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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 917 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Umberto Garrisi, come da mandato in atti
APPELLANTE
e sigg. e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
con sede in Latiano (c.f. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Mario De Guido e Dario
Vitale, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.10.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
§ 1
Con ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, depositato il 14.7.2020 nella procedura esecutiva n. 105/2019 R.G.E. del tribunale di Lecce,
[...]
- in qualità di debitore esecutato - ha denunciato l'inefficacia del Controparte_1 pignoramento, sopravvenuta all'omesso deposito dell'istanza di vendita ed ha chiesto che la procedura fosse dichiarata estinta.
Il G.E., ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva e l'inefficacia del pignoramento con ordinanza dell'8.10.2020. ha proposto reclamo avverso la declaratoria di estinzione;
il Parte_1
tribunale ha rigettato il gravame con ordinanza del 26.2.2021.
§ 2
Avverso detta ordinanza (avente valore di sentenza ex art. 630 c.p.c.) ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, fosse revocata la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, con vittoria di spese.
Si è costituita ed ha dedotto - in via preliminare - Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché depositato oltre il termine di cui all'art. 527 c.p.c.
(dovendosi escludere la sospensione feriale ratione materiae) e - nel merito -
l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
In data 22.11.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Occorre innanzitutto premettere che il provvedimento impugnato, sebbene emesso dal tribunale di Lecce con la forma dell'ordinanza, ha valore di sentenza ed è, pertanto, appellabile: a prescindere dal nomen iuris utilizzato, la corte rileva che in concreto il debitore esecutato ha denunciato una ipotesi di radicale estinzione della procedura esecutiva;
sia il G.E. che il tribunale (investito del reclamo ex art. 630 c.p.c.), hanno accordato al debitore l'invocata declaratoria di estinzione della procedura esecutiva.
pag. 2/4 L'ordinanza/sentenza, emessa il 26.2.2021 e pubblicata il 9.3.2021, non è emendabile:
l'appello proposto da è stato, infatti, depositato in data Parte_1
11.10.2021, oltre il termine lungo di sei mesi dalla sua emissione.
E' pacifico in giurisprudenza che “La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., avverso
l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l'esito dell'azione esecutiva, ricorre la stessa 'ratio' in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione”. (cass.civ.sez.III, 11.2.2005 n.
2847; cass.civ.sez.III, 13.1.2009 n. 484).
§ 3.1
Per completezza, la corte osserva che le censure mosse all'ordinanza del 9.3.2021, sono anche infondate nel merito: il creditore procedente ha dedotto che avrebbero errato il
G.E. (prima) e il tribunale (poi) a non accordare la chiesta remissione in termini per il deposito telematico dell'istanza di vendita, atteso che la ricevuta di consegna (c.d. seconda PEC) di tale atto era stata generata tempestivamente dal sistema PCT..
In proposito la giurisprudenza della suprema corte, dopo il pronunciamento delle sezioni unite n. 16598/2016, è costante nell'affermare che: “Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la "Ricevuta di accettazione", attesta che l'invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario. La seconda, invece, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva. Le successive PEC, la terza
e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l'esito dei controlli automatici del
pag. 3/4 deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE;
il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche;
la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB). La quarta PEC attesta poi
l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida
l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti”. (cass.civ.sez.lav.,
11.5.2021 n. 12422).
Nella specie, il creditore procedente - avvisato dal sistema PCT del mancato buon fine del deposito - ha avuto tutto il tempo per ridepositare in termini l'istanza di vendita e non lo ha fatto, sicchè correttamente il G.E. e il tribunale hanno dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. 105/2019, negando la invocata rimessione in termini.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di dei sigg. Controparte_1
, e delle spese processuali del giudizio Controparte_2 CP_3 Controparte_4
di appello che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 917 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Umberto Garrisi, come da mandato in atti
APPELLANTE
e sigg. e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
con sede in Latiano (c.f. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Mario De Guido e Dario
Vitale, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.10.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
§ 1
Con ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, depositato il 14.7.2020 nella procedura esecutiva n. 105/2019 R.G.E. del tribunale di Lecce,
[...]
- in qualità di debitore esecutato - ha denunciato l'inefficacia del Controparte_1 pignoramento, sopravvenuta all'omesso deposito dell'istanza di vendita ed ha chiesto che la procedura fosse dichiarata estinta.
Il G.E., ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva e l'inefficacia del pignoramento con ordinanza dell'8.10.2020. ha proposto reclamo avverso la declaratoria di estinzione;
il Parte_1
tribunale ha rigettato il gravame con ordinanza del 26.2.2021.
§ 2
Avverso detta ordinanza (avente valore di sentenza ex art. 630 c.p.c.) ha proposto appello ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, fosse revocata la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, con vittoria di spese.
Si è costituita ed ha dedotto - in via preliminare - Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché depositato oltre il termine di cui all'art. 527 c.p.c.
(dovendosi escludere la sospensione feriale ratione materiae) e - nel merito -
l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
In data 22.11.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Occorre innanzitutto premettere che il provvedimento impugnato, sebbene emesso dal tribunale di Lecce con la forma dell'ordinanza, ha valore di sentenza ed è, pertanto, appellabile: a prescindere dal nomen iuris utilizzato, la corte rileva che in concreto il debitore esecutato ha denunciato una ipotesi di radicale estinzione della procedura esecutiva;
sia il G.E. che il tribunale (investito del reclamo ex art. 630 c.p.c.), hanno accordato al debitore l'invocata declaratoria di estinzione della procedura esecutiva.
pag. 2/4 L'ordinanza/sentenza, emessa il 26.2.2021 e pubblicata il 9.3.2021, non è emendabile:
l'appello proposto da è stato, infatti, depositato in data Parte_1
11.10.2021, oltre il termine lungo di sei mesi dalla sua emissione.
E' pacifico in giurisprudenza che “La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., avverso
l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l'esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l'esito dell'azione esecutiva, ricorre la stessa 'ratio' in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione”. (cass.civ.sez.III, 11.2.2005 n.
2847; cass.civ.sez.III, 13.1.2009 n. 484).
§ 3.1
Per completezza, la corte osserva che le censure mosse all'ordinanza del 9.3.2021, sono anche infondate nel merito: il creditore procedente ha dedotto che avrebbero errato il
G.E. (prima) e il tribunale (poi) a non accordare la chiesta remissione in termini per il deposito telematico dell'istanza di vendita, atteso che la ricevuta di consegna (c.d. seconda PEC) di tale atto era stata generata tempestivamente dal sistema PCT..
In proposito la giurisprudenza della suprema corte, dopo il pronunciamento delle sezioni unite n. 16598/2016, è costante nell'affermare che: “Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la "Ricevuta di accettazione", attesta che l'invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario. La seconda, invece, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva. Le successive PEC, la terza
e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l'esito dei controlli automatici del
pag. 3/4 deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE;
il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche;
la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB). La quarta PEC attesta poi
l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida
l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti”. (cass.civ.sez.lav.,
11.5.2021 n. 12422).
Nella specie, il creditore procedente - avvisato dal sistema PCT del mancato buon fine del deposito - ha avuto tutto il tempo per ridepositare in termini l'istanza di vendita e non lo ha fatto, sicchè correttamente il G.E. e il tribunale hanno dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. 105/2019, negando la invocata rimessione in termini.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di dei sigg. Controparte_1
, e delle spese processuali del giudizio Controparte_2 CP_3 Controparte_4
di appello che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 4/4