CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 895/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
SPAMPINATO BIAGIO, Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A002311.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A002311.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A002311.2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A002311.2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A002311.2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava avviso di accertamento n. TYS01A002311/2024 concernente IRPEF, IVA E IRAP anno di imposta 2018, per gli importi ivi meglio specificati, notificato da
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania in data 28/02/2025, come asserito dal contribuente.
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo pec del 15/11/2024, deduceva il difetto di motivazione in relazione al versamento di € 8.602,00, giustificato con la vendita di titoli azionari, e al versamento di € 510,00, giustificato con l'abbinamento di due fatture (una di € 60,00 e l'altra di € 450,00); violazione dell'art. 4quater d. l. n. 145/2023, conv. in l. 191/2023 e succ. modif. e integr., per non avere applicato la sanatoria ivi prevista alle prestazioni di chirurgia plastica rese dal contribuente e per avere applicato le sanzioni nonostante l'incertezza normativa;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 29/04/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate per resistere al ricorso, eccependo che il contribuente non avrebbe fornito prova idonea a giustificare i maggiori importi contestati, neppure in ordine al mancato abbinamento tra questi e le fatture emesse, al versamento della somma di € 8.602,00 quale corrispettivo della vendita di titoli azionari, alla esenzione dal pagamento dell'IVA delle prestazioni di chirurgia estetica rese, all'incertezza interpretativa con riguardo alle sanzioni applicate.
In data 26/11/2025 parte ricorrente depositava memorie per contestare le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria e, quanto alla mancata prova delle prestazioni di chirurgia estetica, invocava la circolare dell'Amministrazione 42/E del 12/06/2025.
In data 27/01/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Quanto alla somma di € 8.602,00 come corrispettivo di una vendita di titoli azionari la prova fornita dal contribuente non raggiunge quella soglia minima di sufficienza per poterla valutare positivamente: manca, infatti, piena coincidenza tra la somma versata nel conto corrente presso la banca Banca_1 (€ 8.602,00), la somma prelevata il 15/03/2018 dal libretto di deposito Banca_1 (€ 8.602,00) (di cui vi è copia in atti) e la complessiva somma incassata il 07/03/2018 dalla vendita dei titoli (€ 8.117,64, dato dalla somma di
€ 5.637,660, € 1.404,670, 1.075,310, come da note informative Banca_1 del 07/03/2018). Se non che, come controdedotto dall'Agenzia delle Entrate, la giustificazione addotta dal contribuente con il riferimento alla chiusura del libretto di deposito (contestuale al prelievo della somma di € 8.602,00), con un attivo di
€ 484,78, non è supportata da alcun elemento di prova, tanto più necessario una volta che l'Agenzia stessa ha ritenuto tutta l'operazione contraria alla prassi bancaria.
Manca adeguata giustificazione anche riguardo alla somma complessiva di € 510,00, atteso che l'imputazione a due incassi (fattura n. 83 e fattura n. 86, entrambe dell'11/06/2018, come dal registro degli onorari giugno 2018, in actis) non supera l'obiezione dell'Amministrazione finanziaria sull'unicità dell'operazione bancaria, tanto più che l'abbinamento effettuato riguarda la somma di € 60,00 e di € 452,00.
È fondata invece la censura relativa all'art. 4quater d. l. n. 145/2023, conv. in l. 191/2023 e succ. modif. e integr., in quanto, come anche riconosciuto dall'invocata Risoluzione n. 42/E del 12/06/2025 dell'Agenzia delle Entrate, la sopravvenuta disciplina ha introdotto una sorta di sanatoria per le prestazioni di chirurgia estetica rese anteriormente alla sua entrata in vigore (17/12/2023), con applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'IVA a prescindere da ogni certificazione (in termini, CGT di primo grado di CT, sez. II, n.
9656/2025 del 04/12/2025). E, nella specie, l'anno di imposta è il 2018. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato, con conseguente rideterminazione dell'importo nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
SPAMPINATO BIAGIO, Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A002311.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A002311.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A002311.2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A002311.2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A002311.2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava avviso di accertamento n. TYS01A002311/2024 concernente IRPEF, IVA E IRAP anno di imposta 2018, per gli importi ivi meglio specificati, notificato da
Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania in data 28/02/2025, come asserito dal contribuente.
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo pec del 15/11/2024, deduceva il difetto di motivazione in relazione al versamento di € 8.602,00, giustificato con la vendita di titoli azionari, e al versamento di € 510,00, giustificato con l'abbinamento di due fatture (una di € 60,00 e l'altra di € 450,00); violazione dell'art. 4quater d. l. n. 145/2023, conv. in l. 191/2023 e succ. modif. e integr., per non avere applicato la sanatoria ivi prevista alle prestazioni di chirurgia plastica rese dal contribuente e per avere applicato le sanzioni nonostante l'incertezza normativa;
chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 29/04/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate per resistere al ricorso, eccependo che il contribuente non avrebbe fornito prova idonea a giustificare i maggiori importi contestati, neppure in ordine al mancato abbinamento tra questi e le fatture emesse, al versamento della somma di € 8.602,00 quale corrispettivo della vendita di titoli azionari, alla esenzione dal pagamento dell'IVA delle prestazioni di chirurgia estetica rese, all'incertezza interpretativa con riguardo alle sanzioni applicate.
In data 26/11/2025 parte ricorrente depositava memorie per contestare le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria e, quanto alla mancata prova delle prestazioni di chirurgia estetica, invocava la circolare dell'Amministrazione 42/E del 12/06/2025.
In data 27/01/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Quanto alla somma di € 8.602,00 come corrispettivo di una vendita di titoli azionari la prova fornita dal contribuente non raggiunge quella soglia minima di sufficienza per poterla valutare positivamente: manca, infatti, piena coincidenza tra la somma versata nel conto corrente presso la banca Banca_1 (€ 8.602,00), la somma prelevata il 15/03/2018 dal libretto di deposito Banca_1 (€ 8.602,00) (di cui vi è copia in atti) e la complessiva somma incassata il 07/03/2018 dalla vendita dei titoli (€ 8.117,64, dato dalla somma di
€ 5.637,660, € 1.404,670, 1.075,310, come da note informative Banca_1 del 07/03/2018). Se non che, come controdedotto dall'Agenzia delle Entrate, la giustificazione addotta dal contribuente con il riferimento alla chiusura del libretto di deposito (contestuale al prelievo della somma di € 8.602,00), con un attivo di
€ 484,78, non è supportata da alcun elemento di prova, tanto più necessario una volta che l'Agenzia stessa ha ritenuto tutta l'operazione contraria alla prassi bancaria.
Manca adeguata giustificazione anche riguardo alla somma complessiva di € 510,00, atteso che l'imputazione a due incassi (fattura n. 83 e fattura n. 86, entrambe dell'11/06/2018, come dal registro degli onorari giugno 2018, in actis) non supera l'obiezione dell'Amministrazione finanziaria sull'unicità dell'operazione bancaria, tanto più che l'abbinamento effettuato riguarda la somma di € 60,00 e di € 452,00.
È fondata invece la censura relativa all'art. 4quater d. l. n. 145/2023, conv. in l. 191/2023 e succ. modif. e integr., in quanto, come anche riconosciuto dall'invocata Risoluzione n. 42/E del 12/06/2025 dell'Agenzia delle Entrate, la sopravvenuta disciplina ha introdotto una sorta di sanatoria per le prestazioni di chirurgia estetica rese anteriormente alla sua entrata in vigore (17/12/2023), con applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'IVA a prescindere da ogni certificazione (in termini, CGT di primo grado di CT, sez. II, n.
9656/2025 del 04/12/2025). E, nella specie, l'anno di imposta è il 2018. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato, con conseguente rideterminazione dell'importo nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.