Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 895
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione per versamento di € 8.602,00

    La prova fornita dal contribuente non è sufficiente a giustificare la somma, mancando la piena coincidenza tra le somme versate, prelevate e incassate dalla vendita dei titoli. La chiusura del libretto di deposito non è supportata da prove.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per versamento di € 510,00

    L'imputazione a due incassi non supera l'obiezione dell'Amministrazione finanziaria sull'unicità dell'operazione bancaria, dato che l'abbinamento riguarda somme parziali.

  • Accolto
    Violazione art. 4quater d.l. n. 145/2023 per mancata applicazione sanatoria chirurgia plastica

    La censura è fondata in quanto la normativa sopravvenuta ha introdotto una sanatoria per le prestazioni di chirurgia estetica rese anteriormente alla sua entrata in vigore, con applicazione dell'esenzione IVA a prescindere da certificazione. L'anno di imposta è il 2018.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 895
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 895
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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