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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Cristina Reggiani Presidente rel. dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 222/2020 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. TANTERI CRISTIANO
[...]
APPELLANTE nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. MANOCCHI LORETTA Controparte_1
APPELLATO avverso l'ordinanza emessa il 7/11/2019 ai sensi dell'art. 702 ter cpc dal Tribunale di
Lucca e pubblicata l'8/11/2019.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca in data 07.11.2019 ed oggetto d'impugnazione: in via principale - accertare e pagina 1 di 7 dichiarare l'inesistenza dei vizi ex art.
1.490 c.c. afferenti il mezzo oggetto di compravendita e domandati dalla società e, Controparte_1 conseguentemente, rigettare le richieste risarcitorie tutte dalla stessa formulate;
in via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle richieste risarcitorie formulate dalla società condannare Controparte_1 [...]
al pagamento Parte_1 della minor somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.” Con salvezza di ogni altro diritto, ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre in via istruttoria. In via istruttoria: - si chiede ammettersi prova per testi ex art. 702 quater c.p.c. della Sig.ra
(con studio in Lucca, Viale Alcide De Gasperi n. 83) sul seguente Testimone_1 capitolo di prova: cap. 1) D.C.V. che la fattura n. 5 del 20.08.2018 emessa da
è stata inviata a mezzo posta prioritaria alla società Pt_1 Controparte_1 verso la fine del mese di agosto 2018.
[...]
Per la parte appellata: in via pregiudiziale, accertare la tardività dell'appello proposto dalla società , ai sensi dell'art. 702 quater cpc, in quanto, Pt_1 richiamato tutto quanto già esposto in comparsa di costituzione, la notifica della sentenza deve ritenersi perfezionata già il 4/12/2019, essendo sufficiente ai fini del decorso del termine nei confronti del contumace, che questi venga a conoscenza del provvedimento emesso a suo carico (ed indipendentemente dalla forma esecutiva e/o meramente conoscitiva dello stesso), con termine perentorio per l'appello scaduto il 3/01/2020. Conseguentemente, la notifica dell'atto di citazione in appello AVVENUTA in data 24/01/2020 è tardiva e l'impugnazione va dichiarata inammissibile sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 702quater - 339 ss cpc, in quanto, richiamato tutto quanto già esposto IN COMPARSA, l'appello presentato dalla società non contiene vere e proprie critiche al percorso logico- giuridico che sorregge la motivazione della sentenza impugnata, bensì si palesa come un maldestro tentativo di ovviare alla colpevole contumacia del primo grado e a sopperire le colpevoli mancanze difensive, imputabili esclusivamente alla parte appellante. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte pagina 2 di 7 d'Appello adita non dovesse riscontrare la presenza dei suddetti presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, richiamati i propri atti difensivi, anche del primo grado da aversi qui per INTEGRALMENTE trascritti, si insiste per l'accoglimento delle seguenti nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dalla società e per l'effetto confermare Pt_1 in toto l'ordinanza impugnata, in quanto, richiamato tutto quanto già esposto nei precedenti atti di giudizio, i vizi sono stati accertati in sede di ATP, al termine della quale il Perito non solo riscontrava i difetti lamentati dalla società CP_1 affermava chiaramente che alcuni di essi impedivano altresì la stessa revisione del mezzo e/o comunque non potevano essere ignoti al venditore, e ne ha quantificato il costo di sostituzione pari alle somme liquidate dal Giudice di prime cure;
- in ogni caso condannare la società al risarcimento del danno per lite Pt_1 temeraria ex art. 96 cpc, quantificato in via equitativa nella misura di €.
5.000,00, ovvero a quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. e pubblicata l'8/11/2019, il Tribunale di Lucca, nella contumacia di , Parte_1 ha accolto la domanda avanzata nei confronti di quest'ultima società dalla
[...]
condannando a risarcire il danno alla Controparte_1 Pt_1 Controparte_1 liquidato in € 25.081,68.
2.La aveva agito in giudizio, assumendo di aver acquistato Controparte_2 dalla un autocarro che presentava da subito vizi di funzionamento Parte_1 accertati in sede di ATP. In conseguenza dell'indisponibilità del mezzo, la società sarebbe incorsa in una penale per il contratto di appalto in essere con un committente e di essere stata costretta anche, stante l'inerzia di a Parte_1 ricorrere all'auto fatturazione, versando l'Iva per l'ammontare di € 2.200,00.
Il Tribunale di Lucca aveva, quindi, riconosciuto il danno alla società attrice nell'importo sopra precisato, tenuto conto che, in sede di ATP, i costi di pagina 3 di 7 riparazione erano stati stimati in € 10.970,85, che le spese dello stesso procedimento ammontavano complessivamente ad € 3.910,83 (per compensi al difensore e al CTU) e, infine, che l'importo per la penale era determinato in €
8.000,00.
3.Con atto di citazione notificato il 24/1/2020, la società - premesso di Parte_1 aver ricevuto la notifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca il
27/12/2019 - ha interposto gravame avverso detto provvedimento, contestando la corretta lettura della relazione redatta dal CTU, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo eseguito, poiché non tutte le voci di riparazione potevano essere poste a carico della società venditrice, in quanto l'autocarro aveva più di vent'anni e le condizioni in cui versava erano ben note alla società acquirente.
Ha evidenziato che la parte attrice, in primo grado, nulla aveva provato in ordine alle ragioni per le quali, nell'ambito del contratto di appalto intercorso con un terzo, le erano state applicate delle penali.
Ha contestato, altresì, la circostanza imputatale di non aver emesso regolare fattura in seguito alla vendita dell'autocarro. Ha articolato sul punto prova per testi.
Ha insistito quindi per l'integrale riforma della sentenza impugnata, come da conclusioni riportate in epigrafe
4.Si è costituita la , che ha eccepito preliminarmente la Controparte_1 inammissibilità del gravame, rilevando che l'ordinanza era stata notificata via pec alla società appellante, il 4/12/2019. Era stata poi effettuata una seconda notifica dell'ordinanza munita della formula esecutiva unitamente al precetto, il
20/12/2019.
Dopo detta notifica il legale della avrebbe rappresentato al difensore Parte_1 della che i soci della società, suoi assistiti, non avevano controllato la CP_1 pec e, pertanto, non si erano avveduti della notifica del ricorso introduttivo del primo grado e della notifica dell'ordinanza di accoglimento delle domande attoree.
Dopo tale interlocuzione con la parte avversaria, per mero scrupolo la difesa della pagina 4 di 7 provvedeva ad una nuova notifica dell'ordinanza, ma ai fini del Controparte_1 decorso del termine per l'impugnazione avrebbe dovuto aversi riguardo alla prima notifica, effettuata ai sensi dell'art. 292 c.p.c. alla parte personalmente, che non si era costituita in primo grado, o, al più, il termine breve dei 30 gg sarebbe decorso dal 20/12/2019, data a partire dalla quale, la società era effettivamente venuta a conoscenza dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., come dichiarato dallo stesso difensore della società nell'stanza di visibilità depositata telematicamente, avanti al Tribunale di Lucca, il 7/1/2020.
Inoltre, l'impugnazione sarebbe stata comunque inammissibile perché la società, contumace colpevolmente in primo grado, con l'atto di appello presentato, in realtà avrebbe tentato di introdurre un nuovo giudizio sul rapporto controverso e non la revisio prioris istantiae, a cui è volto il giudizio di appello avuto riguardo ai motivi di gravame.
Nel merito ha contestato le difese della controparte, evidenziando che non vi è stata una scorretta interpretazione della CTU, che ha messo in luce i vizi del bene che ne pregiudicavano la sicurezza e non lo rendevano idoneo all'uso, a cui era destinato.
Ha contestato, altresì, di aver mai ricevuto la fattura della vendita e ha affermato di aver documentalmente provato che l'inadempimento del contratto con il terzo era stato causato proprio dalla mancata disponibilità dell'autocarro, fermo per le necessarie riparazioni, sottolineando che il giudice di prime cure aveva liquidato a tale titolo un importo assai inferiore a quello richiesto e provato.
Ha, infine, eccepito l'inammissibilità delle prove orali richieste nel presente grado e ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
5.La causa è stata trattenuta in decisione in data 6/7/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 23/5/2023, il Presidente di Sezione ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva pagina 5 di 7 trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente
(presidente del collegio) dott.ssa Maria Teresa Paternostro, chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023.
La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 30/4/2024, all'esito dell'udienza del 3/4/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., senza concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, dal momento che le parti ne avevano già usufruito.
***
6.L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
La società appellata ha provato, producendo idonea documentazione, di aver notificato via pec il 4/12/2019, alla società appellante, l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Lucca, oggetto della presente impugnazione.
La notifica eseguita ai sensi dell'art. 292 c.p.c., personalmente alla società rimasta contumace in primo grado, ha fatto decorrere il termine breve (30 gg) per interporre appello avverso la decisione, termine che all'evidenza non è stato rispettato.
Si osserva, peraltro, che non è stato neppure rispettato il termine di 30 gg. dalla data in cui la società è venuta a conoscenza effettivamente dell'ordinanza emessa a definizione del giudizio di primo grado, nel quale la società è rimasta Parte_1 volontariamente contumace: effettiva conoscenza acclarata dal difensore della stessa società nella istanza di visibilità, depositata il 7/1/2020, in via telematica avanti al Tribunale di Lucca.
7.Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la conferma del provvedimento impugnato e la condanna della società appellante a rifondere alla società appellata le spese processuali del presente grado liquidate come in dispositivo in base ai medi tariffari parametrati al valore della causa (€ 25.000),
pagina 6 di 7 con dimezzamento della voce “fase istruttoria/trattazione”, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria nel presente grado.
Trattandosi di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
Parte_1 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca ai sensi
[...] dell'art. 702 ter c.p.c. e pubblicata l'8/11/2019 così provvede: dichiara inammissibile l'appello.
Condanna la società appellante a rifondere alla società appellata le spese processuali che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% e agli oneri accessori.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di
[...]
dell'ulteriore contributo unificato previsto Parte_1 dall'articolo stesso.
Firenze, camera di consiglio del 4/9/2024
Il Presidente est.
dott. Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Cristina Reggiani Presidente rel. dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 222/2020 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. TANTERI CRISTIANO
[...]
APPELLANTE nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. MANOCCHI LORETTA Controparte_1
APPELLATO avverso l'ordinanza emessa il 7/11/2019 ai sensi dell'art. 702 ter cpc dal Tribunale di
Lucca e pubblicata l'8/11/2019.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter comma 6 c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca in data 07.11.2019 ed oggetto d'impugnazione: in via principale - accertare e pagina 1 di 7 dichiarare l'inesistenza dei vizi ex art.
1.490 c.c. afferenti il mezzo oggetto di compravendita e domandati dalla società e, Controparte_1 conseguentemente, rigettare le richieste risarcitorie tutte dalla stessa formulate;
in via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle richieste risarcitorie formulate dalla società condannare Controparte_1 [...]
al pagamento Parte_1 della minor somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.” Con salvezza di ogni altro diritto, ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre in via istruttoria. In via istruttoria: - si chiede ammettersi prova per testi ex art. 702 quater c.p.c. della Sig.ra
(con studio in Lucca, Viale Alcide De Gasperi n. 83) sul seguente Testimone_1 capitolo di prova: cap. 1) D.C.V. che la fattura n. 5 del 20.08.2018 emessa da
è stata inviata a mezzo posta prioritaria alla società Pt_1 Controparte_1 verso la fine del mese di agosto 2018.
[...]
Per la parte appellata: in via pregiudiziale, accertare la tardività dell'appello proposto dalla società , ai sensi dell'art. 702 quater cpc, in quanto, Pt_1 richiamato tutto quanto già esposto in comparsa di costituzione, la notifica della sentenza deve ritenersi perfezionata già il 4/12/2019, essendo sufficiente ai fini del decorso del termine nei confronti del contumace, che questi venga a conoscenza del provvedimento emesso a suo carico (ed indipendentemente dalla forma esecutiva e/o meramente conoscitiva dello stesso), con termine perentorio per l'appello scaduto il 3/01/2020. Conseguentemente, la notifica dell'atto di citazione in appello AVVENUTA in data 24/01/2020 è tardiva e l'impugnazione va dichiarata inammissibile sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 702quater - 339 ss cpc, in quanto, richiamato tutto quanto già esposto IN COMPARSA, l'appello presentato dalla società non contiene vere e proprie critiche al percorso logico- giuridico che sorregge la motivazione della sentenza impugnata, bensì si palesa come un maldestro tentativo di ovviare alla colpevole contumacia del primo grado e a sopperire le colpevoli mancanze difensive, imputabili esclusivamente alla parte appellante. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte pagina 2 di 7 d'Appello adita non dovesse riscontrare la presenza dei suddetti presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, richiamati i propri atti difensivi, anche del primo grado da aversi qui per INTEGRALMENTE trascritti, si insiste per l'accoglimento delle seguenti nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto dalla società e per l'effetto confermare Pt_1 in toto l'ordinanza impugnata, in quanto, richiamato tutto quanto già esposto nei precedenti atti di giudizio, i vizi sono stati accertati in sede di ATP, al termine della quale il Perito non solo riscontrava i difetti lamentati dalla società CP_1 affermava chiaramente che alcuni di essi impedivano altresì la stessa revisione del mezzo e/o comunque non potevano essere ignoti al venditore, e ne ha quantificato il costo di sostituzione pari alle somme liquidate dal Giudice di prime cure;
- in ogni caso condannare la società al risarcimento del danno per lite Pt_1 temeraria ex art. 96 cpc, quantificato in via equitativa nella misura di €.
5.000,00, ovvero a quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. e pubblicata l'8/11/2019, il Tribunale di Lucca, nella contumacia di , Parte_1 ha accolto la domanda avanzata nei confronti di quest'ultima società dalla
[...]
condannando a risarcire il danno alla Controparte_1 Pt_1 Controparte_1 liquidato in € 25.081,68.
2.La aveva agito in giudizio, assumendo di aver acquistato Controparte_2 dalla un autocarro che presentava da subito vizi di funzionamento Parte_1 accertati in sede di ATP. In conseguenza dell'indisponibilità del mezzo, la società sarebbe incorsa in una penale per il contratto di appalto in essere con un committente e di essere stata costretta anche, stante l'inerzia di a Parte_1 ricorrere all'auto fatturazione, versando l'Iva per l'ammontare di € 2.200,00.
Il Tribunale di Lucca aveva, quindi, riconosciuto il danno alla società attrice nell'importo sopra precisato, tenuto conto che, in sede di ATP, i costi di pagina 3 di 7 riparazione erano stati stimati in € 10.970,85, che le spese dello stesso procedimento ammontavano complessivamente ad € 3.910,83 (per compensi al difensore e al CTU) e, infine, che l'importo per la penale era determinato in €
8.000,00.
3.Con atto di citazione notificato il 24/1/2020, la società - premesso di Parte_1 aver ricevuto la notifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca il
27/12/2019 - ha interposto gravame avverso detto provvedimento, contestando la corretta lettura della relazione redatta dal CTU, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo eseguito, poiché non tutte le voci di riparazione potevano essere poste a carico della società venditrice, in quanto l'autocarro aveva più di vent'anni e le condizioni in cui versava erano ben note alla società acquirente.
Ha evidenziato che la parte attrice, in primo grado, nulla aveva provato in ordine alle ragioni per le quali, nell'ambito del contratto di appalto intercorso con un terzo, le erano state applicate delle penali.
Ha contestato, altresì, la circostanza imputatale di non aver emesso regolare fattura in seguito alla vendita dell'autocarro. Ha articolato sul punto prova per testi.
Ha insistito quindi per l'integrale riforma della sentenza impugnata, come da conclusioni riportate in epigrafe
4.Si è costituita la , che ha eccepito preliminarmente la Controparte_1 inammissibilità del gravame, rilevando che l'ordinanza era stata notificata via pec alla società appellante, il 4/12/2019. Era stata poi effettuata una seconda notifica dell'ordinanza munita della formula esecutiva unitamente al precetto, il
20/12/2019.
Dopo detta notifica il legale della avrebbe rappresentato al difensore Parte_1 della che i soci della società, suoi assistiti, non avevano controllato la CP_1 pec e, pertanto, non si erano avveduti della notifica del ricorso introduttivo del primo grado e della notifica dell'ordinanza di accoglimento delle domande attoree.
Dopo tale interlocuzione con la parte avversaria, per mero scrupolo la difesa della pagina 4 di 7 provvedeva ad una nuova notifica dell'ordinanza, ma ai fini del Controparte_1 decorso del termine per l'impugnazione avrebbe dovuto aversi riguardo alla prima notifica, effettuata ai sensi dell'art. 292 c.p.c. alla parte personalmente, che non si era costituita in primo grado, o, al più, il termine breve dei 30 gg sarebbe decorso dal 20/12/2019, data a partire dalla quale, la società era effettivamente venuta a conoscenza dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., come dichiarato dallo stesso difensore della società nell'stanza di visibilità depositata telematicamente, avanti al Tribunale di Lucca, il 7/1/2020.
Inoltre, l'impugnazione sarebbe stata comunque inammissibile perché la società, contumace colpevolmente in primo grado, con l'atto di appello presentato, in realtà avrebbe tentato di introdurre un nuovo giudizio sul rapporto controverso e non la revisio prioris istantiae, a cui è volto il giudizio di appello avuto riguardo ai motivi di gravame.
Nel merito ha contestato le difese della controparte, evidenziando che non vi è stata una scorretta interpretazione della CTU, che ha messo in luce i vizi del bene che ne pregiudicavano la sicurezza e non lo rendevano idoneo all'uso, a cui era destinato.
Ha contestato, altresì, di aver mai ricevuto la fattura della vendita e ha affermato di aver documentalmente provato che l'inadempimento del contratto con il terzo era stato causato proprio dalla mancata disponibilità dell'autocarro, fermo per le necessarie riparazioni, sottolineando che il giudice di prime cure aveva liquidato a tale titolo un importo assai inferiore a quello richiesto e provato.
Ha, infine, eccepito l'inammissibilità delle prove orali richieste nel presente grado e ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
5.La causa è stata trattenuta in decisione in data 6/7/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 23/5/2023, il Presidente di Sezione ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva pagina 5 di 7 trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente
(presidente del collegio) dott.ssa Maria Teresa Paternostro, chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023.
La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 30/4/2024, all'esito dell'udienza del 3/4/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., senza concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, dal momento che le parti ne avevano già usufruito.
***
6.L'appello è inammissibile, in quanto tardivo.
La società appellata ha provato, producendo idonea documentazione, di aver notificato via pec il 4/12/2019, alla società appellante, l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Lucca, oggetto della presente impugnazione.
La notifica eseguita ai sensi dell'art. 292 c.p.c., personalmente alla società rimasta contumace in primo grado, ha fatto decorrere il termine breve (30 gg) per interporre appello avverso la decisione, termine che all'evidenza non è stato rispettato.
Si osserva, peraltro, che non è stato neppure rispettato il termine di 30 gg. dalla data in cui la società è venuta a conoscenza effettivamente dell'ordinanza emessa a definizione del giudizio di primo grado, nel quale la società è rimasta Parte_1 volontariamente contumace: effettiva conoscenza acclarata dal difensore della stessa società nella istanza di visibilità, depositata il 7/1/2020, in via telematica avanti al Tribunale di Lucca.
7.Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la conferma del provvedimento impugnato e la condanna della società appellante a rifondere alla società appellata le spese processuali del presente grado liquidate come in dispositivo in base ai medi tariffari parametrati al valore della causa (€ 25.000),
pagina 6 di 7 con dimezzamento della voce “fase istruttoria/trattazione”, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria nel presente grado.
Trattandosi di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
Parte_1 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca ai sensi
[...] dell'art. 702 ter c.p.c. e pubblicata l'8/11/2019 così provvede: dichiara inammissibile l'appello.
Condanna la società appellante a rifondere alla società appellata le spese processuali che liquida in complessivi € 4.888,00 per compensi oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% e agli oneri accessori.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di
[...]
dell'ulteriore contributo unificato previsto Parte_1 dall'articolo stesso.
Firenze, camera di consiglio del 4/9/2024
Il Presidente est.
dott. Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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