Art. 3.
Al termine dei corsi di cui al precedente articolo 2 saranno rilasciati, a coloro che avranno superato gli esami finali, titoli attestanti la capacita' conseguita ai quali e' riconosciuto valore preferenziale nelle graduatorie dei concorsi e degli incarichi relativi ai posti previsti nell'articolo stesso.
Al termine dei corsi di cui al precedente articolo 2 saranno rilasciati, a coloro che avranno superato gli esami finali, titoli attestanti la capacita' conseguita ai quali e' riconosciuto valore preferenziale nelle graduatorie dei concorsi e degli incarichi relativi ai posti previsti nell'articolo stesso.