Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2025, proposto da
MI AO, RE TI, RL AL AS, UI AS, IA LL, UE CI, EA RD IO, EL NA, RM DI, DR NS, CR AR, RT ZZ, SA LL, GI NI, TI NZ, EL CO, AR TO, UC NO, NO NT, AB IG, IO EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariagrazia Guardigli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 249 pubblicata in data 16/07/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. UG Di BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 13/05/2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con memoria depositata in data 18 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di causa vista la mancata costituzione del Ministero intimato
La rinuncia depositata ancorchè priva delle formalità richieste dall’articolo 84 del c.p.a. consente di desumere, ai sensi del quarto comma del citato articolo 84 citato, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate come richiesto da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI Romagna (Sezione Seconda), dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di BE, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
DR Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di BE |
IL SEGRETARIO