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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 13 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 473/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
alla via E. Berlinguer, n. 6/A, cod. fisc. , , C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , , nato a [...] il 14 C.F._2 Parte_3
dicembre 1933, residente in [...], cod. fisc. C.F._3
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 9, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._4 all'atto di appello, dall'avv. Maurizio Napoli, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via A. Cilento, n. 13; appellanti
E
1. “ , con sede legale in piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
appellata contumace
2. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. _2
fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_2 P.IVA_3 CP_3
[...] quale mandataria della , con sede legale in Roma, alla
[...] Controparte_4
via Curtatone, n. 3, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in P.IVA_4
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Stanzione, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. De Martino, n. 33/C; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4655/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente appello, in relazione ai motivi di gravame svolti, ed in riforma della impugnata sentenza n° 4655/2023 resa dal Tribunale di Salerno, I sez. Civile, … pubblicata il 25.10.23, non notificata, nella causa civile iscritta al n° 5136/2015 RG …, così provvedere e giudicare: 1) accertare e ritenere che la clausola del contratto di finanziamento posto a fondamento della richiesta monitoria, fosse da qualificarsi non, come ritenuto da primo Giudice, contratto autonomo di garanzia ma fideiussione disciplinata dagli artt. 1936 e seguenti c.c. e per gli effetti accogliere la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni appellanti revocando il monitorio e condannandoli anche ex art. l941 c.c. al pagamento di tutto quanto dovuto dal debitore principale pari ad euro 92.581,07, in solido con lo stesso;
2) in via subordinata, comunque, e nella ipotesi di mancato accoglimento di tale motivo, accertare e ritenere che nel 'contratto autonomo di garanzia' i garanti sono legittimati a proporre le eccezioni derivanti da nullità che afferiscono il credito e, conseguenzialmente, accertatane la fondatezza, condannarli al pagamento della stessa somma dovuta dal debitore principale ed in solido con lo stesso onde evitare che il creditore ottenga, per il tramite dei garanti, un risultato che l'ordinamento vieta. 3) In via ancor più subordinata ritenere comunque che in caso di contratto autonomo di garanzia, e di accertate nullità, la somma indennitaria dovuta dal garante non sia quella risultante dalle scritture contabili della ma quella CP_1 accertata in causa e dovuta dal garantito, e che la corresponsione dell'importo sia dovuto in solido. E, quindi, comunque revocato il monitorio nei confronti dei fideiussori/garanti condannare al pagamento della somma di euro 92.581,07 in solido con il debitore principale. 4) Condannare la società attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”; per l'interveniente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare il proposto appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Salerno, n. 4655, pubblicata in data 15.10.2023. Vinte le spese del presente grado di giudizio”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4655/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla “ nonché dai garanti Parte_5 Parte_1
, e nei confronti della
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 10 Controparte_1
giugno 2015, così provvedeva: 1) revocava il decreto ingiuntivo n. 1047/2015 nei confronti della e, per l'effetto, condannava la società Parte_5 opponente al pagamento, in favore della , della CP_1 Controparte_1
somma di euro 92.581,07 in forza del contratto di finanziamento n. 741558925/36 del 20 luglio 2010, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda al soddisfo;
2) revocava il decreto ingiuntivo n. 1047/2015 nei confronti di , Parte_1 Pt_2
e e, per l'effetto, condannava i garanti opponenti
[...] Parte_3 Parte_4 al pagamento, in favore della , della somma di Controparte_1
euro 208.474,76 in forza del contratto di finanziamento n. 741558925/36 del 20 luglio
2010, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda al soddisfo;
3) compensava integralmente tra le parti le spese processuali;
4) poneva definitivamente a carico delle parti in via solidale le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e con atto di citazione notificato il 23 aprile 2024, Parte_3 Parte_4
assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, gli opponenti, con l'art. 5 del contratto di finanziamento n. 741558925/36 del 20 luglio 2010, avevano prestato in favore della un'ordinaria Controparte_1
fideiussione e non una garanzia autonoma, atteso che, sebbene si fossero impegnati pagare
“a prima richiesta” e “senza eccezioni” quanto dovuto all'istituto di credito, non avevano affatto rinunciato a proporle in un momento successivo, sicché, non essendo la loro obbligazione svincolata da quella , dovevano essere Parte_5
condannati, in via solidale con la società debitrice, a corrispondere all'opposta la minore somma di euro 92.581,07 e non quella di euro 208.474,76; 2) comunque, quand'anche garanti autonomi, gli opponenti erano legittimati ad eccepire la nullità delle clausole contrarie a norme imperative e, segnatamente, di quelle con le quali, nei contratti di conto corrente i cui saldi debitori erano stati ripianati con il finanziamento n. 741558925/36, stipulato allo specifico fine di consolidare le passività di tali rapporti bancari, era stata pattuita l'applicazione di interessi anatocistici, sicché il giudice di primo grado, una volta accertata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., non poteva condannarli al pagamento di
3 una somma maggiore di euro 92.581,07; 3) in ogni caso, gli opponenti erano tenuti al pagamento della somma di euro 92.581,07 in via solidale con la Parte_5
, atteso che la determinazione del quantum debeatur non poteva comunque avvenire
[...]
sulla base delle scritture contabili dell'istituto di credito, dovendo essere compiuta mediante l'espunzione delle partite nulle.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3 ottobre 2024, la _2
, quale mandataria della , cessionaria del credito vantato
[...] Controparte_4 dalla in virtù del contratto di finanziamento n. Controparte_1
741558925/36 del 20 luglio 2010, contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata, la
[...]
è rimasta contumace, è stata decisa all'odierna udienza Controparte_1
ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale , Parte_1 Parte_2
e censurano l'errore commesso il Tribunale di Salerno Parte_3 Parte_4
nel definirne la posizione giuridica assunta rispetto alle obbligazioni derivanti dal finanziamento n. 741558925/36 del 20 luglio 2010, occorre preliminarmente osservare che costituisce ius receptum il principio secondo cui l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” o di altra similare è sufficiente di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, giacché incompatibile con il connotato dell'accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e, dunque, con la possibilità di formulare le contestazioni che il debitore potrebbe sollevare in virtù del rapporto fondamentale, tranne che nelle ipotesi in cui sussista un'evidente discrasia in rapporto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. 20 ottobre
2014, n. 22233; Cass. ord. 13 luglio 2018, n. 18572; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4717).
Dall'esame delle clausole di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento chirografario n.
741558925/36 del 20 luglio 2010, con il quale , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e si costituivano garanti della fino
[...] Parte_4 Parte_5
alla concorrenza della somma di euro 600.000.00, emerge che costoro dispensavano “la
Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ.” e si impegnavano “al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta della e senza eccezioni, di tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria e CP_1
4 delle eventuali somme incassate in pagamento delle obbligazioni garantite che” fossero state “restituite in seguito ad annullamento o revoca del pagamento medesimo” e che “la garanzia fideiussoria” sarebbe rimasta “ferma e valida anche nel caso in cui la ” CP_1
avesse consentito, “senza informare i fideiussori, proroghe, espromissioni, accolli, riduzioni o restrizioni o sostituzioni delle garanzie o nei casi di loro inefficacia o nullità”, sicché la fattispecie negoziale de qua agitur, al di là del nomen iuris con la quale è stata rubricata, non è giuridicamente qualificabile come fideiussione, ma in termini di contratto autonomo di garanzia, atteso che le obbligazioni assunte dagli appellanti nei confronti della sono completamente indipendenti e Controparte_1
svincolate dalle sorti del rapporto sostanziale instauratosi tra quest'ultima e la società debitrice, rispetto al quale, quindi, non si pongono in una posizione di mera accessorietà, al punto da assicurare comunque il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che le clausole in forza delle quali gli appellanti, da un lato, assumevano l'impegno di provvedere all'immediata corresponsione alla
[...]
, su mera richiesta e senza la possibilità di opporle Controparte_1
eccezioni in ordine all'an e al quantum debeatur, anche delle somme che quest'ultima, dopo aver incassato dalla , avrebbe dovuto restituire Parte_5 nell'ipotesi dell'inefficacia dei pagamenti ricevuti e, dall'altro, esoneravano l'istituto di credito dall'osservanza dell'art. 1957 cod. civ. e, dunque, dall'onere di agire in giudizio nei confronti della società mutuataria nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione restitutoria, a pena di decadenza dalla garanzia, unitamente alla previsione della sua persistente validità, costituiscono disposizioni negoziali radicalmente inconciliabili con i tratti distintivi della fideiussione tipica e, in particolare, con il caratteristica della dipendenza che la lega al rapporto giuridico principale.
Ed invero, il contratto autonomo di garanzia, costituente, sotto il profilo morfologico, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, ha la funzione di esonerare il creditore dalle conseguenze pregiudizievoli del mancato adempimento di qualsiasi obbligazione gravante sul debitore principale, contrariamente a quanto avviene con il contratto di fideiussione, con il quale viene assicurato l'adempimento della stessa obbligazione altrui,
a causa dell'identità tra la prestazione del debitore principale e quella dovuta dal garante.
La causa concreta del contratto autonomo di garanzia, in sostanza, è quella di traslare da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa scaturita o meno da un inadempimento colpevole della controparte, mentre, con la fideiussione, nella quale soltanto ricorre l'elemento
5 dell'accessorietà, viene salvaguardato l'interesse del creditore all'esatto adempimento della stessa prestazione principale.
Pertanto, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si caratterizza per l'assoluta indipendenza da quella principale, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, giacché non necessariamente omogenea con quest'ultima e non diretta ad assicurare l'adempimento del debito principale, ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr.
Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Ne deriva che costituisce contratto autonomo di garanzia quello con il quale una parte si obbliga ad eseguire, immediatamente e senza riserva, la prestazione del debitore, al di là dell'esistenza, della validità e dell'efficacia del rapporto di base, con la relativa impossibilità di sollevare eccezioni, in deroga al disposto dell'art. 1945 cod. civ., sicché tale negozio giuridico si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, rispetto alla quale non assume carattere accessorio, giacché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale ed è tenuto direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto ad assicurare l'adempimento, quanto, piuttosto, a tenere indenne il beneficiario dal nocumento derivante dall'inadempimento del debitore (cfr., ex plurimis, Cass. 3 ottobre
2005, n. 19300; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4661; Cass. 28 marzo 2017, n. 7883).
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale , Parte_1
e sostengono che il Tribunale di Salerno Parte_2 Parte_3 Parte_4
non ha considerato che, anche se ritenuti garanti autonomi e non fideiussori, erano comunque legittimati ad eccepire la violazione del divieto dell'anatocismo, sicché non avrebbero potuto essere condannati al pagamento di una somma maggiore di euro
92.581,07, pari a quella dovuta dalla . Parte_5
In realtà, sebbene i garanti autonomi della avessero, in linea Parte_5
di principio, il diritto di opporre alla , al fine di Controparte_1
neutralizzarne, in tutto o in parte, la pretesa creditoria, la violazione di norme imperative, come quella di cui all'art. 1283 cod. civ. (cfr. Cass. 10 gennaio 2018, n. 371; Cass. ord.
16 febbraio 2021, n. 3873; Cass. ord. 31 marzo 2023, n. 9071), tuttavia, nella fattispecie de qua agitur, il contratto di finanziamento n. 741558925/36 del 20 luglio 2010 ripianava il saldo debitore di un rapporto di conto corrente non inficiato dall'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sicché non era affetto da cause di nullità
6 che , e potessero Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eccepire nella loro qualità.
Ed infatti, alla data del 20 luglio 2010, giorno della stipulazione del predetto contratto di finanziamento, il saldo passivo a carico della “ era, per Parte_5
l'importo di euro 96.578,80, quello del conto corrente ordinario n. 229903, acceso il 3 ottobre 2006 e chiuso il 2 novembre 2011, vale a dire di un rapporto per il quale il consulente tecnico d'ufficio incaricato dal Tribunale di Salerno non ha ravvisato alcuna inosservanza del divieto dell'anatocismo.
Di contro, il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 28443, acceso il 31 maggio
1999 e chiuso il 9 settembre 2010, per la cui rideterminazione il consulente tecnico d'ufficio ha eliminato gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per non aver potuto verificare, in mancanza del contratto, la legittimità della relativa clausola, risultava, alla data del 20 luglio 2010, a credito della Parte_5
per la somma di euro 8,10, con la conseguenza che non poteva essere ripianato
[...]
mediante il finanziamento n. 741558925/36 garantito da , Parte_1 Pt_2
e , non presentando alcuna esposizione debitoria.
[...] Parte_3 Parte_4
Alteris verbis, il saldo del conto corrente n. 28443, alla data del 20 luglio 2010, evidenziava l'esistenza di un credito in favore della , sicché Parte_5
il finanziamento n. 741558925/36 ebbe soltanto la funzione di determinare l'azzeramento del debito derivante dal conto corrente n. 229903, per il quale non era configurabile l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Pertanto, non avendo il contratto di finanziamento n. 741558925/36 giammai estinto una pregressa passività formatasi per effetto della violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 cod. civ., i garanti dalla non possono dolersi Parte_5
della condanna al pagamento della somma di euro 208.474,76 e, dunque, di un importo superiore a quello di cui è stata riconosciuta debitrice la predetta società.
In effetti, la è stata condannata al pagamento della minore Parte_5
somma di euro 92.581,07 per avere, quale società debitrice, con l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1047/2015, spiegato domanda riconvenzionale onde ottenere la restituzione delle somme illegittimamente versate nel corso dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la o, comunque, la compensazione di tale Controparte_1 credito con quello vantato dall'istituto bancario in forza del contratto di finanziamento n.
741558925/36, dimostrando la fondatezza anche di contestazioni ulteriori rispetto a quella opponibile dai garanti autonomi e, in particolare, delle eccezioni di nullità delle clausole
7 che prevedevano l'applicazione di interessi passivi ultralegali e della commissione di massimo scoperto in mancanza del requisito della determinatezza.
In sostanza, la , avendo agito per la ripetizione dell'indebito Parte_5 ed essendo legittimata a far valere nei confronti della Controparte_1
qualsiasi doglianza in ordine all'an e al quantum debeatur, aveva il diritto di
[...]
ottenere la ricostruzione, mediante l'espunzione di tutte le passività illegittimamente imputatale, del saldo non solo del conto corrente n. 229903, ma anche del conto corrente n. 28443, vale a dire di quello che, risultando a suo credito nella misura di euro 8,10 alla data del 20 luglio 2010, non venne estinto con la provvista rinveniente dal contratto di finanziamento n. 741558925/36, con la conseguenza che, in ragione dell'accertata correttezza dei suoi rilievi, era tenuta a pagare una somma inferiore a quella pretesa dall'istituto di credito e dovuta dai garanti autonomi.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale i garanti della
[...]
assumono di essere comunque tenuti al pagamento della somma di euro Parte_5
92.581,07 in via solidale con la predetta società sul presupposto che la determinazione del quantum debeatur non poteva avvenire sulla base delle scritture contabili dell'istituto di credito, dovendo essere compiuta mediante l'espunzione delle partite nulle.
Ed invero, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, essendo il rapporto giuridico intercorrente con il creditore beneficiario improntato a piena indipendenza, non può opporgli né le eccezioni che traggano origine dal rapporto fondamentale, fatta salva, ove configurabile, l'exceptio doli, né l'eventuale nullità di una o più clausole di quest'ultimo negozio, a condizione che la loro invalidità non dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, con lo stesso contratto autonomo, non si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento.
Ne deriva che , e , a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 differenza della , avevano il diritto di contestare non tutti gli Parte_5
addebiti illegittimamente annotati sui conti correnti da quest'ultima accesi presso la
, ma soltanto quelli riconducibili a violazioni di Controparte_1
norme imperative, sicché, non avendo il contratto di finanziamento del 20 luglio 2010 comportato il ripianamento di passività inficiate da interessi anatocistici o usurari, il
Tribunale di Salerno non poteva condannarli, in via solidale con la società di cui si erano costituiti garanti, al pagamento della minore somma di euro 92.581,07.
Né, comunque, gli appellanti possono fondatamente lamentare che il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, ha pronunciato, nei riguardi della Controparte_5
[...] e nei loro confronti, due distinte statuizioni di condanna in favore dell'istituto di
[...]
credito senza il vincolo della solidarietà, atteso che, ai sensi degli artt. 1292 e 1294 cod. civ., essendo la società mutuataria ed i suoi garanti debitori tenuti alla stessa prestazione,
l'obbligazione di pagamento di cui trattasi deve ritenersi solidale, fino alla concorrenza della somma di euro 92.581,07, anche in mancanza di un'espressa precisazione in tal senso da parte del giudice di primo grado.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare su , Parte_1 Parte_2
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello Controparte_6 Parte_4
scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ , quale mandataria della , _2 Controparte_4
in complessivi euro 7.000,00 per compenso, di cui euro 2.600,00 per la fase di studio, euro
1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 2.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza n. 4655/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 23 aprile
2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 via solidale, alla refusione, in favore della , quale mandataria della _2
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano Controparte_4
in complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.600,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 2.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 13 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 473/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
alla via E. Berlinguer, n. 6/A, cod. fisc. , , C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , , nato a [...] il 14 C.F._2 Parte_3
dicembre 1933, residente in [...], cod. fisc. C.F._3
, nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 9, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._4 all'atto di appello, dall'avv. Maurizio Napoli, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via A. Cilento, n. 13; appellanti
E
1. “ , con sede legale in piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
appellata contumace
2. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. _2
fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_2 P.IVA_3 CP_3
[...] quale mandataria della , con sede legale in Roma, alla
[...] Controparte_4
via Curtatone, n. 3, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in P.IVA_4
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Stanzione, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. De Martino, n. 33/C; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 4655/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “in accoglimento del presente appello, in relazione ai motivi di gravame svolti, ed in riforma della impugnata sentenza n° 4655/2023 resa dal Tribunale di Salerno, I sez. Civile, … pubblicata il 25.10.23, non notificata, nella causa civile iscritta al n° 5136/2015 RG …, così provvedere e giudicare: 1) accertare e ritenere che la clausola del contratto di finanziamento posto a fondamento della richiesta monitoria, fosse da qualificarsi non, come ritenuto da primo Giudice, contratto autonomo di garanzia ma fideiussione disciplinata dagli artt. 1936 e seguenti c.c. e per gli effetti accogliere la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni appellanti revocando il monitorio e condannandoli anche ex art. l941 c.c. al pagamento di tutto quanto dovuto dal debitore principale pari ad euro 92.581,07, in solido con lo stesso;
2) in via subordinata, comunque, e nella ipotesi di mancato accoglimento di tale motivo, accertare e ritenere che nel 'contratto autonomo di garanzia' i garanti sono legittimati a proporre le eccezioni derivanti da nullità che afferiscono il credito e, conseguenzialmente, accertatane la fondatezza, condannarli al pagamento della stessa somma dovuta dal debitore principale ed in solido con lo stesso onde evitare che il creditore ottenga, per il tramite dei garanti, un risultato che l'ordinamento vieta. 3) In via ancor più subordinata ritenere comunque che in caso di contratto autonomo di garanzia, e di accertate nullità, la somma indennitaria dovuta dal garante non sia quella risultante dalle scritture contabili della ma quella CP_1 accertata in causa e dovuta dal garantito, e che la corresponsione dell'importo sia dovuto in solido. E, quindi, comunque revocato il monitorio nei confronti dei fideiussori/garanti condannare al pagamento della somma di euro 92.581,07 in solido con il debitore principale. 4) Condannare la società attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”; per l'interveniente (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare il proposto appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Salerno, n. 4655, pubblicata in data 15.10.2023. Vinte le spese del presente grado di giudizio”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4655/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla “ nonché dai garanti Parte_5 Parte_1
, e nei confronti della
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 10 Controparte_1
giugno 2015, così provvedeva: 1) revocava il decreto ingiuntivo n. 1047/2015 nei confronti della e, per l'effetto, condannava la società Parte_5 opponente al pagamento, in favore della , della CP_1 Controparte_1
somma di euro 92.581,07 in forza del contratto di finanziamento n. 741558925/36 del 20 luglio 2010, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda al soddisfo;
2) revocava il decreto ingiuntivo n. 1047/2015 nei confronti di , Parte_1 Pt_2
e e, per l'effetto, condannava i garanti opponenti
[...] Parte_3 Parte_4 al pagamento, in favore della , della somma di Controparte_1
euro 208.474,76 in forza del contratto di finanziamento n. 741558925/36 del 20 luglio
2010, oltre interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda al soddisfo;
3) compensava integralmente tra le parti le spese processuali;
4) poneva definitivamente a carico delle parti in via solidale le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2
e con atto di citazione notificato il 23 aprile 2024, Parte_3 Parte_4
assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, gli opponenti, con l'art. 5 del contratto di finanziamento n. 741558925/36 del 20 luglio 2010, avevano prestato in favore della un'ordinaria Controparte_1
fideiussione e non una garanzia autonoma, atteso che, sebbene si fossero impegnati pagare
“a prima richiesta” e “senza eccezioni” quanto dovuto all'istituto di credito, non avevano affatto rinunciato a proporle in un momento successivo, sicché, non essendo la loro obbligazione svincolata da quella , dovevano essere Parte_5
condannati, in via solidale con la società debitrice, a corrispondere all'opposta la minore somma di euro 92.581,07 e non quella di euro 208.474,76; 2) comunque, quand'anche garanti autonomi, gli opponenti erano legittimati ad eccepire la nullità delle clausole contrarie a norme imperative e, segnatamente, di quelle con le quali, nei contratti di conto corrente i cui saldi debitori erano stati ripianati con il finanziamento n. 741558925/36, stipulato allo specifico fine di consolidare le passività di tali rapporti bancari, era stata pattuita l'applicazione di interessi anatocistici, sicché il giudice di primo grado, una volta accertata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., non poteva condannarli al pagamento di
3 una somma maggiore di euro 92.581,07; 3) in ogni caso, gli opponenti erano tenuti al pagamento della somma di euro 92.581,07 in via solidale con la Parte_5
, atteso che la determinazione del quantum debeatur non poteva comunque avvenire
[...]
sulla base delle scritture contabili dell'istituto di credito, dovendo essere compiuta mediante l'espunzione delle partite nulle.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3 ottobre 2024, la _2
, quale mandataria della , cessionaria del credito vantato
[...] Controparte_4 dalla in virtù del contratto di finanziamento n. Controparte_1
741558925/36 del 20 luglio 2010, contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura documentale, nella quale, benché ritualmente evocata, la
[...]
è rimasta contumace, è stata decisa all'odierna udienza Controparte_1
ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale , Parte_1 Parte_2
e censurano l'errore commesso il Tribunale di Salerno Parte_3 Parte_4
nel definirne la posizione giuridica assunta rispetto alle obbligazioni derivanti dal finanziamento n. 741558925/36 del 20 luglio 2010, occorre preliminarmente osservare che costituisce ius receptum il principio secondo cui l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” o di altra similare è sufficiente di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, giacché incompatibile con il connotato dell'accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e, dunque, con la possibilità di formulare le contestazioni che il debitore potrebbe sollevare in virtù del rapporto fondamentale, tranne che nelle ipotesi in cui sussista un'evidente discrasia in rapporto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. 20 ottobre
2014, n. 22233; Cass. ord. 13 luglio 2018, n. 18572; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4717).
Dall'esame delle clausole di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento chirografario n.
741558925/36 del 20 luglio 2010, con il quale , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e si costituivano garanti della fino
[...] Parte_4 Parte_5
alla concorrenza della somma di euro 600.000.00, emerge che costoro dispensavano “la
Banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ.” e si impegnavano “al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta della e senza eccezioni, di tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria e CP_1
4 delle eventuali somme incassate in pagamento delle obbligazioni garantite che” fossero state “restituite in seguito ad annullamento o revoca del pagamento medesimo” e che “la garanzia fideiussoria” sarebbe rimasta “ferma e valida anche nel caso in cui la ” CP_1
avesse consentito, “senza informare i fideiussori, proroghe, espromissioni, accolli, riduzioni o restrizioni o sostituzioni delle garanzie o nei casi di loro inefficacia o nullità”, sicché la fattispecie negoziale de qua agitur, al di là del nomen iuris con la quale è stata rubricata, non è giuridicamente qualificabile come fideiussione, ma in termini di contratto autonomo di garanzia, atteso che le obbligazioni assunte dagli appellanti nei confronti della sono completamente indipendenti e Controparte_1
svincolate dalle sorti del rapporto sostanziale instauratosi tra quest'ultima e la società debitrice, rispetto al quale, quindi, non si pongono in una posizione di mera accessorietà, al punto da assicurare comunque il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Non può revocarsi in dubbio, infatti, che le clausole in forza delle quali gli appellanti, da un lato, assumevano l'impegno di provvedere all'immediata corresponsione alla
[...]
, su mera richiesta e senza la possibilità di opporle Controparte_1
eccezioni in ordine all'an e al quantum debeatur, anche delle somme che quest'ultima, dopo aver incassato dalla , avrebbe dovuto restituire Parte_5 nell'ipotesi dell'inefficacia dei pagamenti ricevuti e, dall'altro, esoneravano l'istituto di credito dall'osservanza dell'art. 1957 cod. civ. e, dunque, dall'onere di agire in giudizio nei confronti della società mutuataria nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione restitutoria, a pena di decadenza dalla garanzia, unitamente alla previsione della sua persistente validità, costituiscono disposizioni negoziali radicalmente inconciliabili con i tratti distintivi della fideiussione tipica e, in particolare, con il caratteristica della dipendenza che la lega al rapporto giuridico principale.
Ed invero, il contratto autonomo di garanzia, costituente, sotto il profilo morfologico, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, ha la funzione di esonerare il creditore dalle conseguenze pregiudizievoli del mancato adempimento di qualsiasi obbligazione gravante sul debitore principale, contrariamente a quanto avviene con il contratto di fideiussione, con il quale viene assicurato l'adempimento della stessa obbligazione altrui,
a causa dell'identità tra la prestazione del debitore principale e quella dovuta dal garante.
La causa concreta del contratto autonomo di garanzia, in sostanza, è quella di traslare da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa scaturita o meno da un inadempimento colpevole della controparte, mentre, con la fideiussione, nella quale soltanto ricorre l'elemento
5 dell'accessorietà, viene salvaguardato l'interesse del creditore all'esatto adempimento della stessa prestazione principale.
Pertanto, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si caratterizza per l'assoluta indipendenza da quella principale, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, giacché non necessariamente omogenea con quest'ultima e non diretta ad assicurare l'adempimento del debito principale, ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr.
Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947).
Ne deriva che costituisce contratto autonomo di garanzia quello con il quale una parte si obbliga ad eseguire, immediatamente e senza riserva, la prestazione del debitore, al di là dell'esistenza, della validità e dell'efficacia del rapporto di base, con la relativa impossibilità di sollevare eccezioni, in deroga al disposto dell'art. 1945 cod. civ., sicché tale negozio giuridico si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, rispetto alla quale non assume carattere accessorio, giacché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale ed è tenuto direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto ad assicurare l'adempimento, quanto, piuttosto, a tenere indenne il beneficiario dal nocumento derivante dall'inadempimento del debitore (cfr., ex plurimis, Cass. 3 ottobre
2005, n. 19300; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4661; Cass. 28 marzo 2017, n. 7883).
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale , Parte_1
e sostengono che il Tribunale di Salerno Parte_2 Parte_3 Parte_4
non ha considerato che, anche se ritenuti garanti autonomi e non fideiussori, erano comunque legittimati ad eccepire la violazione del divieto dell'anatocismo, sicché non avrebbero potuto essere condannati al pagamento di una somma maggiore di euro
92.581,07, pari a quella dovuta dalla . Parte_5
In realtà, sebbene i garanti autonomi della avessero, in linea Parte_5
di principio, il diritto di opporre alla , al fine di Controparte_1
neutralizzarne, in tutto o in parte, la pretesa creditoria, la violazione di norme imperative, come quella di cui all'art. 1283 cod. civ. (cfr. Cass. 10 gennaio 2018, n. 371; Cass. ord.
16 febbraio 2021, n. 3873; Cass. ord. 31 marzo 2023, n. 9071), tuttavia, nella fattispecie de qua agitur, il contratto di finanziamento n. 741558925/36 del 20 luglio 2010 ripianava il saldo debitore di un rapporto di conto corrente non inficiato dall'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sicché non era affetto da cause di nullità
6 che , e potessero Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eccepire nella loro qualità.
Ed infatti, alla data del 20 luglio 2010, giorno della stipulazione del predetto contratto di finanziamento, il saldo passivo a carico della “ era, per Parte_5
l'importo di euro 96.578,80, quello del conto corrente ordinario n. 229903, acceso il 3 ottobre 2006 e chiuso il 2 novembre 2011, vale a dire di un rapporto per il quale il consulente tecnico d'ufficio incaricato dal Tribunale di Salerno non ha ravvisato alcuna inosservanza del divieto dell'anatocismo.
Di contro, il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 28443, acceso il 31 maggio
1999 e chiuso il 9 settembre 2010, per la cui rideterminazione il consulente tecnico d'ufficio ha eliminato gli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per non aver potuto verificare, in mancanza del contratto, la legittimità della relativa clausola, risultava, alla data del 20 luglio 2010, a credito della Parte_5
per la somma di euro 8,10, con la conseguenza che non poteva essere ripianato
[...]
mediante il finanziamento n. 741558925/36 garantito da , Parte_1 Pt_2
e , non presentando alcuna esposizione debitoria.
[...] Parte_3 Parte_4
Alteris verbis, il saldo del conto corrente n. 28443, alla data del 20 luglio 2010, evidenziava l'esistenza di un credito in favore della , sicché Parte_5
il finanziamento n. 741558925/36 ebbe soltanto la funzione di determinare l'azzeramento del debito derivante dal conto corrente n. 229903, per il quale non era configurabile l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Pertanto, non avendo il contratto di finanziamento n. 741558925/36 giammai estinto una pregressa passività formatasi per effetto della violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 cod. civ., i garanti dalla non possono dolersi Parte_5
della condanna al pagamento della somma di euro 208.474,76 e, dunque, di un importo superiore a quello di cui è stata riconosciuta debitrice la predetta società.
In effetti, la è stata condannata al pagamento della minore Parte_5
somma di euro 92.581,07 per avere, quale società debitrice, con l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1047/2015, spiegato domanda riconvenzionale onde ottenere la restituzione delle somme illegittimamente versate nel corso dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la o, comunque, la compensazione di tale Controparte_1 credito con quello vantato dall'istituto bancario in forza del contratto di finanziamento n.
741558925/36, dimostrando la fondatezza anche di contestazioni ulteriori rispetto a quella opponibile dai garanti autonomi e, in particolare, delle eccezioni di nullità delle clausole
7 che prevedevano l'applicazione di interessi passivi ultralegali e della commissione di massimo scoperto in mancanza del requisito della determinatezza.
In sostanza, la , avendo agito per la ripetizione dell'indebito Parte_5 ed essendo legittimata a far valere nei confronti della Controparte_1
qualsiasi doglianza in ordine all'an e al quantum debeatur, aveva il diritto di
[...]
ottenere la ricostruzione, mediante l'espunzione di tutte le passività illegittimamente imputatale, del saldo non solo del conto corrente n. 229903, ma anche del conto corrente n. 28443, vale a dire di quello che, risultando a suo credito nella misura di euro 8,10 alla data del 20 luglio 2010, non venne estinto con la provvista rinveniente dal contratto di finanziamento n. 741558925/36, con la conseguenza che, in ragione dell'accertata correttezza dei suoi rilievi, era tenuta a pagare una somma inferiore a quella pretesa dall'istituto di credito e dovuta dai garanti autonomi.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale i garanti della
[...]
assumono di essere comunque tenuti al pagamento della somma di euro Parte_5
92.581,07 in via solidale con la predetta società sul presupposto che la determinazione del quantum debeatur non poteva avvenire sulla base delle scritture contabili dell'istituto di credito, dovendo essere compiuta mediante l'espunzione delle partite nulle.
Ed invero, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, essendo il rapporto giuridico intercorrente con il creditore beneficiario improntato a piena indipendenza, non può opporgli né le eccezioni che traggano origine dal rapporto fondamentale, fatta salva, ove configurabile, l'exceptio doli, né l'eventuale nullità di una o più clausole di quest'ultimo negozio, a condizione che la loro invalidità non dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, con lo stesso contratto autonomo, non si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento.
Ne deriva che , e , a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 differenza della , avevano il diritto di contestare non tutti gli Parte_5
addebiti illegittimamente annotati sui conti correnti da quest'ultima accesi presso la
, ma soltanto quelli riconducibili a violazioni di Controparte_1
norme imperative, sicché, non avendo il contratto di finanziamento del 20 luglio 2010 comportato il ripianamento di passività inficiate da interessi anatocistici o usurari, il
Tribunale di Salerno non poteva condannarli, in via solidale con la società di cui si erano costituiti garanti, al pagamento della minore somma di euro 92.581,07.
Né, comunque, gli appellanti possono fondatamente lamentare che il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, ha pronunciato, nei riguardi della Controparte_5
[...] e nei loro confronti, due distinte statuizioni di condanna in favore dell'istituto di
[...]
credito senza il vincolo della solidarietà, atteso che, ai sensi degli artt. 1292 e 1294 cod. civ., essendo la società mutuataria ed i suoi garanti debitori tenuti alla stessa prestazione,
l'obbligazione di pagamento di cui trattasi deve ritenersi solidale, fino alla concorrenza della somma di euro 92.581,07, anche in mancanza di un'espressa precisazione in tal senso da parte del giudice di primo grado.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare su , Parte_1 Parte_2
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello Controparte_6 Parte_4
scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ , quale mandataria della , _2 Controparte_4
in complessivi euro 7.000,00 per compenso, di cui euro 2.600,00 per la fase di studio, euro
1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 2.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza n. 4655/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 23 aprile
2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 via solidale, alla refusione, in favore della , quale mandataria della _2
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano Controparte_4
in complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.600,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttiva ed euro 2.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di , Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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