte_3 per le spese sanitarie, ludiche, sportive e straordinarie;
Per l'effetto riconoscere dovute dal padre le spese di istruzione universitaria nella misura di euro 6.000,00 annuali, quale contributo del 50% della retta con decorrenza dall'anno di iscrizione 2022, stante il consenso dallo stesso prestato”.
Si costituiva ritualmente il resistente, il quale chiedeva:
Dichiarare congruo l'importo di € 500,00, attualmente versato dall'odierno convenuto, omnicomprensivo anche delle spese di istruzione, obbligando le parti alla preventiva concertazione di comune accordo di tutte quelle spese che dovessero rendersi necessarie, imprevedibili ed imponderabili in quanto rilevanti nel loro ammontare;
Dichiarare che l'importo corrisposto spontaneamente dal padre venga versato direttamente in favore del figlio;
Respingere la richiesta di contribuzione ex adverso avanzata di €
6.000,00 per la prosecuzione degli studi presso la facoltà privata “ ; in CP_2 subordine ridurre la richiesta quota di partecipazione nella misura del 50% della contribuzione presso Istituto Pubblico, per un totale di € 500,00 annui;
respingere ogni altra avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
respingere la richiesta di corresponsione della retta con decorrenza dal 2022 tenuto conto che nel 2022 il ricorrente non ancora maggiorenne ed era a scuola;
Respingere ogni a e più ampia richiesta di partecipazione alle spese ordine e/o straordinarie oltre alla quota già corrisposta spontaneamente”;
All'udienza del 1° aprile 2025, le parti comparse personalmente innanzi al Giudice relatore, davano atto del raggiungimento del seguente accordo: << il sig. si obbliga a versare l'importo di € 700,00 mensili, da Controparte_1 rivalutarsi annualmente secondo indici Istat con decorrenza da aprile 2026, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, comprensivo di spese di istruzione universitaria (a titolo non esaustivo, testi di studio, tasse, retta università
costi di alloggio fuori sede), direttamente nelle mani del figlio CP_2 [...]
, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
si obbliga altresì a Pt_1 contribuire alle ulteriori spese straordinarie per il figlio che dovessero insorgere nella misura del 50%, purché preventivamente concordate;
il padre corrisponderà al figlio il previsto mantenimento con cadenza bimensile, e mediante bonifico sul conto corrente intestato a Per effetto di ciò i ricorrenti, ritenendosi Parte_1 integralmente soddisfatti dichiarano di rinunciare alle ulteriori domande formulate negli atti introduttivi del presente giudizio, che, pertanto, dovranno ritenersi definitivamente abbandonate>>.
Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Poiché le pattuizioni concordate non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione provvedendo in conformità.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, riunito in camera di consiglio, definitivamente provvedendo sul ricorso:
- disciplina l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente in conformità agli accordi riportati in parte motiva, provvedendo in conformità.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell'11/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti