Articolo 3 della Legge 24 luglio 1959, n. 592
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 agosto 1959
Art. 3.
Al termine dei corsi di cui al precedente articolo 2 saranno rilasciati, a coloro che avranno superato gli esami finali, titoli attestanti la capacita' conseguita ai quali e' riconosciuto valore preferenziale nelle graduatorie dei concorsi e degli incarichi relativi ai posti previsti nell'articolo stesso.
Entrata in vigore il 25 agosto 1959