Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/02/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03846/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07511/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7511 del 2024, proposto da
AN FF AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Tortorici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempo re, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 13211/2023 dell’8.08.2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, notificata in data 08.09.2023, con la quale veniva dichiarato illegittimo il provvedimento di rigetto n. 0010590 del 21.05.2019 del MIUR a seguito del ricorso proposto dall’odierna ricorrente (numero di registro generale n.10076/2019) con il quale si chiedeva di aver riconosciuta equivalente all’abilitazione all’insegnamento prevista dall’ordinamento italiano il corso di formazione dalla stessa frequentato in Bulgaria e veniva ordinato al Ministero di adottare il provvedimento richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 5 luglio 2024 e depositato in data 11 luglio 2024, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. III bis , n. 13211/2023, pubblicata in data 8 agosto 2023, con la quale è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento n. 10590 del 21 maggio 2019, di rigetto della domanda di riconoscimento del periodo di formazione svolto dall’istante in Bulgaria.
1.1 Afferma la ricorrente che l’Amministrazione resistente non ha adempiuto, non avendo ancora proceduto al riesame della sua posizione e non avendo, quindi, ancora adottato un nuovo provvedimento.
1.2 In data 20 gennaio 2025 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile.
1.3 Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
2.1 In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza e, in particolare, alla mancata adozione di un provvedimento conseguente all’istanza diretta a ottenere il riconoscimento del titolo conseguito all’estero in seguito all’annullamento del provvedimento precedentemente adottato, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, deve trovare accoglimento.
Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata sentenza.
Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 120 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
Sia l’Amministrazione sia il Commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
Non può essere, invece, accolta la domanda volta ad ottenere la determinazione giudiziale del contenuto del provvedimento che l’Amministrazione dovrà adottare, trattandosi di attività con riferimento alla quale residuano ancora margini di discrezionalità del Ministero resistente.
3. Non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di fissazione di AS , peraltro generica, in quanto non ritenuta dal Collegio equa, alla luce del tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza e dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura cui è connessa la difficoltà di disporre tempestivamente l’adempimento di tutte le richieste delle parti.
4. In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l’adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO