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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/11/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3285 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
, , Parte_1 Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 opponenti
E
, con l'avv. Danielli Controparte_1
Opposta
Conclusioni : come da verbale del 11.2.25
Motivi della decisione
, , Parte_1 Parte_1 Pt_1 [...]
, , hanno proposto opposizione avverso il DI 500/20 con cui è stato Parte_2 Parte_3 loro ingiunto in solido ( alle persone fisiche quali soci della società debitrice ) , la somma complessiva di euro 14.144,68 , oltre interessi come da domanda , di cui euro 10.111,81 relativa ad un mutuo chirografario ed euro 4.032,87 , relativa al saldo del c/c 1009077/7 , pari ad euro
4.032,87 .
A fondamento dell'opposizione lamentano la nullità del mutuo , siccome sottoscritto dal solo cliente e non anche dalla AN;
la previsione nel contratto di mutuo di interessi usurari ,
l'indeterminatezza degli interessi nel piano di ammortamento;
quanto al rapporto di c/c ,
l'illegittima applicazione dello ius variandi , della CMS , la mancata previsione della decorrenza della valuta , l'applicazione di interessi usurari e ultralegali non concordati nel corso del rapporto
1 ; in via riconvenzionale chiedono la condanna della AN alla restituzione di quanto versato illegittimamente ed al risarcimento dei danni patrimoniali e d'immagine .
-Si è costituita la AN , resistendo all'opposizione .
-E' stata svolta CT sul solo rapporto di c/c , formulando i seguenti quesiti , come da ordinanza resa all'udienza del 26.1.24 : “ ritenuto che deve farsi luogo a consulenza tecnica
d'ufficio; ritenuto, alla luce del complessivo esame del thema decidendum e quindi dell'apprezzamento delle domande, deduzioni ed eccezioni svolte, di formulare il seguente quesito:
“Il C.T.U., letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, e valutata, preliminarmente, la sufficienza della stessa ai fini dello svolgimento dei conteggi richiesti e dell'attendibilità dei relativi risultati, acquisita presso l'istituto di credito, con il consenso di tutte le parti, eventuale ulteriore documentazione necessaria e/o utile per
l'espletamento dell'incarico nei limiti di cui all'art. 198 c. p.c., effettuata ogni indagine necessaria ed utile al fine, tentata la conciliazione,
1) indichi quale sia stata la data di apertura e di chiusura di ciascun conto corrente;
2) indichi quali siano le condizioni pattuite per iscritto dalle parti e quali le condizioni in concreto applicate dalla AN nel corso del rapporto;
3) ricalcoli il saldo del conto corrente di corrispondenza , alla data della domanda , o comunque alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, attenendosi ai seguenti criteri:
a) in caso di vuoto contabile iniziale:
- partendo dal saldo iniziale del primo estratto conto disponibile portato a “0” se negativo, invece mantenuto se positivo;
b) in caso di vuoti contabili riferiti ad uno o più periodi successivi al primo:
- in ipotesi di carenza documentale riferita ad uno o più periodi : considerando avvenuto un unico movimento contabile, pari alla differenza tra i due saldi (ultimo ed inziale) conosciuti con valuta il giorno successivo al saldo meno recente nel caso in cui la differenza sia favorevole per il correntista;
di contro, nel caso in cui tra i due saldi vi sia una differenza sfavorevole per il correntista, non si tenga conto di detta variazione;
c) applicando il tasso di interesse pattuito, ovvero quello rinvenibile in successivi atti negoziali, qualora non ne sia stata contestata in giudizio la riferibilità al rapporto di conto corrente oggetto di causa, ovvero qualora sia comunque accertabile, anche 2 per deduzioni, detta riferibilità (valutando le caratteristiche dei contratti e dei conti e valutando anche l'eventuale mancata indicazione di altri conti di riferimento); qualora il contratto riconosca alla AN lo jus variandi, applicando il tasso come variato solo ove la AN, nell'apportare la variazione, abbia rispettato le condizioni di cui all'art.
118 T.U.B. per tempo vigente;
ove la AN abbia variato il tasso in senso favorevole al cliente, applicando in ogni caso il tasso variato più favorevole;
d) ove manchi la pattuizione scritta del tasso di interesse:
- d.1) per i contratti stipulati prima del 9.7.1992 (entrata in vigore L. 154/92 – vedi
Corte Cost. ord. 18.12.2009, n. 338) applichi il tasso legale;
- d.2) per i contratti stipulati tra il 9.7.1992 e il 2.1.2011 applichi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (ante D.Lgs. 141/2010) determinato in relazione ai tassi nominali minimi e massimi dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
- d.3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, applichi il tasso sostitutivo di cui all'art.
117 TUB (post D.Lgs. 141/2010) determinato in relazione ai tassi nominali minimi e massimi dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti ogni chiusura del conto;
e) eliminando le commissioni e i costi non pattuiti specificamente indicati dal correntista;
f) applicando la commissione di massimo scoperto solo se pattuita per iscritto con specificazione della misura della stessa (in percentuale) e della periodicità di applicazione, al tasso espressamente pattuito nel contratto ovvero al diverso tasso effettivamente adottato dalla AN se più favorevole per il correntista;
nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009,
n. 2, applicando la commissione solo se la AN abbia stipulato clausole conformi
o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni di cui all'art.
2-bis del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185; nel periodo successivo alla data del 1° luglio 2012
(decreto CICR 20 giugno 2012, n. 144) applicando la commissione solo se la AN abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni di cui all'art. 117- bis del testo unico ANrio e del suddetto decreto CICR;
3 g) g.1) per i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della delibera CICR del
9.2.2000: con capitalizzazione degli interessi se pattuita con identica periodicità in conformità alla citata delibera, altrimenti senza alcuna capitalizzazione;
g.2) per i contratti stipulati in precedenza: senza alcuna capitalizzazione fino al 30.6.2000, e, successivamente, con capitalizzazione trimestrale qualora la abbia dato CP_1 prova di aver pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso ai sensi dell'art. 7 co. 2 della delibera CICR 9.2.2000, in difetto effettuando il ricalcolo senza alcuna capitalizzazione anche per tale secondo periodo;
g.3) in ogni caso: esclusa qualsiasi capitalizzazione per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 e, dal 15.4.2016, applicando la capitalizzazione solo al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 120, comma 2, TUB, come modificato attraverso l'art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e dalla delibera
CICR del 3.8.2016;
h) applicando le valute – in mancanza di apposita pattuizione scritta relativa ai c.d. giorni valuta – con decorrenza dalla data di esecuzione di ciascuna operazione.
Il CT , sulla base delle istruzioni ricevute con l'ordinanza richiamata , ha ricostruito il saldo per il periodo dalla data di apertura ( 6.2.03 ) , sino alla data del 20.12.19 , in cui il conto risulta girato a sofferenza , con un saldo contabile parti ad euro -4.032,87 a debito del correntista. Ha esaminato le condizioni stabilite per il c/c e per gli affidamenti ad esso afferenti , confrontando le condizioni pattuite con quelle applicate , sulla base degli estratti conto , che presentano un solo vuoto contabile , colmato con i criteri dettati nell'ordinanza . Ha applicato i tassi previsti nei contratti , considerando inefficaci le variazioni in peius , non risultando prova di comunicazioni al cliente;
ha espunto tutte le spese non contrattualizzate ( pag. 21 dell'elaborato ) ; ha mantenuto la CMS fino al 28.1.09 nella misura percentuale prevista;
per il periodo successivo al 28.1.09 , a seguito dell'entrata in vigore della L. 2/09 , verificato il mancato rispetto di tale normativa , ha provveduto ad espungere la CMS addebitata;
similmente ha operato per il periodo fino al 29.4.14 , in conseguenza del mancato adeguamento all'art. 117 bis TUB;
per il periodo successivo ha mantenuto le nuove commissioni ( DIF e CIV ) in virtù di apposita pattuizione . Quanto alla capitalizzazione degli interessi , essendo contrattualmente prevista la reciprocità della capitalizzazione , l'ha mantenuta ferma fino alla data del 31.12.13 , mentre l'ha rettamente eliminata per il periodo dal 1.1.14 al 15.4.16 ( Cass. 21344/24) , come pure per il periodo successivo in difetto di nuova pattuizione in base al novellato 120 TUB;
dal 24.3.17 , 4 attesa la nuova pattuizione intervenuta al riguardo , ha applicato invece la capitalizzazione nel rispetto dell'art. 120 cit. ( pag. 26 e seg. ) . Ha ricalcolato inoltre le valute in base alle previsioni contrattuali . All'esito di tali complessive operazioni , e dopo aver opportunamente replicato alle osservazioni delle parti , il CT ha ricalcolato il saldo alla data del 20.12.19 , in euro 50.209,35
a credito del correntista. Tale dunque è il saldo del c/c alla detta data .
-Del tutto generica la doglianza relativa all'applicazione di tassi usurari sul conto corrente , in spregio agli specifici oneri di allegazione richiesti da pacifica giurisprudenza di legittimità
( cfr. Cass. SU 15597/20 ) , onde non si è posto al riguardo quesito alcuno al CT .
Né vale verificare se più analitiche specificazioni siano contenute , al riguardo , nella CTP depositata in atti , dovendosi condividere il diffuso orientamento giurisprudenziale , secondo cui l'indicazione o la specificazione degli elementi costitutivi della domanda , non può essere rimessa ad un documento esterno , dovendosi il contraddittorio formare ed esercitarsi sugli scritti difensivi ( App. Roma , ord. ex art. 283 cpc nel proc. 3604/20) .
-Vanno ora esaminate le doglianze degli opponenti , relative al contratto di mutuo.
Non ricorre la lamentata nullità per difetto di sottoscrizione del contratto , avendo la AN prodotto il contratto con sottoscrizione di entrambe le parti.
Non ricorre la lamentata usurarietà del tasso di interesse , essendo sufficiente richiamare al riguardo l'ordinanza in data 19.2.21 emessa dal precedente istruttore , ove si osservava come gli opponenti nel denunciare l'usurarietà del tasso previsto nel contratto , avessero assunto a base della doglianza un tasso soglia ( 10,4625 ) riferibile ad una categoria di finanziamento ( i mutui ipotecari a tasso fisso ) diversa rispetto a quella posta in essere nella specie ( riconducibile alla categoria “ altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese “ , per la quale il tasso soglia vigente ratione temporis nel secondo trimestre 2014 era pari al 17,2625 ) . Il tasso di interesse non risulta poi affetto da alcuna indeterminatezza , essendo indicato nel contratto , al quale risulta allegato altresì il piano di ammortamento .
Non essendo per il resto il debito derivante dal mutuo chirografario attinto da altre specifiche doglianze , esso va confermato nell'ammontare vantato dalla AN , in euro 10.111,81 alla data del 20.12.19 .
In definitiva , fatte le dovute compensazioni ( 50.209,35 -10.111,81 ) , residua un credito in favore della società debitrice ( titolare del c/c e parte del contratto di mutuo ) pari ad euro
40.097,54 , oltre interessi dalla notifica dell'opposizione ( contenente la domanda
5 riconvenzionale ) ; onde previa revoca del DI , la AN , in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale di ripetizione , va condannata al pagamento di detta somma .
-Va rigettata la domanda risarcitoria , non essendovi prova di danni patrimoniali o d'immagine.
-Ad una valutazione globale della lite ed in ragione della soccombenza degli opponenti sulla domanda risarcitoria , nonché sulle doglianze relative al credito derivante dal mutuo , ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese nella misura della metà .
-Le spese di CT vanno poste per l'intero a carico della AN , attese le risultanze della stessa in favore degli opponenti.
PQM
Il Tribunale revoca il DI opposto e condanna la al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di euro Parte_1
40.097,54 , oltre interessi dalla notifica dell'opposizione ; condanna la alla refusione delle spese di lite nella misura della Controparte_1 metà – rimanendo compensata la restante metà - che liquida per l'intero in euro 7.500 per compensi ed euro 118,50 , per spese vive , oltre accessori come per legge , con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CT a carico della AN .
Frosinone 4.11.25
Il Giudice
CE ER
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